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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 982 | Data di udienza: 18 Aprile 2012

* APPALTI – Provvedimenti dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Impugnazione – Competenza territoriale – Individuazione – Artt. 135, c. 1, lett. c), 133, c. 1, lett. l) e 120, c. 1 c.p.a. – Aggiudicazione provvisoria – Atto endoprocedimentale – Ritiro degli atti di gara – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione – Fatti costituenti reato – Dichiarazioni sostitutive non veritiere – Valutazione della gravità – Sede penale e amministrativa – Diversità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 21 Maggio 2012
Numero: 982
Data di udienza: 18 Aprile 2012
Presidente: Buonvino
Estensore: Cacciari


Premassima

* APPALTI – Provvedimenti dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Impugnazione – Competenza territoriale – Individuazione – Artt. 135, c. 1, lett. c), 133, c. 1, lett. l) e 120, c. 1 c.p.a. – Aggiudicazione provvisoria – Atto endoprocedimentale – Ritiro degli atti di gara – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione – Fatti costituenti reato – Dichiarazioni sostitutive non veritiere – Valutazione della gravità – Sede penale e amministrativa – Diversità.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 21 maggio 2012, n. 982


APPALTI – Provvedimenti dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Impugnazione – Competenza territoriale – Individuazione – Artt. 135, c. 1, lett. c), 133, c. 1, lett. l) e 120, c. 1 c.p.a.

Ai sensi degli articoli 135, c. 1, lett. c), 133, c. 1, lett. l) e 120, c. 1 del c.p.a., pur nella loro contraddittoria formulazione, deve ritenersi che sussista competenza del Tribunale Amministrativo del Lazio relativamente ai provvedimenti delle Autorità (nella specie, Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) che vengono in rilievo nell’ambito di una procedura di affidamento, ma non sono connessi ad atti della medesima. Nel caso contrario deve ritenersi che la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale relativamente agli atti della procedura di gara attragga anche il connesso provvedimento dell’Autorità.

Pres. Buonvino, Est. Cacciari – G.D.O. e altro (avv. ti Caretti e Poli) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (avv.ti Caroti e Pieroni)  e Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avv. Stato)

APPALTI – Aggiudicazione provvisoria – Atto endoprocedimentale – Ritiro degli atti di gara – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Esclusione.

L’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale inidoneo a creare un’aspettativa in capo all’aggiudicataria. Esso infatti fa parte di un medesimo procedimento nel quale è del tutto fisiologico che la stazione appaltante possa non pervenire all’aggiudicazione definitiva. Pertanto, fintanto che non sia emanata l’aggiudicazione definitiva, il ritiro degli atti di gara non necessita di comunicazione di avvio procedimento (C.d.S. V, 23 giugno 2010 n. 3366; T.A.R. Toscana I, 10 dicembre 2009 n. 328).

Pres. Buonvino, Est. Cacciari – G.D.O. e altro (avv. ti Caretti e Poli) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (avv.ti Caroti e Pieroni)  e Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avv. Stato)

APPALTI – Fatti costituenti reato – Dichiarazioni sostitutive non veritiere – Valutazione della gravità – Sede penale e amministrativa – Diversità.

I criteri di valutazione della gravità dei fatti costituenti reato possono essere diversi in sede penale ed amministrativa. In quest’ultima sede sussiste infatti l’esigenza, legata all’interesse pubblico alla regolarità nelle gare di appalto, di sanzionare le dichiarazioni sostitutive non veritiere e la gravità dei reati va valutata in relazione al suo riflesso sulla moralità professionale e non con riguardo all’entità della pena comminata (C.d.S. VI, 4 giugno 2010 n. 3560). La sostituzione della produzione documentale con l’autodichiarazione, inoltre, sottintende un rapporto di fiducia tra pubblica amministrazione e privati che deve essere biunivoco; la sua rottura mediante una dichiarazione non veritiera non può non essere sanzionata, poiché diversamente opinando potrebbe essere messo in discussione l’intero sistema.

