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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 283 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* APPALTI – Valutazione dell’offerta economica – Formula matematica – Scelta – Discrezionalità dell’amministrazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione di gara – Possesso delle conoscenze tecniche – Rapporto di complementarietà tra diverse esperienze professionali.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2017
Numero: 283
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: Pozzi
Estensore: Bellucci


Premassima

* APPALTI – Valutazione dell’offerta economica – Formula matematica – Scelta – Discrezionalità dell’amministrazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione di gara – Possesso delle conoscenze tecniche – Rapporto di complementarietà tra diverse esperienze professionali.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 20 febbraio 2017, n. 283


APPALTI – Valutazione dell’offerta economica – Formula matematica – Scelta – Discrezionalità dell’amministrazione.

Nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità (C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; 27 giugno 2012, n. 3781; 22 marzo 2012, n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 ottobre 2011, n. 5583; sez. III, 22 novembre 2011, n. 6146; sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2795; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175).
 


APPALTI – Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione di gara – Possesso delle conoscenze tecniche – Rapporto di complementarietà tra diverse esperienze professionali.

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi (TAR Lazio, Roma, III, 5 febbraio 2014, n. 1411; idem, I, 16.7.2014, n. 7615; TAR Piemonte, I, 20 novembre 2013 n. 1230). Inoltre, è la commissione nel suo insieme a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche occorrenti nella concreta fattispecie: la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto (Cons. Stato, VI, 10.6.2013, n. 3203).

Pres. Pozzi, Est. Bellucci – J. s.p.a.  (avv. Milo) c. Publiacqua s.p.a. (avv.ti Fontana e Grazzini)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 20 febbraio 2017, n. 283

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 20 febbraio 2017, n. 283

Pubblicato il 20/02/2017

N. 00283/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Jindal Saw Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Giulia Milo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro

Publiacqua s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Sarah Fontana e Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, piazza Vittorio Veneto, n. 1;

nei confronti di

Saint Gobain Pam Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Carla Minieri e Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

per l’annullamento

– dell’invito a formulare migliore offerta per l’affidamento della fornitura di tubazione, raccordi e pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale per condotte di acqua potabile – gara n. 70/2742 – CIG 6671710542 del 10.6.2016 sottoscritto dal responsabile del procedimento di Publiacqua s.p.a.;

– del capitolato speciale d’appalto per la fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi speciali in ghisa e grafite sferoidale, per condotte d’acqua potabile con servizio di consegna in cantiere o presso magazzini/depositi di Publiacqua s.p.a., compreso lo scarico gara n. 70/2742 – CIG 6671710542 e relativi allegati;

– del capitolato generale forniture di Publiacqua;

– dell’atto di nomina della Commissione di gara del 7.7.2016, prot. n. 39829 dell’amministratore delegato di Publiacqua s.p.a.;

– di tutti i verbali della Commissione di gara e precisamente dei verbali inerenti le sedute del 7.7.2016, 13.7.2016 e 18.7.2016, nonché dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva;

– della determina di aggiudicazione prot. n. 004392 del 28.7.2016 dell’amministratore delegato di Publiacqua s.p.a.;

– di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi gli eventuali studi che hanno preceduto l’approvazione degli atti di gara e dell’invito,

per la dichiarazione di inefficacia

del contratto eventualmente nelle more stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata;

per l’assegnazione della fornitura,

in tutto o almeno in parte, alla ricorrente, con eventuale subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero in subordine per l’indizione di una nuova gara;

e per il risarcimento danni

anche in forma specifica oppure, qualora non fosse possibile, per equivalente, compresi i danni curriculari e all’organizzazione imprenditoriale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Publiacqua s.p.a. e di Saint Gobain Pam Italia s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Publiacqua s.p.a. ha istituito, ai sensi dell’art. 232 del d.lgs. n. 163/2006, un sistema di qualificazione per l’acquisto di “tubi, raccordi e pezzi speciali in ghisa sferoidale”, ed ai sensi dell’art. 232, comma 13, del medesimo d.lgs. ha invitato in data 10.6.2016 due imprese qualificate (tra cui la ricorrente) a partecipare, entro il 6.7.2016, alla selezione per l’affidamento della fornitura, con durata prevista di 24 mesi.

