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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 222 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 –  Natura del potere esercitato – Rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico –  Pericolo per la salute umana – Coinvolgimento della salute dell’intera collettività – Necessità – Esclusione – Immobile abusivo – Abitabilità e agibilità – Mancata adozione degli interventi finalizzati alla protezione acustica – Traslazione integrale degli oneri per la riduzione del rumore all’attività fonte delle emissioni – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 10 Aprile 2013
Numero: 222
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Lamberti
Estensore: Fantini


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 –  Natura del potere esercitato – Rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico –  Pericolo per la salute umana – Coinvolgimento della salute dell’intera collettività – Necessità – Esclusione – Immobile abusivo – Abitabilità e agibilità – Mancata adozione degli interventi finalizzati alla protezione acustica – Traslazione integrale degli oneri per la riduzione del rumore all’attività fonte delle emissioni – Illegittimità.



Massima


TAR UMBRIA, Sez. 1^– 10 aprile 2013, n.222


INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 –  Natura del potere esercitato – Rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico.

L’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non è riconducibile al generale potere di ordinanza in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto il potere in essa descritto essere qualificato alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, in assenza di altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali. In particolare, l’utilizzo del potere in questione deve ritenersi consentito allorchè gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (in termini, tra la tante, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382; T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 novembre 2012, n. 1792; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663; T.A.R. Umbria, 26 agosto 2011, n. 271).

Pres. Lamberti, Est.Fantini – P. s.r.l. (avv. La Spina) c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci)
 

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 –  Pericolo per la salute umana – Coinvolgimento della salute dell’intera collettività – Necessità – Esclusione.

L’art. 9 della legge n. 447 del 1995 impone un’interpretazione a compasso allargato, e non strettamente letterale, poiché il concetto di inquinamento acustico, costituente un pericolo per la salute umana (art. 2), è tale anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività, ma di un numero limitato di cittadini, ed, al limite, di una sola persona (ancora T.A.R. Umbria, 26 agosto 2011, n. 271); del resto, diversamente opinando, la norma costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco quale ufficiale di governo.

Pres. Lamberti, Est.Fantini – P. s.r.l. (avv. La Spina) c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci)
 


INQUINAMENTO ACUSTICO – Immobile abusivo – Abitabilità e agibilità – Mancata adozione degli interventi finalizzati alla protezione acustica – Traslazione integrale degli oneri per la riduzione del rumore all’attività fonte  delle emissioni – Illegittimità.

Non appare legittimo traslare integralmente su un’attività produttiva che impiega sorgenti sonore le misure necessarie alla riduzione del rumore, a fronte della richiesta di un soggetto versante  in una situazione di illegittimità (nella specie, il soggetto passivo delle immissioni aveva acquistato una porzione di edificio già destinata a mulino, e l’aveva trasformata abusivamente in abitazione, per poi chiedere la sanatoria. Sennonchè la concessione in sanatoria, per il cambio di destinazione d’uso,  prevedeva che i lavori dovessero rendere la costruzione abitabile ed agibile. Tali lavori, che, per norma, includono anche interventi finalizzati alla protezione acustica dell’ambiente, non erano stati effettuati).

Pres. Lamberti, Est.Fantini – P. s.r.l. (avv. La Spina) c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 10 aprile 2013, n.222

SENTENZA

 


TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 10 aprile 2013, n. 222

N. 00222/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2008 REG.RIC.
N. 00426/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Palmerini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe La Spina, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni, 36;

contro

Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo n. 10;

nei confronti di

Loccioni Ritaldo, rappresentato e difeso dall’avv. Marzio Vaccari, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni, 10;

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2008, proposto da:
Palmerini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe La Spina, presso il quale è elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni, 36;

contro

Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo n. 10;

nei confronti di

Loccioni Ritaldo, rappresentato e difeso dall’avv. Marzio Vaccari, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni, 10;

per l’annullamento

– quanto al ricorso n. 358 del 2008:

dell’ordinanza del Comune di Spoleto n. PAT/16 del 27/5/2008, comunicata il 3/6/2008, con la quale il Sindaco del Comune di Spoleto ha ordinato al Sig. Proietti Giorgio, quale legale rappresentante della Ditta Palmerini S.r.l., di adottare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’ordinanza, tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore prodotto durante lo svolgimento dell’attività della ditta ed, in particolare, del rumore prodotto dal molino per cereali ubicato a ridosso della parete confinante con una terza proprietà, mediante l’adozione di misure atte a garantire il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Il tutto con obbligo di invio all’ARPA e al Comune di una relazione indicante la tipologia e il cronoprogramma degli interventi previsti al fine dell’approvazione, nonché, entro. 10 gg. dal completamento dei lavori, la verifica strumentale del rispetto dei limiti di legge predisposta da un tecnico, competente in Acustica Ambientale. Con la precisazione che il provvedimento s’intenderà ottemperato con l’esecuzione degli interventi previsti nel progetto, il quale dovrà accertare e verificare, mediante rilevazioni fonometriche, di collaudo, l’adeguatezza degli interventi realizzati e che la mancata effettuazione di quanto prescritto comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.

