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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 1486 | Data di udienza: 19 Giugno 2012

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Errata classificazione acustica – Immediata lesività – D.M. 163/1998 – L. n. 447/1995 – Limite di immissione – Rumore residuo – D.P.C.M. 14.11.1997 – Sorgente e ricettore siti in zone acustiche diverse – Limiti di emissione – Misurazione – Riferimento alla classe acustica del ricettore.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 28 Agosto 2012
Numero: 1486
Data di udienza: 19 Giugno 2012
Presidente: Viola
Estensore: De Carlo


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Errata classificazione acustica – Immediata lesività – D.M. 163/1998 – L. n. 447/1995 – Limite di immissione – Rumore residuo – D.P.C.M. 14.11.1997 – Sorgente e ricettore siti in zone acustiche diverse – Limiti di emissione – Misurazione – Riferimento alla classe acustica del ricettore.



Massima


TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 28 agosto 2012, n. 1486


INQUINAMENTO ACUSTICO – Piano di zonizzazione acustica – Errata classificazione acustica – Immediata lesività.

Devono essere tempestivamente impugnate – senza attendere un provvedimento attuativo –  le prescrizioni degli atti caratterizzati da valenza programmatoria, come il piano di zonizzazione acustica, che abbiano valenza immediatamente lesiva (nella specie, errata classificazione acustica della zona in cui è ubicato l’immobile della ricorrente).

Pres. f.f. Viola, Est. De Carlo – L. s.p.a. (avv. Iacomini) c. Provincia di Lucca (avv. Corsi), ARPAT (avv. Ciari) e ASL2  Lucca (avv.ti Lepri e Pellegrini)

INQUINAMENTO ACUSTICO – D.M. 163/1998 – L. n. 447/1995 – Limite di immissione – Rumore residuo.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato a del D.M. 163/1998 e all’art. 2 della L. n. 447/1995, quando si effettua una misurazione per verificare il grado di inquinamento acustico presente in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità si deve tener presente il limite di immissione che rappresenta il livello di rumore presente in quel luogo e che va depurato dal rumore residuo che è quello che non dipende dalla sorgente sonora di cui si vuole verificare il grado di disturbo.

Pres. f.f. Viola, Est. De Carlo – L. s.p.a. (avv. Iacomini) c. Provincia di Lucca (avv. Corsi), ARPAT (avv. Ciari) e ASL2  Lucca (avv.ti Lepri e Pellegrini)
 

INQUINAMENTO ACUSTICO – D.P.C.M. 14.11.1997 – Sorgente e ricettore siti in zone acustiche diverse – Limiti di emissione – Misurazione – Riferimento alla classe acustica del ricettore.

I limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, specie ove la sorgente ed il ricettore sono posti in zone acustiche diverse, vanno applicati in relazione alla classe acustica (nella specie, spazi utilizzati da persone o comunità) dell’area in cui è collocato il ricettore, in conformità alla finalità della normativa, e non tenendo conto della classe relativa all’area della sorgente rumorosa (nella specie, cartiera) da verificare (cfr. Cons. Stato n. 1081/2011)

Pres. f.f. Viola, Est. De Carlo – L. s.p.a. (avv. Iacomini) c. Provincia di Lucca (avv. Corsi), ARPAT (avv. Ciari) e ASL2  Lucca (avv.ti Lepri e Pellegrini)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 28 agosto 2012, n. 1486

SENTENZA

 


TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 28 agosto 2012, n. 1486

N. 01486/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01019/2007 REG.RIC.
N. 01874/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 1019 del 2007e 1874 del 2011, proposti da:
La Cartiera Pieretti s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Iacomini, con domicilio eletto presso l’avv. Claudio Gattini;

contro

Provincia di Lucca, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Corsi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Senese 12;
Comune di Capannori, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Camero, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Lucca, rappresentato e difeso per legge dall’avvocatura regionale (avv. Fabio Ciari ), domiciliata in Firenze, piazza dell’Unità Italiana 1;
Asl 2 – Lucca, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Lepri, Patrizio Pellegrini, con domicilio eletto presso l’avv. Patrizio Pellegrini in Firenze, via Guglielmo Marconi 87;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso 1019\2007

del piano di classificazione acustica del territorio comunale di Capannori approvato con delibera di C.C. n. 76 del 28.10.2004 in parte qua ovvero nella parte in cui l’area di proprietà Pieretti, censita al N.C.E.U. del Comune di Capannori, al foglio 43 Particella 458 Sub 5-6-8-9 e Foglio 43 Particella 148 viene classificata in classe”IV” ex D.P.C.M. 14.11.1997.;

dell’ordinanza n.229/07 del 22.03.2007 notificata il 29.03.2007 con la quale il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici di Capannori ordina alla ricorrente di provvedere”entro 120 giorni dalla data di ricevimento della ordinanza ad attuare una bonifica acustica del plesso produttivo realizzando opere di insonorizzazione atte a garantire il rispetto del valore limite di emissione notturno di 50dB(A) vigente in zona su cui sorgono le abitazioni disturbate”;

e quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2007

dell’ ordinanza 579 del 2.10.2007 del Comune di Capannori;

quanto al ricorso n. 1874 del 2011:

della determinazione dirigenziale n. 3708 del 19.07.2011 emessa dal dirigente della Provincia di Lucca, notificata alla ricorrente il 28.07.2011, che impone un piano di intervento per la bonifica acustica;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca, del Comune di Capannoni, dell’A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Lucca e dell’Asl 2 – Lucca;;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso R.G. n. 1019/2007, la società ricorrente impugnava il Piano di classificazione acustica del Comune di Capannoni, nonché due ordinanze con cui veniva ordinato alla ricorrente di procedere ad un piano di bonifica acustica.

Le ragioni di tale ricorso vertono sostanzialmente sulla contestazione della classificazione adottata della zona in cui si trova l’opificio della ricorrente relativamente ai valori di emissione e di immissione sonora di cui si contesta la congruità, oltre alla classificazione operata in Classe IV anziché in Classe V.

Si costituiva in giudizio il Comune di Capannoni che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Alla camera di consiglio del 12.7.2007 veniva respinta l’istanza cautelare.

Con i motivi aggiunti, si impugnava altresì una successiva ordinanza di proroga che era stata adottata dopo il rigetto dell’istanza cautelare.

Con il successivo ricorso R.G. n. 1874/2011, la società impugnava il provvedimento della Provincia di Lucca che le imponeva di rientrare nei limiti fissati dal Piano di zonizzazione acustica comunale, esplicitamente rilevando come il gravame potesse essere considerato anche anche come ricorso per motivi aggiunti in relazione al ricorso precedentemente illustrato.

Faceva presente a tal fine che, anche in relazione del mancato accoglimento dell’istanza cautelare avverso le ordinanze comunali, aveva intrapreso l’opera di bonifica richiestagli e, tra l’altro, ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale ( A.I.A. ) da parte della Provincia di Lucca con provvedimento del 14.9.2009.

In data 6.5.2011, la Provincia di Lucca comunicava l’avvio del procedimento di diffida a porre in essere tutti gli accorgimenti per evitare il superamento dei limiti acustici che poi sfociava nel provvedimento impugnato.

Il ricorso si fondava innanzitutto sull’illegittimità derivata da tutte le doglianze già formulate avverso agli atti impugnati in separata sede nel ricorso 1019/2007 ed aggiungeva quattro motivi autonomi di ricorso.

Il primo di essi eccepisce la violazione dell’art. 2 L. 447\1995 in quanto il valore limite di emissione doveva essere misurato in prossimità della sorgente stessa del rumore, mentre secondo il D.P.C.M. 14.11.1997 che fissava i valori in base alle classi di destinazione d’uso del territorio la misurazione doveva avvenire in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità.

