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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 1844 | Data di udienza: 6 Ottobre 2011

* VIA, VAS E AIA – Regione Toscana – Procedura di verifica – Art. 11, c. 7 l.r. n. 79/98 – Silenzio assenso – Contrasto con la disciplina europea in tema di autorizzazioni ambientali – Disapplicazione – Potere dell’amministrazione di pronunciarsi sulla sottoposizione a VIA.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 29 Novembre 2011
Numero: 1844
Data di udienza: 6 Ottobre 2011
Presidente: Nicolosi
Estensore: Grauso


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Regione Toscana – Procedura di verifica – Art. 11, c. 7 l.r. n. 79/98 – Silenzio assenso – Contrasto con la disciplina europea in tema di autorizzazioni ambientali – Disapplicazione – Potere dell’amministrazione di pronunciarsi sulla sottoposizione a VIA.



Massima

TAR TOSCANA, Sez.2^ – 29 novembre 2011, n. 1844


VIA, VAS E AIA – Regione Toscana – Procedura di verifica – Art. 11, c. 7 l.r. n. 79/98 – Silenzio assenso – Contrasto con la disciplina europea in tema di autorizzazioni ambientali – Disapplicazione –Potere dell’amministrazione di pronunciarsi sulla sottoposizione a VIA.

La previsione dettata dall’art. 11 co. 7 della legge regionale toscana n. 79/98, per il caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dall’attivazione della procedura di verifica,  non può essere altrimenti qualificata che in termini di silenzio assenso, sicchè essa confligge con la disciplina europea in tema di autorizzazioni ambientali, non potendosi legittimare l’amministrazione a non svolgere quella attività istruttoria imposta a livello comunitario per la tutela di particolari valori e interessi (cfr. Cons. Stato, n. 5691/08, cit.). Essa va pertanto disapplicata, con la conseguenza che l’inutile decorso del termine di sessanta giorni non esaurisce il potere dell’amministrazione di pronunciarsi in merito alla sottoposizione del progetto alla procedura per la valutazione dell’impatto ambientale, ferma restando, in capo al proponente, la titolarità dei rimedi avverso un’inerzia che si atteggia, in definitiva, a silenzio non significativo (silenzio inadempimento).

Pres. Nicolosi, Est. Grauso – B. s.p.a. (avv. Pasquini) c. Regione Toscana (avv. Ciari) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 29 novembre 2011, n. 1844

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez.2^ – 29 novembre 2011, n. 1844

N. 01844/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2009, proposto da:
Biosparkle S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell’Unita’ Italiana 1;
Provincia di Arezzo;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della nota prot. n.AOOGRT/29774/9.140.10 del 12.02.2009 rilasciata dalla della Regione Toscana, Direzione Generale della Presidenza – Area di Coordinamento Programmazione e Controllo – Settore Valutazione di Impatto Ambientale avente ad oggetto la “comunicazione di avvio del procedimento” per “l’annullamento in via di autotutela del maturato silenzio assenso” formatosi sull’istanza di V.I.A. proposta dalla Biosparkle per la realizzazione di parco fotovoltaico in loc. “La Manziana” nel Comune di Arezzo con il quale veniva disposto alla società proponente “di non voler intraprendere, nelle more del presente procedimento, alcun lavoro di realizzazione dell’impianto fotovoltaico in parola”;

della nota prot. n.AOOGRT/66289/P.140.10 del 9.03.2009 rilasciata dalla Regione Toscana, Direzione Generale della Presidenza – Area di Coordinamento Programmazione e Controllo – Settore Valutazione di Impatto Ambientale;

del decreto n. 1111 del 18.03.2009 emesso dalla Regione Toscana, Direzione Generale della Presidenza – Area di Coordinamento Programmazione e Controllo – Settore Valutazione di Impatto Ambientale con il quale veniva disposto: 1) “di annullare, in via di autotutela…il silenzio-assenso maturato in seguito al ritardo di questa Amministrazione nell’emanazione del decreto n. 4612/2008, il quale – in esito alla procedura di Verifica ambientale svolta ex art. 11 della L.R. 79/98 – assoggettava il “Progetto di realizzazione di impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 1944 kWp in loc. La Manziana nel Comune di Arezzo (AR) proposto dalla società Biosparkle S.p.A.”, alla procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 14 e segg. della L.R. 79/98; 2) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti del comma 6 del’art. 11 della L.R. 79/98, il progetto di impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 1944 kWp in loc. La Manziana nel Comune di Arezzo (AR) proposto dalla società Biosparkle S.p.A.”, alla procedura di Valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 14 e segg. della L.R. 79/98, per le motivazioni espresse in premessa”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite;