La gara si è svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, incentrato su un peso massimo di 35 punti su 100 per la componente prezzo e di 65 punti per le caratteristiche tecniche del tubo offerto.

Rientravano tra tali caratteristiche i subcriteri 2.4 (“rivestimento esterno della barra”) e 2.5 (“uniformità di produzione di tubi e raccordi”), al quale era riconosciuto il punteggio massimo di 8 punti (che scendevano a 4,8 punti in caso di non uniformità di produzione) e ritenuto sussistente, ai sensi del capitolato speciale, in caso di produttore unico. Trattasi dei due criteri rispetto ai quali le offerte della ricorrente e della controinteressata si sono differenziate.

La ricorrente si è classificata seconda (con 93,80 punti).

Publiacqua s.p.a., con determina del 28.7.2016, ha aggiudicato la fornitura a Saint Gobain Pam Italia s.p.a. (la quale ha ottenuto 95,73 punti).

Avverso tale provvedimento e gli atti connessi (tra i quali la lettera invito, il capitolato e la nomina della Commissione di gara), la ricorrente è insorta deducendo:

1) Violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, assoluta irrilevanza riconosciuta all’elemento prezzo; violazione del divieto di discriminazione; violazione della determinazione n. 7 del 24.11.2011 dell’AVCP; violazione del 95° e del 97° considerando e dell’art. 36 della direttiva 2014/25/CE; violazione dei principi in tema di tutela della concorrenza; violazione dei principi posti dalle linee guida dell’ANAC; violazione dell’allegato P del d.p.r. n. 207/2010.

La formula utilizzata per il punteggio attribuito all’elemento prezzo non appare equa e collide con le linee guida dell’ANAC e con l’allegato P del d.p.r. n. 207/2010 (in forza dei quali il concorrente che offre un prezzo uguale alla base d’asta ottiene zero punti).

2) Eccesso di potere per manifesta illogicità; ingiustizia; violazione delle regole di concorrenza e del divieto di discriminazione; sviamento; difetto di motivazione; violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 163/2006 e dei principi di ragionevolezza; violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento; violazione della determina dell’AVCP n. 7/2011; eccesso di potere per precostituzione di illegittime posizioni di vantaggio; violazione del 95° considerando della direttiva 2014/25/CE; violazione del principio di imparzialità.

In relazione al criterio “uniformità di produzione di tubi e raccordi” la lex specialis di gara prevede come punteggio 8, che scende a 4,8 in caso di mancata uniformità, ma tale criterio (che sottintende la necessità che tubi e raccordi siano realizzati dallo stesso produttore, come specificato nel capitolato speciale) appare illogico, ingiustificato e immotivato, trattandosi di requisito posseduto notoriamente solo dalla controinteressata e avulso da qualsiasi valutazione circa l’utilità derivante da esso alla stazione appaltante.

3) Illegittima commistione di criteri soggettivi e oggettivi; violazione dell’art. 95, commi 6 e 11, del d.lgs. n. 50/2016.

Il predetto criterio di valutazione concerne in realtà un requisito soggettivo (modalità di organizzazione dell’impresa), e perciò non rientra tra i criteri valutabili ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

4) Carenza di istruttoria (in ordine all’accertamento della mancanza del requisito) e di motivazione, contraddittorietà dei presupposti.

Il fatto che la ricorrente proponga tubi e raccordi prodotti in outsourcing da MIV in Croazia su disegno e con marchio STR di proprietà di Jindal Saw Italia s.p.a. dovrebbe essere sufficiente a ritenere sussistente, nei suoi confronti, il requisito dell’unicità del produttore, né la Commissione di gara ha spiegato perché si tratterebbe di due produttori diversi. Inoltre, vi può essere sia un’uniformità di produzione realizzata da due imprese diverse, sia una produzione non uniforme realizzata dallo stesso produttore.

5) Eccesso di potere per disparità di trattamento e carenza di motivazione (l’aggiudicataria non ha indicato in quali siti sono prodotti i tubi e i raccordi offerti).

