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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 554 | Data di udienza: 18 Gennaio 2012

DIRITTO VENETORIO E DELLA PESCA – Caccia – Regolamentazione amministrativa della caccia in Sicilia – D.A. 12/08/2010 – Adozione in assenza della propedeutica valutazione di incidenza – Illegittimità – Dir. 2009/147/CE – Dir. 92/46/CEE (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 14 Marzo 2012
Numero: 554
Data di udienza: 18 Gennaio 2012
Presidente: D'Agostino
Estensore: Tulumello


Premassima

DIRITTO VENETORIO E DELLA PESCA – Caccia – Regolamentazione amministrativa della caccia in Sicilia – D.A. 12/08/2010 – Adozione in assenza della propedeutica valutazione di incidenza – Illegittimità – Dir. 2009/147/CE – Dir. 92/46/CEE (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 14 marzo 2012, n. 554


DIRITTO VENETORIO E DELLA PESCA – Caccia – Regolamentazione amministrativa della caccia in Sicilia – D.A. 12/08/2010 – Adozione in assenza della propedeutica valutazione di incidenza – Illegittimità – Dir. 2009/147/CE – Dir. 92/46/CEE

La regolamentazione amministrativa della caccia in Sicilia, recata dal Decreto dell’Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 12 agosto 2010, adottata in assenza della propedeutica valutazione di incidenza (ex artt. 5 e 6 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall’art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120), deve ritenersi non conforme al parametro normativo costituito dalla Direttiva 2009/147/CE, che ha sostituito la Direttiva 75/49/CEE, nonché della Direttiva 92/46/CEE.

Pres. D’Agostino, Est. Tulumello – Legambiente Comitato Regionale Onlus e altri (avv.ti Giudice, Giuliano e Crosta) c. Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo; Sez. 1^ - 14 marzo 2012, n. 554

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 14 marzo 2012, n. 554

N. 00554/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02143/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2010, proposto da Legambiente Comitato Regionale Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura -Mediterranea Associazion For Nature (M.A.N.), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Giudice, V.Corrado Giuliano, Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado V. Giuliano in Palermo, via M. D’Azeglio N. 27/C;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;
Autorita’ Ambientale per la Regione Siciliana;

nei confronti di

Arci Caccia – Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del Decreto dell’Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 12 agosto 2010 (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) recante “Modifica del decreto 4 d’iucino 2010, concernente regolamentazione dell’attività venatorìa nel territorio della Regione – Annata 2010-2011”, nella parte in cui,

a) continua ad essere applicato nonostante sia stato emanato in via temporanea sino al pronunciamento del CGA avvenuto con ordinanza del 22 settembre 2010;

b) non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;

e) non prevede il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) fino a quando il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2010 e le norme regolamentari di attuazione non vengono sottoposte a Vantazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi;

d) non rispetta tutte le misure di conservazione della fauna selvatica per i Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartìmento Regionale dell’Ambiente, Serv. 6 – Protezione Patrimonio Naturale;

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte dì migrazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L 157/1992) ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, limitando arbitrariamente tale divieto soltanto ad alcune ZPS;

f) non contempla il divieto di caccia sull’intera superfìcie della ZPS ITA050012 “Torre Manfrìa, Biviere e Piana di Gela”, limitando arbitrariamente tale divieto ad una piccolissima porzione della ZPS coincidente con la fascia costiera, che esclude la quasi totalità dell’estensione della ZPS naturalisticamente più rilevante, secondo una specifica cartografia ad hoc elaborata dall’Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari diversa da quella validata dalla Commissione Europea;

g) caduca le norme di protezione già previste dal Decreto Assessoriale 4 giugno 2010 – Allegato A, art. 3 (GURS parte I n. 27 dell’ 11.6.2010) a tutela dei S/C ITA040008 “Macalube di Aragona”, SIC ITA050005 “Lago Sfondato”, SIC ITA050009 “Rupe di Marianopoli”, SIC ITA010022 “Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa”;

h) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell’articolo 21 della Legge Regionale 33/1997;

non ottemperando altresì’ ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010;

