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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 280 | Data di udienza: 18 Maggio 2011

  INQUINAMENTO ACUSTICO – Poteri del Sindaco – Potere generale di ordinanza ex art. 54, c. 2 d.lgs. n. 267/2000 – Poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifici – Art. 54, c. 3 d.lgs. n. 267/2000 – Art. 9 L. n. 447/1995 – Concetto di inquinamento acustico  – Pericolo per la salute umana – Zonizzazione acustica – Assenza – Limiti differenziali – Applicabilità – Fondamento – Art. 8 d.P.C.M. 14/11/97 – Art. 15 L. n. 447/95 – Art. 6 d.P.C.M. 01/03/1991 – Circolare MATT 06/09/2004 – Disciplina di tutela dall’inquinamento acustico – Discordanza tra la classificazione urbanistica e la situazione di fatto – Prevalenza della situazione di fatto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città:
Data di pubblicazione: 26 Agosto 2011
Numero: 280
Data di udienza: 18 Maggio 2011
Presidente: Lamberti
Estensore: Ungari


Premassima

  INQUINAMENTO ACUSTICO – Poteri del Sindaco – Potere generale di ordinanza ex art. 54, c. 2 d.lgs. n. 267/2000 – Poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifici – Art. 54, c. 3 d.lgs. n. 267/2000 – Art. 9 L. n. 447/1995 – Concetto di inquinamento acustico  – Pericolo per la salute umana – Zonizzazione acustica – Assenza – Limiti differenziali – Applicabilità – Fondamento – Art. 8 d.P.C.M. 14/11/97 – Art. 15 L. n. 447/95 – Art. 6 d.P.C.M. 01/03/1991 – Circolare MATT 06/09/2004 – Disciplina di tutela dall’inquinamento acustico – Discordanza tra la classificazione urbanistica e la situazione di fatto – Prevalenza della situazione di fatto.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. I – 26 agosto 2011, n. 280

 

INQUINAMENTO ACUSTICO – Poteri del Sindaco – Potere generale di ordinanza ex art. 54, c. 2 d.lgs. n. 267/2000 – Poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifici – Art. 54, c. 3 d.lgs. n. 267/2000 – Art. 9 L. n. 447/1995.

Al fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare: a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, ex articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini»; b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifici ex art. 54, c. 3 (modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, …), nonché ex art. 9 della L. n.  447/1995, secondo il quale il sindaco (o il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da <<eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente>>, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».

Pres. Lamberti, Est. Ungari – F.O. (avv. Magrini) c. Comune di Assisi (avv. Molini)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Concetto – Legge quadro n. 447/1995 – Pericolo per la salute umana.

La legge quadro n. 447/1995 ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come <<l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane>>, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) <<un pericolo per la salute umana>>, cosicché deve ritenersi che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica (TAR Puglia, Lecce, I, 24 gennaio 2006, n. 488).
Pres. Lamberti, Est. Ungari – F.O. (avv. Magrini) c. Comune di Assisi (avv. Molini)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Abbattimento delle emissioni sonore inquinanti – Potere di ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 – Potere “normalmente consentito”.
La legge n. 447/1995  non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini. ( TAR Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930; TAR Lombardia, Brescia, 2 novembre 2009, n. 1814; Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199; TAR Lazio, II, 26 giugno 2002, n. 5904).

Pres. Lamberti, Est. Ungari – F.O. (avv. Magrini) c. Comune di Assisi (avv. Molini)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Zonizzazione acustica – Assenza – Limiti differenziali – Applicabilità – Fondamento – Art. 8 d.P.C.M. 14/11/97 – Art. 15 L. n. 447/95 – Art. 6 d.P.C.M. 01/03/1991 – Circolare MATT 06/09/2004.

I limiti di rumore differenziali devono ritenersi applicabili anche in mancanza di zonizzazione acustica comunale. E’ vero che le norme transitorie contenute nell’articolo 15 della legge 447/1995 e nell’articolo 8 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 – così come testualmente formulate – potrebbero far sorgere dubbi sull’applicabilità dei “valori limite differenziali” durante il periodo (transitorio) di carenza di “zonizzazione”; è pur vero, però, che sia il d.P.C.M. 1 marzo 1991, sia il d.P.C.M. 14 novembre 1997 rendono bene chiara l’idea che per le aree non esclusivamente industriali non è stata affatto delineata una soluzione di continuità in ordine al cumulo dei due criteri di valutazione (“criterio differenziale” e “criterio assoluto”); infatti, a parte la perfetta corrispondenza letterale delle due norme in rassegna (comma 2 dell’articolo 6 del d.P.C.M. 1 marzo 1991 e comma 1 dell’articolo 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997) che già chiaramente fa propendere per la delimitazione del divieto di cumulo dei due criteri solo per le aree industriali (e, quindi, non per le altre), vi è da dire che sotto il profilo logico e teleologico è del tutto irragionevole pensare che il “criterio differenziale” già operante in base al decreto del 1991 possa essere stato congelato durante il periodo transitorio (di carenza di zonizzazione), pur in presenza di una situazione urbanistica e di una esigenza di tutela della salute pubblica, assolutamente identiche durante il periodo di riferimento (e cioè dal 1991 al 1998). Nel senso qui accolto, si esprime anche la circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 6 settembre 2004.

