* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Recinzione di facile asportazione senza opere murarie – Regime di esenzione previsto dall’art. 149 del d.lgs. n. 40/2004.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2017
Numero: 49
Data di udienza: 17 Gennaio 2017
Presidente: Trizzino
Estensore: Gisondi
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Recinzione di facile asportazione senza opere murarie – Regime di esenzione previsto dall’art. 149 del d.lgs. n. 40/2004.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 18 gennaio 2017, n. 49
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Recinzione di facile asportazione senza opere murarie – Regime di esenzione previsto dall’art. 149 del d.lgs. n. 40/2004.
Una recinzione di facile asportazione costituita con pali infissi al suolo e senza opere murarie rientra nel regime di esenzione previsto dall’art. 149 del D.Lgs 42/2004 (interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale) in quanto non costituisce opera edilizia comportante apprezzabile trasformazione del territorio essendo, invece, estrinsecazione delle comuni facoltà d’uso inerenti il diritto di proprietà, che comprende lo jus excludendi alios (T.A.R. Perugia,, sez. I, 18/08/2016, n. 571; T.A.R. Bari,, sez. III, 16/09/2015, n. 1254).
Pres. Trizzino, Est. Gisondi – M.L.S. e altri (avv.ti Colzi e Colzi) c. Comune di Sesto Fiorentino (avv.ti Zucchermaglio e Vannucci)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 18 gennaio 2017, n. 49SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 18 gennaio 2017, n. 49
Pubblicato il 18/01/2017
N. 00049/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2016, proposto da:
Maria Luisa Seri, Giuseppe Seri, Podere La Castellina di Seri Simona, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Colzi C.F. CLZLSN53S30D612B e Fabio Colzi C.F. CLZFBA56C07D612F, nel cui studio in Firenze, via San Gallo, 76 sono elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Sesto Fiorentino in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zucchermaglio C.F. ZCCFNC65E01A952N e Cristina Vannucci C.F. VNNCST75B59D612S, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar per la Toscana in Firenze, via Ricasoli N. 40;
per l’annullamento:
– dell’ordinanza del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino in data 30.09.2016, n. Reg. Generale 579, notificata il 4.10.2016, con la quale è stata ingiunta, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell’art. 193, comma 2 della L.R.T. n. 65 del 2014, la demolizione di due recinzioni poste all’interno delle particelle nn.89 e 517 del foglio 37 del Catasto Terreni del Comune di Sesto Fiorentino ed è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, secondo la situazione preesistente all’abusiva trasformazione, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio a spese dei responsabili dell’abusivo ;
– dei verbali di sopralluogo della Polizia Municipale n. prot. 9024 del 24.02.2015 e n. prot. 14116 del 24.03.2015;
-. di ogni altro atto presupposto e/o conseguente ancorché non conosciuto.
nonché per l’annullamento
dell’art. 5, comma 25 del Regolamento Urbanistico del Comune di Sesto Fiorentino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2016;
– dell’art. 3.4.22, comma 2, del Regolamento Edilizio del Comune di Sesto Fiorentino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sesto Fiorentino in Persona del Sindaco Pro Tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso ha per oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il comune resistente ha ordinato la demolizione di recinzioni abusivamente apposte dalla ricorrente su aree rurali di sua proprietà in funzione della coltivazione di tartufi e dello svolgimento di una attività di allevamento di lumache.
Il Comune ritiene che l’intervento avrebbe richiesto il rilascio di una autorizzazione paesaggistica.
Su tale asserzione il Collegio non concorda in quanto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 42/2004 l’autorizzazione non è necessaria per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili.
Una recinzione di facile asportazione costituita con pali infissi al suolo e senza opere murarie rientra nel regime di esenzione previsto da tale norma in quanto non costituisce opera edilizia comportante apprezzabile trasformazione del territorio essendo, invece, estrinsecazione delle comuni facoltà d’uso inerenti il diritto di proprietà, che comprende lo jus excludendi alios (T.A.R. Perugia,, sez. I, 18/08/2016, n. 571; T.A.R. Bari,, sez. III, 16/09/2015, n. 1254).
A nulla vale il rilievo secondo cui l’apposizione di recinzioni è considerata fra le opere necessitanti di autorizzazione da rilasciarsi con procedimento semplificato alla stregua del d.p.r. 139/2010 atteso che l’autorizzazione ancorchè semplificata non è comunque dovuta nelle particolari ipotesi previste dall’art. 149 del Codice del Paesaggio e dei beni culturali.
Tantomeno può essere accolta la tesi secondo cui anche la realizzazione di opere esenti richiederebbe un previo nulla osta della p.a., atteso che l’art. 146 del Codice lungi dal contenere una siffatta previsione si limita a stabilire che l’esame delle pratiche di autorizzazione debba essere preceduto da una preistruttoria finalizzata a verificare se il privato (per errore o per scrupolo) abbia richiesto il permesso paesaggistico rispetto ad opere che, ai sensi dell’art. 149, ne sarebbero esenti.
Anche la contestata violazione della normativa urbanistica che, al fine di consentire il passaggio della piccola fauna, impone il distacco da terra di 15 cm delle recinzioni dei terreni adibiti ad allevamento appare inapplicabile alla specie, in quanto incompatibile con la specifica attività (di allevamento di lumache) svolta dalla ricorrente.
Fondata è invece la contestata violazione della norma del regolamento edilizio che, a tutela del decoro, impone che le recinzioni debbano avere una certa altezza massima e debbano essere costituite da siepi vive o da staccionate in legno.
Invero, l’asserita incompatibilità anche di tale previsione con l’attività elicola e di coltivazione di tartufi non è stata dimostrata.
Il ricorso deve, quindi essere respinto, ferma restando la facoltà della ricorrente di utilizzare per la propria attività agricola recinzioni compatibili con la normativa edilizia vigente nel comune di Sesto Fiorentino.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Raffaello Gisondi
IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino
IL SEGRETARIO