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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1596 | Data di udienza: 29 Settembre 2020

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Creazione di balconi – Ristrutturazione edilizia – Apertura di luci – Restauro e risanamento conservativo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 3 Dicembre 2020
Numero: 1596
Data di udienza: 29 Settembre 2020
Presidente: Massari
Estensore: Picone


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Creazione di balconi – Ristrutturazione edilizia – Apertura di luci – Restauro e risanamento conservativo.



Massima

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 3 dicembre 2020, n. 1596

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Creazione di balconi – Ristrutturazione edilizia – Apertura di luci – Restauro e risanamento conservativo.

La creazione di balconi, pur non comportando un aumento di volumetria o di superficie utile, altera l’aspetto estetico dell’edificio, comporta un apprezzabile mutamento nel prospetto, finanche quando limitato al cortile interno, ed è perciò ascrivibile alla categoria della ristrutturazione edilizia (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2059 del 2019; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 470 del 2019), a differenza della mera apertura di luci o finestre che può, in determinati contesti, essere ricondotta alla nozione di restauro e risanamento conservativo, specialmente quando destinata a migliorare la luminosità e salubrità delle unità residenziali. Secondo l’orientamento interpretativo consolidato, infatti, sono annoverabili tra gli interventi di restauro o risanamento conservativo soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione però che siano complessivamente rispettate la tipologia, la forma e la struttura dell’edificio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5358 del 2016). La modifica dei prospetti viene invece costantemente inquadrata nella ristrutturazione edilizia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5431 del 2011; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 5643 del 2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2049 del 2018).

Pres. Massari, Est. Picone – O. s.r.l. (avv. Altavilla) c. Comune di Viareggio (avv. Iascone)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 3 dicembre 2020, n. 1596

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2010, proposto da
Società Orsini Franco s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio eletto presso l’avvocato Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno Vespucci 20;

contro

Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lidia Iascone, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli 40;
nei confronti

Rosellini Rina, Celli Ilaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Gemignani, Daniele Giannini, con domicilio eletto presso l’avvocato Alfonso Castagna in Firenze, via Zanobi 104/R;
per l’annullamento

ovvero per l’accertamento dell’illegittimità o inefficacia

della denuncia di inizio attività del 29 aprile 2010 (prot. n. 29084), presentata dalle controinteressate Ilaria Celli e Rina Rosellini, relativa ad una variante in corso d’opera alla denuncia del 15 novembre 2017 (prot. n. 79420), avente per oggetto opere di riqualificazione estetica con ricostituzione dell’uniformità architettonica con la porzione simmetrica del fabbricato sul lato nord/ovest;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio e di Rosellini Rina e di Celli Ilaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 29 settembre 2020 il dott. Savio Picone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente espone di essere proprietaria di un appartamento in Viareggio, lungo il viale Marconi, con ingresso in via Barellai, facente parte di un più ampio fabbricato composto di piano terra e primo piano, ove vi sono due abitazioni. L’unità immobiliare della ricorrente Orsini è situata al piano primo, ad essa si accede per una scala esterna ed un ballatoio scoperto che conduce anche all’abitazione delle controinteressate Ilaria Celli e Rina Rosellini. Entrambi gli appartamenti sono dotati di un piccolo vano al piano secondo, sul lato mare del fabbricato, elevato in prolungamento verticale del muro perimetrale. Quello della ricorrente è dotato di una terrazza sul mare, antistante il suddetto vano al secondo piano, la quale poggia sulla copertura della corrispondente parte di ballatoio sottostante. La terrazza fu regolarizzata con condono edilizio.

Pertanto, al primo piano, l’abitazione della ricorrente è corredata di un ballatoio esterno sul prolungamento di quello condominiale, d’uso esclusivo ed in parte coperto, con soprastante terrazza; quella delle controinteressate, pur speculare, è privo di copertura sul ballatoio che ad essa conduce ed è privo di terrazza.

A seguito di accesso ai documenti, la ricorrente ha appreso che, per effetto di denuncia d’inizio attività del 29 aprile 2010, sono stati approvati i lavori di “ricostituzione uniformità architettonica con la porzione simmetrica del fabbricato lato Nord/Ovest”, in variante a precedente denuncia del 2017 presentata per lavori interni di “riqualificazione estetica di superfetazione”. Con la variante, le controinteressate hanno progettato la realizzazione della copertura esterna di un tratto di ballatoio, che è divenuto un loggiato, e della sovrastante terrazza, speculare a quella della ricorrente, a cui si accede dal ripostiglio interessato dai lavori interni.

Avverso il titolo edilizio tacitamente perfezionatosi, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 79 della legge regionale n. 1 del 2005, la violazione degli artt. 12 e 13 delle norme tecniche di attuazione del vigente regolamento urbanistico, la violazione degli artt. 13 e 15 del regolamento edilizio comunale e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza dei presupposti.