Da ciò possono sorgere problemi nel caso in cui la sorgente ed il ricettore sono posti in zone acustiche che prevedono limiti diversi da rispettare. Inoltre la misurazione nei pressi del recettore comporta il cumulo del rumore prodotto dalla fonte da controllare con quello ambientale.

Il rumore quindi deve essere misurato in prossimità della sorgente sonora ed in relazione alla classe acustica in cui la sorgente stessa è collocata.

Il secondo motivo contesta la violazione della medesima norma, oltre all’eccesso di potere per la falsità del presupposto di fatto, l’illogicità manifesta e lo sviamento di potere in quanto sono stati applicati i c.d. valori differenziali non congrui rispetto al fatto che l’impianto gestito dalla ricorrente adotta un ciclo produttivo continuo, cioè non interrompibile senza cagionare alterazioni del prodotto o rischio di incidenti.

Essendo state effettuate le misurazioni del rumore ambientale sul balcone di fronte all’ingresso dell’abitazione interessata si è erroneamente confrontato il rumore ambientale con il valore limite di emissione, senza poter verificare quale fosse il rumore residuo; stante il ciclo continuo dell’attività gestita dalla ricorrente, in nessun momento è stato possibile verificare le fonti di rumore diverse dalla sorgente da controllare. Ciò ha determinato una confusione tra i valori di emissione con quelli di immissione senza che potesse applicarsi il limite più favorevole previsto per la misurazione nei pressi del recettore.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 6 L. 241\90 e la contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti.

La ricorrente sottolinea come, pur non prestando acquiescenza alle indicazioni del Comune aveva posto in essere una serie di interventi volti alla bonifica acustica sui quali il Comune di Capannoni non aveva avuto rilievi da eccepire tanto che dopo il 2007 non era intervenuto alcun nuovo provvedimento che imponeva obblighi, diversamente da quanto doveva accadere laddove vi fossero stati dei problemi che, secondo un principio di leale collaborazione, l’amministrazione doveva cercare di aiutare a risolvere.

In virtù della previsione legislativa che assorbiva all’interno dell’A.I.A. una serie di autorizzazioni tra cui quella alle emissioni acustiche, la competenza a verificare il rispetto della normativa in tema di inquinamento acustico è passata alla Provincia di Lucca; tale ente avrebbe dovuto tenere presente tutte le iniziative intraprese dalla ricorrente per conseguire una bonifica acustica e rispetto alle quali aveva presentato idonea documentazione.

Inoltre il provvedimento impugnato era in contraddizione con l’autorizzazione integrata ambientale ( A.I.A. ) che non poteva essere concessa laddove vi fossero problemi circa l’entità delle emissioni sonore.

Il quarto motivo lamenta l’eccesso di potere per carenza di motivazione ed atipicità dell’atto amministrativo che risulta indeterminato nel suo contenuto in violazione del principio di tipicità dell’atto amministrativo. L’insufficienza della motivazione dipendeva dal fatto che il provvedimento impugnato si limitava a diffidare la società ricorrente a rientrare nel pieno rispetto del Piano di caratterizzazione acustica del Comune di Capannoni senza specificare quali fossero gli obblighi e a che titolo fossero imposti.

Si costituivano in giudizio la Provincia di Lucca, il Comune di Capannoni e l’ARPAT che concludevano per il rigetto del ricorso. La ASL 2 di Lucca chiedeva, invece, di essere estromessa dal giudizio in quanto le competenze in materia di inquinamento acustico sono attribuite ex lege all’ARPAT

Alla camera di consiglio del 3.11.2011 veniva respinta l’istanza cautelare per carenza di fumus.

All’udienza del 19.6.2012 venivano decisi previa riunione entrambi i ricorsi.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi stante la parziale coincidenza soggettiva e la stretta consequenzialità sul piano oggettivo.

Il ricorso 1019/2007 è in parte irricevibile per tardività ed in parte improcedibile.