Pres. Buonvino, Est. Cacciari – G.D.O. e altro (avv. ti Caretti e Poli) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (avv.ti Caroti e Pieroni)  e Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 21 maggio 2012, n. 982

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 21 maggio 2012, n. 982


N. 00982/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. Giovanni Dell’Osso e dalla Cooperativa Artedile a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Caretti e Nicola Poli, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via degli Artisti 20;

contro

l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Caroti e Alessandra Pieroni, con domicilio eletto presso la propria sede legale in Firenze, l.go Brambilla 3;
l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l’annullamento

del provvedimento n. 299 del 24 maggio 2010, con cui il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze ha disposto la “revoca dell’aggiudicazione provvisoria” nei confronti del Consorzio Nazionale Coop.ve di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” in relazione alla “gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per opere di edilizia e strutture” in ordine al Piano Triennale Lavori Pubblici 2009-2011 dell’A.O.U. Careggi, nella parte in cui ha disposto la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria e all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell’eventuale annotazione nel Casellario informatico delle circostanze poste a fondamento della revoca, e ha deciso di procedere all’escussione della fideiussione prestata per la partecipazione della gara in questione, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ove lesivi, e in particolare delle note prot. 19285 e prot. 19288 del 27 maggio 2010 dell’A.O.U. Careggi, pervenute ai ricorrenti in data 3-5 giugno 2010, con le quali è stata comunicata ai ricorrenti medesimi l’adozione del sopraindicato provvedimento di revoca n. 299/2010 e della relativa proposta di provvedimento del 10 maggio 2010 a firma del Direttore dell’U.O. Realizzazioni dell’A.O.U. Careggi, e anche, ove occorrer possa, della nota del Dipartimento Tecnico dell’A.O.U. Careggi, prot. n. 19880 del 1° giugno 2010;

giusta motivi aggiunti depositati in data 30 dicembre 2011, per l’annullamento previa sospensione,

del provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 296 del 27.10.2011, comunicato alla Coop. Artedile a r.l. con nota prot. n. 0113738 del 15.11.2011, successivamente notificata, recante l’inserimento nel casellario informatico di annotazione afferente ad avvenuta segnalazione della Cooperativa Artedile ad opera dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, con conseguente interdizione per un anno dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e sanzione pecuniaria pari a € 2.000,00.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La cooperativa Artedile, in qualità di consorziata con il consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna, ha partecipato ad una gara d’appalto per l’aggiudicazione di lavori di manutenzione straordinaria presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Il direttore tecnico dell’impresa, ai fini della partecipazione alla gara, ha dichiarato di possedere i requisiti generali necessari a tal fine mentre in realtà aveva avuto alcuni precedenti penali. La cooperativa Artedile, pur risultando il consorzio quale aggiudicatario provvisorio del contratto, con nota 13 maggio 2010 ha revocato la domanda di partecipazione alla gara in questione, ma la stazione appaltante, con note 19285 e 19288 del 27 maggio 2010, ha comunicato l’adozione del provvedimento 24 maggio 2010, n. 299, che dispone la revoca dell’aggiudicazione provvisoria per mancanza, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di partecipazione alle gare di appalto con conseguente scorrimento della graduatoria, nonché l’invio di una segnalazione all’Autorità giudiziaria e all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel seguito: “Autorità”) relativamente all’accaduto e l’escussione della cauzione provvisoria. Il provvedimento, nella parte in cui dispone le segnalazioni suddette e l’escussione della cauzione provvisoria, è stato impugnato con il ricorso principale, notificato il 3 luglio 2010 e depositato il 13 luglio 2010, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti l’Avvocatura dello Stato per l’Autorità e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi chiedendo il rigetto del ricorso.

2. In pendenza del ricorso l’Autorità, dopo aver inoltrato alla ricorrente la comunicazione di avvio procedimento, ha adottato il provvedimento 27 ottobre 2011, n. 296, con cui è stato disposto l’inserimento nel casellario informatico dell’annotazione relativa alla segnalazione ricevuta dall’intimata stazione appaltante, con conseguente interdizione della ricorrente dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni per un anno e l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 2.000,00. Tale provvedimento è stato impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili con motivi aggiunti, notificati il 19 dicembre 2011 e depositati il 30 dicembre 2011, chiedendone la sospensione interinale.

Con ordinanza 19 gennaio 2012, n. 61, è stata accolta la domanda cautelare sotto il profilo del periculum in mora.

