PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Silenzio inadempimento dell’amministrazione – Obbligo di provvedere – Principi generali – Ragioni di giustizie ed equità – Dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica – Legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni – Istanza – Obbligo di conclusione del procedimento – Domanda irricevibile, inammissibile o infondata – Inerzia – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 3 Settembre 2024
Numero: 2499
Data di udienza: 23 Luglio 2024
Presidente: Veneziano
Estensore: Mulieri
Premassima
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Silenzio inadempimento dell’amministrazione – Obbligo di provvedere – Principi generali – Ragioni di giustizie ed equità – Dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica – Legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni – Istanza – Obbligo di conclusione del procedimento – Domanda irricevibile, inammissibile o infondata – Inerzia – Illegittimità.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 3 settembre 2024, n. 2499
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Silenzio inadempimento dell’amministrazione – Obbligo di provvedere – Principi generali – Ragioni di giustizie ed equità – Dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica – Legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni.
Affinché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’Amministrazione è necessario che l’istanza del privato contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere su detta istanza. Tale obbligo sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19/07/2024, n. 2612; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Istanza – Obbligo di conclusione del procedimento – Domanda irricevibile, inammissibile o infondata – Inerzia – Illegittimità.
In presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte; il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; ne consegue che anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’Amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sull’istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
Pres. Veneziano, Est. Mulieri – L.F. (avv.ti Valguarnera e Di Vitale) c. Comune di Palermo (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 3 settembre 2024, n. 2499SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 691 del 2024, proposto da Luigi Federico, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Valguarnera e Simonetta Di Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio del primo, in Palermo, via G. Marconi, n. 10;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Palermo sulla istanza di concessione suolo pubblico attività produttive (TOSAP), protocollo 0013173, presentata in data 7 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 20/05/2024, il ricorrente – titolare dell’omonima impresa individuale avente ad oggetto la vendita al dettaglio di frutta e verdura – agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza di concessione suolo pubblico dallo stesso presentata, in data 7 gennaio 2024, all’Area Sviluppo Economico – Servizio SUAP del Comune di Palermo.
Chiede pertanto che sia ordinato al predetto Comune di provvedere su tale istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, in caso di inosservanza, un Commissario che provveda in via sostitutiva.
Deduce in particolare la violazione dell’art. 2 della Legge n. 241/90, nonché dell’art. 5 del Regolamento TOSAP, che prevede per la conclusione del procedimento entro il termine di giorni novanta.
Il Comune di Palermo, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito.
In data 23 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato – non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì – dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo.
Invero il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Affinché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’Amministrazione è inoltre necessario che l’istanza del privato contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere su detta istanza. Tale obbligo sussiste, secondo la prevalente giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 19/07/2024, n. 2612; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte; il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; ne consegue che anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’Amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sull’istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
Pertanto, sulla scorta di quanto precede, il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Palermo cui va ordinato di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Il Collegio si riserva la nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia del Comune di Palermo e previa istanza del ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Palermo di provvedere entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, sull’istanza formulata dal ricorrente.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Francesco Mulieri
IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano
IL SEGRETARIO