nonché per la condanna della Regione Toscana a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente così come accertati nel corso del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, e depositato il 24 aprile 2009, la Biosparkle S.p.a., impresa operante nel settore delle energie rinnovabili – premesso di aver chiesto alla Regione Toscana, il 7 agosto 2008, l’attivazione della procedura per la verifica di sottoponibilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 1944 kWp da realizzarsi nel territorio del Comune di Arezzo –, esponeva che, con decreto del 9 ottobre successivo, la Regione aveva deliberato di sottoporre il progetto alla VIA, ai sensi dell’art. 11 co. 6 della legge regionale n. 79/98. Detto provvedimento era stato impugnato dinanzi a questo stesso tribunale da essa Biosparkle, la quale ne aveva fatto valere l’adozione tardiva, perché posteriore al decorso del termine di sessanta giorni stabilito dal medesimo art. 11 l.r. n. 79/98 ai fini dell’esclusione del progetto dalla valutazione d’impatto.

Disposta dal T.A.R. la sospensione cautelare dell’efficacia di quel provvedimento, la Regione Toscana, con atto del febbraio 2009, aveva quindi comunicato all’odierna ricorrente l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela dell’esclusione del progetto dalla procedura di VIA, formatasi per silenzio-assenso a seguito dei ritardi in cui la stessa amministrazione procedente era incorsa; ricevute le controdeduzioni dell’interessata, la Regione aveva infine annullato il silenzio-assenso e stabilito di sottoporre il progetto a VIA, con il decreto n. 1111 del 18 marzo 2009. Di tale ultima determinazione, che reputava illegittima, la Biosparkle chiedeva dunque l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – sulla scorta di sette motivi in diritto, unitamente alla condanna dell’amministrazione procedente al risarcimento dei danni.

Con ordinanza del 5 – 6 maggio 2009, adottata nel contraddittorio con la Regione Toscana, che si era frattanto costituita in giudizio per resistere al gravame, il tribunale respingeva l’istanza cautelare.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6 ottobre 2011, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.

DIRITTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del decreto dirigenziale n. 1111 del 18 marzo 2009, e dei relativi atti presupposti, mediante il quale la Regione Toscana ha, per un verso, annullato in autotutela il silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 11 co. 6 della legge regionale n. 79/98, sull’esclusione dalla procedura per la valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Biosparkle S.p.a. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1944 kWp nel Comune di Arezzo, località La Manziana; e, per l’altro, ha stabilito di sottoporre il progetto in questione a VIA, come del resto già in precedenza aveva fatto con il decreto n. 4612 del 9 ottobre 2008, incorso nella sospensione cautelare dell’efficacia ad opera di questo stesso T.A.R., in quanto adottato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni all’uopo previsto dal’art. 11 co. 6 l.r. n. 79/98, cit..

2. Con il primo motivo di gravame, la società ricorrente afferma che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90: esso non evidenzierebbe, infatti, alcuna forma di illegittimità a carico della determinazione tacita rimossa in autotutela, di talché mancherebbe il presupposto stesso per l’esercizio dei poteri di annullamento d’ufficio.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 11 co. 7 della legge regionale n. 79/98, in forza del quale, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione senza che l’autorità competente assuma determinazioni, il progetto interessato si intende escluso dalla procedura di VIA. Il ricorso all’autotutela costituirebbe, da parte della Regione, lo strumento per aggirare tale disposizione e sottrarsi agli effetti del mancato rispetto del termine di durata del procedimento, nonostante l’oramai conclamato esaurimento del relativo potere. L’operato della Regione sarebbe, peraltro, a maggior ragione viziato, giacché la natura perentoria del termine si troverebbe ribadita nella circolare regionale interpretativa per l’applicazione dell’art. 11 l.r. n. 79/98, approvata dalla stessa Regione Toscana con delibera di Giunta n. 79/01.