All’udienza del 18 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria emanato dalla stazione appaltante, motivato dalla non veridicità della dichiarazione resa dal direttore tecnico dell’impresa ricorrente sul possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare di appalto, e il connesso provvedimento sanzionatorio poi emesso dall’Autorità.

1.1 Con il ricorso principale i ricorrenti impugnano il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione in parte qua.

Con primo motivo lamentano che la stazione appaltante non abbia tenuto in considerazione la rinuncia alla domanda di partecipazione formulata dalla cooperativa Artedile. A loro dire, essa avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della rinuncia anziché procedere alla revoca dell’aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all’Autorità.

Con secondo motivo deducono la mancata comunicazione di avvio procedimento per la revoca suddetta.

Con terzo motivo sostengono che i precedenti penali del direttore tecnico dell’impresa sarebbero risalenti nel tempo e riguarderebbero fattispecie ormai depenalizzate, e comunque presenterebbero rilievo limitato in riferimento alla fattispecie in esame. Sottolineano che in relazione a tali precedenti l’interessato ha fruito di tutti i benefici di legge. In conclusione, a loro dire sarebbe quindi mancata, nel caso di specie, una valutazione da parte della stazione appaltante sulla reale incidenza di tali precedenti rispetto alla moralità professionale dell’impresa.

1.2 Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnano il provvedimento sanzionatorio emanato dall’Autorità.

Con prima censura si dolgono che l’Autorità, nel formulare il proprio giudizio, non abbia tenuto in considerazione la rinuncia all’aggiudicazione dell’appalto né la loro buona fede, sicché la sanzione irrogata apparirebbe illogica e sproporzionata.

Con secondo motivo aggiunto deducono che nel caso di specie non avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 38, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, poiché i precedenti penali del direttore tecnico della coop. Artedile sono risalenti nel tempo e riguardano fattispecie depenalizzate; presenterebbero rilievo limitato in riferimento alla fattispecie in esame e comunque, in relazione ad essi, l’interessato ha fruito di tutti i benefici di legge.

Lamentano poi illegittimità derivata del provvedimento dell’Autorità dalla revoca gravata in via principale.

1.3 L’Autorità eccepisce incompetenza territoriale relativamente all’impugnazione del suo provvedimento, e nel merito replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti

2. In via preliminare occorre verificare la competenza di questo Tribunale Amministrativo in ordine allo scrutinio dell’impugnato provvedimento dell’Autorità.

Il quadro normativo non appare chiarissimo, ad un primo esame.

L’art. 135, comma 1, lett. c) c.p.a. per individuare le controversie attribuite alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, richiama (anche) il proprio art. 133, comma 1, lett. l) che elenca, tra le altre, le liti sui provvedimenti dell’Autorità. Con ciò sembrerebbe che il legislatore abbia inteso istituire una competenza funzionale del suddetto Tribunale in ordine a tutti i provvedimenti emanati da quest’ultima, e da questo trae motivazione l’eccezione di incompetenza formulata dalla difesa erariale.

Tale ricostruzione appare però contraddetta dalla disposizione di cui all’art. 120, comma 1, del medesimo c.p.a. a norma del quale i provvedimenti dell’Autorità connessi ad atti di procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente – deve intendersi – sulla gara medesima. La disposizione, tratta dalla parte quarta del codice dei contratti pubblici, era stata dettata per escludere l’operatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato nella materia e peraltro, oltre a tale conclusione, induce a ritenere che laddove nell’ambito della procedura per l’affidamento di un contratto pubblico sia stato emanato un provvedimento dell’Autorità, connesso ad un atto della procedura medesima, anch’esso debba essere gravato presso il Tribunale competente a conoscere della gara.

Accedendo all’interpretazione proposta dalla difesa erariale ne seguirebbe che in tale fattispecie il ricorrente dovrebbe incardinare due distinti ricorsi, uno presso il Tribunale Regionale competente per la procedura avverso gli atti della medesima, e l’altro presso il Tribunale Regionale sedente in Roma contro un connesso provvedimento dell’Autorità.

