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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1190 | Data di udienza: 13 Settembre 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione – Estraneità all’abuso e avvenuta alienazione dell’immobile prima dell’adozione dell’ordinanza – Illegittima individuazione del destinatario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 18 Settembre 2018
Numero: 1190
Data di udienza: 13 Settembre 2018
Presidente: Trizzino
Estensore: Grauso


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione – Estraneità all’abuso e avvenuta alienazione dell’immobile prima dell’adozione dell’ordinanza – Illegittima individuazione del destinatario.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 18 settembre 2018, n. 1190


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione – Estraneità all’abuso e avvenuta alienazione dell’immobile prima dell’adozione dell’ordinanza – Illegittima individuazione del destinatario.

L’estraneità all’abuso e l’avvenuta alienazione dell’immobile prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione viziano il provvedimento impugnato nella parte in cui erroneamente identifica il destinatario. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è il proprietario, insieme all’autore dell’abuso, il legittimato passivo dell’ordine di demolizione, che, per assolvere alla propria funzione di prevenzione sociale e di coazione all’esecuzione spontanea della rimessione in pristino dei luoghi, necessita di poter essere concretamente attuata; e, perché questo accada, occorre che il proprietario e/o il responsabile siano correttamente individuati (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5867; id., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4837; id., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3210).


Pres. Trizzino, Est. Grauso – E. s.r.l. (avv. Giannerini) c. Comune di Montemurlo (avv. Caretti)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 18 settembre 2018, n. 1190

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 18 settembre 2018, n. 1190

Pubblicato il 18/09/2018

N. 01190/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2018, proposto da
Edilviola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Giannerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montemurlo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Caretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti 20;

per l’annullamento

– dell’ordinanza n. 47 del 13.02.2018 (P.G. n. 7265 del 12.03.2018) emessa dal Responsabile dell’area "A" – Programmazione e Assetto del Territorio del Comune di Montemurlo, Arch. Giacomo Dardi, notificata alla Sig.ra Claudia Spinelli, quale legale rappresentante pro tempore della società Edilviola s.r.l. in data 14.03.2018, con la quale veniva ordinato di "procedere, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo" cioè opere eseguite in Montemurlo, Via Barzano n. 81;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè incognito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montemurlo;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il Comune di Montemurlo, con l’ordinanza n. 47/2018 in epigrafe, ha intimato alla Edilviola S.r.l. la demolizione di un manufatto in legno adibito a ripostiglio e lavanderia, realizzato nel resede dell’abitazione collocata al pianterreno dello stabile di via Barzano 81. L’amministrazione procedente – premesso che il manufatto in questione comporterebbe aumento di volume e superficie, e non sarebbe qualificabile come ripostiglio per attrezzi privo di rilevanza urbanistico-edilizia – afferma che esso sarebbe stato edificato in assenza di titolo e comunque in violazione della distanza minima dalla vicina strada di tipo F, stabilita dall’art. 40 del regolamento edilizio comunale, nonché in contrasto con il permesso di costruire rilasciato quanto all’edificio principale (il manufatto occuperebbe la superficie computata per essere destinata a parcheggio privato ai sensi della legge n. 122/1989).

1.1. Il provvedimento è impugnato dalla società Edilviola, che ne chiede l’annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto.

1.2. A seguito dell’ordinanza collegiale n. 332/2018, che ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo, si è costituito in giudizio per resistere al gravame il Comune di Montemurlo.

Nella camera di consiglio del 13 settembre 2018, convocata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione con avvertimento alle parti circa la sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata.

2. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente Edilviola afferma di non essere l’attuale proprietaria del bene da demolire e neppure la responsabile dell’abuso, avendo trasferito sin dal 2014 la materiale disponibilità dell’alloggio di via Barzano 81 a certo signor Giuseppe Basile in forza di contratto preliminare di compravendita a effetti anticipati del 22 dicembre 2014.

La difesa comunale replica che l’abuso è stato accertato quando la Edilviola era certamente ancora proprietaria dell’alloggio. D’altro canto, il promissario acquirente dell’appartamento sarebbe il marito della legale rappresentante di Edilviola, la signora Claudia Spinelli, anch’ella sempre rimasta nella materiale disponibilità del bene, ove risiede con il coniuge sin dal 21 settembre 2016. La signora Spinelli avrebbe anche partecipato con osservazioni al procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato e, in quella sede, non avrebbe mai fatto valere la propria estraneità all’abuso. In ogni caso, la responsabilità della Edilviola non sarebbe esclusa dalla perdita della materiale disponibilità dell’immobile, dovendosi presumere che essa fosse ben a conoscenza dell’abuso e che, ciononostante, non abbia fatto valere i propri poteri dominicali per impedirlo o rimuoverlo.

