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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto processuale amministrativo Numero: 1371 | Data di udienza: 21 Novembre 2024

APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Procedura di gara – Impugnazione dell’aggiudicazione – Affidamento gestione asilo nido comunale – Ufficio gare Unione montana – Centrale unica di committenza (Massima a cura di Lucrezia Corradetti)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 26 Novembre 2024
Numero: 1371
Data di udienza: 21 Novembre 2024
Presidente: Giani
Estensore: Viola


Premassima

APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Procedura di gara – Impugnazione dell’aggiudicazione – Affidamento gestione asilo nido comunale – Ufficio gare Unione montana – Centrale unica di committenza (Massima a cura di Lucrezia Corradetti)



Massima

TAR TOSCANA, Sez. 4^ – 26 novembre 2024, n. 1371

APPALTI – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Procedura di gara – Impugnazione dell’aggiudicazione – Affidamento gestione asilo nido comunale – Ufficio gare Unione montana – Centrale unica di committenza.

Non ha autonoma legittimazione processuale a resistere in giudizio la Centrale Unica di Committenza (CUC) che ha svolto nel procedimento di gara mere funzioni istruttorie e di gestione del procedimento, non comprensive dell’adozione della determinazione di indizione della procedura e dell’atto di aggiudicazione . In questo caso non viene affidato alla CUC l’intero ruolo di Stazione appaltante, ma ci si limita all’affidamento di sole funzioni di supporto e di affidamento di singole fasi della procedura di gara.

Pres. Giani, Est. Viola – A. Società Cooperativa Sociale s.r.l., (avv.ti Gracili, Picchiotti) c. Unione Montana dei Comuni del Mugello (avv. Piemontese)e Comune di Scarperia e San Piero (avv. Vallini)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 4^ - 26 novembre 2024, n. 1371

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2024, proposto da
Coop. Arca Società Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0D79DFE19, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Gracili, Carolina Picchiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Montana dei Comuni del Mugello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Piemontese, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Venezia 2;
Comune di Scarperia e San Piero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Vallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cooperativa Sociale Gialla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Frateiacci, Graziano Pungì, Francesco Antonio Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

-della determinazione n. 337 del 25/06/2024 del Comune di Scarperia e San Piero avente ad oggetto l’aggiudicazione per l’affidamento della gestione del nido d’infanzia comunale “Panpepato” – periodo 01.09.2024 – 31.08.2027 – rinnovabile CIG: B0D79DFE19;

-di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti, ove risultino lesivi degli interessi della ricorrente nella parte in cui hanno disposto l’aggiudicazione della gara alla Coop. Gialla e/o non hanno determinato la sua esclusione, ivi inclusi inter alia i verbali di gara nonché il procedimento di anomalia;

con eventuale condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, mediante aggiudicazione della procedura di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la controinteressata e la Stazione appaltante, con espressa domanda di eventuale subentro nel contratto;

e per l’annullamento delle note del 26.06.2024 e del 4.07.2024 con le quali cui è stata parzialmente negata l’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 9 maggio 2024 e del 1 luglio 2024 formulate dalla Cooperativa ARCA e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso a tutti gli atti richiesti e la conseguente emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione Montana dei Comuni del Mugello e di Comune di Scarperia e San Piero e di Cooperativa Sociale Gialla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La cooperativa sociale ricorrente partecipava alla procedura di gara indetta dal Comune di Scarperia e San Piero, con determinazione 14 marzo 2024, n. 153 ed avente ad oggetto l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale denominato “Panpepato” sito in loc. Pianvallico, via Nilde Iotti n.11, per il periodo 1° settembre 2024-31 agosto 2027 (ulteriormente rinnovabile di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori tre anni educativi); la procedura di gara, effettuata tramite la procedura “START” ed affidata all’Ufficio Gare dell’Unione montana dei Comuni del Mugello, si concludeva con una graduatoria che vedeva al primo posto la cooperativa sociale controinteressata con 97,09 punti ed al secondo posto, con 86,25 punti, la ricorrente; di conseguenza, la gara, dopo la fase di verificazione della non anomalia dell’offerta, era aggiudicata alla cooperativa sociale controinteressata, con la deliberazione 25 giugno 2024, n. 337 del Dirigente il Settore Servizi Amministrativi del Comune di Scarperia e San Piero.

