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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 154 | Data di udienza: 31 Ottobre 2012

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Funzione di controllo – Agenti di Polizia Municipale – ARPA – Funzione di supporto tecnico – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2013
Numero: 154
Data di udienza: 31 Ottobre 2012
Presidente: Lamberti
Estensore: Marra


Premassima

* INQUINAMENTO ACUSTICO – Funzione di controllo – Agenti di Polizia Municipale – ARPA – Funzione di supporto tecnico – Fattispecie.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 6 marzo 2013, n.  154


INQUINAMENTO ACUSTICO – Funzione di controllo – Agenti di Polizia Municipale – ARPA – Funzione di supporto tecnico – Fattispecie.

L’art. 25 del Reg. reg. Umbria 13 agosto 2004, n. 1 dispone che: “il Comune esercita l’attività di controllo avvalendosi del supporto dell’ARPA”. Detta Agenzia svolge, quindi, essenzialmente funzioni di supporto tecnico agli enti sia nella fase preventiva di studio e per la zonizzazione acustica del territorio, che in quella di controllo. Ciò trova del resto conferma nell’art. 6 della L.R. n. 8/2002, là dove viene specificato che…l’A.R.P.A., nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede tra l’altro a: … supportare i Comuni e le Province per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge(lett. d); esercitare le funzioni di controllo previste dall’articolo 19 ( lett. f). Quest’ultima disposizione prevede poi che …”per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell’A.R.P.A”. L’interpretazione delle surrichiamate diposizioni normative induce ad escludere la funzione di controllo dai compiti spettanti all’ Agenzia, atteso che la legge le riserva, come accennato, la funzione di supporto tecnico. Ne deriva che, in caso di violazione del titolo abilitativo (per aver, nella specie, il ricorrente installato un numero doppio di sorgenti sonore rispetto a quanto assentito), legittimamente la funzione di controllo è esercitata da parte degli agenti di Polizia Municipale.


Pres. Lamberti, Est. Marra – G. (avv.ti Goretti e Longo) c. Comune di Tuoro sul Trasimeno (avv. Marmottini)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 6 marzo 2013, n. 154

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 6 marzo 2013, n.  154

N. 00154/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2010, proposto da:
Green Heart Travel, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Goretti, Alessandro Longo, con domicilio eletto presso Stefano Goretti in Perugia, via Martiri dei Lager, 120;

contro

Comune di Tuoro sul Trasimeno, in persona del sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Marisa Marmottini, con domicilio eletto presso Marisa Marmottini in Perugia, via S. Bonaventura, 10;

per l’annullamento

provvedimento 3.9.2010, n. 7816 con cui il Comune di Tuoro sul Trasimeno ha revocato la licenza per trattenimenti pubblici rilasciata alla società Green Heart Travel

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Tuoro sul Trasimeno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 15.11.2010, tempestivamente depositato, la società Green Heart Travel, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe a mezzo dei quali il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune intimato ha revocato – previa sospensione (atto 18.8.2010, n. 7720) – la licenza per intrattenimenti pubblici in precedenza rilasciata alla società medesima, sul rilievo che l’intestatario non avrebbe osservato le prescrizioni di impatto acustico.

A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessata ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6 e 19 della L. R. Umbria 8/02; violazione dell’art. 25 del R.R. 1/04; violazione degli artt. 9 e 10 del R.D. 18.6.1931, n. 773, oltre che per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza e illogicità violazione dell’articolo 97 della costituzione difetto di motivazione ed istruttoria; 2) violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, 241; violazione del principio di proporzionalità in relazione alla sanzione irrogata; difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, ingiustizia manifesta difetto di istruttoria.

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.

Anche la ricorrente ha prodotto memoria, insistendo nelle svolte conclusioni.

All’udienza del 31.10.2012 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto, la società ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità degli atti in questa sede impugnati sia con riferimento all’obbligo di motivazione rincarata che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione della adozione del provvedimento di autotutela sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettive esigenze e contrastante con la dichiarazione di impatto acustico che ha giustificato il rilascio della licenza oggi revocata.

Più specificatamente, la ricorrente contesta le modalità con cui è stato eseguito l’accertamento di impatto acustico, non già per il tramite dell’ARPA, quale unico ente deputato al controllo dell’inquinamento acustico, ma semplicemente mediante il riscontro del numero degli altoparlanti in funzione.

Il Comune di Tuoro rileva, sotto quest’ultimo profilo, che il titolo abilitativo autorizzava – in deroga ai limiti fissati dall’articolo 15 del R.R. n. 1/04 – l’interessata allo svolgimento del trattenimento musicale pubblico nell’ambito della manifestazione temporanea …secondo gli orari indicati, con le prescrizioni espressamente specificate (osservanza di quanto dichiarato dal tecnico nella dichiarazione d’ impatto acustico; livelli di volume della musica tali da non disturbare la quiete pubblica etc).

Ad avviso dell’Amministrazione le indicazioni espresse dal tecnico – circa gli altoparlanti e la strumentazione da utilizzare – avrebbero dovuto considerarsi vincolanti per l’istante; ciò in quanto il permanere del titolo concessorio postulava l’osservanza delle viste prescrizioni.

Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 25 del Reg. reg. 13 agosto 2004, n. 1 dispone che: “il Comune esercita l’attività di controllo avvalendosi del supporto dell’ARPA”.

Detta Agenzia svolge, quindi, essenzialmente funzioni di supporto tecnico agli enti sia nella fase preventiva di studio e per la zonizzazione acustica del territorio, che in quella di controllo.

Ciò trova del resto conferma nell’art. 6 della L.R. n. 8/2002, là dove viene specificato che…l’A.R.P.A., nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede tra l’altro a: … supportare i Comuni e le Province per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge(lett. d); esercitare le funzioni di controllo previste dall’articolo 19 ( lett. f).

Quest’ultima disposizione prevede poi che …”per le funzioni tecniche di controllo i Comuni e le Province si avvalgono dell’A.R.P.A”.

L’interpretazione delle surrichiamate diposizioni normative induce ad escludere la funzione di controllo dai compiti spettanti all’ Agenzia, atteso che la legge le riserva, come accennato, la funzione di supporto tecnico.

Dalle svolte considerazioni discende dunque l’infondatezza del gravame, attesa la palese violazione da parte della società ricorrente delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo (installazione di un numero doppio di sorgenti sonore rispetto a quanto assentito).

La richiesta di supporto tecnico – al fine di accertare l’emissione sonora – da parte degli agenti deputati alla vigilanza si sarebbe potuta giustificare nella diversa ipotesi in cui gli stessi, in tale sede, avessero riscontrato un numero di sorgenti sonore pari a quelle determinate nella vista valutazione d’impatto acustico (nr. 6 altoparlanti); laddove, nel caso di specie, gli altoparlanti in funzione sono risultati in numero superiore. Del tutto legittimamente quindi l’Autorità comunale ha esercitato il potere di sospensione prima e, di revoca della licenza dopo.

Analogamente anche l’ulteriore doglianza relativa alla violazione dell’art. 10 del TULPS deve essere respinta, ben potendosi richiamare anche sotto questo profilo quanto osservato dal Consiglio di Stato Consiglio Stato (sez. VI, 9 settembre 2010, n. 7185) secondo cui: …è legittima la sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 t.u.p.s. (r.d. n. 773 del 1931), non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Infatti l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato….

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in complessivi € 2.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società Green Heart Travel a corrispondere al Comune di Tuoro sul Trasimeno la somma di € 2.000,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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