* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni archeologici –Scopritore – Rinvenimento nel proprio fondo – Premio – Ammontare – Art. 92 d.lgs. n. 42/2004.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 6 Dicembre 2016
Numero: 752
Data di udienza: 26 Ottobre 2016
Presidente: Potenza
Estensore: Mattei
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni archeologici –Scopritore – Rinvenimento nel proprio fondo – Premio – Ammontare – Art. 92 d.lgs. n. 42/2004.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 6 dicembre 2016, n. 752
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni archeologici –Scopritore – Rinvenimento nel proprio fondo – Premio – Ammontare – Art. 92 d.lgs. n. 42/2004.
L’art. 92, c. 2 del d.lgs. n. 42/2004 non attribuisce in via automatica al proprietario che sia anche scopritore, il diritto ad ottenere incondizionatamente un premio senz’altro pari alla metà del valore dei beni archeologici rinvenuti sul proprio fondo. La norma è infatti chiara nel riconoscere, in tale evenienza, “un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate”, lasciando così intendere che rientra nell’insindacabile discrezionalità dell’Amministrazione erogante stabilire esattamente nel quantum l’ammontare di detto premio, con l’unico evidente limite, risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 92, rappresentato, nel minimo, dal 25% del valore delle cose rinvenute e, nel massimo, dal 50% di detto valore.
Pres. Potenza, Est. Mattei – F. s.r.l. (avv. Di Paolo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 6 dicembre 2016, n. 752SENTENZA
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 6 dicembre 2016, n. 752
Pubblicato il 06/12/2016
N. 00752/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2007, proposto da:
società F.lli Pellegrini e Piccioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Di Paolo, C.F. DPLMRA64R62F844R, con domicilio eletto presso Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio.
Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni archeologici dell’Umbria del 27 novembre 2006, prot. 12571, nella parte in cui la Soprintendenza ha riconosciuto alla società ricorrente il premio di rinvenimento nella misura pari solo al 25% del valore attribuito ai reperti rinvenuti, in quanto proprietaria del terreno in cui è avvenuto il rinvenimento di materiali archeologici, anziché nella metà di detto valore, cioè nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame la F.lli Pellegrini e Piccioni s.r.l., in qualità di proprietaria del terreno ove sono stati rinvenuti negli anni 1996, 1998 e 2000 numerosi reperti archeologici, ha impugnato il provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con il quale la Soprintendenza dei beni archeologici dell’Umbria ha riconosciuto in ordine a detti reperti un premio di rinvenimento nella misura pari al 25% del loro valore, anziché nella misura pari al 50% di tale valore, così come previsto in termini generali dalla disposizione normativa di cui all’art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Nel merito il gravame è stato affidato al seguente motivo:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004, atteso che la società ricorrente avrebbe titolo ad un premio di rinvenimento pari alla metà dei beni rinvenuti, risultando al contempo proprietaria del terreno oggetto dei ritrovamenti e scopritrice dei beni archeologici ivi ubicati.
Le intimate amministrazioni non si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.
Giova preliminarmente osservare che l’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004 prevede espressamente che: “Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate”.
Ciò premesso, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il comma 2 della suindicata disposizione non attribuisce in via automatica al proprietario che sia anche scopritore, il diritto ad ottenere incondizionatamente un premio senz’altro pari alla metà del valore dei beni archeologici rinvenuti sul proprio fondo.
La norma è infatti chiara nel riconoscere, in tale evenienza, “un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate”, lasciando così intendere che rientra nell’insindacabile discrezionalità dell’Amministrazione erogante stabilire esattamente nel quantum l’ammontare di detto premio, con l’unico evidente limite, risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 92, rappresentato, nel minimo, dal 25% del valore delle cose rinvenute e, nel massimo, dal 50% di detto valore.
Ne consegue che l’aver quantificato il premio in questione nella misura minima, pari al 25% dei reperti rinvenuti, non integra per ciò solo alcuna violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 42/2004, a meno che non si eccedano le soglie suindicate.
A ciò deve aggiungersi che la società ricorrente non potrebbe comunque vantare un premio complessivo pari alla metà del valore di detti reperti, atteso che nel caso di specie l’invocata qualifica di “scopritore” deve ritenersi spettante anche alle persone fisiche che hanno materialmente effettuato il ritrovamento.
Le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite non essendosi costituite in giudizio le intimate amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Primo Referendario
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Enrico Mattei
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
IL SEGRETARIO