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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 91 | Data di udienza: 24 Giugno 2016

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Nozione – Impianto situato in classe VI – Applicazione dei valori limite differenziali – Esclusione – Art. 4, c. 1 DPCM 14/11/1997 – Zonizzazione acustica – Attività economiche precedentemente insediate sul territorio – Art. 4, c. 1, lett. a) L. n. 447/1995 – Divieto di contatto tra zone appartenenti a classi non  contigue – Derogabilità – Presupposti – Piani di risanamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2017
Numero: 91
Data di udienza: 24 Giugno 2016
Presidente: Lamberti
Estensore: Lamberti


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Nozione – Impianto situato in classe VI – Applicazione dei valori limite differenziali – Esclusione – Art. 4, c. 1 DPCM 14/11/1997 – Zonizzazione acustica – Attività economiche precedentemente insediate sul territorio – Art. 4, c. 1, lett. a) L. n. 447/1995 – Divieto di contatto tra zone appartenenti a classi non  contigue – Derogabilità – Presupposti – Piani di risanamento.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 11 gennaio 2017, n. 91


INQUINAMENTO ACUSTICO – Nozione.

Per “inquinamento acustico” si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
 

INQUINAMENTO ACUSTICO – Impianto situato in classe VI – Applicazione dei valori limite differenziali – Esclusione – Art. 4, c. 1 DPCM 14/11/1997.

All’impianto situato in area classificata nella classe VI della classificazione acustica non possono essere applicati i valori limite differenziali di immissione, come stabilito dall’ l’art. 4, co. 1, DPCM 14/11/1997
 

INQUINAMENTO ACUSTICO – Zonizzazione acustica – Attività economiche precedentemente insediate sul territorio – Art. 4, c. 1, lett. a) L. n. 447/1995.

In tema di inquinamento acustico, gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possono non tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, come dispone lo stesso art. 4, co. 1, lett. a), L. n. 447/1995 circa l’onere di effettuare la zonizzazione acustica “tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio”, proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati  in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all’espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate (T.A.R. Veneto, sez. III, 24.1.2007, n. 187; T.R.G.A. Trento, sez. I 24 ottobre 2008 n. 271). In questo quadro, l’applicazione di valori limite differenziali di immissione per impianti esistenti, siti in classe VI, disattende acriticamente le caratteristiche morfologiche dell’area interessata, quali consolidatesi nel tempo, mortificando l’affidamento di quanti abbiano legittimamente confidato in una tutela corrispondente a quell’assetto del territorio, laddove assoggetta quella zona a limiti di emissione acustica minori, pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta (cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 24.3.2004, n. 1231).
 


INQUINAMENTO ACUSTICO – Zonizzazione acustica – Divieto di contatto tra zone appartenenti a classi non  contigue – Derogabilità – Presupposti – Piani di risanamento.

 Il divieto di zone continue non è assoluto ma può essere derogato ogni volta che, per la concreta situazione di fatto del territorio e dunque “a causa di preesistenti destinazioni d’uso”, il divieto di contatto diretto di aree aventi grado acustico non immediatamente consecutivo non possa essere osservato. È però necessario che il piano di zonizzazione preveda “l’adozione dei piani di risanamento”, ove siano disciplinate le modalità di adozione e il contenuto di appositi strumenti diretti a mitigare il conflitto fra zone contigue e con caratteristiche diverse.

Pres. ed Est. Lamberti – P. s.r.l. (avv.ti Rupi e Martin) c. Comune di Marsciano (avv. Rampini) e ARPA Umbria (avv. Tarantini)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 11 gennaio 2017, n. 91

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 11 gennaio 2017, n. 91


N. 00091/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2015, proposto da:
Polplastic Perugia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Isotta Rupi C.F. RPUSTT75H41G337K, Luigi Martin C.F. MRTLGU76S23G224F, con domicilio eletto presso Antonio De Angelis in Perugia, via della Cupa,7;

contro

Comune di Marsciano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Rampini C.F. RMPMRA45E09G478Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino N.9;
Arpa Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Tarantini C.F. TRNGNN38T18G478Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre, 69;

nei confronti di

Gianni Mencarelli, I.Ver.Plast Srl non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza nr. 337 del 06/11/2014 R.G. Protocollo in 32390 tit.. 1 Cat. 2 S 1 emessa dal Sindaco del Comune di Marsciano notificata in data 6.11.2014 con cui il Sindaco ordinava al Sig. Poletti Alberto, in qualità di legale rappresentante di Polplastic Perugia Srl 1) di presentare entro 45 giorni dalla notifica della presente, un Piano di Risanamento Acustico (PRA) ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Regionale 13 agosto 2004 n. 1.; della Delibera del Consiglio Comunale di Marsciano n. 39 del 02/03/2007 che approva il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale per quanto occorrer possa e limitatamente all’attribuzione delle zone acustiche IV e VI in relazione all’area di proprietà di I.Ver.Plast Srl oggetto del presente ricorso;