Dopo aver acquisito gli atti del procedimento e la documentazione di gara della controinteressata (in questo caso, con alcuni oscuramenti), la ricorrente impugnava gli atti meglio specificati in epigrafe, articolando censure di: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 11, 57 e 110 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Disciplinare di gara e art. 7 Capitolato speciale d’appalto, mancanza di un requisito essenziale dell’offerta, violazione e falsa applicazione CCNL Cooperative sociali, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità manifesta circa la congruità dell’offerta, difetto di motivazione, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del Codice Appalti, eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore di fatto, macroscopica erroneità, inidoneità, genericità, illogicità ed irragionevolezza del parere di congruità, difetto assoluto di motivazione, violazione della lex specialis, violazione del regolamento reg 41/R del 2013; con il ricorso, erano altresì richieste la condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, mediante aggiudicazione della procedura di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la controinteressata e la Stazione appaltante (con espressa domanda di eventuale subentro nel contratto).

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione comunale di Scarperia e San Piero, l’Unione Montana dei Comuni del Mugello e l’aggiudicataria cooperativa sociale Gialla, controdeducendo sul merito del ricorso; l’Unione Montana dei Comuni del Mugello contestava altresì la propria legittimazione in giudizio (avendo essa gestito esclusivamente lo svolgimento della procedura sul portale START della Regione Toscana), chiedendo l’estromissione dal processo.

Con ordinanza 26 luglio 2024 n. 439, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: “ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, poiché: l’art. 5, comma 1, del Disciplinare di gara sembra prevedere che l’aggiudicatario garantisca l’applicazione del CCNL del settore, come risulta essere anche il CCNL applicato dall’aggiudicataria, e non sembra invece imporre l’applicazione del CCNL Cooperative sociali (che è citato dal comma 2 ai soli fini dell’operatività della clausola sociale); d’altra parte i costi per le attività non frontali sono giustificati dall’aggiudicataria, almeno per la formazione del personale, dal ricorso al Fondo Fonarcom”; di conseguenza, in data 9 ottobre 2024, era stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Scarperia e San Piero e la cooperativa sociale controinteressata.

Con la successiva ordinanza 29 ottobre 2024, n. 1208, la Sezione dichiarava poi irricevibile per tardività l’azione ex art. 116, 2° comma proposta da parte ricorrente con riferimento “al progetto di assorbimento del personale uscente, all’offerta tecnica in forma integrale ed alle risposte sulla richiesta di verifica dell’anomalia in chiaro e senza omissis”.

Alla pubblica udienza del 21 novembre 2024, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.

2. In via preliminare ed in accoglimento della specifica eccezione preliminare articolata in giudizio, deve essere dichiarata l’estromissione dal processo dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Sulla base dei principi enunciati da Cons. Stato, ad. plen., 18 maggio 2018 n. 8, una giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione ha, infatti, escluso, sotto vari profili, l’autonoma legittimazione a resistere in giudizio della “centrale unica di committenza (CUC) che abbia svolto …(la procedura di) evidenza pubblica, restando riservata al Comune interessato l’indizione della gara e l’adozione del provvedimento di aggiudicazione; in tal caso la CUC va, infatti, ritenuta un ufficio privo di una sua soggettività e di legittimazione passiva in giudizio, i cui atti hanno natura endo-procedimentale, come tale non lesiva della sfera giuridica soggettiva di terzi” (T.A.R. Lazio, Latina, 9 dicembre 2019, n. 707; T.A.R. Umbria, 7 agosto 2019, n. 475; TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 ottobre 2017 n. 1014; per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si vedano Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2021, n. 802; sez. V, 8 marzo 2018 n. 1493).

In applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate (dettate con riferimento al codice dei contratti pubblici abrogato, ma pienamente estensibili anche alla sistematica del codice vigente), deve pertanto essere disposta l’estromissione dal giudizio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, che risulta avere svolto nel procedimento mere funzioni istruttorie e di gestione del procedimento, non comprensive dell’adozione della determinazione di indizione della procedura e dell’atto di aggiudicazione; con tutta evidenza, l’Amministrazione comunale di Scarperia e San Piero non si è, infatti, avvalsa della possibilità di affidare alla C.U.C. l’intero ruolo di Stazione appaltante (come previsto dagli artt. 1, 7° comma lett. b) e 2-bis del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Centrale di Committenza dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello), essendo stato limitato l’affidamento alle sole funzioni di supporto e di affidamento di singole fasi della procedura di gara di cui agli artt. 1, 7° comma lett. a) e 2 del regolamento.

