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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1443 | Data di udienza: 15 Giugno 2011

* RIFIUTI – Ordinanza di rimozione – Competenza – Sindaco – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Abbandono – Responsabilità del produttore – Art. 188 d.lgs. n. 152/2006 – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 5 Ottobre 2011
Numero: 1443
Data di udienza: 15 Giugno 2011
Presidente: Nicolosi
Estensore: Grauso


Premassima

* RIFIUTI – Ordinanza di rimozione – Competenza – Sindaco – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 – Abbandono – Responsabilità del produttore – Art. 188 d.lgs. n. 152/2006 – Fattispecie.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 5 ottobre 2011, n. 1443


RIFIUTI – Ordinanza di rimozione – Competenza – Sindaco – Art. 192 d.lgs. n. 152/2006

Se è vero che la competenza ad emettere l’ordine di rimozione dei rifiuti nel vigore dell’art. 14 del D.Lgs. n. 22/97 ricadeva nelle attribuzioni dirigenziali in applicazione dell’art. 107 co. 5 TUEL, la competenza sindacale in materia deve oggi reputarsi “ripristinata” per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 192 co. D.Lgs. n. 152/06, che, costituendo norma speciale sopravvenuta, prevale sul menzionato art. 107 co. 5 (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765; id., 25 agosto 2008, n. 4061; T.A.R. Toscana, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 6453).


Pres. Nicolosi, Est. Grauso  – R. s.r.l. (avv. Manetti) c. Comune di Borgo San Lorenzo e altro (n.c.)


RIFIUTI – Abbandono – Responsabilità del produttore – Art. 188 d.lgs. n. 152/2006 – Fattispecie.

L’art. 188 D.Lgs. n. 152/06, in ossequio al fondamentale principio “chi inquina paga” (a sua volta espressione del principio dell’azione ambientale: art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/06 cit.), sancisce la responsabilità del produttore e detentore iniziale dei rifiuti per l’intera catena di trattamento degli stessi, e fa discendere l’esonero dalla responsabilità solo dal conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico di raccolta, ovvero a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento. Ne deriva che, a fronte dell’abbandono di rifiuti, è legittimamente individuata una responsabilità, quantomeno concorsuale omissiva nella condotta commissiva altrui, in capo al produttore dei rifiuti stessi (ditta appaltatrice di lavori in raggruppamento temporaneo con altra ditta ritenuta responsabile), titolare, ancorchè non esclusivo, del deposito temporaneo presso il cantiere, in ragione della violazione colposa degli obblighi di sorveglianza nascenti dalla sua posizione qualificata di garanzia.

Pres. Nicolosi, Est. Grauso  – R. s.r.l. (avv. Manetti) c. Comune di Borgo San Lorenzo e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 5 ottobre 2011, n. 1443

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 5 ottobre 2011, n. 1443

 

N. 01443/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01089/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2010, proposto da:
Ridolfi & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Manetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via B. Varchi 59;

contro

Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Borgo San Lorenzo – Dirigente Servizio Tecnico;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 101 del 22/03/2010, prot. 95 (doc. 1) a firma del Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo, Arch. Paolo Pinarelli, notificata in data 06/04/2010, nella parte in cui ordina alla Soc. RIDOLFI & C. S.R.L.:

“1. la rimozione dei rifiuti illecitamente depositati sul terreno posto in loc. Figliano-Ferracciano in prossimità della S.P. 42, contraddistinto al N.C.T. di questo Comune al foglio n. 68 della particella n. 48, provvedendo alla raccolta separata, al loro raggruppamento per tipologie omogenee ed al trasporto ad idoneo smaltimento;

2. la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi interessati dallo scarico;

3. di produrre idonea documentazione attestante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti in oggetto presso impianti autorizzati;

4.- di stabilire il termine per l’esecuzione di quanto ordinato in giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 4 e depositato il 29 giugno 2010, la Ridolfi e C. S.r.l., impresa specializzata nella realizzazione di impianti elettrici di tipo civile e industriale, esponeva di aver eseguito nel corso dell’anno 2009, in raggruppamento temporaneo con tale Cenci Costruzioni Edili S.r.l., lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Borgo S. Lorenzo, curando la porzione di opere di propria competenza. Nel gennaio del 2010, essa ricorrente aveva peraltro ricevuto dal Comune committente, unitamente alla predetta impresa Cenci, la comunicazione di avvio di un procedimento volto all’adozione di un ordine di rimozione di rifiuti abbandonati presso un terreno agricolo in località Figliano – Ferracciano, asseritamente provenienti dal cantiere dell’ospedale; inviate le proprie controdeduzioni, ove veniva illustrata la non riferibilità dei rifiuti in questione all’attività di essa Ridolfi, nondimeno il Comune di Borgo S. Lorenzo aveva emesso l’ordinanza n. 101 del 22 marzo 2010, in epigrafe, con cui aveva intimato in solido alle due appaltatrici di rimuovere i rifiuti, in applicazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06.