E’ irricevibile per tardività quanto alle censure avanzate nei confronti del piano di zonizzazione acustica, che fu approvato dal Comune di Capannoni nel 2004 e che ben poteva essere impugnato, senza attendere un provvedimento attuativo, nella parte in cui, come sostenuto nel presente ricorso dalla società ricorrente, conteneva prescrizioni immediatamente lesive.

Fin dalla sentenza nr. 6\1985 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stato affermato detto principio con riferimento agli atti caratterizzati dalla valenza programmatoria (come il piano di zonizzazione acustica) e, nel caso di specie, l’illegittimità che deriverebbe dalla errata classificazione della zona in cui si trova l’immobile della ricorrente, oltre ai limiti acustici indicati, evidenzia prescrizioni dello strumento programmatorio generale immediatamente lesive e che pertanto dovevano essere tempestivamente impugnate, cosa che non è avvenuta.

Pertanto quanto alle censure al Piano di zonizzazione il ricorso è irricevibile per tardività.

Le censure afferenti alle ordinanze che impongono la bonifica acustica sono, invece, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; le prescrizioni ivi contenute sono ormai superate dalla nuova ordinanza emanata in data 19.7.2011 che rinnova l’ordine di bonifica impartito alla luce dei più recenti accertamenti dell’ARPAT.

In relazione al ricorso 1874\2011, preliminarmente va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASL 2 di Lucca in quanto nessuna competenza in subiecta materia viene esercitata dalla ASL, poiché dopo l’entrata in vigore della L. 61\1994 le attribuzioni amministrative relative all’inquinamento acustico sono divenute a livello locale di competenza dell’ARPAT.

Ciò comporta l’estromissione dal giudizio della ASL 2 di Lucca.

Nel merito il ricorso non è fondato.

Si può prescindere dall’esame dei motivi relativi all’illegittimità derivata in virtù di quanto motivato nei precedenti capoversi relativamente all’impugnazione degli atti del ricorso 1019\2007.

Venendo ai motivi di ricorsi rivolti specificamente al provvedimento impugnato con il ricorso in esame, è possibile esaminare congiuntamente i primi due poiché censurano aspetti dell’operato dell’ARPAT relativi al metodo della misurazione del rumore.

La corretta identificazione dei valori di emissione e di immissione non consente di condividere le considerazioni critiche contenute nei due motivi di ricorso.

Il valore di emissione secondo il punto 14 dell’Allegato A del D.M. 16.3.1998 consiste nel livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», dovuto alla sorgente specifica.; è quindi il livello che si confronta con i limiti di emissione.

Il valore di immissione secondo il punto 11 dell’Allegato A del D.M. 16.3.1998 consiste nel livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona; è quindi il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione.

L’art. 2 L. 447\1995 definisce invece i valori limite di emissione e di immissione: ( e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Il D.P.C.M. contiene infine i valori limite di emissione e i limiti assoluti di immissione.

Pertanto quando si effettua una misurazione per verificare il grado di inquinamento acustico presente in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità si deve tener presente il limite di immissione che rappresenta il livello di rumore presente in quel luogo e che va depurato dal rumore residuo che è quello che non dipende dalla sorgente sonora di cui si vuole verificare il grado di disturbo.

L’’ARPAT nella sua relazione ha dato conto analiticamente di come abbia effettuato le misurazioni individuando il rumore residuo in occasione dell’unica misurazione avvenuta mentre l’impianto della cartiera era fermo e sottraendolo logaritmicamente al rumore complessivo rilevato.

Correttamente, l’ARPAT ha considerato i limiti previsti dal D.P.C.M. del 1997 in relazione alle aree come classificate nel Piano comunale dove avvenivano le misurazione e cioè “in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità “ e non tenendo conto della classe relativa all’area della sorgente rumorosa da verificare cioè l’azienda.

