DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie – Diritto alla rideterminazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 9 Settembre 2022
Numero: 696
Data di udienza: 12 Luglio 2022
Presidente: Potenza
Estensore: De Grazia
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie – Diritto alla rideterminazione.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 9 settembre 2022, n. 696
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie – Diritto alla rideterminazione.
Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, di talché l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 105/1988, n. 894/1995 e n. 3714/2003; T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 728/2010; T.A.R. Abruzzo, n. 890/2006; T.A.R. Parma, n. 149/1998; T.A.R. Catania, Sez. I, n. 159/2013)”» (così TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 giugno 2022, n. 219).
Pres. Potenza, Est. De Grazia – G. s.r.l. (avv.ti Vantaggiato e Lombardi) c. Comune di Marsciano (avv. Rampini)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 9 settembre 2022, n. 696SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2020, proposto da GE.CA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vantaggiato e Claudio Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Perugia, corso Vannucci n. 71, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota comunale 14.11.2019, comunicata il 15.11.2019,
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a ripetere le somme corrisposte al Comune di Marsciano a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione delle opere ineseguite che erano state autorizzate dalla civica amministrazione con i permessi di costruire decaduti nn. 5983/2007 e 6800/2008 e successive proroghe
e la conseguente condanna del Comune di Marsciano alla rifusione in favore della ricorrente delle somme da quest’ultima corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione delle opere ineseguite sebbene autorizzate dalla civica amministrazione con i suddetti permessi di costruire;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marsciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 13.01.2020 e depositato il 31.01.2020, la società GE.CA. S.r.l. si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento della nota del 14.11.2019, comunicata il 15.11.2019, con la quale il Comune di Marsciano ha negato alla società istante la restituzione degli importi versati a titolo di contributi concessori in relazione al permesso di costruire n. 5983/2007 del 14.09.2007, eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del diritto.
La società ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto alla ripetizione delle somme corrisposte al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione in relazione ad opere autorizzate con permessi di costruire nn. 5983/2007 e 6800/2008 e rimaste ineseguite, con conseguente condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento delle stesse somme in misura pari a € 19.453,77.
2. – La società ricorrente riferisce che:
– con il permesso di costruire n. 5983/2007 e con la variante di cui al permesso n. 6800/2008, il Comune di Marsciano aveva autorizzato i sigg. Rita Raspa, Pierluigi Savelli, Angelo Ferroni e Adalgisa Zuccaccia alla realizzazione di due edifici residenziali plurifamiliari in frazione Villanova e quantificato i relativi oneri concessori in complessivi € 38.907,54;
– con atto del 21.11.2007, GE.CA. S.r.l. acquistava dai sigg. Savelli, Ferroni e Zuccaccia la piena proprietà dei terreni sui quali era stata assentita dal Comune la realizzazione dei due manufatti sopra indicati;
– con provvedimento del 21.05.2008, prot. n. 15109, il Comune di Marsciano, su istanza di GE.CA. e dei sigg. Rita Raspa, Pierluigi Savelli, Angelo Ferroni e Adalgisa Zuccaccia, provvedeva quindi a disporre il cambio di intestazione dei permessi di costruire nn. 5983/2007 e 6800/2008 e a “volturarli” così a GE.CA.;
– con istanza del 8.09.2015, GE.CA., non avendo ancora iniziato la costruzione di una delle due palazzine autorizzate, chiedeva la proroga del permesso di costruire n. 5983/2007 del 14.09.2007, che il Comune, con atto del 17.09.2015, negava in quanto l’autorizzazione era già stata prorogata per due volte con i permessi n. 10381/2011, rilasciato il 15.09.2011, e n. 12269/2013, rilasciato il 10.09.2013;
– GE.CA., dunque, ha realizzato solo una delle due palazzine autorizzate, pur essendo stati corrisposti per intero gli oneri di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001;
– il 21.10.2019, GE.CA. chiedeva al Comune la restituzione delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per l’opera non realizzata;
– il Comune di Marsciano, con la nota 14.11.2019, inviata via PEC alla ricorrente il 15.11.2019, accoglieva la richiesta di GE.CA. solo per l’ultima rata del costo di costruzione, ritenendo per il resto maturata la prescrizione decennale.
