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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 2108 | Data di udienza: 13 Ottobre 2020

APPALTI – Violazione tributaria grave definitivamente accertata – Esclusione dalla gara – Sospensione della verifica degli inadempimenti ex art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973 – Continuità dei pagamenti – Non incide sul mancato possesso del requisito di regolarità fiscale – Proroga della validità dei DURC disposta con d.l. n. 18/2020 – Lavori, servizi o forniture disciplinati dal Decreto “semplificazioni” (d.l. n. 76/2020) – Inapplicabilità della proroga.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2020
Numero: 2108
Data di udienza: 13 Ottobre 2020
Presidente: Quiligotti
Estensore: Cappellano


Premassima

APPALTI – Violazione tributaria grave definitivamente accertata – Esclusione dalla gara – Sospensione della verifica degli inadempimenti ex art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973 – Continuità dei pagamenti – Non incide sul mancato possesso del requisito di regolarità fiscale – Proroga della validità dei DURC disposta con d.l. n. 18/2020 – Lavori, servizi o forniture disciplinati dal Decreto “semplificazioni” (d.l. n. 76/2020) – Inapplicabilità della proroga.



Massima

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 16 ottobre 2020, n. 2108

APPALTI – Violazione tributaria grave definitivamente accertata – Esclusione dalla gara – Sospensione della verifica degli inadempimenti ex art. 48 bis d.P.R. n. 602/1973 – Continuità dei pagamenti – Non incide sul mancato possesso del requisito di regolarità fiscale.

L’intervenuta verifica d’ufficio della violazione tributaria definitivamente accertata – violazione grave, in quanto di importo superiore a quello indicato dall’art. 48 del d.P.R. n. 602/1973 – impone alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80, co. 4, del d. lgs. n. 50/2016, di procedere all’esclusione dalla gara, non residuando in capo alla predetta alcun margine di discrezionalità sul contenuto o sui presupposti delle certificazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate. Non giova ricordare che l’art. 153, co. 1, del d.l. n. 34/2020 ha previsto che, nel periodo di sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali prevista dall’art. 68 del d.l. n. 18/2020, non si applica l’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973, il quale obbliga le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, a verificare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; per effetto di tale disposizione connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni, infatti, procedono al pagamento a favore del beneficiario; ma la continuità dei pagamenti, nonostante una situazione di inadempienza per mancato versamento di somme dovute allo Stato, non incide sul mancato possesso del requisito generale richiesto dall’art. 80, co. 4, del d. lgs. n. 50/2016 (regolarità fiscale).

APPALTI – Proroga della validità dei DURC disposta con d.l. n. 18/2020 – Lavori, servizi o forniture disciplinati dal Decreto “semplificazioni” (d.l. n. 76/2020) – Inapplicabilità della proroga.

Il comma 10 dell’art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che “10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”. Conseguentemente, le stazioni appaltanti sono obbligate a richiedere la verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità, al fine di accertare la persistenza dei requisiti per aggiudicare e per stipulare il contratto.

Pres. Quiligotti, Est. Cappellano – M. s.r.l. unipersonale (avv.ti Dante e Pergolizzi) c. Comune di Pollina (avv. Marchese)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 16 ottobre 2020, n. 2108

SENTENZA

Pubblicato il 16/10/2020

N. 02108/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01437/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2020, proposto da MAI.CON. GROUP S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Dante e Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Comune di Pollina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell’impresa individuale Pirrone Vincenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Filippo Morici e Tiziana Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Caltanissetta n.2/d;

per l’annullamento

– della nota a firma del Responsabile del III Settore del Comune di Pollina prot. n. 6526 del 27 luglio 2020, avente ad oggetto “Lavori di Realizzazione di un’area attrezzata e di un Parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in Contrada Serradaino – Comunicazione avvenuta esclusione”;

– del provvedimento di esclusione della ricorrente, di estremi sconosciuti;

– ove adottato, provvedimento di estremi sconosciuti di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della controinteressata;

per la dichiarazione di inefficacia ex art. 121 c.p.a.

del contratto stipulato inter partes per effetto di detta aggiudicazione, e per la reintegrazione in forma specifica nel contratto della ricorrente ai sensi dell’art. 124 c.p.a.

nonché

in via subordinata, per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della illegittimità degli atti sopra menzionati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Impresa Individuale Pirrone Vincenzo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pollina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 119 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020, i difensori delle parti, come indicato a verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame l’impresa odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la nota con la quale la predetta è stata esclusa dalla gara, indetta dal Comune di Pollina, per l’affidamento dei “Lavori per la «Realizzazione di un’area attrezzata e di un Parco per lo svolgimento di attività eco-sportive in Contrada Serradaino»”, per un importo complessivo di € 307.821,36 (di cui € 5.974,56 non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi “secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 13 del 19 luglio 2019”.

Espone di essere risultata aggiudicataria provvisoria per avere offerto il ribasso del 19,777%; ma di essere stata esclusa, previa comunicazione di avvio del relativo iter, per la sussistenza di una violazione definitivamente accertata in ordine a debiti tributari, oltre che a causa del D.U.R.C. non regolare.