Per l’annullamento della predetta ordinanza n. 101/2010, nella parte in cui la coinvolgeva nella responsabilità per l’abbandono dei rifiuti, la società ricorrente agiva pertanto dinanzi a questo tribunale, affidando le proprie doglianze a due motivi in diritto.

Nella contumacia dell’amministrazione intimata, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 15 giugno 2011, preceduta dal deposito di documenti e memoria difensiva.

DIRITTO

La ricorrente Ridolfi e C. S.r.l. impugna il provvedimento mediante il quale il Comune di Borgo S. Lorenzo, ai sensi dell’art. 192 co. 3 D.Lgs. n. 152/06, le ha ordinato – in solido con l’impresa Cenci Costruzioni Edili S.r.l. – di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati su di un terreno agricolo posto nella località Figliano – Ferracciano di quel Comune, nonché alla bonifica dei luoghi. Il provvedimento è stato, peraltro, già eseguito dalla menzionata impresa Cenci anteriormente all’instaurazione del presente giudizio, il che non toglie la configurabilità dell’interesse ad agire in capo all’odierna ricorrente, potenzialmente esposta all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 255 del medesimo D.Lgs. n. 152/06 (oltre che alle sanzioni penali di cui al successivo art. 256) in virtù del medesimo accertamento sotteso all’adozione dell’ordinanza qui impugnata, e, pertanto, legittimata a veder riconosciuta la propria estraneità alle condotte contestatele.

Con il primo motivo, l’illegittimità del provvedimento impugnato è fatta valere sotto il profilo dell’incompetenza del suo autore, il dirigente del servizio tecnico comunale, sostenendo la ricorrente che il potere esercitato apparterrebbe al Sindaco del Comune.

La censura è fondata.

Secondo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza, cui questa Sezione aderisce, se è vero che la competenza ad emettere l’ordine di rimozione dei rifiuti nel vigore dell’art. 14 del D.Lgs. n. 22/97 ricadeva nelle attribuzioni dirigenziali in applicazione dell’art. 107 co. 5 TUEL, la competenza sindacale in materia deve oggi reputarsi “ripristinata” per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 192 co. D.Lgs. n. 152/06, che, costituendo norma speciale sopravvenuta, prevale sul menzionato art. 107 co. 5 (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765; id., 25 agosto 2008, n. 4061; T.A.R. Toscana, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 6453).

Ne discende che, siccome adottata dal dirigente del servizio tecnico, e non dal Sindaco, l’ordinanza impugnata incorre nel vizio dedotto. Questo, peraltro, non implica l’assorbimento dei motivi di ricorso rimanenti, giacché, com’è noto, la recente codificazione del processo amministrativo non solo non riproduce la disposizione dettata dall’abrogato art. 26 co. 2 della legge n. 1034/71, ma stabilisce, all’art. 34 co. 1 lett. e), che il giudice, contestualmente all’annullamento, può indicare all’amministrazione quali siano le conseguenze derivanti dal giudicato, disposizione che rivela il venir meno dei limiti tradizionali frapposti al G.A. onde salvaguardare l’autonomia dell’amministrazione nel momento della riedizione del potere successivamente alla pronuncia giurisdizionale di accoglimento del gravame.

Vanno, pertanto, perlomeno delibate le censure articolate con il secondo motivo, e volte innanzitutto a contestare l’inosservanza, ad opera del Comune intimato, delle regole in tema di partecipazione procedimentale. Segnatamente, la ricorrente lamenta che gli accertamenti non sarebbero stati condotti in contraddittorio con i destinatari del provvedimento finale ed, inoltre, afferma di non essere stata messa in condizione di controdedurre adeguatamente alle contestazioni, stante la scarsità delle informazioni ricevute con la comunicazione di avvio del procedimento.

In contrario, osserva il collegio che la comunicazione di avvio del procedimento menziona espressamente entrambe le note inviate al Comune dal Corpo Forestale dello Stato, sia la n. 988 del 17 novembre 2009, sia la successiva n. 98 del 22 gennaio 2010, la quale, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, contiene unicamente l’individuazione dei presunti responsabili, di modo che il contenuto della comunicazione di avvio appare corrispondere perfettamente agli elementi che in quel momento erano in possesso dell’amministrazione comunale. D’altro lato, il tenore delle controdeduzioni formulate dalla Ridolfi in data 8 febbraio 2010 è tale da far presumere la piena conoscenza degli accertamenti effettuati dal C.F.S. (ivi compreso il materiale fotografico realizzato), ai quali viene fatto costante riferimento: in questo senso, valga il rilievo che la contestazione degli addebiti risulta ampiamente argomentata e non si risolve nella semplice allegazione del furto di materiali presso il cantiere dell’ospedale, ma si estende all’intero accertamento ed, in generale, poggia sulla estraneità della Ridolfi alla condotta illecita.