3. – GE.CA. ha impugnato la nota da ultimo citata ed ha chiesto a questo Tribunale di condannare il Comune di Marsciano alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e di costruzione in relazione ad opere ineseguite, quantificate nella misura di € 19.453,77, pari alla metà dei contributi originariamente liquidati.
4. – Il Comune di Marsciano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ne ha eccepito la parziale inammissibilità e, comunque, l’infondatezza.
In particolare, l’Amministrazione comunale: ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme di cui sopra; ha rilevato il parziale difetto di legittimazione attiva di GE.CA., essendo stata la prima rata dei contributi di cui si chiede la restituzione versata non dalla società odierna ricorrente, ma dai suoi danti causa, originari titolari dei permessi di costruire; ha comunque rilevato che la ricorrente non ha dato dimostrazione della corrispondenza della somma di cui ha chiesto la restituzione all’entità dei contributi di costruzione corrisposti in relazione alla parte di opera autorizzata ma non realizzata.
5. – In vista della discussione del ricorso, anche la parte ricorrente ha depositato memoria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica.
6. – All’udienza pubblica del 12 luglio 2022, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – L’eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva di GE.CA. formulata dal Comune di Marsciano non merita accoglimento.
Come precisato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 29 novembre 2021, n. 12361), ai fini della legittimazione a ripetere somme versate a titolo di oneri concessori e costo di costruzione per una edificazione poi non avvenuta, deve distinguersi tra la posizione del titolare del permesso di costruire originario, quella di colui il quale dal primo acquista (il solo) immobile (a seconda dei casi, già edificato o ancora, in tutto o in parte, inedificato) e la posizione di colui il quale, per voltura del titolo, subentra al primo nel procedimento.
La differenza si radica nel diverso rapporto che si viene a creare rispetto al titolo edilizio, che fonda la causa del pagamento delle somme dovute in base al suo rilascio.
Una volta che il titolare cede solo il bene oggetto del permesso di costruire (ad esempio l’area edificabile) e con essa il relativo ius aedificandi (che pertiene al suolo), la mancata realizzazione dell’opera (totale o parziale) comporterà il diritto alla ripetizione solamente in capo a colui il quale avrà sostenuto il pagamento, non anche al proprietario subentrato, il quale è, a sua volta, titolare solo delle facoltà generate dall’immobile (TAR Toscana, sez. III, 22 febbraio 2021, n. 271).
Invece, quando si verifica, oltre all’acquisto dell’immobile anche una successione (non già nell’immobile, ma) nel titolo edilizio che viene volturato al nuovo titolare della res, vengono trasferiti dal cedente al cessionario, oltre allo ius aedificandi laddove – e nei limiti in cui – non sia ancora esercitato, tutti i diritti ed obblighi che derivano dal titolo stesso, come, per l’appunto, il pagamento degli oneri eventualmente non ancora corrisposti o di loro differenze o adeguamenti, ed il rimborso di quelli corrisposti e corrispondenti ad opere non realizzate, ove non già ripetuti dal titolare originario.
In altri termini, essendo il diritto alla ripetizione degli oneri di urbanizzazione una situazione giuridica attiva che fa capo al titolare originario del permesso di costruire, quest’ultimo può disporne per atto tra vivi come qualunque altra obbligazione suscettibile di circolare inter vivos.
Pertanto, è possibile che ad agire per la ripetizione degli oneri di urbanizzazione sia un soggetto diverso dal titolare del permesso di costruire che li aveva versati, ogni qualvolta sussiste un titolo idoneo ed efficace di trasferimento del diritto da quest’ultimo al primo.
Dunque, la voltura della concessione a favore dell’acquirente del complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione comporta il passaggio in capo a questo non solo dello ius aedificandi, ma del complesso dei diritti ed obblighi che derivano dalla concessione. Tra gli obblighi vi è quello del pagamento delle quote residue del contributo concessorio e tra i diritti vi è quello dell’eventuale restituzione del contributo concessorio indebitamente pagato. Di fronte al Comune, infatti, sia per tali diritti che per tali obblighi, sta un solo soggetto, che è il titolare pro tempore della concessione e l’amministrazione comunale, come non può pretendere nulla da parte di un soggetto che volturando la concessione, si è spogliato degli obblighi relativi, così non può attribuire, se non al titolare della concessione le utilità che da essa dipendono (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 93).