Si duole di tale esito deducendo le censure di:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione aveva ad oggetto solo la posizione debitoria con l’Agenzia delle Entrate, e non la presunta irregolarità del D.U.R.C.;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 68, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, modificato dall’art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione, dall’art. 154, comma 1, lettera a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 e, da ultimo, dall’art. 99, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in quanto non sussiste il presunto mancato pagamento di tributi erariali, e la posizione debitoria, in corso di regolarizzazione per mezzo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, è rimasta sospesa per effetto di quanto disposto dall’art. 68 del d.l. n. 18/2020, che ha differito al 31 agosto 2020 il termine finale di sospensione del versamento delle entrate derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento;

3) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 103, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, in quanto la stazione appaltante non ha considerato che la ricorrente, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, era in possesso di un D.U.R.C. regolare e in corso di validità.

Ha, quindi, chiesto, l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in via subordinata, il risarcimento dei danni asseritamente subiti.

B. – Si è costituita in giudizio l’impresa individuale Pirrone Vincenzo, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

C. – Si è costituito in giudizio anche il Comune di Pollina, avanzando analoga richiesta.

D. – Alla camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

Il difensore del Comune ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 54, co. 1, cod. proc. amm., al deposito tardivo del D.U.R.C. irregolare, richiesto dall’ente locale il 16 giugno 2020, e pervenuto il 14 luglio 2020, con adesione della difesa della controinteressata e opposizione della parte ricorrente. Quindi, la causa è stata discussa ed è stata posta in decisione.

E. – Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio.

Sempre in via preliminare va esaminata la richiesta, formulata in udienza dalla difesa del Comune di Pollina, di autorizzazione al deposito del D.U.R.C. irregolare acquisito dall’Amministrazione.

Tale istanza non può trovare accoglimento, in quanto:

a) il difensore della parte ricorrente si è opposto a tale tardivo deposito;

b) non sussistono i presupposti, previsti dall’invocato art. 54, co. 1, cod. proc. amm., né invero quelli previsti dall’art. 55, co. 8, cod. proc. amm., non essendo stata evidenziata alcuna grave ed eccezionale ragione, né alcuna estrema difficoltà, in relazione a un documento che lo stesso difensore ha indicato come acquisito dal Comune in data 14 luglio 2020.

Ritiene, d’altro canto, il Collegio che non si rende necessario, al fine di decidere la controversia, l’acquisizione di tale documento, in quanto, come si chiarirà, non contestato nei suoi contenuti come riportati nella comunicazione di esclusione.

F. – Nel merito, il ricorso non è fondato.

F.1. – Va prioritariamente esaminato il secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che erroneamente la stazione appaltante avrebbe ritenuto sussistente una violazione definitivamente accertata in ordine al pagamento di imposte, ai sensi dell’art. 80, co. 4, del d. lgs. n. 50/2016.

La censura non coglie nel segno.

Dispone l’art. 80, co. 4, che “4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”.

Nel caso in esame osserva il Collegio che il Comune di Pollina ha escluso la ricorrente dalla gara a seguito della verifica d’ufficio del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 su citato, come espressamente prescritto dalla parte quinta del disciplinare di gara.

A seguito di tale verifica, l’Amministrazione ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione di Messina, l’attestazione del 23 giugno 2020, avente a oggetto una violazione definitivamente accertata per € 5.854,59, in relazione a una cartella di pagamento, anno di imposta 2016, notificata al contribuente il 12 dicembre 2019 (vedasi la nota allegata alla comunicazione di avvio del procedimento).

Deve anche essere chiarito che il Comune ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara anche a seguito della ricezione di un D.U.R.C. irregolare, adottando, pertanto, un provvedimento plurimotivato.

Ciò premesso e chiarito, deve innanzitutto essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche del Giudice di appello, sul principio di continuità del possesso dei requisiti, il quale postula che tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione siano posseduti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, fino all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione, qualora l’impresa sia aggiudicataria dell’appalto (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2397; 17 marzo 2020, n. 1918; Sez. VI, 13 giugno 2019, n. 3984; v. anche Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5; Ad. Plenaria 20 luglio 2015, n. 8).

Sotto tale profilo, sostiene parte ricorrente la regolarità della sua posizione alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (28 maggio 2020), in applicazione dell’art. 68 del d.l. n. 18/2020, relativo alla sospensione del termine per il pagamento delle cartelle esattoriali.

La prospettazione non può trovare adesione.

L’intervenuta verifica d’ufficio della violazione tributaria definitivamente accertata – violazione grave, in quanto di importo superiore a quello indicato dall’art. 48 del d.P.R. n. 602/1973 – impone alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80, co. 4, del d. lgs. n. 50/2016, di procedere all’esclusione dalla gara, non residuando in capo alla predetta alcun margine di discrezionalità sul contenuto o sui presupposti delle certificazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate.