6) Illegittimità della nomina della Commissione di gara; violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 (non risulta che la stazione appaltante abbia vagliato la competenza dei commissari ed accertato che questi non abbiano svolto un altro ruolo nella procedura di gara; non sono stati indicati i criteri in base ai quali sono stati scelti, né risulta un’accettazione dell’incarico o una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o di astensione).

7) Violazione dell’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (lo scarto tra il minimo e il massimo punteggio previsto in relazione al criterio dell’uniformità di produzione appare eccessivo e inadeguato).

Questo TAR, con ordinanza n. 1385 del 22.9.2016, ha disposto incombenti istruttori.

A seguito del deposito in giudizio di ulteriori documenti la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, incentrati sulle seguenti censure:

8) Radicale illegittimità della Commissione giudicatrice e della procedura di valutazione; violazione dei principi posti dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia e dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990; violazione dei principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 13 del 7.5.2013, in tema di necessità di nomina della commissione di gara dopo la presentazione delle offerte (secondo la ricorrente nessuno dei commissari è esperto nel settore cui fa riferimento la fornitura oggetto di gara ed il signor Di Tocco è stata sempre presidente delle commissioni di gara, apparendo così predestinato a tale funzione, mentre gli altri due componenti, appartenendo al suo ufficio, sarebbero in rapporto di subordinazione con lui; i tre componenti hanno presumibilmente redatto gli atti di gara, tanto che il signor Di Tocco ha risposto per email al quesito posto, in sede di gara, dalla deducente).

Si sono costituite in giudizio Publiacqua s.p.a. e Saint Gobain Italia s.p.a..

Con ordinanza n. 548 è stata respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, sulla base delle seguenti argomentazioni:

“Considerato, ad un primo esame, che la formula di assegnazione dei punteggi scelta dalla stazione appaltante non sembra presentare profili di illogicità e che l’elencazione delle formule di calcolo di cui all’allegato P del d.p.r. n. 207/2010 pare esemplificativa e non tassativa (TAR Lazio, Roma, III, 4.3.2014, n. 2522); Atteso ad un sommario esame che il criterio relativo all’uniformità di produzione di tubi e raccordi e la prevista preferenza per un unico produttore di tubi e raccordi paiono rispondere ad un’esigenza di garanzia di controllo di qualità e di omogeneità del processo produttivo; Ritenuto pertanto che tale criterio, rispondente a canoni di logicità, non incorre nel divieto di commistione di elementi soggettivi e oggettivi ma attiene alla qualità dell’offerta presentata; Considerato che il pregio qualitativo previsto dalla lex specialis di gara in relazione al rivestimento esterno della barra attiene ad un aspetto proprio del prodotto offerto, e non rappresenta un requisito di ammissione o un criterio di valutazione preponderante suscettibile di per sé di avvantaggiare la proposta della controinteressata; Considerato ad un sommario esame che, in relazione al luogo di produzione dichiarato dalla società controinteressata, rileva la documentazione depositata in giudizio (documento n. 10 di Publiacqua s.p.a.); Atteso che il curriculum relativo ai componenti della Commissione di gara sembra dimostrare l’esistenza, in capo agli stessi, di competenze tecnico-professionali adeguate a quelle richieste dalla gara in questione; Considerato che la nomina della Commissione appare successiva alla presentazione delle offerte (si confrontino i documenti n. 2 e 4 allegati all’impugnativa)”.

All’udienza dell’8 febbraio 2017 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Con la prima censura la società istante lamenta la mancanza di un’equa valutazione del prezzo e deduce che le recenti linee guida dell’ANAC e l’allegato P del d.p.r. n. 207/2010 indicano una formula di calcolo del punteggio alla cui stregua l’offerta di un prezzo pari alla base d’asta otterrebbe zero punti; secondo la ricorrente, invece, l’applicazione della formula prevista nella lex specialis di gara ha portato ad assegnare alla controinteressata oltre 6 punti in più rispetto a quelli dovuti per effetto dell’applicazione del citato allegato P; la deducente sostiene che la stazione appaltante avrebbe potuto discostarsi dalle indicazioni di cui al suddetto allegato solo sulla base di preventiva analisi di mercato, che invece non è stata effettuata.