8. – Tanto premesso, per costante giurisprudenza, nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, ovvero quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla pubblica amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 o dell’art. 2041 cod. civ., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio, infatti, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito. La giurisprudenza è concorde pure nel ritenere che il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, per cui l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 giugno 2021, n. 4633 e precedenti ivi richiamati).
Ancor più recentemente è stato ribadito che «il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, “di talché l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 105/1988, n. 894/1995 e n. 3714/2003; T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 728/2010; T.A.R. Abruzzo, n. 890/2006; T.A.R. Parma, n. 149/1998; T.A.R. Catania, Sez. I, n. 159/2013)”» (così TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 3 giugno 2022, n. 219).
9. – Con riguardo alla questione della decorrenza della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo concessorio, il relativo termine, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., non può che cominciare a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, «per cui il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’Amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte dell’Amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti» (TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 gennaio 2020, n. 134; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 349; TRGA Trento, sez. I, 22 giugno 2021, n. 103; Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2003 n. 954).
10. – Nel caso di specie, risulta che con atto del 17.09.2015 il Comune di Marsciano ha negato a G.E.C.A. l’ulteriore proroga del permesso di costruire n. 5983/2007 del 14.09.2007, sul presupposto che lo stesso era già stato prorogato per due volte con i permessi n. 10381/2011 rilasciato il 15.09.2011 e n. 12269/2013 rilasciato il 10.09.2013.
Quindi, dovendo assumere quale dies a quo la decadenza del titolo per decorrenza del termine da ultimo prorogato il 10.09.2013, e cioè il giorno dal quale il diritto poteva essere fatto valere, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione del contributo concessorio per l’opera non realizzata non era certamente ancora maturata al 22.10.2019, data in cui risulta pervenuta al Comune la relativa richiesta di G.E.C.A. del 21.10.2019.
Tale ultima richiesta ha prodotto l’effetto interruttivo del corso della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e ss. cod. civ.
Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione opposta dall’Amministrazione comunale resistente nel corso del procedimento e nel presente giudizio.
11. – Il diniego di restituzione delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per l’opera non realizzata, opposto dal Comune di Marsciano per l’asserita prescrizione del relativo diritto, è pertanto illegittimo e deve essere annullato.
12. – Quanto alla domanda della società ricorrente volta alla condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento della somma di € 19.453,77 (ovvero della metà degli oneri concessori originariamente liquidati in complessivi € 38.907,54), deve rilevarsi quanto segue.
L’obbligo di corrispondere i contributi concessori di cui si discute trova presupposto nell’esercizio effettivo dell’attività di trasformazione edilizia: ne deriva che, qualora la predetta attività non abbia avuto luogo, sopravviene l’obbligo giuridico per il comune di restituire, totalmente o parzialmente, le somme percepite, corrispondentemente alla ridotta o mancata edificazione (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 16 maggio 1991, n. 777).
Il contributo di costruzione si compone del contributo per le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) e del costo di costruzione: la prima componente trova la propria ratio nell’aumento del carico urbanistico in ragione del nuovo edificio e che potrebbe eventualmente comportare la necessità di realizzare nuove opere pubbliche; la seconda si giustifica in ragione dell’arricchimento patrimoniale del soggetto che ha edificato e, dunque, della sua aumentata capacità contributiva (Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2015, n. 4950; Id., 30 luglio 2012, n. 4320).
Dalla documentazione in atti non è dato rilevare l’incidenza della parte dell’intervento edilizio rimasto irrealizzato sull’importo complessivo del contributo concessorio liquidato dal Comune di Marsciano nella somma di € 38.907,53, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di G.E.C.A. di condanna dell’Amministrazione comunale di Marsciano alla restituzione del 50% del contributo complessivo già versato.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere alla verifica della parte della costruzione effettivamente realizzata ed alla determinazione degli oneri concessori corrispondenti a detta parte edificata e procedere poi, per differenza, alla determinazione della quota di oneri concessori riferentisi all’opera non realizzata rispetto al progetto assentito con il permesso di costruire n. 5983/2007 e successive varianti, quota che dovrà essere restituita alla società ricorrente, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, al netto delle eventuali sanzioni corrisposte dai titolari pro tempore dei permessi edilizi.
13. – Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in relazione alle diverse domande proposte, il collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, disponendo gli ulteriori adempimenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Davide De Grazia, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Davide De Grazia
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
IL SEGRETARIO