L’impugnazione investe ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi comprese le note ARPA prot. n. 50981 del 3 1/10/2007 e n. 16990 del 15/4/2008 (non conosciute), la nota del Comune di Spoleto prot. n. 17302 datata 9/4/2008 e pervenuta il 19/4/2008 e i rilievi effettuati unilateralmente dall’ARPA in data 15/10/2007, nonché ogni eventuale altro rapporto e/o rilievo istruttorio; atti per i quali si esprime riserva, una volta prodotti, di motivi aggiunti..

– quanto al ricorso n. 426 del 2008:

della delibera del Consiglio Comunale di Spoleto n. 71 del 23/7/2008 di approvazione del piano di classificazione acustica del Comune di Spoleto.

L’impugnazione investe ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli atti impugnati con il ricorso n. 358/08, nonché il verbale n. 27 del 23/7/2008 e il parere della II Commissione Consiliare permanente 18/7/2008 ed ogni ulteriore atto (atti tutti menzionati nella delibera n. 71/08 e non conosciuti dalla ricorrente).

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto e di Ritaldo Loccioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso (iscritto sub n. 358/2008 del R.G.) la società Palmerini impugna l’ordinanza n. PAT/016 in data 27 maggio 2008 con cui il Sindaco del Comune di Spoleto ha disposto l’adozione, entro quindici giorni, di tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore prodotto dal mulino per cereali ubicato in località Pontebari, ed in particolare di misure atte a garantire il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Deduce a sostegno del ricorso la violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990, la violazione della legge n. 447 del 1995, dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione del giudicato, del d.m. 16 marzo 1998, dell’art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, l’eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici.

Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza gravata, la ricorrente ha presentato, in data 16 maggio 2008, le proprie osservazioni tecniche, che peraltro l’Amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione, addirittura ritenendole non pervenute.

Non sussistono comunque i presupposti per l’emanazione dell’ordinanza contingibile ed urgente, fissati dagli artt. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 9 della legge n. 447 del 1995, come già ritenuto dal T.A.R. Umbria con la sentenza n. 415 del 2002, in una vicenda del tutto analoga alla presente, anche in quel caso originata da un esposto, presentato dalla moglie del sig. Loccioni, odierno denunciante, coniugi proprietari dell’immobile confinante con il mulino.

Si sono costituiti in giudizio il controinteressato sig. Loccioni Ritaldo ed il Comune di Spoleto contestando il ricorso avversario e chiedendone la reiezione.

La società Palmerini ha quindi dedotto il seguente motivo aggiunto : violazione della concessione edilizia in sanatoria n. 26221/90; violazione dell’art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie di cui al r.d. n. 1265 del 1934; violazione del d.m. 5 luglio 1975; violazione dell’art. 844 del c.c.; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e dei presupposti; sviamento, travisamento, contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia, nell’assunto che il sig. Loccioni, che ha presentato l’esposto dal quale è derivata l’ordinanza gravata, abita in un immobile che, pur dotata di concessione edilizia in sanatoria, non possiede il certificato di abitabilità/agibilità, per non avere l’interessato realizzato le opere prescritte. In tale modo peraltro il sig. Loccioni è anche decaduto dalla concessione in sanatoria, prescrivente la realizzazione dei lavori per rendere la costruzione abitabile entro tre anni dal rilascio della stessa.

La ricorrente, proposto un analogo gravame (iscritto sub n. 426 del 2008 del R.G.), con successivi motivi aggiunti esperiti avverso la delibera di Consiglio comunale di Spoleto n. 71 in data 23 luglio 2008, di approvazione del piano di classificazione acustica, deduce la violazione della legge n. 447 del 1995, la violazione della l.r. 6 giugno 2002, n. 8, la violazione del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, la violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici.