La doglianza non è condivisibile.

Nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica può essere scelta dall’amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità (C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; 27 giugno 2012, n. 3781; 22 marzo 2012, n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 ottobre 2011, n. 5583; sez. III, 22 novembre 2011, n. 6146; sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2795; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175).

L’allegato P al d.P.R. n. 207/2010, in coerenza con le norme dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 283 del d.p.r. n. 207/2010, non impone affatto, a pena di illegittimità, un particolare tipo di metodologia per l’individuazione del miglior offerente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, purché la metodologia adottata sia tale da “consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa” (art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006): l’elencazione delle formule di calcolo di cui all’allegato P del d.p.r. n. 207/2010 è esemplificativa e non tassativa (TAR Lazio, Roma, III, 4.3.2014, n. 2522).

Orbene, nel caso di specie non si ravvisano elementi di illogicità o abnormità, in quanto il criterio di calcolo predisposto dalla società resistente, proporzionato rispetto al prezzo anziché al ribasso, da un lato risponde al ragionevole scopo di dare un valore più contenuto in termini di punteggio al ribasso offerto, dall’altro ha portato alle due contendenti un divario di punteggio non abnorme e non disancorato dal diverso pregio delle loro offerte economiche: la ricorrente, che ha offerto il maggiore ribasso (33,5%), ha ottenuto al riguardo il massimo punteggio possibile (35 punti), mentre l’aggiudicataria, con un ribasso del 24%, ha conseguito 30,73 punti (documento n. 7 depositato in giudizio dalla deducente).

2. Con il secondo motivo l’istante contesta l’applicazione del criterio di valutazione dell’offerta tecnica costituito dalla “uniformità di produzione di tubi e raccordi”, uniformità ritenuta sussistente, in base al capitolato speciale, in caso di produttore unico; la ricorrente da un lato deduce l’illogicità ed il difetto di motivazione in ordine alla scelta di tale criterio, dall’altro sostiene che i propri raccordi, prodotti in outsourcing, sono compatibili con i tubi prodotti direttamente e con i tubi di altri produttori, essendo conformi alla norma europea EN545; aggiunge che il criterio in questione non è collegato all’oggetto dell’appalto ed appare sproporzionato. La ricorrente lamenta infine la precostituzione di un’illegittima posizione di vantaggio e la violazione del principio di proporzionalità ed imparzialità, in quanto fin dalla precedente qualificazione era chiaro che la controinteressata avrebbe ottenuto 6,8 punti in più per l’offerta tecnica: 3 punti in relazione al criterio relativo al rivestimento esterno della barra (su cui Saint Gobain ha un brevetto esclusivo) e 3,8 punti relativamente al criterio dell’uniformità di produzione.

La censura è infondata.

Premesso che il capitolato prevede, in relazione al criterio n. 2.5 (“uniformità di produzione”), un punteggio massimo pari ad 8 punti ed un punteggio minimo, a fronte di produzione ascritta a più produttori, pari a 4,8, la differenza di punteggio tra l’offerta indicante l’uniformità di produzione e quella priva di tale indicazione, pari a 3,2 punti, non è decisiva ai fini dell’aggiudicazione ed anzi rappresenta una parte non considerevole del punteggio totale attribuibile, ove si consideri che i parametri di valutazione sono 6, su un totale di punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica pari a 65 punti (si vedano i subcriteri di valutazione, i punteggi previsti per ciascuno di essi e la graduazione dei punteggi stessi per coefficienti, sulla base del grado di soddisfacimento di ciascun subcriterio da parte dell’offerta tecnica: pagine 10 e 11 del capitolato speciale della fornitura di cui al documento n. 3 annesso all’impugnativa); pertanto non v’è nessuna sproporzione nella valorizzazione prevista dalla lex specialis di gara in corrispondenza del contestato criterio, il quale non prefigura alcuna posizione di vantaggio.

