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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 1143 | Data di udienza: 10 Luglio 2019

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Posa di tubi interrati per l’erogazione del servizio – Imposizione del canone non ricognitorio ex art. 27 d.lgs. n. 285/1992 – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 22 Luglio 2019
Numero: 1143
Data di udienza: 10 Luglio 2019
Presidente: Atzeni
Estensore: Ricchiuto


Premassima

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Posa di tubi interrati per l’erogazione del servizio – Imposizione del canone non ricognitorio ex art. 27 d.lgs. n. 285/1992 – Illegittimità.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 22 luglio 2019, n. 1143


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Posa di tubi interrati per l’erogazione del servizio – Imposizione del canone non ricognitorio ex art. 27 d.lgs. n. 285/1992 – Illegittimità.

E’ illegittima l’imposizione da parte dell’Ente locale del pagamento del canone non ricognitorio per l’uso singolare della sede stradale ai sensi dell’art. 27 d.lg. n. 285 del 1992, a fronte di tipologie e modalità di utilizzo, quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati per l’erogazione del servizio idrico, che non precludono ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica. Alla luce della finalità precipua della normativa in questione, infatti, tale imposizione può essere consentita soltanto in relazione al periodo temporale nel quale viene eseguito l’intervento di posa dei tubi, ma non rinviene alcuna valida giustificazione per il periodo successivo (che può essere anche pluridecennale) durante il quale la presenza nel sottosuolo dell’infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale (Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1926; Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2016, n. 2294; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 8 maggio 2015 n. 1130; TAR Toscana del 26 ottobre 2016 n. 1834; TAR Toscana n. 923/2019).

Pres. Atzeni, Est. Ricchiuto – G. s.p.a. (avv. Mortillaro) c. Comune di Stazzema  (avv. Altavilla)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 22 luglio 2019, n. 1143

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 22 luglio 2019, n. 1143

Pubblicato il 22/07/2019

N. 01143/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2016, proposto da
Gaia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Mortillaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Miraglia in Firenze, via XX Settembre n. 78;

contro

Comune di Stazzema, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio e delibera, di approvazione del regolamento, del CC n. 33 del 29 luglio 2015, nonché degli atti tutti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Stazzema;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso la società Gaia Spa ha impugnato il regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio previsto dal regolamento del Comune di Stazzema approvato con la delibera n. 33 del 29 luglio 2015.

A tal fine Gaia spa ha evidenziato di essere una società a totale partecipazione pubblica che ha ottenuto l’affidamento del servizio idrico integrato all’interno dell’ATO 1 Toscana Nord.

Tale affidamento ha comportato la sottoscrizione, tra l’ATO 1 e la stessa Gaia spa, di una convenzione, nell’ambito della quale si prevede che la ricorrente gestisca il servizio idrico utilizzando le dotazioni patrimoniali (tubature, reti, impianti) datele in uso dal Comune di Stazzema.

Sempre la ricorrente riferisce di essere risultata destinataria di un avviso di accertamento e riscossione riferito al canone concessorio non ricognitorio in relazione all’annualità 2015, per un importo pari a euro 17.794,00, somma dovuta in ragione dell’occupazione del territorio del Comune di Stazzema mediante il posizionamento di condutture per la gestione del servizio idrico integrato in regime di concessione.

La pretesa creditoria di ICA srl troverebbe il proprio fondamento nel regolamento del Comune di Stazzema, approvato con la delibera n. 33 del 29 luglio 2015, nella parte in cui si prevede il pagamento del canone per l’occupazione del territorio del Comune di Stazzema da parte di Gaia spa (in particolare con riferimento alle condutture per la gestione del servizio idrico integrato in regime di concessione).

Nell’impugnare il regolamento sopra citato si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992, in quanto dette disposizioni limiterebbero il potere degli Enti locali di imporre canoni di concessione solo per quanto concerne le attività di attraversamento ed uso “della sede stradale e relative pertinenze”, fissando nel contempo dei parametri generali per la determinazione/quantificazione del canone da misurarsi in base alle caratteristiche precipue del singolo rapporto concessorio;

2. la violazione dell’art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui detta disposizione stabilisce il principio della gratuità della concessione in uso al gestore del servizio idrico delle infrastrutture strumentali.

Nel ricorso così proposto si è costituito il Comune di Stazzena che ha contestato le argomentazioni proposte.

In particolare si è sostenuto che il pagamento del canone non ricognitorio costituirebbe un onere che esulerebbe dall’oggetto della “concessione idrica” e che, sulla base delle previsioni del codice della strada, graverebbe su coloro che (a qualsivoglia titolo) occupano spazi pubblici.

In questo senso e all’udienza del 10 luglio 2019, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere, risultando fondato il primo motivo.

1.1 La questione sottesa al presente ricorso concerne la qualificazione della natura giuridica del canone concessorio non ricognitorio ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 285/1992 e, quindi, se considerare detto canone dovuto in conseguenza di un qualunque utilizzo della sede stradale (come sostiene il Comune di Stazzema) o se, al contrario, il pagamento di quest’ultimo risulterebbe possibile solo nei casi di un uso singolare significativamente incidente sull’uso pubblico.