Espone di avere partecipato al procedimento conclusosi con la delibera consiliare impugnata, e che le sue osservazioni sono state parzialmente accolte, in particolare per quanto riguarda il ripristino dell’integrità dell’edificio all’interno di un’unica classe acustica, mentre sono state disattese in relazione alla pretesa di inquadramento in classe V dell’intero edificio, essendosi ritenuto più coerente con il processo di zonizzazione la classe IV. Si evince che l’immobile oggetto di controversia è stato dapprima suddiviso in due, dividendo la proprietà Palmerini da quella Loccioni, e poi ricompreso in un’unica classe, la IV, quella già attribuita al fabbricato Loccioni, e non in classe V, che era quella di iniziale inquadramento dell’azienda ricorrente. Sotto l’apparente accoglimento delle osservazioni, l’Amministrazione ha dunque, in violazione delle norme rubricate, inserito l’intera area in una classe inferiore a quella di precedente appartenenza. In sintesi, contrariamente alla logica di omogeneizzazione del territorio, l’Amministrazione ha dapprima classificato l’area in cui la ricorrente svolge la propria attività molitoria, conformemente alla destinazione urbanistica D3 (non residenziale, destinata ad insediamenti produttivi e di completamento), in classe V, per poi, in accoglimento delle osservazioni, retrocederla in classe IV, allo scopo di adeguarla alla porzione del fabbricato Loccioni, mentre gli artt. 4 e 5 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 pongono in classe IV le zone caratterizzate da intensa attività umana, non configurabile nel caso di specie. Occorre, d’altronde, aggiungere che il Molino Palmerini esiste da tempo immemorabile, e di questo faceva originariamente parte anche l’edificio acquistato dai coniugi Loccioni.

Si sono costituiti anche in questo giudizio il controinteressato Loccioni Ritaldo ed il Comune di Spoleto argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

All’udienza del 19 dicembre 2012 i ricorsi sono stati trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. – Deve anzitutto essere disposta, ai sensi dell’art. 70 del cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti sub nn. 358/2008 e 426/2008 del R.G., in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi.

2. – Principiando dalla disamina del ricorso n. 358/2008 del R.G., concernente l’impugnativa dell’ordinanza sindacale in data 27 maggio 2006, imponente la riduzione del rumore prodotto dall’attività del mulino entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, lo stesso non appare meritevole di positiva valutazione.

La questione fondamentale attiene proprio alla natura del potere esercitato, in quanto la ricorrente assume che non sussistano i presupposti per l’emanazione dell’ordinanza contingibile ed urgente, il cui fondamento è rinvenibile, seppure non espressamente indicato nel provvedimento, nell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, prescrivente che qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il sindaco, con provvedimento motivato, può «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività». La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza più recente, anche di questo Tribunale Amministrativo, senza che possa ovviamente eccepirsi un preesistente giudicato, ancorato a ben specifici limiti oggettivi (costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo dell’azione ed il bene della vita che ne forma oggetto : così, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2012, n. 4736; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 356), nel senso della non riconducibilità al generale potere di ordinanza in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto il potere in essa descritto essere qualificato alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, in assenza di altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali. In particolare, l’utilizzo del potere in questione deve ritenersi consentito allorchè gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (in termini, tra la tante, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382; T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 novembre 2012, n. 1792; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663; T.A.R. Umbria, 26 agosto 2011, n. 271).

L’art. 9 della legge n. 447 del 1995 impone dunque un’interpretazione a compasso allargato, e non strettamente letterale, poiché il concetto di inquinamento acustico, costituente un pericolo per la salute umana (art. 2), è tale anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività, ma di un numero limitato di cittadini, ed, al limite, di una sola persona (ancora T.A.R. Umbria, 26 agosto 2011, n. 271); del resto, diversamente opinando, la norma costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco quale ufficiale di governo.

La natura di ordinanza contingibile ed urgente del provvedimento impugnato porta come corollario che non necessita l’instaurazione di un effettivo contraddittorio procedimentale (ciò posto, nel caso di specie si censura solamente che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento in data 9 aprile 2008 da parte dell’Amministrazione, conseguente all’acquisizione dei rilievi fotometrici effettuati dall’ARPA, sia mancata un’adeguata motivazione del contributo partecipativo della ricorrente).

3. – Il motivo aggiunto è finalizzato a censurare l’illegittimità dell’ordinanza in quanto non sussisterebbero, come è dato evincere dalla concessione edilizia in sanatoria n. 26221 in data 2 ottobre 1990, le condizioni di abitabilità/agibilità nell’immobile del controinteressato che ha denunciato, con il suo esposto al Comune di Spoleto, il superamento dei limiti di rumore consentiti da parte del mulino per cereali della società ricorrente.