Con il terzo motivo, si sostiene che, non sussistendo in effetti alcuna pregressa illegittimità da rimuovere, la Regione avrebbe piegato i propri poteri di autotutela al solo fine – sviato – di interrompere il regolare iter per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Con il quarto motivo, la Biosparkle contesta poi che, a seguito del decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 11 co. 6 l.r. n. 79/98, possa ritenersi formato un vero e proprio provvedimento tacito di approvazione del progetto quanto ai profili attinenti alla verifica ambientale. La norma non contemplerebbe, in realtà, una fattispecie tipica di silenzio-assenso, come tale annullabile in via di autotutela, ma si limiterebbe ad escludere il progetto dalla procedura di VIA quale conseguenza dell’inosservanza del termine di durata del procedimento.

Con il quinto motivo, è dedotta l’arbitrarietà dell’iniziativa della Regione, la quale, pur non disponendo di alcun potere in materia, ha prescritto alla ricorrente – con la comunicazione di avvio del 12 febbraio 2009 – di astenersi, nelle more del procedimento conclusosi con l’adozione del decreto n. 1111/09, dall’intraprendere i lavori di realizzazione dell’impianto, ed ha altresì invitato le altre amministrazioni interessate dall’opera a non rilasciare gli atti autorizzatori di rispettiva competenza.

Con il sesto motivo, è fatto valere il vizio di incompetenza che affliggerebbe la medesima comunicazione di avvio del 12 febbraio 2009, sottoscritta da un soggetto diverso da quello riportato sull’atto come firmatario.

Con il settimo motivo, infine, la ricorrente censura nel merito la scelta di sottoporre il progetto a VIA, in quanto fondata su di un’istruttoria inadeguata, che avrebbe tenuto conto unicamente di alcune presunte criticità ambientali evidenziate nei pareri resi dal Comune e dalla Provincia di Arezzo, a fronte di un inserimento paesaggistico dell’impianto curato in maniera tale da annullarne sostanzialmente l’impatto. Del resto, la ricorrente assume di aver realizzato nella stessa zona altri impianti, identici a quello per cui è causa, senza vederli sottoposti alla procedura di VIA.

Le censure, che saranno esaminate congiuntamente, sono infondate.

3. L’assunto di fondo, che innerva l’intera impugnativa, può essere compendiato nell’affermazione secondo cui, nel caso in esame, non vi sarebbe alcuno spazio residuo per l’esercizio, da parte della Regione, dei poteri di valutazione dell’impatto ambientale del progetto presentato dalla ricorrente Biosparkle, neppure facendo ricorso a provvedimenti di secondo grado espressivi del generale potere di autotutela decisoria. Ai sensi dell’art. 11 co. 6 e 7 della legge regionale n. 79/98, con il decorso del termine perentorio di sessanta giorni dall’attivazione della procedura di verifica, il progetto dovrebbe infatti ritenersi definitivamente escluso dalla procedura di VIA, e questo non in virtù della formazione di un tacito provvedimento di assenso, bensì quale effetto diretto della previsione normativa. L’assenza di un provvedimento da rimuovere precluderebbe in radice il ricorso all’autotutela, che la Regione avrebbe azionato al surrettizio scopo di aggirare le ineludibili conseguenze legali della intempestiva definizione della procedura di verifica, ed a riprova del pretestuoso agire dell’amministrazione resistente deporrebbe il mancato rilievo di apprezzabili illegittimità a carico del (presunto) provvedimento oggetto dell’annullamento d’ufficio.

3.1. La tesi della ricorrente, che fa leva, fra l’altro, sul carattere derogatorio ed eccezionale dell’istituto del silenzio assenso, si scontra, in primo luogo, con il dato testuale dell’art. 20 della legge n. 241/90, nel testo introdotto dal D.L. n. 35/05, convertito in legge n. 80/05, che, secondo l’opinione unanimemente condivisa in dottrina e giurisprudenza, ha generalizzato l’istituto del silenzio assenso, rendendolo applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, salve alcune eccezioni in determinate materie, fra le quali proprio quella dell’ambiente.