di ogni altro atto o provvedimento conseguente o presupposto anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Marsciano e di Arpa Umbria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 6 novembre 2004 era notificata al signor Poletti Alberto nella qualità di legale rappresentante della società Polplastic Perugia S.r.l., l’ordinanza n. 337 del 6/11/2014, prot. 32390, tit. 1 Cat. 2 S 1, con la quale il sindaco di Marsciano intimava di presentare entro quarantacinque giorni un piano di risanamento acustico (PRA) ai sensi dell’art. 21, RR 13 agosto 2004, n. 1.

1.1. Il provvedimento è impugnato unitamente alla delibera del consiglio comunale n. 39 del 2/3/2007 che approva il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale limitatamente all’attribuzione delle zone acustiche IV e VI in relazione all’area di proprietà di “I.Ver.Plast. S.r.l.”, situata in zona industriale di Marsciano sul terreno compreso fra s.p. 375 e la ferrovia centrale umbra.

2. Polplastic Perugia S.r.l. è affittuaria del ramo d’azienda relativo all’attività produttiva dello stabilimento di Marsciano da I.Ver.Plast. S.r.l. che produce componenti plastiche per molto e scooter.

2.1. L’avvenuta cessione del ramo d’azienda è stata comunicata alla provincia di Perugia con nota 19/3/2013 con richiesta di volturazione dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): non sussistendo motivi ostativi il servizio gestione controllo ambientale con determinazione n. 5494 del 21/6/2013, ha effettuato la voltura dell’AIA in favore di Polplastic Perugia S.r.l.

2.2. Il ciclo di produzione comprende: – lo stampaggio di materie plastiche mediante presse; – la verniciatura dei particolari grezzi; – la lucidatura applicazione decalco e assemblaggi meccanici; – imballaggio e spedizione. Oltre ai reparti produttivi sono presenti nel complesso aziendale aree al coperto e all’aperto destinate a deposito e magazzino e vi sono poi ambienti di lavoro destinati ad uffici e attività amministrative e commerciali.

2.3. Il reparto stampaggio lavora su tre turni di otto ore per cinque giorni alla settimana e viene attivato un numero di presse adeguato allo svolgimento del lavoro mentre il sistema di raffreddamento degli stampi e dell’olio idraulico delle pompe, realizzato mediante torre evaporativa e il sistema frigorifero risulta sempre funzionante. Il reparto verniciatura lavora su due turni di otto ore ciascuno con una sola o entrambe le linee. L’impianto S.O.V. e le centrali termiche possono essere attivi durante il giorno e durante la notte. La superficie su cui si sviluppa l’insediamento è pari a circa 40.000 m quadri ed è occupata da due edifici realizzati in tempi differenti entrambi della superficie coperta pari a 9000 m quadri.

2.4. Nel piano di classificazione acustica del Comune di Marsciano, l’area su cui insiste lo stabilimento di proprietà I.Ver.Plast è indicata in classe VI (zona esclusivamente industriale) mentre il complesso dei tre edifici è abitato da alcuni dipendenti della società è classificato in classe IV (zona di intensa attività umana). Sono fonti di emissioni rumorose la ferrovia e il traffico automobilistico lungo la via Massimo d’Azeglio e il vocabolo Santa Orsola.

2.5. Per la particolarità dell’attività produttiva prima I.Ver.Plast. S.r.l. e poi Polplastic Perugia S.r.l. sono state sottoposte ad una serie di controlli ed autorizzazioni con riferimento all’inquinamento acustico e ambientale in genere: con DD. n. 8715 del 2/10/2008, la regione Umbria ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale a I.Ver.Plastic e la stessa è stata sottoposta a controllo dell’ufficio AIA del servizio gestione controllo ambientale della provincia di Perugia.

3. Su incarico del comune di Marsciano, a fronte di un esposto di un inquilino di una delle palazzine di proprietà I.Ver.Plast. e poste in zona con classe acustica IV, l’ARPA provvedeva a redigere il rilevamento del rumore le cui risultanze sono a base della attuale ordinanza sindacale.

