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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 1285 | Data di udienza: 10 Aprile 2024

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Invio di un’istanza ad un ufficio incompetente – Silenzio dell’amministrazione – Non è giustificato (Massima a cura di Laura Pergolizzi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 15 Aprile 2024
Numero: 1285
Data di udienza: 10 Aprile 2024
Presidente: Passarelli Di Napoli
Estensore: Russo


Premassima

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Invio di un’istanza ad un ufficio incompetente – Silenzio dell’amministrazione – Non è giustificato (Massima a cura di Laura Pergolizzi)



Massima

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 15 aprile 2024, n. 1285

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Invio di un’istanza ad un ufficio incompetente – Silenzio dell’amministrazione – Non è giustificato.

L’invio di un’istanza ad un ufficio incompetente non giustifica il silenzio dell’amministrazione, essendo onere dell’ufficio incompetente trasmettere gli atti all’ufficio competente.

Pres. Passarelli Di Napoli, Est. Russo -OMISSIS- (avv. Cancemi) c. Ministero dell’Interno e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 15 aprile 2024, n. 1285

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Cancemi, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dalla ricorrente in data 20 marzo 2023 e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza, mediante adozione di un provvedimento espresso, nonché per il risarcimento del danno da ritardo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto all’esame, notificato e depositato in data 14 dicembre 2023, la ricorrente ha riferito di essere stata titolare di permesso di soggiorno, la cui efficacia è scaduta in data 16 luglio 2023, e di avere avanzato, il 20 marzo 2023, istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Dopo la presentazione di tale richiesta, la ricorrente, nel mese di giugno 2023, è stata convocata presso gli uffici della Questura di Palermo per i necessari rilievi fotodattiloscopici; successivamente, nonostante i ripetuti solleciti, l’amministrazione non ha in alcun modo provveduto sull’istanza.

Premesse tali circostanze, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione sull’istanza, con condanna della medesima a provvedere entro un termine prefissato e con nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva; ha altresì chiesto che venga ordinato alla Questura di Palermo il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, nonché la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno patito dalla ricorrente a causa del ritardo.

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno che, con memoria del 3 febbraio 2024, ha riferito dell’intervenuta notifica alla ricorrente – in data 22 gennaio 2024 – della comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, chiedendo un rinvio per consentire il perfezionamento dell’iter procedimentale.

Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024, su richiesta di parte ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata, al fine di consentire alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato di pronunciarsi sulla relativa istanza avanzata dalla ricorrente.

Con decreto n. -OMISSIS-, la sig.ra -OMISSIS- è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Alla camera di consiglio del 10 aprile 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’istanza volta ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto sull’istanza di permesso di soggiorno e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere merita accoglimento.

Il termine di sessanta giorni entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di permesso di soggiorno, avanzata dalla ricorrente in data 20 marzo 2023 (art. 5, co. 9 d.lgs. n. 286/1998) è infatti ampiamente decorso; peraltro, neppure a seguito del rinvio della trattazione del ricorso la Questura ha adottato un provvedimento sulla detta istanza.

Né depongono nel senso del rigetto della domanda proposta in ricorso le questioni riferite dall’amministrazione con il preavviso di rigetto del 22 gennaio 2024, prodotto agli atti del presente giudizio.

La Questura di Palermo ha, invero, rilevato che il rapporto di lavoro posto a base della richiesta di permesso di soggiorno prevede la prestazione dell’attività lavorativa presso l’abitazione del datore, sita in -OMISSIS-, provincia di -OMISSIS-; tale circostanza impedirebbe all’ufficio di effettuare apposita istruttoria ai fini dell’accertamento dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in questione, con conseguente necessità di trasferire la pratica di soggiorno alla Questura di -OMISSIS-.

In realtà, se anche la Questura di Palermo dovesse ritenersi territorialmente incompetente a pronunciarsi sull’istanza in questione (effettivamente la ricorrente ha riferito di aver cambiato residenza e di risiedere attualmente in provincia di -OMISSIS-), ciò non esimerebbe la medesima amministrazione dall’obbligo di pronunciarsi sull’istanza.

Per consolidato orientamento, anche di questo Tribunale, infatti, l’invio di un’istanza ad un ufficio incompetente non giustifica il silenzio dell’amministrazione, essendo onere dell’ufficio incompetente trasmettere gli atti all’ufficio competente (in questo senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 15 novembre 2021, n. 3111; cfr. anche, nello stesso senso, T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 novembre 2015, n. 1132).

Deve, dunque, pronunciarsi l’illegittimità del silenzio mantenuto dalla Questura di Palermo sull’istanza avanzata dalla ricorrente e l’obbligo della medesima di pronunciarsi con provvedimento espresso nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione del presente provvedimento.

Su richiesta di parte ricorrente, per l’ipotesi in cui detto termine spiri inutilmente, si nomina sin d’ora commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva, su impulso di parte ricorrente, nell’ulteriore termine di giorni trenta (60), il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario della medesima Presidenza.

Non merita, invece, accoglimento, l’istanza volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi con provvedimento favorevole.

Il rilascio del permesso di soggiorno, invero, implica una serie di valutazioni, anche di carattere discrezionale; si consideri a tal proposito, solo a titolo di esempio, la valutazione di eventuali legami familiari dello straniero con soggetti residenti in Italia.

Il procedimento avviato su istanza di parte ricorrente, inoltre, richiede accertamenti istruttori sui requisiti di legge necessari per l’ottenimento del titolo di soggiorno richiesto.

Ad una pronuncia sulla fondatezza della pretesa, dunque, ostano sia la necessità di compiere accertamenti istruttori, sia quella di effettuare valutazioni discrezionali (cfr. art. 31, co. 3 c.p.a., per il quale “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”).

Per l’esame della domanda risarcitoria, deve essere fissata apposita udienza pubblica, ai sensi dell’art. 117, co. 6 c.p.a., che così dispone: “Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”.

In conclusione, il ricorso è solo parzialmente fondato e, in tali limiti, va accolto.

Sussistendone i presupposti, deve disporsi l’ammissione in via definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

In considerazione dell’esito del giudizio va disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione;

ammette parte ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato;

fissa per la trattazione della domanda risarcitoria la pubblica udienza del 18 novembre 2024.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Si comunichi alle parti ed al nominato commissario ad acta.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024, con l’intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

Bartolo Salone, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

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