Le eccezioni, poste dal quarto comma dell’art. 20, non comportano peraltro l’impossibilità di prevedere speciali ipotesi di silenzio assenso, ma esclusivamente l’inapplicabilità della regola generale secondo cui nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica nei termini il provvedimento di diniego; il che non impedisce al legislatore di introdurre, nella materie escluse, regole specifiche aventi ad oggetto il silenzio assenso, a meno che non sussistano espressi divieti, derivanti dall’ordinamento comunitario o dal rispetto dei principi costituzionali. L’esclusione sancita dall’art. 20 co. 4 della legge n. 241/90, oltretutto, riguarda le sole “disposizioni del presente articolo” e non può pertanto venire estesa a disposizioni speciali previgenti, come l’art. 11 della legge regionale toscana n. 79/98, che rimangono senz’altro in vigore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6591).

Assodata, dunque, l’astratta ammissibilità di norme speciali recanti fattispecie di silenzio assenso nella materia ambientale, la disamina circa la qualificazione giuridica dell’inerzia tenuta dall’amministrazione investita della procedura di screening, per come disciplinata dall’art. 11 l.r. n. 79/98, va spostata su un piano differente.

3.2. E’ noto che la Corte Costituzionale ha ripetutamente censurato norme di leggi regionali contenenti, in materia ambientale, la previsione di ipotesi di silenzio assenso, e questo per la violazione del principio fondamentale secondo cui, in detta materia, opera il principio fondamentale della necessità di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell’amministrazione preposta a vincolo ambientale non può avere valore di assenso (cfr. Corte Cost. 12 febbraio 1996, n. 26; 27 aprile 1993, n. 194; 13 novembre 1992, n. 437). Dal canto suo, anche il giudice comunitario tradizionalmente ritiene che le previsioni di legge nazionale implicanti meccanismi di autorizzazione tacita, in materia ambientale, siano incompatibili con il diritto europeo, laddove questo esiga che il rifiuto, la concessione o la revoca delle autorizzazioni risultino da un provvedimento esplicito e seguano regole procedurali precise e predeterminate (cfr. Corte Giustizia CE, 28 febbraio 1991, in causa C-360/87): su tali basi è stata sancita, per quanto qui interessa, l’incompatibilità fra un’autorizzazione tacita ed il sistema della valutazione di impatto ambientale delineato dalla Direttiva 85/337/CE, che obbliga le autorità nazionali ad esaminare caso per caso tutte le domande di autorizzazione presentate, con l’obiettivo primario di garantire che, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti per i quali sia previsto un impatto ambientale rilevante formino oggetto di una valutazione del loro impatto (cfr. Corte di Giustizia CE, 14 giugno 2001, in causa C-230/00; id., 19 settembre 2000, in causa C-287/98).

Il contrasto tra la previsione normativa di moduli di formazione tacita della volontà dell’amministrazione ed i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale di un progetto sulla scorta di un’analisi sintetico-comparativa, è stato infine riconosciuto anche dalla giurisprudenza nazionale, e con riferimento appunto ad una normativa regionale che prevedeva la formazione di un silenzio assenso per decorso del termine di durata massima della procedura di verifica di sottoposizione a VIA (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4058). Del resto, la conferma dell’incompatibilità può essere ulteriormente ricavata dalla circostanza che l’art. 4 par. 4 della menzionata Direttiva 85/337 stabilisce che le decisioni adottate dall’autorità competente ai fini della sottoposizione o meno di un progetto a VIA siano messe a disposizione del pubblico, ciò che presuppone l’esistenza di determinazioni ostensibili, e perciò espresse, mentre il successivo art. 10-bis manda agli Stati membri di provvedere affinché gli interessati abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla Direttiva.