2. del Decreto dell’Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 2 settembre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 40 del 10.9.2010) recante “Modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011” nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 (confermata con Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010):

i) nel rideterminare il periodo delle specie cacciabili ed i limiti di carniere, non prevede il divieto di caccia nei confronti delle specie quaglia, beccaccia, allodola, tortora nei Siti Natura 2000 sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti, in palese ed insanabile violazione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Serv. 6 – Protezione Patrimonio Naturale;

3. del Decreto dell’Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 5 ottobre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 44 dell’ 8.10.2010) recante “Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico” nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consìglio di Giustizia Amministrativa n. 801del 22.9.2010:

j) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi, considerato che le isole minori ricadono in Zone di Protezione Speciale;

k) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza una preventiva vantazione dell’impatto sugli habitat di interesse comunitario esterni alle Zone di Protezione Speciale, della cui tutela sono onerate le regioni a seguito della recente legge 4 giugno 2010 n. 96 (c.d. Legge comunitaria 2009) – articolo 42;

I) consente la caccia nelle isole minori (ancorché al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) che costituiscono rotte di migrazione di primaria importanza a livello euro mediterraneo (tutelate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992) in contrasto con lo stesso Piano Regionale Faunistico Venatario 2006/2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Siciliana e di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15 novembre 2010, e depositato il successivo 26 novembre, le associazioni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione regionale intimata.

Con ordinanza n. 1117/2010, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 gennaio 2012.

Il presente giudizio scaturisce dall’adozione dell’ordinanza cautelare n. 638/2010, resa nel giudizio 1180/2010, vertente fra le stesse parti e relativo all’impugnazione del calendario venatorio 2010/2011.

La citata ordinanza cautelare n. 638/2010, confermata in sede di appello con ordinanza n. 810/2010 del C.G.A. per la Regione Siciliana, ha sospeso i provvedimenti impugnati in quel giudizio.

Successivamente, l’amministrazione regionale ha adottato i provvedimenti oggi censurati, in dichiarata ottemperanza al dictum cautelare.

Sostengono gli odierni ricorrenti che tali provvedimenti, oltre che affetti dai medesimi vizi, sarebbero elusivi del giudicato cautelare.

La Sezione, nell’ordinanza n. 1117/2010, resa nel presente giudizio, ha ritenuto i motivi di ricorso “provvisti di sufficiente fumus boni iuris, con particolare riferimento alla dedotta inottemperanza alle ordinanze n. 638/2010 di questo T.A.R. e n. 801/2010 del C.G.A.”.

Il Collegio non può che confermare tale valutazione anche in sede di esame del merito del ricorso, avuto riguardo al preliminare rilievo che anche i nuovi provvedimenti, impugnati nel presente giudizio, disciplinano l’attività venatoria senza aver operato una propedeutica valutazione di incidenza (ex artt. 5 e 6 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall’art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120) in relazione ai siti “Natura 2000” ed alle aree contigue esterne, con riferimento alle specie e agli habitat oggetto della disciplina del diritto dell’U.E.

Consegue a tale considerazione la constatazione che la regolamentazione amministrativa della caccia in Sicilia è stata adottata in modo non conforme alla normativa ambientale di fonte U.E., e che i provvedimenti oggi impugnato trovano causa solo apparente nella dichiarata esigenza di ottemperare alla ordinanza cautelare n. 638/2010 di questa Sezione ed alla ordinanza n. 810/2010 del C.G.A., che invece – ritenendo sussistente il fumus boni iuris – avevano sottolineato, in relazione a tutti i profili di censura, la difformità dei provvedimenti impugnati dal parametro normativo costituito dalla Direttiva 2009/147CE, che ha sostituito la Direttiva 75/49/CEE, nonché della Direttiva 92/46/CEE.

La perdurante difformità dei provvedimenti successivamente emanati rispetto agli indicati parametri, per il preliminare ed assorbente profilo sopra richiamato, comporta l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari e l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in solido fra loro, al pagamento in favore delle associazioni ricorrenti delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e oltre alla restituzione dell’importo del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
  
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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