3. Nel merito, ricorso risulta poi infondato e deve pertanto essere respinto.

Già in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 26 luglio 2024 n. 439), la Sezione ha, infatti, concluso, pur nella necessaria sinteticità propria della fase, per l’infondatezza delle due censure proposte da parte ricorrente, secondo un percorso motivazionale che merita conferma, con le dovute precisazioni rese necessarie dalle successive difese delle parti.

Al centro del primo motivo di ricorso è la nuova procedura di verifica dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici); procedura che, come ampiamente noto, ruota intorno all’obbligo della Stazione appaltante di applicare “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni …il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale … il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente” (primo comma della disposizione); contratto che deve essere espressamente indicato dalla Stazione appaltante “nei bandi e negli inviti” (secondo comma) e che costituisce l’indispensabile parametro per la verifica “di equivalenza delle tutele” normative ed economiche garantite ai lavoratori dipendenti di appaltatori o subappaltatori che applichino “un differente contratto collettivo” prevista dai commi 3 e ss. dell’art. 11 citato.

Una particolare sistematica che, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa al nuovo codice dei contratti pubblici del Consiglio di Stato, “non pare in contrasto con l’art. 39 Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell’attività imprenditoriale diversa; e restando libero di accettare o non la clausola dell’appalto pubblico oggetto dell’aggiudicazione (accettando, quindi, anche l’esclusione dalla procedura)” e che non può prescindere dalla preliminare indicazione “già nel bando o nell’invito alla gara..(del) contratto collettivo applicabile” di cui al secondo comma dell’art. 11 del codice, che risulta essere posta a tutela delle indispensabili “esigenze di certezza” della fissazione del quadro economico di gara, ovvero di un dato di base indispensabile per la corretta formulazione dell’offerta e la verifica successiva in ordine all’effettivo rispetto delle condizioni contrattuali di settore.

Nel caso di specie, le previsioni dell’art. 5, 1° comma del disciplinare di gara e dell’art. 7, 1° comma del capitolato speciale (perfettamente sovrapponibili) non indicavano, con precisione, il contratto collettivo applicabile alla prestazione, ma recavano una più generica formulazione, secondo la quale “l’aggiudicatario …. (era) tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto”; con sostanziale elusione delle stesse “esigenze di certezza” poste a base della previsione di cui all’art. 11, 2° comma del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 era pertanto operato un sostanziale rinvio alla contrattazione collettiva che potesse essere considerata “in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”, così dando vita ad una particolare sistematica che, in buona sostanza, ammetteva la legittimità dell’utilizzazione di uno qualunque dei C.C.N.L. che potessero essere eventualmente considerati applicabili alla prestazione ed all’ambito territoriale in discorso.

Sulla base delle precisazioni sistematiche sopra operate (ed in una logica finalizzata al rifacimento della gara e non certo all’aggiudicazione della procedura, come nella prospettiva della ricorrente), può certo dubitarsi della legittimità della clausola di cui agli artt. 5, 1° comma del disciplinare di gara e 7, 1° comma del capitolato speciale che non sembra soddisfare adeguatamente le “esigenze di certezza” poste a base della previsione di cui all’art. 11, 2° comma del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; quel che è certo è che però parte ricorrente non ha mai contestato detta clausola, preferendo concentrare le proprie difese su una serie di argomentazioni tendenti ad individuare nel C.C.N.L. delle Cooperative sociali (ovvero nel contratto collettivo nazionale applicato dalla ricorrente che è, allo stesso tempo, il precedente gestore del servizio) l’unico contratto collettivo da prendere a parametro per le valutazioni di equivalenza retributiva e normativa previste dall’art. 11 del nuovo codice dei contratti.

Con tutta evidenza, si tratta però di una serie di argomentazioni che non possono trovare accoglimento.