3.3. Alla luce di quanto precede, deve escludersi, in primo luogo, che la previsione dettata dall’art. 11 co. 7 della legge regionale toscana n. 79/98 possa venire interpretata nel senso auspicato dalla ricorrente, ossia quale mera disciplina legale del caso di violazione del termine di durata del procedimento comportante la sottrazione del progetto alla procedura di VIA secondo lo schema “norma – fatto – effetto”, pur in totale assenza di una qualsivoglia valutazione amministrativa circa gli impatti del progetto stesso. Siffatta valutazione è infatti ineludibile ai sensi della superiore normativa europea, e non può essere supplita da una sorta di presunzione legale di compatibilità ambientale che ne giustifichi la non sottoposizione a VIA.

Ne discende che la fattispecie disciplinata dalla norma in esame non può essere altrimenti qualificata che in termini di silenzio assenso, onde recuperare un simulacro di provvedimento cui imputare l’esercizio tacito, ad opera della P.A., dei poteri discrezionali in questione. Nondimeno, la disposizione così interpretata continua a confliggere, per le ragioni che si sono viste, con la disciplina europea in tema di autorizzazioni ambientali, non potendosi legittimare l’amministrazione a non svolgere quella attività istruttoria imposta a livello comunitario per la tutela di particolari valori e interessi (cfr. Cons. Stato, n. 5691/08, cit.). Essa va pertanto disapplicata, con la conseguenza che l’inutile decorso del termine di sessanta giorni non esaurisce il potere dell’amministrazione di pronunciarsi in merito alla sottoposizione del progetto alla procedura per la valutazione dell’impatto ambientale, ferma restando, in capo al proponente, la titolarità dei rimedi avverso un’inerzia che si atteggia, in definitiva, a silenzio non significativo (silenzio inadempimento).

3.4. Tale conclusione – oltre ad importare, di fatto, una revisione dell’orientamento espresso dalla Sezione nella controversia fra le stesse parti iscritta al n. 2229/08 R.G., ove si è ritenuto che il mancato rispetto del termine ex art. 11 co. 6 e 7 l.r. n. 79/98 determinasse l’illegittimità del provvedimento di sottoposizione a VIA tardivamente adottato – conduce a riconoscere la piena legittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui costituisce manifestazione del non ancora esaurito potere discrezionale di verifica dell’assoggettabilità a VIA del progetto presentato dalla ricorrente (paragrafo n. 2 del dispositivo del decreto n. 1111/09). Sul punto, merita peraltro precisare che con il decreto n. 1111/09 la Regione ha sostanzialmente prestato acquiescenza all’ordinanza cautelare di sospensione pronunciata dal T.A.R., nel procedimento n. 2229/08 R.G., nei confronti del precedente decreto regionale n. 4612/08 di sottoposizione a VIA del progetto, la cui illegittimità può ritenersi riconosciuta, sia pure per implicito, dalla Regione, nella misura in cui quest’ultima mostra di condividere il contenuto del provvedimento giurisdizionale al punto di procedere ad una integrale riedizione del potere già esercitato con l’adozione di un nuovo provvedimento che, in parte qua, prende le mosse dall’istruttoria che aveva condotto all’adozione del decreto n. 4612/08 (coerentemente, il giudizio iscritto al n. 2229/08 si è concluso con la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse, stante il contenuto non satisfattivo del nuovo provvedimento adottato dalla Regione).

Si è detto, peraltro, come il decreto n. 1111/09 rechi anche, nel medesimo contesto provvedimentale, il prioritario annullamento d’ufficio del silenzio assenso che si sarebbe formato all’esito della procedura di verifica del progetto, avviata dall’odierna ricorrente nell’agosto del 2008: un’iniziativa parimenti indotta dalle statuizioni rese dal tribunale nell’ambito del citato giudizio n. 2229/08 R.G., e che concorre a denotare la condotta della Regione in termini di acquiescenza, ma che oggi – in forza delle osservazioni svolte in merito alla natura attribuibile all’inerzia disciplinata dall’art. 11 l.r. n. 79/98 – finisce per rivelarsi mancante dell’oggetto, non essendovi in realtà alcun provvedimento tacito da rimuovere. Con l’ulteriore effetto che i profili di censura svolti dalla ricorrente con riguardo all’esercizio, asseritamente illegittimo, dell’autotutela, non possono che reputarsi assorbiti dalla rimeditata natura delle conseguenze connesse

