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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1696 | Data di udienza: 22 Settembre 2011

DIRITTO DELL’ENERGIA – Termine ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Finalità acceleratorie – Inutile spirare del termine – Inadempimento della P.A..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 28 Settembre 2011
Numero: 1696
Data di udienza: 22 Settembre 2011
Presidente: Monteleone
Estensore: Monteleone


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Termine ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Finalità acceleratorie – Inutile spirare del termine – Inadempimento della P.A..



Massima

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 28 settembre 211, n. 1696

DIRITTO DELL’ENERGIA – Termine ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Finalità acceleratorie – Inutile spirare del termine – Inadempimento della P.A..

La fissazione, da parte dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali).

Pres. ed Est. Monteleone – N. s.r.l. (avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Assessorato regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilita’ (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 28 settembre 211, n. 1696

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 28 settembre 211, n. 1696

 

N. 01696/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2011, proposto da Novasol Sicilia Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Comandè e Prof. Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via N. Morello N. 40;

contro

-l’Assessorato regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilita’, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81,

per l’annullamento

del silenzio serbato dall’Assessorato intimato sull’istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Mazara del Vallo (TP), località “C.da Garufo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 22 settembre il Presidente dott. Nicolò Monteleone e uditi l’avv. Carlo Comandè per la società ricorrente e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Marcello Pullara per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 6 maggio 2011 e depositato il giorno 18 seguente, la Novasol Sicilia s.r.l. ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in ordine alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 1,99 MW, da realizzarsi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), località “C.da Garufo”, presentata in data 25 maggio 2010 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e integrata il 28 ottobre 2010 con il deposito della documentazione richiesta dall’art. 2 .del P.E.A.R.S. (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano).

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l’Amministrazione intimata, con memoria depositata il 19 luglio 2011, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Con memoria del 27 luglio 2011, la società ricorrente, nel replicare alle deduzione dell’Avvocatura, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 settembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Premesso che, ai sensi dell’art. 117 comma 2, del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n. 104/2010), i ricorsi avverso il silenzio vanno decisi “con sentenza in forma semplificata”, osserva il Collegio che il ricorso in esame merita accoglimento.

Ed invero, il Collegio non ha valide ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso da questa stessa Sezione in fattispecie analoghe alla presente (cfr., per tutte, 8 aprile 2011, n. 703; 29 giugno 2011, n. 1257; 1 luglio 2011, n. 1275; 26 luglio 2011, n. 1485), secondo cui

a) in relazione allo specifico procedimento per cui è causa, l’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”;

b) la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo (né vale in contrario distinguere fra mera inerzia e lungaggini procedimentali);

c) anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 364 del 9 novembre 2006, ha rinvenuto la “ratio” del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo;

d) dalla lettura della norma sopra richiamata – rubricata “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” – si ricava l’intento del Legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella “conferenza di servizio” ai fini del rilascio di una “autorizzazione unica”;

E poiché nel caso in esame la società ricorrente ha presentato la predetta istanza corredata dalla prescritta documentazione, integrandola con quella prevista dal P.E.A.R.S. (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano), il comportamento omissivo tenuto al riguardo dall’Assessorato intimato si appalesa illegittimo ed essendo inutilmente scaduto il termine per provvedere, va qualificato come inadempimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Va, infine, rilevato che non è applicabile all’odierna fattispecie l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (richiamato nella memoria dell’Avvocatura dello Stato), stante che, in base al comma 5 dello stesso art. 5, “Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; e non par dubbio che, nel caso in esame, il procedimento sia stato avviato con la domanda presentata dalla società ricorrente in data 10 agosto 2010, integrata il 28 ottobre 2010.

Di conseguenza, deve affermarsi l’obbligo dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dalla odierna ricorrente, riservando la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione.

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò ravvisandosi valide ragioni, in considerazione anche delle difficoltà dell’Amministrazione resistente, rappresentate dall’Avvocatura dello Stato, nella definizione – entro il predetto breve termine di 180 giorni – di un “abnorme numero di istanze” analoghe a quella avanzata dalla ricorrente società.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione seconda – accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 1124/2011) e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza proposta dalla società ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 settembre 2011, con l’intervento dei signori magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente, Estensore
Francesca Aprile, Referendario
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario
       
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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