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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 517 | Data di udienza: 3 Marzo 2015

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Realizzazione parziale di un progetto edilizio assentito – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 30 Marzo 2015
Numero: 517
Data di udienza: 3 Marzo 2015
Presidente: Nicolosi
Estensore: Gisondi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Realizzazione parziale di un progetto edilizio assentito – Effetti.



Massima

 

TAR TOSCANA,  Sez. 3^ – 30 marzo 2015, n. 517


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA –  Realizzazione parziale di un progetto edilizio assentito – Effetti.

La realizzazione parziale di un progetto edilizio assentito non può essere equiparata alla difformità dovuta alla realizzazione di opere non previste dal titolo poiché nulla vieta al destinatario del permesso di realizzarlo solo in parte (TAR L’Aquila 29/11/2011 n. 755). Tuttavia, allorché si verifichi che dall’omissione derivi la violazione (non del titolo ma) di una norma urbanistica o edilizia, essa trasmoda senza dubbio in un illecito edilizio il quale, però, non può essere tout court sanzionato ordinando la demolizione dell’intera opera, dovendosi, invece, disporre prioritariamente il completamento del progetto assentito che, in tali ipotesi, diviene obbligatorio e non più facoltativo.Invero, allorché il ripristino della legalità violata sia possibile attraverso la conformazione della attività intrapresa alle norme che la disciplinano tale soluzione deve essere preferita ed anteposta alla irrogazione delle misure di carattere ripristinatorio.


Pres. Nicolosi, Est. Gisondi – D.D.  e altro (avv.ti Amante e Mecacci) c. Comune di Poggibonsi (avv. Stolzi)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 30 marzo 2015, n. 517

SENTENZA

 

TAR TOSCANA,  Sez. 3^ – 30 marzo 2015, n. 517

N. 00517/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 996 del 2014, proposto da:
Daniela Dei, Paolo Cencetti, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Amante e Mirko Mecacci, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, Via Alfieri, 19;

contro

Comune di Poggibonsi, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stolzi nel cui studio in Firenze, via Masaccio n. 183 è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Gianluigi Marabini;

per l’annullamento

dell’ordinanza 23/EU/14 del Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica del 17.04.2014, successivamente notificata, ad oggetto “via Cesare Battisti, capoluogo – Sopraelevazione di fabbricato residenziale. Opere eseguite in variazione essenziale da Permesso di costruire – Ordinanza di demolizione (art. 129 e 132 L.R. 1/2005 e artt. 29 e 31 D.P.R. 380/2001)”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché incognito, se lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Poggibonsi in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2015 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori E. Amante e P. Stolzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con permesso di costruire n. 61 del 2004 i danti causa dei ricorrenti venivano autorizzati a dar corso ad una ristrutturazione con sopraelevazione di un immobile sito in Poggibonsi in via Cesare Battisti n. 2.

Nella nuova configurazione assunta dal fabbricato il piano superiore veniva ad essere composto da un corpo di fabbrica distante circa 6 metri dalla parete finestrata di un edificio limitrofo e da un lastrico solare confinante 1,5 metri con il fronte di un diverso fabbricato.

Con una successiva variante del 7/01/2008 la zona coperta del primo piano veniva estesa a scapito della terrazza venendosi a posizione alla distanza di un metro e mezzo dal fabbricato vicino rispetto al quale avrebbe dovuto essere congiunto con un setto murario.

Nel corso di un sopralluogo effettuato il 9/07/2013 la P.M. del comune di Poggibonsi accertava che l’intercapedine posta sul lato sinistro dell’ampliamento non era stata realizzata lasciando così uno spazio vuoto fra i due fabbricati che venivano a trovarsi ad una distanza di 1,5 m inferiore a quella prevista dall’art. 9 del d.m. 1444/68.

Su tale presupposto il comune ingiungeva ai proprietari dell’immobile la demolizione dell’intero primo piano in quanto costruito in difformità delle previsioni progettuali assentite con conseguente violazione delle distanze minime previste dal citato d.m.