Pres. Lamberti, Est. Ungari – F.O. (avv. Magrini) c. Comune di Assisi (avv. Molini)

INQUINAMENTO ACUSTICO – Disciplina di tutela dall’inquinamento acustico – Discordanza tra la classificazione urbanistica e la situazione di fatto – Prevalenza della situazione di fatto.

Nelle more dell’approvazione della zonizzazione acustica, nella discordanza tra la classificazione urbanistica e la situazione di fatto, occorre dare prevalenza a quest’ultima. La previsione della Tabella A, richiamata dall’articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 fornisce infatti  un criterio convenzionale univoco e specifico: ai fini dell’applicazione della disciplina di tutela dall’inquinamento acustico, sono da considerare <<aree esclusivamente industriali>> soltanto quelle che siano <<esclusivamente interessate da attività industriali>> e siano altresì <<prive di insediamenti abitativi>>.

Pres. Lamberti, Est. Ungari – F.O. (avv. Magrini) c. Comune di Assisi (avv. Molini)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. I – 26 agosto 2011, n. 280

SENTENZA

N. 00280/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2010, proposto da:
Filippucci Otello, in qualità di legale rappresentante della WDO Group S.a.s. di Filippucci O. & C., con sede in Assisi – S. Maria degli Angeli, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Magrini, con domicilio eletto presso Carlo Moriconi in Perugia, via Pellas, 93;

contro

Comune di Assisi, rappresentato e difeso dall’avv. Tosca Molini, con domicilio eletto presso Massimo Minciaroni in Perugia, via Palermo, 106;

per l’annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 395, prot. n. 37734, in data 12 ottobre 2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale (ivi compresi in particolare: la comunicazione di avvio del procedimento prot. 24751 in data 24 giugno 2010; la nota dell’A.R.P.A. Umbria prot. 19964 in data 22 settembre 2010 e la relativa scheda di rilevamento rumore; la proposta di emissione di ordinanza dell’Ufficio Servizi Operativi e Ambiente del Comune di Assisi prot. 254/U.S.O.A. in data 11 ottobre 2010);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Assisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente esercita attività di trasporto mediante autoarticolati refrigerati e gestisce un’officina di elettrauto. Quando i mezzi refrigerati sono in sosta i gruppi frigoriferi su di essi installati restano accesi per mantenere la temperatura desiderata (ovviamente, generando rumore).

2. Una verifica effettuata dall’A.R.P.A., nel piazzale antistante la via Nenni in Assisi – S. Maria degli Angeli, dove è ubicata l’officina e sostano abitualmente i predetti mezzi, in data 22 settembre 2010, ha evidenziato il superamento, ad opera dei motori dei gruppi frigoriferi predetti (non dei limiti assoluti di rumorosità, ma soltanto) dei valori limite differenziali di cui all’articolo 6, comma 2, del d.P.C.M. 1 marzo 1991.

Tale limite è stato ritenuto applicabile in quanto, nonostante il Comune di Assisi non abbia provveduto ad adottare il c.d. piano di zonizzazione acustica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, si tratterebbe di zona non esclusivamente industriale – cfr. relazione A.R.P.A. trasmessa con la nota prot. 19964 in data 22 settembre 2010.

3. Conseguentemente, il Sindaco di Assisi, richiamato l’articolo 50 del d.lgs. 267/2000, con ordinanza n. 395, prot. 37734 in data 12 ottobre 2010, ha vietato alla ricorrente di mantenere accesi i gruppi frigoriferi durante lo stazionamento sul piazzale antistante il civico n. 2 di via Nenni e di mantenere accesi gli autoveicoli in riparazione negli spazi esterni all’officina.

4. La ricorrente impugna l’ordinanza.

4.1. Sostiene che i valori limite differenziali, mancando la zonizzazione acustica, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 non trovano applicazione.

Sostiene inoltre che i limiti differenziali non si applicherebbero comunque, in base all’articolo 6, comma 2, del d.P.C.M. 1 marzo 1991 ed all’articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, essendo l’area in questione classificabile come esclusivamente industriale.

