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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 68 | Data di udienza: 28 Novembre 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Convezione di lottizzazione – Esecuzione – Pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. – Proponibilità innanzi al giudice amministrativo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2018
Numero: 68
Data di udienza: 28 Novembre 2017
Presidente: Trizzino
Estensore: Massari


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Convezione di lottizzazione – Esecuzione – Pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. – Proponibilità innanzi al giudice amministrativo.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 17 gennaio 2018, n. 68


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Convezione di lottizzazione – Esecuzione – Pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. – Proponibilità innanzi al giudice amministrativo.

Nel processo amministrativo è proponibile l’azione volta a conseguire una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932, c.c. al fine di ottenere l’esecuzione di una convenzione di lottizzazione, ed in particolare l’accertamento e la declaratoria del trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita (ex multis, TAR Umbria, 15 giugno 2015, n. 292; TAR Lombardia, Brescia, 26 marzo 2014, n. 298; TAR Lazio, Latina, 12 aprile 2013, n. 318). Anche se gli artt. 29 e 30 del cod. proc. amm. non prevedono che il giudice amministrativo possa emettere la sentenza costitutiva ex art. 2932 del cod. civ., può ritenersi sussistente la giurisdizione del g.a. nella considerazione che il giudice amministrativo, a norma degli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, anche in considerazione del fatto che agli accordi amministrativi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, come sancito dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (Cass. civ., Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4683).

Pres. Trizzino, Est. Massari – Comune di Montespertoli (avv. Falorni) c. Cooperativa E. (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 17 gennaio 2018, n. 68

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 17 gennaio 2018, n. 68


Pubblicato il 17/01/2018

N. 00068/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 542 del 2016, proposto da:
Comune di Montespertoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Falorni, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Pucci 4;


contro

Cooperativa Edificatrice Arno Casa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’accertamento

dell’obbligo della Cooperativa Edificatrice Arno Casa – società Cooperativa, di risarcire, in favore del Comune di Montespertoli, il danno causato dalla mancata, e/o incompleta e/o difettosa, realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione rep. n. 52850 del 18.09.2001 ed alle concessioni edilizie n. 23/2001 e n. 52/2004;

dell’obbligo della Cooperativa Edificatrice Arno Casa – Società Cooperativa, di cedere gratuitamente, in favore del Comune di Montespertoli, le aree (comprensive delle opere di urbanizzazione, per la parte in cui esse sono state realizzate) destinate alle opere di urbanizzazione in base alla convenzione rep. n. 52850 del 18.09.2001 ed alle concessioni edilizie n. 23/2001 e n. 52/2004; aree individuate al catasto terreni del Comune di Montespertoli, foglio 44, dalle particelle nn. 270, 265, 328, 330, 322, 370, 335, 369, 251, 268, 260, 349, 261, e 364 (e/o dalle particelle eventualmente diverse che saranno accertate in corso di causa), nonché un’ulteriore area attualmente priva di identificazione catastale (cui potrà essere attribuito in corso di causa il numero di particella);

e per la condanna,

della Cooperativa Edificatrice Arno Casa – Società Cooperativa, al risarcimento del danno, in favore del Comune di Montespertoli, nella misura di euro 30.955,59, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero maggior danno, ai sensi dell’art. 1224, comma secondo, Cod. Civ.;

per l’emissione,

ai sensi dell’art. 2932 Cod. Civ., di una sentenza costitutiva che produca il trasferimento a titolo gratuito, in favore del Comune di Montespertoli, delle proprietà delle aree (comprensive delle opere di urbanizzazione per le parti in cui esse sono state realizzate) destinate alle opere di urbanizzazione in base alla convenzione rep. n. 52850 del 18.09.2001 ed alle concessioni edilizie n. 23/2001 e n. 52/2004; aree individuate al catasto terreni del Comune di Montespertoli, foglio 44, dalle particelle nn. 270, 265, 328, 330, 322, 370, 335, 369, 251, 268, 260, 349, 261, e 364 (e/o dalle particelle eventualmente diverse che saranno accertate in corso di causa), nonché una ulteriore area attualmente priva di identificazione catastale (cui potrà essere attribuito in corso di causa il numero di particella);

con conseguente ordine di trascrizione della emananda sentenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In esecuzione di piani attuativi approvati dal Comune di Montespertoli negli anni dal 1980 al 1983 venivano stipulate convenzioni per lottizzazioni di iniziativa privata con diversi soggetti, tra cui la coop. Il Quadrifoglio.

