FAUNA E FLORA – Cani – Divieto di accesso nei parchi pubblici – Finalità dell’ordinanza – Mantenimento del decoro e dell’igiene pubblica – Sproporzione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2021
Numero: 21
Data di udienza: 15 Dicembre 2020
Presidente: Potenza
Estensore: Mattei
Premassima
FAUNA E FLORA – Cani – Divieto di accesso nei parchi pubblici – Finalità dell’ordinanza – Mantenimento del decoro e dell’igiene pubblica – Sproporzione.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 18 gennaio 2021, n. 21
FAUNA E FLORA – Cani – Divieto di accesso nei parchi pubblici – Finalità dell’ordinanza – Mantenimento del decoro e dell’igiene pubblica – Sproporzione.
La misura del divieto di accesso dei cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini e nei parchi pubblici, risulta evidentemente sproporzionata rispetto al dichiarato fine di mantenere il decoro e l’igiene pubblica (cfr. TA.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6.11.2013, n. 2431). Lo scopo perseguito dall’Ente locale può essere infatti adeguatamente soddisfatto mediante l’imposizione, agli accompagnatori di cani, dell’obbligo di rimuovere le eventuali deiezioni con le palette predisposte all’uso e di riporle, opportunamente chiuse in appositi sacchetti, nei cestini portarifiuti, anche eventualmente organizzando adeguate forme di controllo a che tali comportamenti vengano effettivamente osservati (cfr., ex multis, TA.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28.3.2013, n. 732).
Pres. Potenza, Est. Mattei – Associazione E. (avv. Rizzato) c. Comune di Deruta (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 18 gennaio 2021, n. 21SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2016, proposto da Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;
contro
Comune di Deruta non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– dell’ordinanza sindacale n. 34 del 4 agosto 2016 emessa dal Sindaco del Comune di Deruta e pubblicata all’albo pretorio sino al 19 agosto 2016, limitatamente all’art. 1 ove viene vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Enrico Mattei;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe l’associazione Earth, facente parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 271\15, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 34 del 4 agosto 2016 emessa dal Sindaco del Comune di Deruta e pubblicata all’albo pretorio sino al 19 agosto 2016, limitatamente all’art. 1 ove viene vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici.
2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Eccesso di potere per violazione principio di ragionevolezza, proporzionalità, atteso che l’aver vietato in maniera assoluta l’accesso dei cani ai parchi pubblici appare una misura drastica e sproporzionata rispetto alla finalità di tutelare l’igiene pubblica, nel caso di mancata raccolta delle deiezioni degli animali.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, avendo il Comune di Deruta ritenuto che la presenza di cani costituisca un rischio per l’igiene pubblica, senza tuttavia specificare quale sia il rischio che la presenza degli animali possa arrecare e quali siano le problematiche igienico sanitarie determinate dalla presenza degli escrementi dei cani.
III. Carenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti: incompetenza e violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/00, non rispettando l’ordinanza impugnata nessuno dei requisiti imposti dalla legge per l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.
3. Il Comune di Deruta non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 170 del 23 novembre 2016, il collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dell’associazione ricorrente, in ragione del fatto che le esigenze di decoro e di igiene pubblica di cui al divieto in contestazione risultano adeguatamente soddisfatte dalle altre misure di prevenzione contemplate nel provvedimento impugnato.
5. All’udienza del giorno 15 dicembre 2020, la causa è passata in decisione.
6. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
7. Osserva infatti il collegio che nel caso di specie le finalità di tutela dell’igiene pubblica poste a fondamento del contestato divieto di <<accesso dei cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini e nei parchi pubblici>>, di cui al punto 1 dell’ordinanza impugnata, risultano adeguatamente soddisfatte dalle misure riportate nei successivi punti 2 e 3 del medesimo provvedimento, con cui viene fatto obbligo al proprietario <<dei cani l’immediata asportazione delle deiezioni e la pulizia del suolo, qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi, i giardini pubblici, nonché tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico>> e di << avere sempre con sé, quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni>>.
8. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui <<lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica può essere adeguatamente soddisfatto mediante l’imposizione, agli accompagnatori di cani, dell’obbligo di rimuovere le eventuali deiezioni con le palette predisposte all’uso e di riporle, opportunamente chiuse in appositi sacchetti, nei cestini portarifiuti, anche eventualmente organizzando adeguate forme di controllo a che tali comportamenti vengano effettivamente osservati>> (cfr., ex multis, TA.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28.3.2013, n. 732).
9. La misura impugnata va pertanto annullata in quanto evidentemente sproporzionata rispetto al dichiarato fine di <<mantenere il decoro e l’igiene pubblica>> (cfr. TA.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6.11.2013, n. 2431).
10. Restano assorbite le restanti censure, il cui eventuale accoglimento non apporterebbe ulteriori utilità all’associazione ricorrente.
11. Tenuto conto dell’ammissione della ricorrente al patrocinio gratuito a spese dello Stato (da liquidarsi ad istanza di parte con apposito decreto) e della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione civica odierna soccombente, si rinvengono giusti motivi per non disporre la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 34/2016 del Comune di Deruta, limitatamente all’art. 1 ove viene vietato l’acceso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici.
Nulla a carico dell’amministrazione soccombente relativamente alle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Referendario
L’ESTENSORE
Enrico Mattei
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
IL SEGRETARIO