Si sono costituiti il Comune di Viareggio e Rosellini Rina e Celli Ilaria, svolgendo difese e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 29 settembre 2020 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

In rito, il ricorso è senz’altro ammissibile, siccome proposto nella forma di azione di accertamento dell’illegittimità del titolo edilizio, formatosi per silenzio del Comune sulla denuncia d’inizio attività. La proposizione del ricorso, infatti, è antecedente alla disciplina introdotta dall’art. 6 del d.l. n. 138 del 2011 ed anche alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2011. Né si pone la questione della tempestività dell’impugnazione, che è stata pacificamente notificata entro il termine di sessanta giorni dall’accesso ai documenti.

Sotto altro profilo, è irrilevante ai fini dell’ammissibilità se la ricorrente abbia o meno utilmente impugnato, entro il termine decadenziale, l’autorizzazione paesaggistica (perché le censure attengono non all’impatto estetico della nuova opera, ma alla sua conformità urbanistica) e la originaria denuncia d’inizio attività del 2017 (perché questa non prevedeva la realizzazione del loggiato e della terrazza su cui si controverte).

Nel merito, il ricorso è fondato.

Come si è visto, l’appartamento delle controinteressate era sprovvisto di terrazza e terminava con un ballatoio condominiale scoperto.

I lavori asseverati con la denuncia qui controversa hanno dato luogo ad una modificazione prospettica e funzionale dell’edificio preesistente, che ricade “zona storica A” nel Comune di Viareggio: ai sensi dell’art. 13 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico, su di esso era possibile eseguire i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

La copertura del ballatoio e la realizzazione della terrazza, cui si accede dalla porta finestra aperta nel vano ripostiglio, non rientrano nella categoria del restauro, secondo la declaratoria di cui all’art. 79 della legge regionale n. 1 del 2005.

Invero, non è rilevante ai fini della decisione stabilire se il loggiato e la nuova terrazza abbiano determinato un incremento di volume e di superficie coperta, ai sensi dell’art. 15 del regolamento edilizio, profilo quest’ultimo sul quale si dilungano le difese del Comune di Viareggio e delle controinteressate.

Ciò che rileva, ad avviso del Collegio, è che l’intervento assentito dal Comune ha significativamente modificato il prospetto del fabbricato, eccedendo i limiti tipologici del restauro e risanamento conservativo, perciò in violazione dello strumento urbanistico. L’intervento è bensì qualificabile come ristrutturazione edilizia, secondo la definizione ratione temporis applicabile dell’art. 79, secondo comma, lett. d.3), della legge regionale n. 1 del 2005 (addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti).

Sono invece ascrivibili al restauro e risanamento conservativo gli interventi volti a conservare l’immobile esistente e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che ne mantengano gli elementi tipologici, formali e strutturali. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e l’eliminazione di quelli estranei.

La copertura del ballatoio e la costruzione della nuova terrazza costituiscono un’addizione materiale e funzionale, non riducibile al restauro.

Di uguale avviso, del resto, è la più recente giurisprudenza, secondo la quale la creazione di balconi, pur non comportando un aumento di volumetria o di superficie utile, altera l’aspetto estetico dell’edificio, comporta un apprezzabile mutamento nel prospetto, finanche quando limitato al cortile interno, ed è perciò ascrivibile alla categoria della ristrutturazione edilizia (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2059 del 2019; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 470 del 2019). Nelle pronunce richiamate si è condivisibilmente chiarito, ai fini della qualificazione dell’intervento, che mentre la mera apertura di luci o finestre può, in particolari contesti, essere ricondotta alla nozione di restauro e risanamento conservativo, specialmente quando destinata a migliorare la luminosità e salubrità delle unità residenziali, così non può certamente dirsi per la costruzione di un nuovo balcone aggettante che, modificando l’aspetto esterno dell’immobile, muta, seppure in parte, gli elementi tipologici formali e strutturali preesistenti e trasmigra nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Secondo l’orientamento interpretativo consolidato, infatti, sono annoverabili tra gli interventi di restauro o risanamento conservativo soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l’inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione però che siano complessivamente rispettate la tipologia, la forma e la struttura dell’edificio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5358 del 2016). La modifica dei prospetti viene invece costantemente inquadrata nella ristrutturazione edilizia (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5431 del 2011; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 5643 del 2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2049 del 2018).

Di qui l’illegittimità del titolo edilizio formatosi per effetto della denuncia di inizio attività del 29 aprile 2010 (prot. n. 29084), presentata dalle controinteressate Ilaria Celli e Rina Rosellini.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Viareggio e Rosellini Rina e Celli Ilaria al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 per ciascuna parte (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Savio Picone, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Savio Picone

IL PRESIDENTE
Bernardo Massari

IL SEGRETARIO

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