A seguito del fallimento di detta cooperativa, con decreto del giudice delegato del Tribunale di Firenze del 15 maggio 2000, veniva trasferito alla Cooperativa Edificatrice Arno Casa un vasto appezzamento di terreno ricompreso nella predetta lottizzazione.

Il Comune, con deliberazione consiliare n. 56 dell’11 giugno 2001, disponeva il subentro di quest’ultima nella realizzazione del PEEP in località Martignana, come da convenzione rogata dal Segretario comunale il 5 luglio 1990.

La Cooperativa Edificatrice Arno Casa si impegnava a realizzare le opere di urbanizzazione “disciplinate dalla concessione edilizia che farà seguito al progetto approvato dalla Commissione edilizia il 6 aprile 2001”.

Faceva seguito, in data 18 settembre 2001, la sottoscrizione di una convenzione nella quale erano dettagliatamente indicate le opere di urbanizzazione da realizzarsi a cura della cooperativa, oltre agli obblighi di cessione successiva al Comune delle opere realizzate (verde pubblico, strade e parcheggi).

Venivano quindi rilasciate alla cooperativa le concessioni edilizie necessarie.

Constatato che, a distanza di moti anni, le opere in discorso non erano state realizzate, il Comune, con nota dell’1 dicembre 2014, intimava alla cooperativa di dare esatto adempimento agli obblighi nascenti dalla convenzione di cui sopra, completando le opere di urbanizzazione e disponendone la cessione gratuita all’amministrazione.

L’intimazione restava senza seguito.

Conseguentemente, con il ricorso all’esame il Comune di Montespertoli instava per l’accertamento dell’obbligo della Cooperativa Edificatrice Arno Casa di risarcire il danno causato dalla mancata o incompleta realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione rep. n. 52850 del 18.09.2001 ed alle concessioni edilizie n. 23/2001 e n. 52/2004, oltre all’obbligo della medesima di cedere gratuitamente le aree (comprensive delle opere di urbanizzazione, per la parte in cui esse sono state realizzate) in forza della stessa convenzione.

Domandava, inoltre, la condanna della Cooperativa al risarcimento del danno, quantificato in euro 30.955,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria e l’emissione, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., di una sentenza costitutiva producente il trasferimento a titolo gratuito, in favore del Comune, delle proprietà delle aree destinate alle opere di urbanizzazione con riferimento alle particelle individuate al catasto terreni del Comune di Montespertoli, foglio 44, dalle particelle n. 270, 265, 328, 330, 322, 370, 335, 369, 251, 268, 260, 349, 261, e 364, con conseguente ordine di trascrizione della sentenza.

La Cooperativa Edificatrice Arno Casa non si costituiva in giudizio.

Nella pubblica udienza del 28 novembre 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

In via preliminare va ricordato che nel processo amministrativo è proponibile l’azione volta a conseguire una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932, c.c. al fine di ottenere l’esecuzione di una convenzione di lottizzazione, ed in particolare l’accertamento e la declaratoria del trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita (ex multis, TAR Umbria, 15 giugno 2015, n. 292; TAR Lombardia, Brescia, 26 marzo 2014, n. 298; TAR Lazio, Latina, 12 aprile 2013, n. 318).

Anche il Giudice del riparto ha avuto modo di rilevare che, anche se gli artt. 29 e 30 del cod. proc. amm. non prevedono che il giudice amministrativo possa emettere la sentenza costitutiva ex art. 2932 del cod. civ., può ritenersi sussistente la giurisdizione del g.a. nella considerazione che il giudice amministrativo, a norma degli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, anche in considerazione del fatto che agli accordi amministrativi (e cioè alla fattispecie per cui si controverte) si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, come sancito dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (Cass. civ., Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4683).

Considerata la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio in ordine ai fatti prospettati dall’amministrazione ricorrente, con ordinanza n. 144 del 26 gennaio 2017 veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio, affidata all’ing. Marco Bartoloni, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, al quale venivano posti i seguenti quesiti:

“1) accerti il c.t.u. lo stato dei luoghi, avendo a riferimento la documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Montespertoli, con riferimento alle opere di urbanizzazione eventualmente non eseguite e/o incomplete e/o difettose;

2) quantifichi la spesa che l’Amministrazione Comunale dovrebbe eventualmente sostenere per addivenire alla completa e regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, completando quelle non ultimate ed eliminando i difetti eventualmente riscontrati;

3) accerti l’esatta individuazione catastale delle aree di proprietà della Cooperativa Edificatrice Arno Casa che dovrebbero eventualmente essere trasferite gratuitamente al Comune di Montespertoli, in forza della convenzione rep. n. 52850 del 18.9.2001;

4) individui la particella priva di numero compresa tra le aree da cedere al Comune ed attribuire alla medesima la propria identificazione catastale, disponendo, ove necessario, gli opportuni frazionamenti catastali”.