3.1. Nella scheda di rilevamento si identificano le fonti di rumore nei compressori a servizio dell’impianto di verniciatura e del sistema di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti nonché nei carrelli elevatori durante il trasporto dei ganci e dei telai porta pezzi depositati sul piazzale esterno: nella scheda si evidenzia il superamento in maniera marcata del valore limite differenziale stabilito dalla normativa di riferimento.

3.2. Con l’ordinanza notificata il 6 novembre 2014, si dispone che Polplstic Perugia presenti un piano di risanamento acustico, mantenga sin da subito chiusa la porta di accesso al vano compressori e che regoli a passo d’uomo la velocità dei mezzi di sollevamento e movimentazione.

4. Avverso l’ordinanza sono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990: non è stato emanato avviso di avvio del procedimento con compromissione del diritto della ricorrente di apprestare le idonee tutele e rappresentare al comune l’esistenza di circostanza giustificative il suo comportamento. L’assenza di un avviso precedente il provvedimento impugnato non è giustificata dall’urgenza di provvedere in quanto dal sopralluogo dell’ARPA all’emanazione dell’atto sono passati oltre due mesi;

2) violazione dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, L. 447/1995: dall’ordinanza emessa dal sindaco di Marsciano non emerge alcuna motivazione che possa giustificarne l’adozione;

3) violazione del DM n. 254700 dell’11/12/1996 per mancanza dell’obbligo di osservare i limiti differenziali: l’applicazione del criterio differenziale degli impianti industriali a ciclo continuo è esclusa dall’art. 3, co. 1, del d.m. 11/12/1996 quando siano osservati i valori assoluti di immissione;

4) violazione di legge per errata classificazione delle zone acustiche ex RR. n. 1/2004: l’insediamento industriale I.Ver.Plast. e l’alloggio del sig. Gianni Mencarelli sono collocati in zone con classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a 5 dB senza alcun inserimento a scalare di una zona con classe acustica intermedia;

5) difetto di istruttoria e erronea applicazione del DM 16/3/1998: la relazione non è stata redatta secondo le prescrizioni della normativa vigente.

5. Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Umbria e il comune di Marsciano contestando i presupposti di fatto e in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.

5.1. Il Comune ha, in particolare evidenziato la spedizione dell’avviso di avvio del procedimento.

DIRITTO

6. E’ impugnata l’ordinanza n. 337 del 6 novembre 2014, del sindaco di Marsciano con la quale è intimato alla ricorrente società Polplastic Perugia S.r.l. di presentare entro quarantacinque giorni un piano di risanamento acustico (PRA) e di provvedere sin da subito a mantenere chiusa la porta di accesso al vano compressori nonché regolare a passo d’uomo la velocità dei mezzi di sollevamento e movimentazione.

6.1. In uno al provvedimento è impugnata la delibera del consiglio comunale n. 39 del 2/3/2007 che approva il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale limitatamente all’attribuzione delle zone acustiche IV e VI in quanto prive di soluzione di continuità per l’area di proprietà di I.Ver.Plast. S.r.l., situata in zona industriale di Marsciano sul terreno compreso fra s.p. 375 e la Ferrovia centrale umbra.

6.2. Il provvedimento trae origine dal rilevamento del rumore effettuato da ARPA Umbria su incarico del comune di Marsciano, a fronte di un esposto di un inquilino di una delle palazzine di proprietà I.Ver.Plast. di cui Polplastic Perugia S.r.l. è affittuaria di ramo d’azienda, poste in zona con classe acustica IV.

6.3. Nella scheda di rilevamento del rumore se ne identificano le fonti nei compressori a servizio dell’impianto di verniciatura e del sistema di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti nonché nei carrelli elevatori durante il trasporto dei ganci e dei telai porta pezzi depositati sul piazzale esterno.

6.4. Nella stessa sede si evidenzia il superamento in maniera marcata del valore limite differenziale stabilito dalla normativa di riferimento.

7. Dalla scheda di rilevamento rumore sorgenti fisse si rileva che “nel caso di specie i risultati della misura evidenziano il superamento in maniera marcata del valore limite differenziale stabilito dalla normativa vigente”. Sicché … “alla luce dei risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite e tenuto conto dell’impossibilità di allontanare le sorgenti di rumore rispetto ai ricettori, si rendono necessari interventi di mitigazione delle immissioni sonore alla fonte di propagazione”.

7.1. Nel terzo motivo di ricorso si contesta che il superamento in maniera marcata del valore limite differenziale giustifichi il provvedimento sia per la zona in cui è collocato lo stabilimento e sia per gli impianti a ciclo continuo esistenti qualora siano rispettati i valori assoluti di immissione.