L’interpretazione non appare convincente, in primo luogo perché comporta un’abrogazione tacita dell’ultimo periodo del disposto di cui all’art. 120, comma 1, c.p.a. laddove prevede la competenza del Tribunale Amministrativo locale (anche) per i provvedimenti dell’Autorità se connessi ad atti di una procedura di affidamento. Essa inoltre obbligherebbe il ricorrente ad effettuare due distinti ricorsi nell’ambito di una vicenda giuridica unitaria, con ciò frustrando la realizzazione dei principi di concentrazione e di effettività della tutela giudiziaria che innervano la normativa processuale amministrativistica e costituiscono criteri per la sua interpretazione.

Esiste comunque una contraddizione fra le due disposizioni richiamate la quale, a parere del Collegio, può essere sciolta ritenendo che sussista competenza del Tribunale Amministrativo del Lazio relativamente ai provvedimenti dell’Autorità che vengono in rilievo nell’ambito di una procedura di affidamento, ma non sono connessi ad atti della medesima. Nel caso contrario, in ossequio ai principi sopra richiamati, deve ritenersi che la competenza del Tribunale Amministrativo relativamente agli atti della procedura di gara attragga anche il connesso provvedimento dell’Autorità.

Restano dubbi sulla coerenza interna di un tale sistema, posto che in tal modo opinando non è escluso che vi siano interpretazioni divergenti dei singoli tribunali amministrativi in ordine a provvedimenti dell’Autorità (connessi ad atti di gara), mentre la previsione di una competenza funzionale per una determinata materia serve proprio a garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale sulla medesima. Trattasi peraltro di questione che non assurge al livello di vizio di costituzionalità della legislazione (non sollevata peraltro da alcuna delle parti), ed attiene quindi a questioni di politica legislativa che in altra sede debbono essere risolte. Per quanto riguarda il caso di specie, si rileva che l’impugnato provvedimento dell’Autorità consegue all’emanazione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria emessa dell’intimata Azienda Ospedaliera, e pertanto questo Tribunale si ritiene competente a conoscerlo.

3. Venendo al merito della controversia, il ricorso principale è infondato.

3.1 La trattazione deve prendere le mosse dal secondo motivo di gravame con il quale si deduce il difetto di comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria. Il motivo è infondato poiché, per giurisprudenza consolidata, l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale inidoneo a creare un’aspettativa in capo all’aggiudicataria. Esso infatti fa parte di un medesimo procedimento nel quale è del tutto fisiologico che la stazione appaltante possa non pervenire all’aggiudicazione definitiva. Pertanto, fintanto che non sia emanata l’aggiudicazione definitiva, il ritiro degli atti di gara non necessita di comunicazione di avvio procedimento (C.d.S. V, 23 giugno 2010 n. 3366; T.A.R. Toscana I, 10 dicembre 2009 n. 328).

Inoltre la relazione del Direttore Generale dell’Azienda intimata 10 settembre 2010, prot. 30124, trasmessa all’Autorità ed all’impresa ricorrente e non contestata, dà atto che vi è stata un’interlocuzione con la stessa ricorrente, ivi compresa una riunione nel mese di aprile 2010, in ordine ai fatti che hanno portato alla revoca dell’aggiudicazione, e la comunicazione può ritenersi superflua con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti (C.d.S. IV, 15 dicembre 2011 n. 6618).

3.2 Il primo motivo deve essere a sua volta respinto poiché nel caso di specie si erano verificati tutti i presupposti affinché la stazione appaltante addivenisse al gravato provvedimento. La mancanza dei requisiti autodichiarati per partecipare alla gara non può infatti che comportare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, a norma dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui il dichiarante che abbia ottenuto una posizione di vantaggio a seguito della non veridicità della propria dichiarazione, deve decadere dalla stessa. I presupposti legislativamente stabiliti per l’adozione della decadenza, nel caso di specie, risultavano quindi tutti verificati e non si comprende pertanto come la stazione appaltante avrebbe legittimamente potuto tenere conto della rinuncia all’aggiudicazione, la quale piuttosto appare un espediente per sottrarsi alle conseguenze legalmente discendenti dai suddetti presupposti.

Si aggiunga che la rinuncia all’aggiudicazione non poteva comunque essere accettata poiché a norma dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 163/06 l’offerta del concorrente nella gara di appalto è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Nel caso di specie l’invito alla procedura risulta inoltrato il 30 dicembre 2009 e pertanto il termine non poteva essere scaduto alla data di adozione del provvedimento impugnato.