Il motivo è fondato, quanto meno sotto il profilo del difetto di istruttoria, essendo l’ordinanza contingibile ed urgente gravata emanata senza tenere conto della condizione di inagibilità dell’immobile del controinteressato, il cui dante causa aveva acquistato una porzione di edificio già destinata a mulino, e l’aveva trasformata abusivamente in abitazione, per poi chiedere la sanatoria. Sennonchè la concessione in sanatoria (per il cambio di destinazione d’uso) rilasciata in data 2 ottobre 1990 al sig. Loccioni Sabatino prevedeva che i lavori dovessero rendere la costruzione abitabile ed agibile. Tali lavori, che, per norma, includono anche interventi finalizzati alla protezione acustica dell’ambiente, non risultano essere stati effettuati (cfr. nota del Comune di Spoleto prot. n. 5714/09 in data 27 marzo 2009, versata in atti fin dall’1 aprile 2009, e non contestata ex adverso), con la conseguenza che non appare legittimo traslare integralmente sull’azienda ricorrente le misure necessarie alla riduzione del rumore, a fronte della richiesta di un soggetto che versava in una situazione di illegittimità (probabilmente essendo anche decaduto dalla concessione in sanatoria).

4. – In questi termini, il ricorso n. 358/2008 del R.G. deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata.

5. – Procedendo alla disamina del ricorso n. 426/2008 del R.G., residua lo scrutinio dei motivi aggiunti esperiti avverso la delibera consiliare n. 71 del 23 luglio 2008, di approvazione del piano di classificazione acustica del Comune di Spoleto, che, in parziale accoglimento delle “osservazioni” presentate dalla società Palmerini, finalizzate a ricomprendere l’edificio in un’unica classe acustica, ha inquadrato in classe “IV” l’intero edificio, comprensivo sia dell’immobile del Loccioni, che del mulino, quest’ultimo precedentemente inquadrato nella superiore classe “V”, in difformità di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1 sulla “zonizzazione acustica”, che in classe “V” comprendono «insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni», proprio del tipo di quello caratterizzante l’area ove insiste il mulino, con destinazione urbanistica D3.

Il motivo appare meritevole di positiva valutazione, in quanto il piano di classificazione acustica del territorio, nei limiti oggetto della presente impugnativa, confligge con quanto disposto dal già ricordato regolamento regionale n. 1 del 2004; tale corpus normativo, in particolare, all’art. 2 pone, tra i criteri generali informatori, quello «delle destinazioni d’uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati», mentre agli artt. 4 e 5 specifica che in classe IV vanno ricomprese le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, ed altre attività del terziario, comunque caratterizzate da intensa attività umana, mentre la classe V comprende insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

Ora, il mulino della società Palmerini si trova al di fuori del centro abitato, in un’area di tipo industriale-artigianale, circondata da aree a destinazione agricola, classificata, dal punto di vista urbanistico, “zona D3, zona per la piccola industria e l’artigianato esistente e di completamento”, come da certificato di destinazione urbanistica.

Risulta illogica questa discrasia tra la destinazione urbanistica D3 e l’inserimento in classe “IV” dal punto di vista della pianificazione urbanistica dell’area ove insiste il mulino Palmerini.

Alla luce di quanto esposto anche i motivi aggiunti al ricorso n. 426/2008 del R.G. devono essere accolti, con conseguente annullamento parziale, nei limiti dell’interesse, della delibera consiliare impugnata.

6. – In conclusione, il ricorso n. 358/2008 del R.G. deve essere respinto, mentre vanno accolti i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale n. PAT/016 del 27 maggio 2008, come pure i motivi aggiunti al ricorso n. 426/2008 del R.G. devono essere accolti, con annullamento parziale, nei limiti dell’interesse, della delibera di Consiglio comunale n. 71 del 23 luglio 2008.

La peculiarità delle questioni giuridiche evocate giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, così decide : a) riunisce i ricorsi; b) respinge il ricorso n. 358/2008 del R.G. ed accoglie i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata; c) accoglie i motivi aggiunti al ricorso n. 426/2008 del R.G., con conseguente annullamento parziale, nei limiti dell’interesse, della delibera consiliare n. 71 del 23 luglio 2008.

Compensa tra tutte le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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