7.1.1. A dire della ricorrente, il limite di rumore differenziale non si applica agli impianti produttivi a ciclo continuo tra cui rientrano quelli di imprese che, sulla base di quanto consentito dai contratti collettivi di lavoro di categoria, effettuino la scelta del lavoro settimanale continuo giusta a definizione del d.m. 11/12/1996, applicabile allo stabilimento I.Ver. Plast. Srl. prima e a Polplstic Perugia S.r.l. in possesso di tutti i requisiti per essere considerato a ciclo continuo.

7.1.2. Sempre a dire della ricorrente, lo stabilimento I.Ver.Plast. Srl. prima e Polplstic Perugia S.r.l. poi, sono conformi ai requisiti del ciclo continuo, hanno sempre osservato le valutazioni di impatto acustico successive all’adozione dell’AIA di cui alla DD n. 8715, del 2 ottobre 2008 e alle integrazioni rese con valutazioni di impatto acustico del 31 marzo 2011 e del 7 giugno 2012: rispetto alle valutazioni allora eseguite gli impianti non hanno subito modificazioni di rilievo sotto l’aspetto dell’inquinamento acustico e i limiti assoluti non risultano mai travalicati.

7.2. Appare perciò dirimente ai fini del decidere stabilire se al Comune di Marsciano siano applicabili il DPCM 14/11/1997 dopo l’emanazione del piano di zonizzazione acustica e il DM 11/12/1996 sull’applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo a seconda della zonizzazione acustica.

7.2.1. Si afferma nelle memorie del Comune e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA Umbria che il valore limite differenziale non sarebbe applicabile all’opificio della ricorrente perché ricadente su area compresa nella zona VI del piano ad uso esclusivamente industriale; non sarebbe poi dimostrato, in assenza di apposita istanza che l’impianto di che trattasi avrebbe le caratteristiche di un impianto a ciclo continuo né tale caratteristica emergerebbe dalla documentazione in atti, risalente all’anno 2007.

7.3. L’assunto del Comune e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale va disatteso in parte qua mentre va condiviso l’assunto della ricorrente.

7.3.1. Premesso che per “inquinamento acustico” si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi, l’art. 2 co. 3, L. n. 447/1995 distingue i “valori limite di immissione” in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

7.3.2. Secondo l’art. 4, co. 1, DPCM 14/11/1997 detti valori limite differenziali di immissione … sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A (aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi) della classificazione da parte dei comuni del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni (artt. 6 e 4, L. n. 447/1995).

7.3.3. Secondo l’art. 2, D.M. 11/12/1996, sono impianti a ciclo produttivo continuo: a) quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto …. b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali. Si considera “esistente” l’impianto a ciclo produttivo continuo, quello “in esercizio o autorizzato all’esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all’esercizio precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto”.

7.3.4. Dalla scheda rilevamento rumore redatta da ARPA Umbria risulta che “il comune di Marsciano si è dotato di piano di zonizzazione acustica del proprio territorio così come previsto dall’art. 6, comma 1 lett. a) della legge numero 477/95; in base a tale classificazione all’insediamento industriale Polplastic Perugia Srl è stata assegnata alla classe VI “zona esclusivamente industriale” mentre l’alloggio dell’esponente è inserito alla classe IV “aree di intensa attività umana”.

7.3.5. Sempre dalla scheda rilevamento rumore redatta da ARPA Umbria (punto 3.3.) risulta che il livello differenziale a finestre aperte è pari a Db(A) 3.0. e a finestre chiuse è pari a db(A) 3.0.

7.4. Ciò premesso, appare evidente che all’impianto della ricorrente, in quanto situato in area classificata nella classe VI della tabella A (aree esclusivamente industriali prive di insediamenti abitativi) della classificazione del comuni di Marsciano non potevano essere applicati i valori limite differenziali di immissione.

7.4.1. Secondo costante giurisprudenza, gli interessi menzionati nella normativa di riferimento non possono non tener conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione come dispone lo stesso art. 4, co. 1, lett. a), L. n. 447/1995 circa l’onere di effettuare la zonizzazione acustica “tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio”, proprio per non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si sono legittimamente insediati … in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputare all’espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate (T.A.R. Veneto, sez. III, 24.1.2007, n. 187; T.R.G.A. Trento, sez. I 24 ottobre 2008 n. 271).