Con la medesima ordinanza il Comune di Poggibonsi, in replica alle osservazioni formulate dagli interessati nel corso del procedimento, affermava altresì che: a) la realizzazione dell’intero primo piano avrebbe dovuto considerarsi come variante essenziale all’originario permesso del 2004, incorrendo così nel trattamento sanzionatorio previsto dalla legge nazionale e regionale per tale categoria di difformità; b) che l’abuso riscontrato non avrebbe potuto essere sanato assentendo la realizzazione dell’omessa intercapedine con accertamento di conformità (così come prospettato dai proprietari) in quanto a seguito dell’annullamento dell’art. 24 del regolamento edilizio nei centri storici non sarebbe più stata ammessa per i rialzamenti una deroga alle distanza previste dall’art. 89 del D.M. 1444 del 1968.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso gli interessati deducendo che: a) l’interevento realizzato sarebbe sostanzialmente conforme al progetto assentito poiché il setto non realizzato non era finalizzato a colmare la distanza fra le pareti dei due fabbricati, trattandosi, invece, di un elemento puramente estetico previsto per dare continuità visiva alle sole facciate sul fronte strada. La mancata realizzazione di tale elemento non costituirebbe, quindi, variante essenziale, come affermato dal Comune, il quale, per giustificare tale assunto, avrebbe erroneamente ritenuto che l’intero piano primo sarebbe stato abusivamente realizzato; b) il comune avrebbe poi fatto confusione fra il concetto di variante rilevante ai fini della qualificazione degli abusi edilizi con le varianti ai permessi edilizi che potrebbero essere attuate con s.c.i.a.; c) trattandosi di difformità negativa il comune non avrebbe dovuto ordinare la demolizione della parte realizzata del permesso di costruire ma ordinare la realizzazione della parte omessa; d) ordinando la demolizione dell’intero piano primo il comune avrebbe inteso surrettiziamente porre nel nulla gli effetti del permesso di costruire rilasciato nel 2004 sulla base della normativa del proprio r.e. allora vigente e successivamente annullata in via giurisdizionale.

Si è costituito il Comune di Poggibonsi per resistere al ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Diversamente da quanto prospettato nel ricorso il progetto assentito prevedeva la realizzazione di un muro di congiunzione fra i due fabbricati che non aveva solo funzioni estetiche ma anche quella di assicurare l’osservanza delle norme sulle distanze previste dal codice civile.

Non è, quindi, fondata la prospettazione secondo cui l’intercapedine di 1,5 m fra le due pareti avrebbe costituto un elemento ab origine autorizzato.

Si tratta, invece, di una variazione progettuale abusivamente realizzata per difetto che produce l’effetto di violare la distanza minima ed inderogabile fra pareti di edifici prevista nel d.m. 1444 del 1968.

Ha, tuttavia, errato l’Amministrazione nel ritenere che tale difformità dovesse essere sanzionata con ordine di demolizione dell’intero piano primo.

In linea di principio, la realizzazione parziale di un progetto edilizio assentito non può essere equiparata alla difformità dovuta alla realizzazione di opere non previste dal titolo poiché nulla vieta al destinatario del permesso di realizzarlo solo in parte (TAR L’Aquila 29/11/2011 n. 755).

Tuttavia, allorché si verifichi, come nella specie è accaduto, che dall’omissione derivi la violazione (non del titolo ma) di una norma urbanistica o edilizia, essa trasmoda senza dubbio in un illecito edilizio il quale, però, non può essere tout court sanzionato ordinando la demolizione dell’intera opera, dovendosi, invece, disporre prioritariamente il completamento del progetto assentito che, in tali ipotesi, diviene obbligatorio e non più facoltativo.

Invero, allorché il ripristino della legalità violata sia possibile attraverso la conformazione della attività intrapresa alle norme che la disciplinano tale soluzione deve essere preferita ed anteposta alla irrogazione delle misure di carattere ripristinatorio.

Si tratta di una regola enunciata dal comma 3 dell’art. 19 in tema di s.c.i.a. ma che il Collegio ritiene avere una portata generale tutte le volte in cui l’osservanza della legge possa essere ottenuta attraverso modalità meno gravose della riduzione in pristino.

Nella specie, peraltro, nulla ostava alla adozione di un siffatto ordine.

Non il fatto che il permesso edilizio originario fosse scaduto perché non si trattava di esercitare una facoltà da esso assentita ma di adempiere ad un obbligo di conformazione reso necessario dalla violazione della normativa sulle distanze.

Né il fatto che fosse stato annullato medio tempore l’art. 24 del regolamento edilizio che consentiva di sopraelevare in deroga alle distanze minime previste dal d.m. 1444/68.

Con riguardo a tale profilo occorre, infatti, osservare che la realizzazione del muro di congiunzione previsto dal titolo edilizio non contravveniva all’obbligo di osservare le predette distanze ma era, invece, funzionale al suo rispetto.

Entro tali limiti il ricorso deve essere accolto, restando in facoltà del comune di Poggibonsi, in sede di rinnovazione del potere, adottare un ordine di conformazione avente il contenuto prefigurato nella presente pronuncia.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti della Autorità amministrativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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