Quanto, invece, all’iniziale rinvenimento dei rifiuti, si è trattato di evento casualmente occorso durante l’ordinario servizio di perlustrazione del territorio ad opera del personale del Corpo Forestale dello Stato, cui la ricorrente – individuata solo in un secondo momento come presunta responsabile – è inevitabilmente rimasta estranea; mentre il successivo sequestro dell’area e le ulteriori iniziative di polizia giudiziaria non sono sindacabili in questa sede, posto che le relative modalità di conoscenza e partecipazione sono disciplinate dal codice di rito penale.

Nel merito, la società ricorrente lamenta l’inadeguatezza degli accertamenti prodromici all’adozione del provvedimento impugnato, sostenendo che gli organi accertatori si sarebbero limitati a identificare i produttori dei rifiuti, senza però curarsi di individuare il responsabile dell’abbandono. Aggiunge peraltro, la Ridolfi, che la stessa situazione di fatto accertata avrebbe dovuto indurre ad escludere ogni sua responsabilità, tenuto conto della quota marginale di materiali ad essa riconducibili rispetto alla mole dei rifiuti rinvenuti, tale da lasciar presumere che si sia trattato di un’unica operazione di pulizia, nella quale il responsabile dell’abbandono avrebbe miscelato alcuni scarti di lavorazioni elettriche con una ben maggiore quantità di rifiuti edili. La stessa cronologia delle diverse fasi dei lavori presso l’ospedale di Borgo S. Lorenzo, come operata dal Corpo Forestale dello Stato, sarebbe inattendibile e non costituirebbe, perciò, valido supporto alla ricostruzione dei fatti su cui l’ordinanza impugnata si fonda.

La tesi non persuade.

Dalla documentazione in atti risulta che, nel cumulo di rifiuti abbandonati sul terreno di Figliano – Ferracciano, erano presenti, fra l’altro, imballaggi in cartone recanti la dicitura “Ospedale Borgo – Ridolfi”, insieme ad altri rifiuti cartacei riferibili a materiale elettrico (una scheda di collaudo e garanzia) ed a scarti di materiali elettrici vari (spezzoni di cavo elettrico, tubi per il passaggio dello stesso), la cui provenienza dal cantiere dell’ospedale di Borgo S. Lorenzo è resa ancor più certa dalla concomitante presenza di rifiuti edili veri e propri certamente provenienti dal quel cantiere (si vedano le sommarie informazioni riassunte nell’annotazione di P.G. del Corpo Forestale dello Stato in data 22 gennaio 2010, ed i relativi verbali). D’altro canto, la stessa ricorrente, come si è visto, sostanzialmente ammette di essere produttrice di una porzione, seppure ridotta, dei rifiuti in questione.

Tanto è sufficiente per riconoscere presuntivamente la sussistenza, a carico della Ridolfi S.r.l., quantomeno di una responsabilità concorsuale omissiva nella condotta commissiva altrui, in ragione della violazione colposa degli obblighi di sorveglianza nascenti dalla posizione qualificata di garanzia connessa alla veste di produttore dei rifiuti ed alla titolarità, ancorché non esclusiva, del deposito temporaneo di rifiuti presso il cantiere: una posizione sorretta, in termini generali, dalla previsione dell’art. 188 D.Lgs. n. 152/06, che, in ossequio al fondamentale principio “chi inquina paga” (a sua volta espressione del principio dell’azione ambientale: art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/06 cit.), sancisce la responsabilità del produttore e detentore iniziale dei rifiuti per l’intera catena di trattamento degli stessi, e fa discendere l’esonero dalla responsabilità solo dal conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico di raccolta, ovvero a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, ipotesi che qui non si sono verificate.

Con riferimento alla porzione di rifiuti da essa prodotti, la Ridolfi va dunque riconosciuta corresponsabile dell’abbandono, in assenza di qualsiasi prova del fatto che la sottrazione dei rifiuti da deposito temporaneo ed il loro successivo abbandono, asseritamente ad opera di terzi, siano avvenuti in modo imprevisto ed imprevedibile, nonostante l’adozione di tutte le cautele occorrenti secondo l’ordinaria diligenza per la corretta gestione del deposito temporaneo.

Alla luce delle considerazioni esposte, l’accoglimento del ricorso va limitato al rilievo dell’incompetenza dell’organo procedente. L’accertata correttezza dell’operato del Comune, sul piano sostanziale, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
   
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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