Inoltre, il contestato criterio di valutazione attiene ad una caratteristica della fornitura e risponde all’esigenza della stazione appaltante che i prodotti offerti assicurino un soddisfacente assemblaggio tra loro, in quanto l’oggetto dell’accordo quadro indicato nel bando è la “manutenzione compreso pronto intervento alle reti idriche e fognarie”, la quale include, secondo il capitolato speciale dei lavori di manutenzione, le sostituzioni e le nuove estensioni (art. 43, costituito dalla pagina 28 del documento n. 26 depositato in giudizio da Publiacqua, laddove prevede ordinativi aventi ad oggetto la “realizzazione di estensione di reti”).

Rispetto a tale aspetto qualitativo, la conformità alla norma UNI EN 545 non assicura una esauriente salvaguardia, in quanto la norma stessa ammette alcune tolleranze dimensionali (sia pure limitate) che potrebbero incidere negativamente sulla qualità dell’assemblaggio di tubi e raccordi.

D’altro canto l’unicità di produzione è funzionale all’esigenza di omogeneità del prodotto ed alla garanzia di utilizzo, da parte del fabbricante, di un uniforme parametro di riferimento ai fini del controllo di qualità.

Il criterio del “produttore unico” attiene pertanto ad un elemento qualitativo della fornitura offerta, e non ad un requisito soggettivo del concorrente; esso, inoltre, al pari del richiamato parametro riguardante il rivestimento esterno della barra, non precostituisce una indebita posizione di vantaggio in capo alla controinteressata, giacché ciascun concorrente che non vanti un’uniformità di produzione o il brevetto riferito al rivestimento esterno beneficerebbe comunque di un punteggio minimo in relazione a tali elementi (ad esempio, per il rivestimento esterno è previsto un coefficiente di punteggio pieno pari ad uno, oppure semipieno pari a 0,8, oppure minimo pari a 0,2, a seconda della tipologia offerta) e potrebbe supplire al mancato conseguimento del punteggio massimo previsto per tali parametri mediante l’offerta di altri elementi qualitativi, come ad esempio quelli attinenti alle dimensioni delle barre, al possesso della certificazione di controllo ai sensi della normativa EN 10204, al rivestimento interno della barra, alla deviazione angolare ammessa dal giunto (si veda la pagina 10 del capitolato speciale: documento n. 3 allegato al ricorso).

In definitiva, non è ipotizzabile una distorsione del risultato di gara, in quanto il richiamato parametro attiene alla qualità del prodotto offerto e, comunque, non si traduce in un requisito di ammissione alla procedura selettiva ma in un criterio di attribuzione del punteggio.

In ogni caso, l’unicità del sito di produzione o il rivestimento esterno della barra (premiato col massimo punteggio ove costituito da metallo con funzione battericida) rappresenta un elemento tecnico sicuramente opinabile ma rientrante nelle scelte discrezionali insindacabili della stazione appaltante, in quanto rispondente a target qualitativi del prodotto (TAR Friuli Venezia Giulia, I, 27.3.2015, n. 163).

3. Con la terza censura l’esponente sostiene che il criterio dell’uniformità di produzione rappresenta un requisito soggettivo e porta a premiare una caratteristica soggettiva dell’offerente, in violazione del divieto di commistione dei criteri soggettivi ed oggettivi.

Il rilievo è infondato, alla stregua delle considerazioni espresse nella trattazione della precedente doglianza.

Invero, si tratta di criterio che valorizza aspetti incidenti sulla qualità del prodotto offerto.

4. Con il quarto motivo la società istante sostiene che vi può essere una produzione uniforme da parte di due produttori diversi; la ricorrente aggiunge che, avvalendosi di un’impresa croata per realizzare pezzi su progetto e brevetto della Jiindal, in realtà assolve al requisito dell’unicità del produttore, e che comunque la Commissione di gara avrebbe dovuto spiegare perché è giunta alla conclusione che invece, nel caso della sua offerta, rileverebbero due diversi produttori.

Il mezzo non può essere accolto.

Valgono al riguardo le considerazioni espresse nella trattazione del secondo motivo di gravame.