Non giova alla ricorrente la circostanza, addotta a sostegno dell’insussistenza di tale causa di esclusione, secondo cui un altro ente locale avrebbe provveduto al pagamento per intero, in suo favore, di fatture – senza contestualmente riversare la somma di € 6.873,67 di cui la ricorrente sarebbe risultata debitrice, in virtù della sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali prevista dall’art. 68 del d.l. n. 18/2020 – atteso che:

– l’art. 153, co. 1, del d.l. n. 34/2020 ha previsto che, nel periodo di sospensione di cui al citato art. 68, non si applica l’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973, il quale obbliga le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, a verificare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;

– per effetto di tale disposizione connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni, pertanto, procedono al pagamento a favore del beneficiario; ma la continuità dei pagamenti, nonostante una situazione di inadempienza per mancato versamento di somme dovute allo Stato, non incide sul mancato possesso del requisito generale richiesto dall’art. 80, co. 4, del d. lgs. n. 50/2016 (regolarità fiscale);

– la cartella di pagamento – nel caso di specie, peraltro, notificata il 12 dicembre 2019 (v. nota dell’Agenzia delle Entrate) – è un atto relativo alla fase della riscossione del credito tributario (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2397);

– l’eventuale regolarizzazione, successiva alla scadenza del termine di partecipazione, non vale a sanare la carenza del requisito generale (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2020, n. 2776; Cons. Stato n. 2397/2020 cit.; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114);

– non vi è, peraltro, coincidenza tra il debito che non sarebbe stato riversato (€ 6.873,67) e la violazione definitivamente accertata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione di Messina (per € 5.854,59), che ha condotto all’esclusione dalla gara.

F.2. – Quanto finora rilevato renderebbe superfluo l’esame del terzo e del primo motivo, relativi alla verifica d’ufficio avviata dal Comune sulla regolarità contributiva, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, se un provvedimento è fondato su di una pluralità di ragioni (c.d. atto plurimotivato), ciascuna delle quali idonea a supportarlo in maniera autonoma, è sufficiente che anche una di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale, perché sia respinta la domanda di annullamento senza necessità di esaminare, per carenza di interesse, le ulteriori doglianze (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2019, n. 7833; Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019; Sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910).

Ritiene tuttavia il Collegio di esaminare, per completezza, anche le altre due doglianze, le quali sono parimenti infondate.

Con riferimento al D.U.R.C. irregolare, sostiene la ricorrente che, in applicazione dell’art. 103, co. 2, del d.l. n. 18/2020, il D.U.R.C. prodotto in sede di gara, avente scadenza in data 21 marzo 2020, conservi validità alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (28 maggio 2020); e ciò, in quanto viene in rilievo un atto rientrante tra i certificati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, i quali, in base alla disposizione emergenziale, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La prospettazione è infondata, avuto riguardo al contenuto della stessa disposizione invocata dalla ricorrente.

Osserva, in particolare, il Collegio che l’art. 103, co. 2, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 81, co. 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 – nella versione vigente dal 19 maggio 2020 al 18 luglio 2020, e applicabile ratione temporis al caso in esame – dispone(va) che “2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”.

Dal chiaro tenore letterale dell’ultima parte della disposizione consegue che:

– il D.U.R.C. presentato dalla ricorrente, in scadenza il 21 marzo 2020, era destinato a conservare la sua validità solo fino al 15 giugno 2020;

– la verifica sul possesso dei requisiti – effettuata, quanto al D.U.R.C., in data 16 giugno 2020, come riferito dal difensore del Comune in sede di discussione – si pone pertanto in linea con l’art. 103 su riportato, nella versione vigente ratione temporis, oltre che con quanto disposto nel capo quinto del disciplinare di gara;

– come già rilevato, il concorrente deve comunque essere in regola con il versamento dei contributi non solo alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ma sino all’aggiudicazione definitiva e per tutto il periodo di esecuzione del contratto, senza alcuna soluzione di continuità.

Deve ulteriormente osservarsi che analoga disposizione è stata introdotta dal comma 10 dell’art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a tenore del quale “10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Conseguentemente, le stazioni appaltanti sono obbligate a richiedere la verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità, al fine di accertare la persistenza dei requisiti per aggiudicare e per stipulare il contratto.

Tutto quanto finora rilevato rende evidente come un’eventuale interlocuzione procedimentale tra l’amministrazione e la ricorrente non avrebbe potuto condurre ad esiti differenti, attese le evidenze documentali, neppure sconfessate dalla ricorrente, la quale non ha censurato nel merito l’irregolarità del D.U.R.C., per come riportato nella comunicazione di esclusione, nei confronti dell’I.N.P.S. per € 85.896,65 e di I.N.A.I.L. per € 5.372,93.

Pertanto, anche il primo motivo, sulla violazione delle garanzie partecipative, non può trovare accoglimento, in quanto si pone su un piano squisitamente formalistico.

G. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati. Dalla ritenuta legittimità della disposta esclusione consegue, de plano, la reiezione della domanda di reintegrazione in forma specifica e di quella di risarcimento del danno per equivalente.

H. – Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo ai sensi dei minimi tariffari ex d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa, che tiene anche conto della media complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna MAI.CON. GROUP S.r.l. Unipersonale al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Pollina e dell’impresa individuale Pirrone Vincenzo, che liquida in € 1.700,00 (euro millesettecento/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L’ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

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