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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 582 | Data di udienza: 23 Ottobre 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Concessione edilizia non utilizzata – Diritto alla restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione – Decorrenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2018
Numero: 582
Data di udienza: 23 Ottobre 2018
Presidente: Potenza
Estensore: Mattei


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Concessione edilizia non utilizzata – Diritto alla restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione – Decorrenza.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 8 novembre 2018, n. 582


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Concessione edilizia non utilizzata – Diritto alla restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione – Decorrenza.

Il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 24 marzo 2010, n. 728).

Pres. Potenza, Est. Mattei – C. s.r.l. (avv.ti De Santis e Belardinelli) c. Comune di Campello sul Clitunno (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 8 novembre 2018, n. 582

SENTENZA

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 8 novembre 2018, n. 582

Pubblicato il 08/11/2018

N. 00582/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2015, proposto da
Cemi 2005 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo De Santis e Mariagiovanna Belardinelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Perugia, via Bartolo n. 10/16;

contro

Comune di Campello sul Clitunno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

della nota prot. 3455 del 15.06.2015 di diniego rimborso contributo costruzione;

del provvedimento n. 9847 del 18.12.2013, limitatamente alla parte in cui costituisce preavviso di provvedimento negativo ex art 10-bis legge 241/1990, rispetto all’istanza in cui si chiede il rimborso delle somme versate in data 9.10.1998 e 22.10.1998;

della determina dirigenziale n. 7/172 del 14.05.2014 richiamata nella nota prot. n. 3455 del 15.06.2016;

– nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso da parte del Comune di Campello sul Clitunno della quota residua (€ 12.352,15) del contributo di costruzione relativo alla C.E. n. 338/1991 e variante n. 43/2006, stante l’impossibilità ad edificare l’intervento già autorizzato per cause indipendenti dalla volontà della stessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 73472015) notificato al Comune di Campello sul Clitunno il 16 settembre 2015 e depositato il 12 ottobre 2015, la società Cemi 2005 s.r.l. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento della nota prot. 3455 del 15.06.2015 recante diniego rimborso contributo costruzione relativo alla C.E. n. 338/1991 e variante n. 43/2006, per prescrizione del relativo diritto per la rimanente somma di € 12.352,15.

2. Chiede altresì la società ricorrente l’accertamento del proprio diritto al rimborso da parte del Comune di Campello sul Clitunno della quota in questione, stante l’impossibilità ad edificare l’intervento già autorizzato per cause indipendenti dalla volontà della stessa.

3. L’impugnativa è stata affidata al seguente motivo:

I. Violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 1 e ss. della legge 10/1977 (e, oggi, dell’art. 16 d.P.R. 380/2001); violazione dell’art. 2033 c.c. o, comunque dell’art. 2014 c.c.; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, errore ed ingiustizia manifesta.

Lamenta in sintesi la società ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione intimata nel diniego impugnato, il termine decennale di prescrizione per ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di oneri di urbanizzazione per opere mai iniziate, debba decorrere non dalla data di versamento dei contribuito stesso, bensì “dalla scadenza del termine annuale entro il quale i lavori devono avere inizio (TAR Bologna, sez II, n. 489/2013) e tale affermazione deve appunto correlarsi al principio per cui il mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire comporta la perdita di efficacia del medesimo”.

4. Il Comune di Campello sul Clitunno non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

5. Alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2018, udito il difensore di parte ricorrente, la causa è passata in decisione.

6. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

7. Come riconosciuto dall’amministrazione intimata nel parere del responsabile del procedimento emesso in data 2.8.2006, la concessione di parte ricorrente n. 338 del 25 febbraio 1999, con scadenza tre anni dall’inizio degli stessi, era stata sospesa dal Comune “per fatti non dipendenti dalla volontà del concessionario e, pertanto, tuttora valida”.

8. A seguito di variante n. 43 con scadenza al 15.7.2009, la concessione è stata nuovamente sospesa per effetto del sequestro penale disposto in data 18.1.2006, protrattosi fino al 28.2.2012.

9. Nelle more del sequestro, l’area di cui alla concessione in argomento è stata classificata dal P.R.G. parte strutturale adottato con delibera di C.C. n. 5/2011, come zona “E Agricola”, impedendosi così la realizzazione di qualsiasi opera.

10. È dunque da tale ultimo evento che comincia a decorrere il contestato termine prescrizionale, atteso che ai sensi dell’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

11. Ne consegue che il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti come avvenuto nel caso di specie (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 24 marzo 2010, n. 728).

12. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento della domanda di annullamento del diniego impugnato e della connessa domanda di accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il rimborso della quota residua di € 12.352,15 del contributo di costruzione relativo alla concessione edilizia n. 338/1991, oltre interessi di legge.

13. Non può invece accogliersi la domanda relativa alla rivalutazione monetaria di detta somma, trattandosi di debito di valuta e non di valore.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato e dichiara accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la somma per cui è causa (€ 12.352,15) unitamente agli interessi di legge.

Condanna il Comune di Campello sul Clitunno al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Enrico Mattei
        
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
        
        
IL SEGRETARIO

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