Inoltre, il fatto che la ricorrente produca raccordi e pezzi speciali in outsourcing, tramite ditta operante in altro Stato (Croazia), non assicura l’uniformità di produzione e di controllo di omogenea qualità. Invero, la non unicità del produttore può incidere sull’uniformità dei parametri di saldatura e dimensionali e dei disciplinari di controllo: un conto è il sistema di verifica concepito e gestito dall’unico produttore, un altro è il procedimento di controllo affidato in outsourcing. Peraltro la ricorrente non ha dato contezza dell’esistenza di un eventuale disciplinare di produzione o di seguiti parametri di omogeneità idonei ad assicurare, anche nella produzione in outsourcing, uniformità di produzione.

Appare pertanto comprensibile la motivazione con cui la Commissione di gara ha giustificato il punteggio (4,8) assegnato alla ricorrente in relazione al criterio de quo: “dai documenti di gara la produzione dei tubi e dei raccordi non è attribuibile allo stesso produttore” (documento n. 6 allegato all’impugnativa).

5. Con la quinta censura l’esponente deduce che l’aggiudicataria non ha indicato in quali siti produrrà i tubi e i raccordi, né se li produrrà nello stesso stabilimento.

L’assunto non ha pregio.

Dall’offerta tecnica risulta che la controinteressata ha documentato l’unicità del produttore (documento n. 10 depositato in giudizio da Publiacqua).

6. La sesta censura si incentra sull’illegittimità della composizione della Commissione di gara: la ricorrente lamenta la mancata valutazione della competenza dei commissari di gara, la mancata specificazione dei criteri in base ai quali sono stati scelti, la mancata dimostrazione del fatto che essi non abbiano svolto un altro ruolo nella procedura selettiva, la mancanza della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o di astensione.

La doglianza non ha alcun pregio.

Premesso che i criteri di composizione della Commissione esaminatrice sono indicati nell’allegato A del regolamento sulle gare di Publiacqua (documento n. 15 depositato in giudizio il 21.10.2016), si osserva quanto segue.

I Commissari di gara hanno dichiarato, al momento dell’insediamento, la verifica positiva della mancanza di cause di incompatibilità (si veda il verbale di gara del 7.7.2016).

Il curriculum dei componenti dell’organo collegiale evidenzia tra l’altro che il Presidente ha vasta esperienza quale presidente di commissioni di gara, possiede il diploma di capo tecnico industriale, ha partecipato a corso di specializzazione biennale per analista dei tempi e metodi di produzione industriale; Tavassi La Greca (altro componente) è laureata in legge, ha ottime conoscenze informatiche, ha partecipato a corsi di specializzazione sui contratti pubblici e vanta significativa esperienza quale membro della commissione di gara per forniture analoghe a quella in questione; Paci è addetta all’Ufficio Acquisti, è avvocato, possiede un master di giurista d’impresa, ha partecipato a corsi di aggiornamento sui contratti pubblici ed ha esperienza in gare per appalti assimilabili a quello in questione (documenti depositati in giudizio il 7.10.2016).

Orbene, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi, e comunque rileva, come appropriato requisito di esperienza, anche l’avere presenziato in numerose commissioni per procedure selettive concernenti appalti analoghi a quello oggetto dell’affidamento in esame (TAR Lazio, Roma, III, 5 febbraio 2014, n. 1411; idem, I, 16.7.2014, n. 7615; TAR Piemonte, I, 20 novembre 2013 n. 1230). Inoltre, è la commissione nel suo insieme a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche occorrenti nella concreta fattispecie: la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto (Cons. Stato, VI, 10.6.2013, n. 3203).

7. Con la settima censura, ripetitiva di precedenti motivi di ricorso, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha valorizzato con ben 3,8 punti in più l’appartenenza al medesimo operatore delle aziende di produzione di tubi e raccordi, senza che ciò abbia alcuna diretta influenza sulla qualità del prodotto, mentre altri criteri, meno significativi, sono valorizzati in misura inferiore senza alcuna giustificazione logica.

Il rilievo non ha alcun pregio.