4.2. Con un secondo ordine di censure, sostiene che il Sindaco ha adottato un provvedimento contingibile ed urgente al di fuori dei casi previsti dalla normativa, ed in particolare in assenza dei presupposti – di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, e di temporaneità delle misure adottate – richiesti dall’articolo 9 della legge 447/1995.

In ogni caso, non essendo stati individuati detti presupposti, vi sarebbe un difetto di motivazione.

5. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Assisi.

6. Il ricorso non può essere accolto, per le considerazioni che seguono.

6.1. Invertendo l’elencazione proposta nel ricorso, occorre precisare, riguardo alla natura del potere esercitato ed alla sussistenza dei relativi presupposti (peraltro, ribadendo quanto recentemente affermato da questo Tribunale con la sentenza 22 ottobre 2010, n. 492), che, al fine di fronteggiare l’inquinamento acustico, il sindaco è titolare:

a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (articolo 54, comma, 2, d.lgs. 267/2000 n. 267; in precedenza, articolo 38, comma 2, della legge 142/1990);

b) di poteri di ordinanza con contenuti e finalità specifiche. Si tratta del potere, attribuito dal comma 3, del citato articolo 54 (in precedenza, comma 2-bis, del citato articolo 38), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza». E soprattutto, per quanto qui interessa, di quello previsto dall’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/1999, secondo il quale il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da <<eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente>>, può, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».

Per le caratteristiche dei presupposti di fatto e delle misure imposte, il provvedimento impugnato sembra riconducibile alla fattispecie dell’articolo 9 della legge 447/1995 (la legge quadro, del resto, viene indicata anche nella proposta di provvedimento formulata dall’Ufficio Servizi Operativi e Ambiente in data 11 ottobre 2010, cui espressamente aderisce il provvedimento impugnato).

Ciò, in quanto (cfr. sent. cit.), l’articolo 9 della legge 447/1995 non deve essere interpretato in senso restrittivo (meramente letterale). Infatti (come rilevato da TAR Puglia, Lecce, I, 24 gennaio 2006, n. 488): da un lato, la legge quadro ha ridefinito (articolo 2, comma 1, lettera a) il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come <<l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane>>, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) <<un pericolo per la salute umana>>, cosicché deve ritenersi che un fenomeno di inquinamento acustico rappresenti ontologicamente una minaccia per la salute pubblica; dall’altro, la legge stessa non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, e pertanto l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’articolo 9 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, anche se non coinvolge direttamente la salute dell’intera collettività bensì di un numero limitato di cittadini (e, al limite, di una sola persona). Altrimenti, la fattispecie dell’articolo 9 costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell’ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al sindaco quale ufficiale di governo (nello stesso senso, vedi anche TAR Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930; TAR Lombardia, Brescia, 2 novembre 2009, n. 1814; Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Piemonte, I, 2 marzo 2009, n. 199; TAR Lazio, II, 26 giugno 2002, n. 5904).

Il riferimento all’articolo 50 del d.lgs. 267/2000 ( il cui comma 5, prevede il potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti <<in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale>>) appare dunque improprio, ma non vizia il provvedimento.

6.2. Passando ad esaminare l’applicabilità dei valori limite differenziali, va ricordato che:

– secondo l’articolo 6, comma 2, del d.P.C.M. 1 marzo 1991 (il comma 1 prevede, nelle more della suddivisione del territorio comunale prevista dalla legge, i limiti di accettabilità c.d. assoluti, distinguendo tra limite diurno e limite notturno, e tra <<Zona A>> e <<Zona B>> di cui al d.m. 1444/1968, <<Zona esclusivamente industriale>> e, residualmente, <<Tutto il territorio nazionale>>), <<Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 DB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi>>;

– secondo l’articolo 15, comma 1, della legge 447/1995, <<Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all’adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2 >>;

– secondo l’articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 <<I valori limite differenziali di immissione, definiti all’art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (10), sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto>>(sono le <<aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi>>).

– infine, secondo l’articolo 8, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 14 novembre 1997, <<in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991>>;

6.3. Sebbene la giurisprudenza prevalente, sulla base dell’applicazione del canone interpretativo dell’ “ubi lex voluit, dixit …” (in quanto, cioè, il più recente regolamento richiama l’articolo 6, comma 1, e non anche il comma 2, del precedente), conforti la prospettazione della ricorrente in ordine alla non applicabilità dei limiti di rumore differenziali in mancanza di una zonizzazione acustica comunale (cfr., da ultimo, TAR Puglia, Bari, I, 14 maggio 2010, n. 1896), il Collegio deve rilevare che i precedenti di questo Tribunale vanno in una direzione diversa.

