DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Atto di compravendita – Allegazione di un certificato di destinazione urbanistica afferente un’area più vasta di quella oggetto di negoziazione – Inidoneità degli atti ad assolvere agli obblighi informativi – Invalidità dell’atto di compravendita – Fattispecie: insediamento di un’area ceduta nell’ambito di un PIP.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 20 Dicembre 2021
Numero: 1668
Data di udienza: 2 Dicembre 2021
Presidente: Pupilella
Estensore: Gisondi
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Atto di compravendita – Allegazione di un certificato di destinazione urbanistica afferente un’area più vasta di quella oggetto di negoziazione – Inidoneità degli atti ad assolvere agli obblighi informativi – Invalidità dell’atto di compravendita – Fattispecie: insediamento di un’area ceduta nell’ambito di un PIP.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 20 dicembre 2021, n. 1668
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Atto di compravendita – Allegazione di un certificato di destinazione urbanistica afferente un’area più vasta di quella oggetto di negoziazione – Inidoneità degli atti ad assolvere agli obblighi informativi – Invalidità dell’atto di compravendita – Fattispecie: insediamento di un’area ceduta nell’ambito di un PIP.
L’allegazione all’atto di compravendita di un certificato di destinazione urbanistica afferente una area più vasta di quella che è oggetto di negoziazione si riverbera sulla invalidità dello stesso se ed in quanto i dati ivi riportati siano inidonei ad assolvere gli obblighi informativi dovuti per legge dal venditore in ordine alla natura edificabile del suolo (cfr. Cassazione civile sez. II – 21/09/2011, n. 19219; nella specie, la attestazione relativa all’inserimento dell’area ceduta nell’ambito di un p.i.p., lasciava pensare che si trattasse di lotto destinato alla edificazione di fabbricati industriali o artigianali secondo l’intento comune delle parti dichiarato nell’atto di compravendita, mentre la concreta destinazione a parcheggio, precludendo ogni forma di edificazione produttiva, si poneva in totale distonia rispetto a tale obiettivo, andando a costituire ragione non solo di nullità del contratto ma anche del provvedimento di assegnazione che ne stava a monte, il quale, avendo uno scopo pubblicistico irrealizzabile risultava essere carente di uno dei suoi elementi essenziali, la causa, secondo il disposto dell’art. 21 septies della L. 241/90).
Pres. Pupilella, Est. Gisondi – 3 s.r.l. (avv. Iacopetti) c. Comune di Pescia (avv. Fambrini)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 20 dicembre 2021, n. 1668SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2013, proposto da 3 B Verniciature dei Fratelli Benedetti di Benedetti Alfiero & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Iacopetti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Pescia rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Fambrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescia, p.zza Mazzini n. 27;
per l’annullamento e/o per l’accertamento e la declaratoria di nullità
del contratto di compravendita concluso tra la Soc. 3 B Verniciature ed il Comune di Pescia con atto ai rogiti del Notaio Dott. Massimo Barsanti di Lucca in data 28.12.1995 – Rep. n. 52440; nonché per la condanna del Comune di Pescia, in persona del suo Sindaco in carica a restituire alla società concludente (ovvero ai soci della stessa) la somma, calcolata secondo i canoni della rivalutazione monetaria dalla data del predetto rogito di € 26.521,35 (pari a Lire 51.352.500) o quella diversa somma (anche maggiore) che risulterà di pertinenza, con gli interessi di legge fino al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescia in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Verniciature dei Fratelli Benedetti di Benedetti Alfiero & C. S.n.c., premesso: a) di aver stipulato con il comune di Pescia un contratto di cessione di un terreno inserito in un piano p.i.p. in esecuzione di un precedente atto di assegnazione; b) che al predetto contratto era stato allegato un certificato di destinazione urbanistica che attestava il suo inserimento nel predetto comparto a destinazione industriale; c) che l’area acquistata è poi risultata essere destinata a parcheggio e quindi priva di edificabilità con conseguente impossibilità di raggiungere lo scopo negozialmente programmato.
Tutto ciò premesso la Società ricorrente chiede che il contratto venga dichiarato nullo in quanto l’allegazione di un certificato di destinazione urbanistica errato equivarrebbe a mancata allegazione ponendosi in tal modo in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 18 della L. 47/1985 e, comunque perché privo di causa.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione la allegazione all’atto di compravendita di un certificato di destinazione urbanistica afferente una area più vasta di quella che è oggetto di negoziazione si riverbera sulla invalidità dello stesso se ed in quanto i dati ivi riportati siano inidonei ad assolvere gli obblighi informativi dovuti per legge dal venditore in ordine alla natura edificabile del suolo (Cassazione civile sez. II – 21/09/2011, n. 19219).
Sicché se è vero che non necessariamente la fotografia urbanistica di un’area di maggiori dimensioni risulta essere fuorviante ciò è invece quanto è accaduto nel caso di specie dal momento che la attestazione relativa all’inserimento dell’area ceduta nell’ambito di un p.i.p., lasciava pensare che si trattasse di lotto destinato alla edificazione di fabbricati industriali o artigianali secondo l’intento comune delle parti dichiarato nell’atto di compravendita, mentre la concreta destinazione a parcheggio, precludendo ogni forma di edificazione produttiva, si poneva in totale distonia rispetto a tale obiettivo.
Indi per cui il certificato allegato non assolveva la funzione che la legge gli assegna.
Oltre a ciò occorre considerare che la costruzione di edifici ad uso produttivo non costituiva mero motivo soggettivo della parte acquirente ma assurgeva a causa concreta della operazione pubblico/privata di cui l’atto di cessione costituiva il momento terminale essendo lo stesso stato preceduto da un procedimento amministrativo di assegnazione del terreno specificamente preordinato ad agevolare lo sviluppo economico di quella parte del territorio comunale mediante l’acquisto di aree produttive a prezzi calmierati.
La cessione di un’area con destinazione a parcheggio si poneva quindi in distonia anche con la funzione pubblicistica della richiamata cessione andando a costituire ragione non solo di nullità del contratto ma anche del provvedimento di assegnazione che ne stava a monte, il quale, avendo uno scopo pubblicistico irrealizzabile risultava essere carente di uno dei suoi elementi essenziali (quale appunto è la causa) secondo il disposto dell’art. 21 septies della L. 241/90.
Occorre quindi dichiarare la nullità del contratto di cessione con i conseguenti obblighi restitutivi a carico del comune di Pescia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, a) dichiara la nullità del contratto di compravendita concluso tra la Soc. 3 B Verniciature ed il Comune di Pescia con atto ai rogiti del Notaio Dott. Massimo Barsanti di Lucca in data 28.12.1995 – Rep. n. 52440; b) condanna il comune di Pescia alla restituzione della somma pagata dalla parte acquirente a titolo di prezzo nella misura di Euro € 26.521,35 maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento a quella del rimborso; c) condanna il comune di Pescia alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Raffaello Gisondi
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
IL SEGRETARIO