In particolare, non può trovare accoglimento la prospettazione iniziale della ricorrente tendente a valorizzare la previsione di cui agli artt. 5, 2° comma del disciplinare di gara e 7, 2° comma del capitolato speciale (“in caso di cambio di gestione, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli aggiudicatari uscenti, come previsto dall’articolo 11, 57 e 102 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, indicato di seguito :…Cooperative sociali”); come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 26 luglio 2024 n. 439), si tratta, infatti, di una previsione che assume una finalità completamente diversa e che indica il C.C.N.L. delle Cooperative sociali al ben diverso fine “dell’operatività della clausola sociale” e non ai fini di cui all’art. 11, 2° comma del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Il fatto che il disciplinare di gara ed il capitolato speciale raggruppino in un solo articolato le diverse problematiche dell’applicazione della contrattazione collettiva nazionale di settore e della clausola sociale viene quindi a costituire un dato estrinseco e casuale che non può certo autorizzare la lettura unificante proposta da parte ricorrente e che tende a restringere l’ampia formulazione di cui agli artt. 5, 1° comma del disciplinare di gara e 7, 1° comma del capitolato speciale (come già detto, riferibile anche a più contratti collettivi che possano essere ritenuti attinenti al settore in questione) al solo C.C.N.L. delle Cooperative sociali applicato dal gestore uscente/secondo classificato in graduatoria.

A questo proposito, del tutto inaccoglibile è poi l’argomentazione letterale articolata nelle memorie conclusive di parte ricorrente relativa al fatto che la previsione di apertura dell’art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 operi un riferimento “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture”, trattandosi di formulazione che deve essere ovviamente riferita al personale utilizzato per l’esecuzione della prestazione e non al personale precedentemente impiegato dal gestore uscente; del pari inaccoglibile risulta poi la lettura complessiva del sistema sempre proposta negli scritti finali di parte ricorrente che tende ad avvalorare una lettura congiunta delle previsioni del nuovo codice dei contratti relative alla contrattazione collettiva nazionale di settore ed alla clausola sociale che, in realtà, trascura il fatto che si tratta di istituti che la fonte normativa tratta in maniera autonoma e che non possono essere forzatamente unificati.

Sostanzialmente irrilevante è poi anche il fatto che la stessa controinteressata abbia inteso, in vari atti della documentazione di gara ed in diversi momenti, le previsioni di cui agli artt. 5, 1° comma del disciplinare di gara e 7, 1° comma del capitolato speciale nello stesso senso prospettato dalla ricorrente ed abbia, in realtà, giustificato la propria offerta sulla base del C.C.N.L. “ANINSEI armonizzato COOP. Sociali”, ovvero sulla base di un parametro retributivo che sembra più alto di quello previsto dal C.C.N.L. ANINSEI; una simile rilevazione, se conferma quanto già rilevato in ordine al fatto che le previsioni della lex specialis della procedura non risultavano in piena linea con l’esigenza di certezza posta a base della previsione di cui all’art. 11, 2° comma del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (ingenerando una confusione concettuale che risulta evidente nel caso dell’offerta della controinteressata), non può certo valere a modificare il contenuto sostanziale di previsioni di gara univocamente rivolte a tutti i C.C.N.L. che potessero essere ritenuti di settore e non al solo C.C.N.L. Cooperative sociali.

In punto di fatto e sulla base della ricostruzione del reale contenuto delle previsioni di cui agli artt. 5, 1° comma del disciplinare di gara e 7, 1° comma del capitolato speciale sopra operata, non può poi dubitarsi che il C.C.N.L. ANINSEI-Confindustria applicato dalla controinteressata sia un contratto “in vigore per il settore”, essendo specificamente destinato alle “scuole private laiche” e quindi ricomprendendo certamente l’attività educativa da svolgersi nell’asilo nido “Panpepato”.