4. Assodato che, sul piano strettamente procedimentale, le scelte operate dall’amministrazione resistente rappresentano modalità di legittima rinnovazione del potere già incorso nell’intervento cassatorio del giudice, sia pure in sede cautelare, l’indagine va ora indirizzata alla verifica, nel merito, dei presupposti per l’avvio della valutazione di impatto ambientale nei confronti del progetto presentato dalla società Biosparkle. Tali presupposti sarebbero costituiti, ad avviso della Regione, dalle criticità evidenziate nei pareri resi dal Comune e dalla Provincia di Arezzo, il primo dei quali, in particolare, ravvisa la necessità di procedere a VIA in relazione alle caratteristiche tecniche delle strutture utilizzate, “funghi solari” dell’altezza massima di sette metri, ed alla morfologia del paesaggio circostante; all’ubicazione dell’area di intervento lungo una viabilità storica che collega antichi poderi della Valdichiana; al mancato rispetto del sistema della tessitura agraria e del reticolo di scolo, il cui mantenimento non risulterebbe adeguatamente dimostrato; alla vicinanza di edifici colonici appartenenti al sistema delle case coloniche della Valdichiana.

4.1. Con riferimento al primo degli aspetti considerati, la ricorrente deduce che l’altezza massima di sette metri verrebbe raggiunta dai pannelli solari esclusivamente nei mesi invernali dell’anno, e limitatamente alle ore iniziali e finali della giornata, mentre nel periodo primavera-estate l’inclinazione dei pannelli verrebbe ad essere ridotta, e con essa l’impatto visivo dell’impianto, peraltro ulteriormente mitigabile attraverso schermatura con l’uso di opportune essenze vegetali. Ma, anche a volersi attenere ai soli dati forniti dalla Biosparkle, è proprio la circostanza che, per almeno la metà dell’anno e durante la maggior parte delle ore di luce, i pannelli conservino l’altezza massima, a rivelare l’esistenza di un impatto sulla componente paesaggistica determinato dalle dimensioni dell’impianto, impatto che per comune esperienza appare niente affatto trascurabile, avuto riguardo alle caratteristiche pianeggianti dei luoghi, privi di schermature naturali, ed alla conseguente difficoltà – del tutto intuitiva – di realizzare in un contesto siffatto e per l’intera estensione del campo fotovoltaico (324 strutture ad inseguimento distribuite su una superficie di circa cinque ettari) sistemi di integrale mitigazione. Del resto, attesa l’estensione dell’impianto, neppure può sostenersi che il passaggio dell’inclinazione dei pannelli da 60° a 30°, diminuendone l’altezza, renda l’impatto irrilevante e, comunque, agevolmente mitigabile.

4.2. L’esito negativo della procedura di screening si giustifica, altresì, con riferimento alla non documentata compatibilità dell’impianto con la capacità di carico ambientale dell’area interessata dal progetto (All. D, paragrafo 3, lett. i) della legge regionale n. 79/98), classificata dal Piano Strutturale come a rischio esondazione, ancorché a pericolosità medio-bassa, per la quale sarebbe stato necessario quantomeno uno studio di fattibilità che confermasse l’assenza di rischio, mentre non può reputarsi sufficiente la semplice affermazione, contenuta in ricorso, della presenza di aperture per lo scolo delle acque nel muro perimetrale e nella fondazione dell’impianto: in questo senso, si veda l’art. 123 delle norme tecniche del Piano Strutturale aretino, che viene direttamente in rilievo, ai fini della procedura di verifica, sotto l’ulteriore profilo della coerenza del progetto con la pianificazione territoriale e urbanistica (All. D, par. 1, l.r. n. 79/98).