2.1. Il motivo è manifestamente fondato, ciò che autorizza la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

Dalla documentazione in atti risulta che, in forza di contratto preliminare del 22 dicembre 2014, l’odierna ricorrente ha promesso in vendita l’immobile di via Barzano 81 al signor Giuseppe Basile, il quale prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare. Il preliminare prevedeva l’immediata immissione del promissario acquirente nel possesso dell’immobile.

Il contratto definitivo è seguito il 19 dicembre 2017 ed è intercorso fra la Edilviola e certa House Immobiliare S.r.l., nominata dal promissario acquirente, il quale ne è socio.

L’abuso edilizio per cui è causa è stato accertato dal Comune di Montemurlo il 20 ottobre 2016. È certo che, all’epoca, nell’immobile risiedevano i signori Basile e Spinelli. Resta fermo che, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, quantomeno per il signor Basile l’acquisto della materiale disponibilità del bene sin da epoca anteriore è attestato, come detto, dalla stipula del contratto preliminare; e questo induce a presumere che di tale anticipata disponibilità abbia partecipato anche la Spinelli, in quanto coniuge convivente.

Le descritte circostanze di fatto inducono, per un verso, a ritenere che l’abuso sanzionato dal Comune debba essere stato eseguito proprio dai coniugi Basile e Spinelli, che disponevano dell’abitazione di via Barzano dal dicembre 2014. Del resto, trattandosi di un manufatto evidentemente e innegabilmente posto a servizio dell’abitazione, all’interno del resede di pertinenza, non si vede per iniziativa di chi altri possa essere stato realizzato, se non da loro.

Non è possibile, di contro, imputare alla Edilviola i comportamenti della signora Spinelli, che ne era al tempo la legale rappresentante. Non vi sono, infatti, elementi obiettivi dai quali desumere che costei abbia agito spendendo – anche per fatti concludenti – il nome della società, la quale, lo si ricorda, con il preliminare del dicembre si era a suo tempo spogliata della detenzione dell’immobile, pur conservandone la proprietà.

Né costituisce una sorta di ammissione implicita di responsabilità della Edilviola la partecipazione in persona della Spinelli al procedimento sanzionatorio, essendo la presentazione delle osservazioni procedimentali giustificata dalla proprietà del bene, che Edilviola ha mantenuto fino al dicembre 2017 (le più recenti osservazioni dell’interessata risalgono al luglio 2017, il provvedimento finale è del marzo 2018).

L’estraneità all’abuso e l’avvenuta alienazione dell’immobile prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata viziano il provvedimento impugnato nella parte in cui erroneamente identifica la ricorrente quale destinataria dell’ordine di demolizione. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è il proprietario, insieme all’autore dell’abuso, il legittimato passivo dell’ordine di demolizione, che, per assolvere alla propria funzione di prevenzione sociale e di coazione all’esecuzione spontanea della rimessione in pristino dei luoghi, necessita di poter essere concretamente attuata; e, perché questo accada, occorre che il proprietario e/o il responsabile siano correttamente individuati (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5867; id., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4837; id., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3210).

2.2. Il carattere assorbente della censura sin qui esaminata consente di riservare solo un cenno ai rimanenti motivi di gravame, in funzione orientativa della futura azione del Comune e delle eventuali iniziative da assumersi dalle parti private interessate.

L’art. 137 co. 1 lett. a) n. 6) della legge regionale Toscana n. 65/2014 considera urbanisticamente irrilevanti gli elementi di arredo di giardini e spazi pertinenziali quali, fra l’altro, i piccoli manufatti “con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo”. Alla definizione non sembra attagliarsi il manufatto collocato nel resede dell’abitazione di via Barzano 81, dotato di impianto elettrico e idraulico e il cui utilizzo come lavanderia implica la più o meno prolungata permanenza di persone al suo interno.

Per le sue caratteristiche, il manufatto appare semmai riconducibile – salve le ulteriori verifiche dell’amministrazione – alla definizione degli interventi pertinenziali dettata dall’art. 135 co. 2 lett. e) l.r. n. 65/2014 cit., la cui disciplina sanzionatoria, per l’ipotesi di realizzazione senza titolo, va rinvenuta nel successivo art. 200, e non nell’art. 196, della stessa legge. In questa prospettiva, andrà riconsiderata dal Comune la stessa applicabilità della previsione regolamentare sulle distanze dalle strade, dalla quale i manufatti pertinenziali sono espressamente esclusi (combinato disposto degli artt. 40 co. 4 e 43 del regolamento edilizio comunale).

3. In forza di tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

3.1. Le spese processuali possono essere compensate, avuto riguardo agli evidenziati aspetti sostanziali della vicenda, a partire dalla mutata titolarità dell’immobile dopo che il procedimento era stato legittimamente avviato e condotto dal Comune in contraddittorio con la società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Pierpaolo Grauso
        
IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino
        
        
IL SEGRETARIO

 

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