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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto dell'energia Numero: 1436 | Data di udienza: 8 Maggio 2012

* ACQUA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Potenziamento di un impianto elettrico utilizzante una derivazione d’acqua da un fiume – Provvedimenti in materia di compatibilità ambientale – Ricorsi – Giurisdizione del TSAP.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 3 Agosto 2012
Numero: 1436
Data di udienza: 8 Maggio 2012
Presidente: Radesi
Estensore: De Carlo


Premassima

* ACQUA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Potenziamento di un impianto elettrico utilizzante una derivazione d’acqua da un fiume – Provvedimenti in materia di compatibilità ambientale – Ricorsi – Giurisdizione del TSAP.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 3 agosto 2012, n. 1436


ACQUA – DIRITTO DELL’ENERGIA – Potenziamento di un impianto elettrico utilizzante una derivazione d’acqua da un fiume – Provvedimenti in materia di compatibilità ambientale – Ricorsi – Giurisdizione del TSAP.

I ricorsi avverso provvedimenti emessi in materia di compatibilità ambientale in relazione al potenziamento di un impianto elettrico che utilizzi una derivazione di acqua da un fiume appartengono alla giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche ( vedasi Trib Sup. Acque Pubbliche 952011 e Cass SS.UU. 107502007).

Pres. Radesi, Est. De Carlo – G.R. e altro (avv. Pasquini) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 3 agosto 2012, n. 1436

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 3 agosto 2012, n. 1436

N. 01436/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2006, proposto da:
Granelli Romeo e Matteini Mario, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

contro

Provincia di Arezzo, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Manneschi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della Deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 210 del 27.3.2006, notificata in data 11.04.2006 e avente ad oggetto la procedura di verifica di Impatto Ambientale sul “Progetto per la costruzione di una minicentrale idroelettrica sul fiume Arno in loc. Colonia fluviale2 nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR), con la quale è stato deliberato di “dichiarare non ulteriormente procedibile la verifica di impatto ambientale attivata e di procedere alla archiviazione della pratica presentata dai Sigg.ri Granelli e Matteini, dato che dall’istruttoria condotta dal Servizio e dal parere del Comune è risultato che il progetto proposto, di realizzazione di una centrale idroelettrica in corrispondenza della traversa ENEL, presenta un grado di interferenza notevole sia con le strutture stradali sovra-comunali in programmazione, sia con i programmi per la utilizzazione a fini acquedottistici del bacino a monte della stessa traversa ENEL, sia con le reti tecnologiche intercomunali, non compatibile la realizzazione dell’opera”;

e p e r l a c o n d a n n a

– della Provincia di Arezzo al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni sofferti e patiendi;

– della Provincia di Arezzo al pagamento delle spese di lite;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Arezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnavano l’atto indicato in epigrafe con cui era stato deciso di non procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori in relazione ad un progetto per la costruzione di una minicentrale idroelettrica.

I motivi di ricorso attenevano alla violazione dell’art. 11 L.R. 79\1998 oltre alla contraddittorietà dei pareri in merito alla procedura di V.I.A.

Si costituiva la Provincia di Arezzo che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e concludendo comunque nel merito per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13.7.2006 veniva respinta l’istanza cautelare.

L’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla Provincia resistente è fondata.

L’art. 143 R.D. 1775\1933 così dispone: “Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche…”.

I ricorsi avverso provvedimenti emessi in materia di compatibilità ambientale in relazione al potenziamento di un impianto elettrico che utilizzi una derivazione di acqua da un fiume sono sempre stati ritenuti appartenenti alla giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche ( vedasi Trib Sup. Acque Pubbliche 95\2011 e Cass SS.UU. 10750\2007 ).

Nel caso di specie i ricorrenti avevano richiesto una procedura di verifica di Impatto Ambientale sul progetto per la costruzione di una minicentrale idroelettrica sul fiume Arno che a buon diritto può farsi rientrare tra i provvedimenti di cui alla lett. a) dell’art. 143 T.U. 1775\1933.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso cui dovrà essere riassunto il ricorso a mente dell’art. 11 c.p.a.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso cui dovrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

Condanna i ricorrenti ai rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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