7.4.2. L’applicazione di valori limite differenziali di immissione disattende, infatti, acriticamente le caratteristiche morfologiche dell’area interessata, quali consolidatesi nel tempo, mortificando l’affidamento di quanti abbiano legittimamente confidato in una tutela corrispondente a quell’assetto del territorio, laddove assoggetta quella zona a limiti di emissione acustica minori, “pregiudicando le esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale ove lo stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla natura dell’attività svolta” (cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 24.3.2004, n. 1231).

7.5. Acclarato che il criterio differenziale doveva essere escluso perché incompatibile con la classificazione acustica della zona, appare fondato l’ulteriore aspetto di cesura secondo cui il criterio differenziale non poteva essere applicato agli impianti industriali a ciclo continuo qualora fosse stato accertato il rispetto dei valori assoluti di immissione.

7.5.1. Una volta dichiarato incompatibile il criterio differenziale con la classificazione acustica della zona, ARPA Umbria aveva l’onere di verificare la compatibilità dell’attività con i valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e alle caratteristiche degli impianti e delle lavorazioni soggetta al ciclo continuo.

7.5.2. Oltre alla mancanza di prova dell’esistenza del ciclo continuo di lavorazione, dalla scheda rilevamento rumore non si desume che sia stata effettuata alcuna indagine sulle necessità delle lavorazioni a ciclo continuo.

7.6. La stessa scheda di rilevamento rumore evidenzia il fondamento del quarto motivo di ricorso sull’illegittimità del susseguirsi delle zone acustiche aventi caratteristiche diverse senza alcuna soluzione dii continuità.

7.6.1. Il divieto di zone continue non è assoluto ma può essere derogato ogni volta che, per la concreta situazione di fatto del territorio e dunque “a causa di preesistenti destinazioni d’uso”, il divieto di contatto diretto di aree aventi grado acustico non immediatamente consecutivo non possa essere osservato. È però necessario che il piano di zonizzazione preveda “l’adozione dei piani di risanamento”, ove siano disciplinate le modalità di adozione e il contenuto di appositi strumenti diretti a mitigare il conflitto fra zone contigue e con caratteristiche diverse.

7.6.2. Nella specie, l’anomalia del confine tra le due zone acustiche e evidenziata dalla stessa scheda di rilevamento rumore redatta dall’ARPA Umbria laddove (pag. 4) afferma che il confine attraverso edifici che prevedono la permanenza di persone (alloggi uffici ecc…) è in palese contrasto con il disposto dell’art. 6, comma 3, del regolamento regionale 13 agosto 2004, n. 1, di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002 n. 8. L’abitazione della ricorrente sembra essere solamente lambita dalla linea di demarcazione fra le due classi.

7.6.3. Si aggiunge così il fondamento del quinto motivo di difetto d’istruttoria, per un verso largamente assorbito dalle considerazioni sulle due precedenti censure ma per altro verso dotato di propria autonomia laddove afferma il carattere non approfondito dell’istruttoria sull’abitazione del ricorrente (descritta come sufficientemente schermata dai fabbricati industriali e pertanto non risente degli effetti del volume di traffico veicolare presente sulla s.s. 317 e nel periodo notturno non si verificano transiti di treni).

7.6.4. Non è perciò sufficientemente chiara la ragione per cui i soli rumori di Polplastic siano di fastidio al ricorrente privato.

7.6.5. Anche se nella scheda rilevamento si afferma che l’insediamento industriale e l’alloggio il ricorrente sono inseriti in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque, non prevedendo quindi l’inserimento a scalare di una classe acustica intermedia, non è poi specificato quale sia l’effetto di maggior rumore che tutto ciò può determinare sull’appartamento del sig. Mencarelli.

8. I primi due motivi, di carattere formale, devono essere, invece, dichiarare infondati.

8.1. Il comune di Marciano ha depositato la comunicazione di avvio del procedimento n. 20621 del 22/7/2014, così disattendendo in fatto la prima censura ove si afferma la carenza della suddetta comunicazione.

8.2. Con riferimento alla natura del potere esercitato, il Collegio ribadisce che, al fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare: a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti; b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche “in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza”: in questo ambito opera dall’art. 9, L. n. 447/1995, secondo cui il sindaco, qualora sia richiesto da <<eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente>>, può, con provvedimento motivato, “ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività” (TAR Umbria, n. 271/2011).

9. Il ricorso deve essere conclusivamente accolto per il terzo, quarto e quinto motivo e vanno annullati i provvedimenti impugnati anche se la peculiarità dei temi trattati importa l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per la ragioni di cui in motivazione. Annulla, per l’effetto, provvedimenti impugnati. Spese compensate fra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2017
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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