Veniva altresì disposta la corresponsione al c.t.u. di un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 1.000,00 a carico della parte ricorrente.

Dopo il deposito della relazione conclusiva del c.t.u. il Comune ricorrente produceva di memorie conclusive.

Esaminata la relazione depositata dal c.t.u. il ricorso si palesa fondato nei termini di seguito precisati.

In ordine ai primi due quesiti il consulente del Tribunale evidenziava il completamento dell’edificio costituito dai 16 appartamenti di cui al P.E.E.P. previsto nella convenzione nr. 52850 del 18/9/2001, mentre le opere di urbanizzazione contemplate nella stessa convenzione, risultano in parte non completate, come da dettagliato elenco in relazione.

In particolare, non risultano eseguite quelle relative “all’esecuzione del tappeto di usura dei marciapiedi e dei parcheggi nella zona a monte di Via Po oltre alle opere a verde previste che non sono state neanche iniziate”. L’ammontare della spesa che il Comune dovrebbe sostenere per l’esecuzione e il completamento delle suddette opere viene determinato in € 23.649,14.

A completamento dell’indagine il perito evidenziava che “non sono state né segnalate dall’Amministrazione né rilevate nel corso delle operazioni peritali lavorazioni difettose o non eseguite a regola d’arte”.

Con riferimento al terzo quesito si rilevava che, in forza della convenzione, la Cooperativa edificatrice Arno Casa dovrà cedere a titolo gratuito all’Amministrazione comunale le seguenti particelle: Foglio 44, part. n. 251, 260, 261, 265, 268, 270, 322, 328, 330, 335, 349, 364, 369 e 370.

Infine, in ordine al quarto quesito il c.t.u. riferiva che “non esiste alcuna particella priva di numero ma semplicemente un errore di rappresentazione grafica” atteso che la particella 265 del Foglio n.44 trae origine nel 1993 dal frazionamento della particella 226 e dopo tale data non è più stata oggetto di modifiche di alcun tipo.

In conclusione, risulta accertato l’inadempimento dell’obbligo di controparte di dare esatta esecuzione alle obbligazioni nascenti dalla convenzione più volte citata, seguendone che va accolta la domanda del Comune volta ad ottenere il trasferimento coattivo e gratuito delle aree destinate alle opere di urbanizzazione e catastalmente individuate come sopra, disponendo per l’effetto la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei registri immobiliari di Firenze.

Inoltre, considerato che parte delle predette opere di urbanizzazione risultano non eseguite o completate a regola d’arte, la parte intimata va condannata al pagamento della somma necessaria a tale scopo, determinata in € 23.649,14 e maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza.

In ordine alle competenze spettanti al c.t.u., vista la nota dal medesimo depositata e considerato che il compenso di € 1.940,84 relativo al punto 4 del quesito appare sostanzialmente duplicare, in relazione all’impegno occorso per il suo espletamento, quanto riferito al punto 3, la somma totale viene liquidata in € 10.698,00 oltre a IVA e C.P., al lordo della somma corrisposta a titolo di anticipazione dalla parte ricorrente.

Le altre spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, dispone:

a) ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. il trasferimento della proprietà in favore del Comune di Montespertoli delle particelle di terreno, così catastalmente individuate nel Catasto urbano del Comune: fg. 44, part. n. 251, 260, 261, 265, 268, 270, 322, 328, 330, 335, 349, 364, 369 e 370;

b) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Firenze di procedere, su istanza di parte, alla trascrizione della presente sentenza;

c) condanna la Cooperativa edificatrice Arno Casa al pagamento in favore del Comune di Montespertoli della somma di € 23.649,14, oltre a interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza;

d) condanna la Cooperativa edificatrice Arno Casa alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, nonché al pagamento dell’onorario di competenza del consulente tecnico d’ufficio, liquidate in € 10.698,00 (di cui € 443,94 per spese) oltre a IVA e C.P., al lordo dell’importo di € 1.000,00 già corrisposto come anticipo dal Comune ricorrente e che andranno a questa rifuse dalla parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere

L’ESTENSORE
Bernardo Massari
        
IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino
        
        
IL SEGRETARIO
 

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