Infatti, con la sentenza 23 aprile 2001, n. 236, è stato affermato che:

– è vero che le norme transitorie contenute nell’articolo 15 della legge 447/1995 e nell’articolo 8 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 – così come testualmente formulate – potrebbero far sorgere dubbi sull’applicabilità dei “valori limite differenziali” durante il periodo (transitorio) di carenza di “zonizzazione” nel territorio del Comune intimato;

– è pur vero, però, che sia il d.P.C.M. 1 marzo 1991, sia il d.P.C.M. 14 novembre 1997 rendono bene chiara l’idea che per le aree non esclusivamente industriali non è stata affatto delineata una soluzione di continuità in ordine al cumulo dei due criteri di valutazione (“criterio differenziale” e “criterio assoluto”);

– infatti, a parte la perfetta corrispondenza letterale delle due norme in rassegna (comma 2 dell’articolo 6 del d.P.C.M. 1 marzo 1991 e comma 1 dell’articolo 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997) che già chiaramente fa propendere per la delimitazione del divieto di cumulo dei due criteri solo per le aree industriali (e, quindi, non per le altre), vi è da dire che sotto il profilo logico e teleologico è del tutto irragionevole pensare che il “criterio differenziale” già operante in base al decreto del 1991 possa essere stato congelato durante il periodo transitorio (di carenza di zonizzazione), pur in presenza di una situazione urbanistica e (soprattutto) di una esigenza di tutela della salute pubblica, assolutamente identiche durante il periodo di riferimento (e cioè dal 1991 al 1998).

Il Collegio ritiene detta impostazione più convincente e quindi meritevole di essere confermata.

Può aggiungersi che, altrimenti, la previsione dell’articolo 8 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 contrasterebbe con quanto disposto dall’articolo 15 della legge 447/1995, che intende assicurare, nelle more della definizione dei regolamenti e provvedimenti attuativi previsti dalla legge quadro, la permanente vigenza (per quanto non in contrasto con la legge stessa) della disciplina di tutela stabilita dal d.P.C.M. 1 marzo 1991.

In conclusione sul punto, la ragione per la quale il d.P.C.M. del 1997 non richiama il comma 2 dell’articolo 6, del d.P.C.M. del 1991, è che, mancando ogni modifica riguardo ai limiti c.d. differenziali, per detta parte della disciplina non c’era bisogno di norme transitorie.

Nel senso qui accolto, si esprime anche la circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 6 settembre 2004.

6.4. Riguardo alla natura della zona interessata, la prospettazione della ricorrente trova riscontro nella disciplina urbanistica (<<zona industriale di S.Maria degli Angeli, D1 – industriale esistente>>, secondo il vigente P.R.G. – cfr. articolo 2.6. delle N.T.A.).

Ma la scheda di rilevamento del rumore redatta dall’A.R.P.A. indica trattarsi di <<area industriale interessata da numerosi insediamenti abitativi>> e tale indicazione non viene confutata dalla ricorrente.

Il piano di zonizzazione acustica (che, coerentemente alla situazione di fatto, assegna all’area in questione la classe V – “aree prevalentemente industriali”) è stato adottato nel 2007, ma non è ancora stato approvato dal Comune di Assisi.

Nelle more dell’approvazione della zonizzazione tematica, nella discordanza tra la classificazione urbanistica e la situazione di fatto, occorre dare prevalenza a quest’ultima in quanto – pur non esistendo per la zonizzazione acustica in itinere alcuna previsione normativa utile a fondarne un’applicazione anticipata, alla stregua delle misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici – la previsione della Tabella A, richiamata dall’articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 fornisce un criterio convenzionale univoco e specifico: ai fini dell’applicazione della disciplina di tutela dall’inquinamento acustico, sono da considerare <<aree esclusivamente industriali>> soltanto quelle che siano <<esclusivamente interessate da attività industriali>> e siano altresì <<prive di insediamenti abitativi>>. Condizione quest’ultima, che, pacificamente, non ricorre per l’area in questione.

E’ pur vero che l’applicazione del predetto criterio convenzionale potrebbe penalizzare le attività industriali preesistenti che abbiano visto sorgere nella zona, impropriamente, edifici residenziali; ma tale circostanza, da un lato avrebbe richiesto l’esperimento di azioni di tutela nei confronti della localizzazione abitativa; dall’altro, potrebbe essere affrontata dal Comune mediante la zonizzazione acustica. In ogni caso, detta circostanza non può giustificare la deroga o la disapplicazione della disciplina di tutela della salute e dell’ambiente.

7. Considerate le difficoltà di ricostruzione della disciplina applicabile e le incertezze giurisprudenziali, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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