Si aggiunga che lo stesso Piano Strutturale, all’art. 60, demanda al Regolamento Urbanistico di prevedere, per le aree ricadenti – come quella destinata ad ospitare l’impianto in questione – nella variante paesaggistica “Fattorie granducali della Valdichiana”, il mantenimento della rete scolante e dei fossi di scolo, oltre che della viabilità poderale (parimenti a rischio di essere pregiudicata dalla presenza dell’impianto), ciò che evidenzia anche per tale aspetto l’incoerenza del progetto della ricorrente con le direttrici della pianificazione territoriale; né la ricorrente ha dimostrato in giudizio l’erroneità delle valutazioni espresse dal Comune in merito all’inadeguatezza del progetto in punto di salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del paesaggio, le quali ricevono, peraltro, autonoma considerazione come parametri qualificanti da valutare ai fini dell’esclusione del progetto dalla VIA (All. D, par. 3, lett. f), l.r. n. 79/98).

4.3. Analoghe osservazioni valgono in ordine alle criticità similmente evidenziate nel parere della Provincia di Arezzo, che a propria volta conferma l’appartenenza dell’area occupata dall’impianto ad una tipologia di paesaggio connotata anche storicamente, e perciò disciplinata dal PTCP come ambito di tutela delle risorse essenziali, per poi denunciare l’inidoneità del materiale allegato dalla proponente a documentare adeguatamente l’inserimento dei pannelli solari nel paesaggio circostante (ciò che impedisce in radice l’espressione di un parere favorevole).

La Provincia adduce, peraltro, un argomento aggiuntivo a sostegno della necessità di sottoporre il progetto a VIA, vale a dire la carenza di informazioni circa le linee di intervento da seguire nella fase di dismissione dell’impianto, elemento che, attenendo all’utilizzazione delle risorse naturali ed, in particolare, alla riproducibilità e rinnovabilità delle risorse utilizzate, il legislatore regionale impone espressamente di tenere in considerazione nel valutare le caratteristiche del progetto in sede di screening (All. D, par. 2, l.r. n. 79/98).

4.4. L’impossibilità di formulare in termini di ragionevole certezza, sulla base della documentazione disponibile, un giudizio di irrilevanza ambientale del progetto presentato dalla Biosparkle ed, anzi, il possesso di dati obiettivi che lasciano presumere l’inevitabilità di un impatto significativo dovuto alle caratteristiche dimensionali dell’impianto (in particolare, altezza degli inseguitori solari ed estensione dell’area interessata) legittima pienamente la scelta dell’amministrazione regionale di sottoporre a VIA il progetto stesso, che si sottrae pertanto alle censure dedotte. Non vi è prova, d’altronde, del fatto che impianti identici a quello per cui è causa, ubicati nella stessa zona, siano stati esclusi dalla procedura di VIA (agli atti è presente unicamente la “relazione generale” relativa ad un impianto da ubicarsi in un Comune di verso da quello di Arezzo e, in ogni caso, non sono stati prodotti provvedimenti di esclusione dalla VIA relativi ad altri impianti).

5. Sulle questioni rimanenti (quinto e sesto motivo di ricorso), è sufficiente osservare come la prescrizione di non intraprendere lavori connessi alla realizzazione dell’impianto, contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con la delibera n. 1111/09, debba qualificarsi come diffida che, attenendo ad attività al cui svolgimento la ricorrente non ha titolo, non presenta di fatto alcuna lesività, da cui l’inammissibilità della sua impugnativa.

Neppure è configurabile il vizio di incompetenza dedotto a carico della medesima comunicazione di avvio, atto sprovvisto di valenza provvedimentale, di modo che la sottoscrizione della stessa ad opera di un soggetto diverso da quello indicato come firmatario, e comunque non coincidente con l’autore del provvedimento finale, non determina infatti alcuno spostamento sul piano delle attribuzioni di potere, ma integra, al più, una mera irregolarità, sanata dalla regolare partecipazione dell’interessata al contraddittorio procedimentale.

6. L’impugnazione non può dunque essere accolta, e con essa la domanda accessoria di risarcimento del danno. Va, tuttavia, disposta la compensazione delle spese processuali, tenuto conto delle ragioni della decisione e, segnatamente, del mutato avviso della Sezione in ordine all’interpretazione dell’art. 11 l.r. n. 79/98 ed alla natura del silenzio serbato dall’amministrazione procedente sull’originaria procedura di screening promossa dalla società Biosparkle.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso infondato e inammissibile nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE

  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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