3.3 Il terzo motivo deve anch’esso essere respinto poiché la valutazione effettuata dalla stazione appaltante in ordine ai fatti di reato compiuti dal direttore tecnico dell’impresa ricorrente, e non dichiarati, appaiono direttamente incidenti sull’esecuzione dell’appalto in questione. Trattasi infatti di emissione di assegni a vuoto; falsità in registrazione o denuncia obbligatoria; omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali e violazione delle norme sul controllo dell’attività urbanistico edilizia. Sono reati che non possono non incidere sul rapporto fiduciario che deve sempre essere presente tra committente ed esecutore di un contratto per lavori pubblici.

Alcuni reati sono stati poi compiuti in epoca recente, in particolare un omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato è stato accertato con sentenza patteggiata del Tribunale di Lucca il 23 novembre 2006, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2007. Più in generale dal certificato del casellario giudiziale del direttore tecnico dell’impresa ricorrente si evince la commissione di diversi reati, si ripete tutti incidenti per loro natura sull’esecuzione dei contratti pubblici, specialmente di lavori, dal 1990 al 2007 e ciò fa ritenere ragionevolmente che non si tratti di episodi isolati od occasionali. La valutazione compiuta dalla stazione appaltante non appare quindi irragionevole.

La riabilitazione è intervenuta successivamente al provvedimento impugnato, il 27 luglio 2010, e pertanto non può essere tenuta in considerazione.

4. Deve essere respinto anche il ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento dell’Autorità.

La reiezione del ricorso principale fa cadere la censura di illegittimità derivata.

Le censure proposte autonomamente avverso il provvedimento devono essere a loro volta respinte in parte per i medesimi motivi che supportano la reiezione del ricorso principale. L’Autorità infatti non poteva, come la stazione appaltante, tenere conto della rinuncia all’aggiudicazione formulata dall’impresa ricorrente e i fatti di reato che non sono stati dichiarati dal suo direttore tecnico appaiono sufficientemente gravi, ai fini dell’esecuzione del contratto in gara, per giustificare l’applicazione della sanzione irrogata. Infine a nulla vale richiamarsi alla riabilitazione sia perché è intervenuta successivamente all’emanazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, sia poiché i criteri di valutazione della gravità dei fatti costituenti reato possono essere diversi in sede penale ed amministrativa. In quest’ultima sede sussiste infatti l’esigenza, legata all’interesse pubblico alla regolarità nelle gare di appalto, di sanzionare le dichiarazioni sostitutive non veritiere e la gravità dei reati, ai fini che qui interessano, va valutata in relazione al suo riflesso sulla moralità professionale e non con riguardo all’entità della pena comminata, valutazione quest’ultima che deve essere ristretta ai soli fini penalistici e può non corrispondere a quella rilevante ai fini amministrativi (C.d.S. VI, 4 giugno 2010 n. 3560).

Più in generale é a dirsi che la sostituzione della produzione documentale con l’autodichiarazione sottintende un rapporto di fiducia tra pubblica amministrazione e privati che deve essere biunivoco; la sua rottura mediante una dichiarazione non veritiera non può non essere sanzionata, poiché diversamente opinando potrebbe essere messo in discussione l’intero sistema.

Non appare poi conferente il richiamo alla buona fede del dichiarante in quanto è onere del medesimo accertarsi della veridicità dei fatti rappresentati nella dichiarazione, ivi compresa l’esistenza di condanne penali a proprio carico.

Quanto al secondo motivo, si ribadisce che i fatti di reato compiuti appaiono ictu oculi incidenti sull’esecuzione del contratto in gara e sono stati compiuti in un lungo arco di tempo, l’ultimo in tempi relativamente recenti, sicché si può ragionevolmente ritenere che non si sia trattato di episodi occasionali. Le circostanze in esame sono state prese in considerazione sia nel provvedimento finale dell’Autorità, che negli atti istruttori e in particolare nelle relazioni in data 15 ottobre 2010 e 16 marzo 2011, indirizzate anche all’impresa ricorrente.

5. In conclusione, per i motivi soprariferiti devono essere respinti sia il ricorso principale che i motivi aggiunti. Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti sono condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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