1.2 Costituisce circostanza incontestata che Gaia spa gestisce il servizio idrico utilizzando le dotazioni patrimoniali (tubature, reti, impianti) datele in uso dal Comune di Stazzema e, in ciò, anche utilizzando allacci realizzati dalla stessa Gaia Spa in aggiunta a quelli già esistenti.

1.3 Altrettanto incontestato è che nel caso oggetto del presente giudizio l’ente locale aveva sottoposto al pagamento del canone concessorio le condutture sotterranee e i manufatti accessori concessi in dotazione al Gestore idrico, ossia opere che sono ex se destinate alla prestazione di servizi pubblici.

1.4 E’, altresì, necessario premettere che l’art. 25 del D.lgs. 285/1992 prevede che le opere di cui si tratta devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.

1.5 Il successivo art. 27 dispone, inoltre, che i provvedimenti di concessione ed autorizzazione indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso.

1.6 In particolare il comma 8° dell’art. 27 specifica che “nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”.

1.7 Da ultimo va evidenziato che l’art. 27 circoscrive il potere degli Enti locali alle sole attività di attraversamento ed uso “della sede stradale e relative pertinenze” e fissa, al contempo, i parametri generali per la determinazione/quantificazione del canone: da misurarsi in base alle caratteristiche precipue del singolo rapporto concessorio, assegnando rilevanza alle specifiche soggezioni che derivano alla strada o autostrada, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava.

1.8 Ciò premesso è evidente l’illegittimità del Regolamento del Comune di Stazzema.

1.9 Dalle disposizioni sopra citate è possibile evincere che la possibilità all’Ente locale di prevedere un canone per l’utilizzo esclusivo della sede stradale è strettamente correlata, non alla circostanza che il concessionario faccia un uso esclusivo, ma in quanto, e nei limiti in cui, tale uso della sede stradale limiti o escluda l’utilizzo altrui della stessa.

2. Ne deriva che il fondamento della pretesa al pagamento del canone concessorio non è dato da qualunque utilizzo della sede stradale, ma ad un uso singolare significativamente incidente sull’uso pubblico di quest’ultima, intesa ai sensi dell’art. 3, co. 1, n. 46 del D. Lgs. n. 285/1992 “superficie compresa entro i confini stradali”, comprensiva della carreggiata e delle fasce di pertinenza.

2.1 La disciplina di cui si tratta è, infatti, volta a tutelare, da un lato la sicurezza stradale, e dall’altro l’utilizzo pubblico della strada (da intendersi come percorribilità della stessa), ben potendosi prevedere il pagamento di un canone limitatamente al periodo temporale nel quale viene eseguito l’intervento di posa dei tubi, ma non anche per il periodo successivo durante il quale la presenza nel sottosuolo dell’infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale.

2.2 Si consideri, inoltre, che il canone concessiorio non ricognitorio, così come previsto dal Comune di Stazzema, prescinde del tutto dalla necessaria modifica del titolo concessorio costitutivo del particolare rapporto, violando così la normativa di riferimento nella parte in cui collega indissolubilmente l’applicazione del canone alla previa modificazione del singolo titolo concessorio, incidendo così in modo indifferenziato su una pluralità indeterminata di rapporti, senza tenere conto delle peculiarità giuridiche ed economiche di ciascuna situazione.

2.3 L’art. 27 del codice della strada impone, infatti, di parametrare l’an e il quantum del canone alle caratteristiche precipue del singolo rapporto pubblicistico di utilizzazione del bene pubblico, tanto da rendere necessario prevedere nel titolo concessorio la debenza e la misura del canone.

2.4 Precedenti pronunce hanno chiarito che: “è illegittima l’imposizione da parte dell’Ente locale del pagamento del canone non ricognitorio per l’uso singolare della sede stradale ai sensi dell’art. 27 d.lg. n. 285 del 1992, a fronte di tipologie e modalità di utilizzo, quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati per l’erogazione del servizio idrico, che non precludono ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica. Alla luce della finalità precipua della normativa in questione, infatti, tale imposizione può essere consentita soltanto in relazione al periodo temporale nel quale viene eseguito l’intervento di posa dei tubi, ma non rinviene alcuna valida giustificazione per il periodo successivo (che può essere anche pluridecennale) durante il quale la presenza nel sottosuolo dell’infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale (Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1926; Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2016, n. 2294; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 8 maggio 2015 n. 1130; TAR Toscana del 26 ottobre 2016 n. 1834; TAR Toscana n. 923/2019).

2.5 E’ allora evidente che l’ente locale non possa indiscriminatamente assoggettare al canone ricognitorio qualunque utilizzo della sede stradale, ma che possa legittimamente provvedervi solo previa adeguata valutazione delle modalità attraverso le quali tale utilizzo può incidere (inter alia) sull’uso pubblico della strada.

2.6 In conclusione l’accoglimento della sopra censura, consente di assorbire le ulteriori argomentazioni proposte.

Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui alla parte motiva.

Condanna il Comune di Stazzema al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto
        
IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni
        
        
IL SEGRETARIO

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