In questa prospettiva, l’insieme delle censure raggruppate dalla ricorrente al primo motivo di ricorso non può certo trovare accoglimento, trattandosi comunque di censure caratterizzate da un nucleo comune costituito dalla necessità di prendere a parametro il C.C.N.L. Cooperative sociali e risultando, quindi, basate su una comparazione che non ha ragione di essere nella fattispecie, applicando già la controinteressata un C.C.N.L. che non può non essere ritenuto “di settore”; quanto sopra rilevato vale poi anche con riferimento alle censure relative alla non sostenibilità dell’offerta della controinteressata che operano, in realtà, un riferimento al C.C.N.L. Cooperative sociali e non al parametro realmente (e, per quanto già rilevato, legittimamente) utilizzato e richiamato nelle giustificazioni dell’offerta.

3.1. Il secondo motivo di ricorso attiene poi alla mancata giustificazione, in sede di verifica della sostenibilità economica dell’offerta, delle ore che l’offerta tecnica della controinteressata (doc. n. 22 del deposito di parte ricorrente, pagg. 3-4) dedicava ad attività “non frontali”, ovvero ad attività di formazione ed accessorie (come i momenti di confronto/riunioni con le famiglie) diverse dalla didattica e che il progetto tecnico stimava in 120 ore per ciascun educatore e 40 per gli ausiliari.

A questo proposito, deve essere preliminarmente chiarito come non possano assumere rilevanza completamente dirimente, al proposito, i riferimenti alla copertura dei costi di formazione attraverso la partecipazione della controinteressata al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale Fon.AR.Com. operati dalle resistenti.; le ore di attività “non frontali” poste a base del motivo di ricorso non risultano, infatti, essere riferite solo ad ore di formazione, ma anche ad altre attività accessorie all’attività didattica specificamente indicate alle pagg. 3 e 4 dell’offerta tecnica della controinteressata, ovvero, in particolare, anche ad attività di dialogo e confronto con le famiglie che risultano accessorie all’attività didattica fontale vera e propria.

Con riferimento a dette ore diverse dalla formazione ed ai relativi costi, risulta però decisivo l’esame del C.C.N.L. ANINSEI 2024/2027 (depositato in giudizio dalla controinteressata solo in data 30 ottobre 2024) ed in particolare, dell’art. 33 del testo contrattuale che prevede l’obbligo degli educatori di “effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 100 nell’anno, quali: a) colloqui con i genitori; b) riunioni interdisciplinari dei vari corsi; c) attività di aggiornamento e programmazione”, non contemplando, con riferimento a dette ore, alcuna retribuzione aggiuntiva.

Alla luce della detta previsione risulta pertanto evidente come ogni discussione relativa alle ore “non frontali” diverse dalla formazione risulti del tutto inutile, evidenziando il prospetto di cui alla pag. n. 4 dell’offerta tecnica della controinteressata 90 ore per ciascun educatore, ovvero un monte-ore pienamente rientrante nel massimale di 100 ore non retribuite previsto dalla contrattazione collettiva.

Discorso diverso per le ore di vera e propria formazione del personale docente ed ausiliario evidenziate nel prospetto di cui a pag. 4 dell’offerta tecnica della controinteressata; in linea di principio, si tratta, infatti, di attività che risultano essere coperte dal Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale Fon.AR.Com., non potendo peraltro attribuirsi una qualche rilevanza alla generica contestazione di detta modalità di finanziamento operata solo negli scritti difensivi finali di parte ricorrente che, alla fine, non quantifica in alcun modo i presunti maggiori oneri di formazione e, soprattutto, non dimostra come detti oneri possano incidere sull’equilibrio economico di un’offerta che prevedeva comunque un margine di € 6.000,00, mantenuto a disposizione “per ogni eventuale onere” (doc. n. 17 del deposito della ricorrente) aggiuntivo e quindi anche per la copertura degli (eventuali) maggiori oneri relativi all’attività formativa svolta dal Fon.AR.Com.

La residua parte della censura prospettata da parte ricorrente relativa agli oneri di formazione pecca pertanto di astrattezza, non risultando corroborata dalle argomentazioni idonee a superare la cd. “prova di resistenza”, ovvero a dimostrare che la (presunta) mancata copertura delle ore di formazione possa alterare l’equilibrio economico dell’offerta.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; la particolare complessità della materia trattata (ulteriormente complicata dalle previsioni della lex specialis di gara sopra richiamate) permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara l’estromissione dal giudizio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello;

b) respinge, il ricorso, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere

L’ESTENSORE 
Luigi Viola 

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO

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