Alle stesse conclusioni si deve giungere analizzando il precedente giurisprudenziale che la ricorrente cita: la sentenza 1081\2011 del Consiglio di Stato sul punto così si esprime; “L’interpretazione della normativa seguita dalla Sezione nel caso in esame si pone in linea, oltre che col dato letterale emergente dalla normativa richiamata, con lo scopo della medesima, che è chiaramente quello di contenere l’inquinamento acustico consistente, secondo la definizione che ne è data dal cit. art. 2, co. 1, lett. a), della legge, nell’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo ed esterno “tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana …”. Scopo, questo, che verrebbe vanificato qualora, secondo l’orientamento espresso dal primo giudice, il valore di emissione dovesse coincidere con quello misurato all’interno della zona interessata dall’azienda.

Tale interpretazione trova ulteriore conforto nel parere del 3 aprile 2008 richiesto alla Commissione acustica dell’UNI dal Ministero dell’ambiente, nel quale si espone che il luogo di misurazione del livello di emissione è quello idoneo “a rilevare l’effetto della sorgente in esame, laddove esso si produce; non si tratta quindi di valori rilevati a ridosso della sorgente e finalizzati al calcolo della potenza sonora”. E non v’è dubbio che, nella zona ad “alta densità umana” in cui si colloca l’abitazione del sunnominato, l’effetto della sorgente di rumore altro non è che l’effetto verificato in quella zona in “prossimità” della sorgente, non già la “potenza sonora” della sorgente stessa, misurabile a ridosso dell’azienda nell’ambito dell’area di classe V ”prevalentemente industriale” ov’è sita quest’ultima.

Né con ciò si perviene ad unificare il valore di emissione con quello di immissione, poiché, a termine della definizione di cui al cit. art. 2, co. 1, lett. f), della legge il secondo dato coincide col “rumore ambientale” e comprende, perciò, anche quello “residuo” rispetto al rumore prodotto dalla sorgente sonora, proveniente da eventuali ulteriori sorgenti, tant’è che nella fattispecie in trattazione per la classe IV il relativo limite massimo notturno è pari 55 dB a fronte dell’analogo valore di 50 dB fissato per il primo dato.”.

Il terzo motivo che lamenta la violazione del dovere di leale collaborazione di coinvolgimento istruttorio nel procedimento del privato non può essere accolto in quanto la circostanza che in sede di A.I.A. la Provincia non abbia sollevato obiezioni rispetto alle relazioni presentate dalla società ricorrente che davano atto delle iniziative intraprese per dare esecuzione alle ordinanze comunali, non esclude che successivamente possano essere fatte delle verifiche dall’organo tecnico a ciò deputato e che, nel caso si riscontri il superamento dei limiti di legge, si possa provvedere ad emanare un provvedimento che ingiunga di completare la bonifica acustica, come è avvenuto nel caso di specie.

Non va dimenticato, infatti che nell’A.I.A. era contenuta la prescrizione del rispetto del Piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di Capannori.

Infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso che contesta l’indeterminatezza del contenuto nel provvedimento impugnato.

La norma che legittima la diffida impone solamente di dare un termine per presentare un piano di intervento per rientrare nei limiti di legge, ma non specifica le modalità tecniche attraverso cui conseguire il risultato anche perché esso sono il contenuto specifico dell’intervento del tecnico di fiducia della società che, dopo un’analisi delle modalità di produzione del rumore e delle caratteristiche tecniche dell’impianto, secondo la miglior scienza ed esperienza proporrà le soluzioni più idonee che non possono mai essere determinate a priori.

Il ricorso in esame deve pertanto essere respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e dichiara il ricorso 1019\2007, in parte irricevibile ed in parte improcedibile, mentre rigetta il ricorso 1874\2011.

Dispone l’estromissione dal giudizio della ASL 2 di Lucca.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. per ciascuna delle controparti costituite nei due giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Viola, Presidente FF
Bernardo Massari, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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