Valgono al riguardo le considerazioni espresse in relazione al secondo e al quarto motivo di gravame. Inoltre, non è dato comprendere quali sarebbero i criteri meno significativi valorizzati indebitamente. Al contrario, dalla lettura della griglia di valutazione non risulta una previsione di punteggi sproporzionati o riferiti ad aspetti qualitativi irrilevanti.

In definitiva, nell’ambito dei punteggi complessivi previsti per l’offerta tecnica (65), il divario tra punteggio massimo (8) e minimo (4,8) attribuibile al suddetto criterio non appare eccessivo o sproporzionato, ben potendo essere controbilanciato dai punteggi previsti in relazione ad altri aspetti sintomatici del pregio qualitativo dell’offerta tecnica.

8. Con la prima parte della censura dedotta con i motivi aggiunti la ricorrente sostiene che tutti e tre i componenti della commissione di gara hanno esperienza di tipo amministrativo e quindi non sono esperti nel settore di riferimento della procedura selettiva de qua.

La doglianza non ha pregio, alla luce delle risultanze del rispettivo curriculum e delle considerazioni espresse nella trattazione del sesto motivo di gravame.

9. Con la seconda parte della predetta censura l’esponente afferma che i tre commissari hanno anche redatto gli atti di gara (incorrendo così in una causa di incompatibilità), come è dimostrato dal fatto che il Presidente di gara ha risposto ad un quesito posto da Jindal prima di formulare l’offerta.

Il rilievo è infondato.

Non risulta in alcun modo che i commissari di gara abbiano partecipato alla redazione degli atti di gara; né rileva la circostanza che il signor Mario Di Tocco abbia risposto al quesito espresso dalla ricorrente in sede di partecipazione alla gara, in quanto egli si è limitato a far presente che la decisione sulla questione sollevata sarebbe spettata alla Commissione di gara.

In ogni caso la censura è tardiva (come eccepito da Publiacqua), giacché la richiamata risposta al quesito era fin dall’inizio nota al ricorrente, che infatti l’ha inserita tra gli allegati all’impugnativa principale.

10. Con la terza parte della censura aggiunta l’istante deduce che la Commissione esaminatrice è stata in realtà nominata prima della presentazione delle offerte, in quanto il signor Di Tocco è sempre stato incaricato di presiedere la Commissione stessa, mentre gli altri due componenti sono in rapporto di subordinazione con lui.

Il rilievo non è condivisibile.

La circostanza che il signor Di Tocco abbia assunto la presidenza di precedenti Commissioni di gara istituite da Publiacqua non rappresenta di per sé un elemento dimostrante che la nomina della Commissione che ha valutato le offerte delle parti in causa sia avvenuta prima della presentazione delle offerte.

Inoltre l’atto di nomina riferito alla procedura selettiva de qua è datato 7.7.2016 (documento n. 4 allegato al gravame), ed è quindi successivo al termine di scadenza della presentazione delle offerte (6.7.2016: si veda la lettera invito costituente il documento n. 2 depositato in giudizio dalla deducente).

11. Con la quarta parte della censura aggiunta l’istante lamenta che il provvedimento di nomina della Commissione non è motivato.

Il rilievo non ha pregio.

I criteri di composizione della Commissione esaminatrice sono indicati nell’allegato A del regolamento sulle gare di Publiacqua (documento n. 15 depositato in giudizio il 21.10.2016), né occorre una particolare motivazione al riguardo, essendo sufficiente che i commissari abbiano i necessari requisiti e siano nominati dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50%, stante la complessità e peculiarità del secondo e del quarto motivo di gravame e valutata la ridondanza e ripetitività di molte delle censure dedotte; per il resto, le spese di giudizio vengono poste a carico della ricorrente e liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza.
 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, li respinge.

Dispone la compensazione parziale delle spese di giudizio nella misura del 50% e condanna per il resto la ricorrente a corrispondere a Publiacqua s.p.a. ed alla controinteressata l’importo di euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge per ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Gianluca Bellucci
        
IL PRESIDENTE
Armando Pozzi
        
        
IL SEGRETARIO

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