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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 48 | Data di udienza: 18 Aprile 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Regione Valle d’Aosta – Competenza primaria in materia urbanistica – L.r. n. 11/1998 – Applicazione in via esclusiva – Regime giuridico dei lavori non ultimati nei termini stabiliti –  Integrazione o sostituzione con le norme del d.P.R. n. 380/2001 – Esclusione. (Si ringrazia la dott.ssa Raffaella Porrato per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Valle d'Aosta
Città: Aosta
Data di pubblicazione: 15 Maggio 2012
Numero: 48
Data di udienza: 18 Aprile 2012
Presidente: Adamo
Estensore: De Vita


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Regione Valle d’Aosta – Competenza primaria in materia urbanistica – L.r. n. 11/1998 – Applicazione in via esclusiva – Regime giuridico dei lavori non ultimati nei termini stabiliti –  Integrazione o sostituzione con le norme del d.P.R. n. 380/2001 – Esclusione. (Si ringrazia la dott.ssa Raffaella Porrato per la segnalazione)



Massima

 

TAR VALLE D’AOSTA – 15 maggio 2012, n. 48


DIRITTO URBANISTICO – Regione Valle d’Aosta – Competenza primaria in materia urbanistica – L.r. n. 11/1998 – Applicazione in via esclusiva – Regime giuridico dei lavori non ultimati nei termini stabiliti –  Integrazione o sostituzione con le norme del d.P.R. n. 380/2001 – Esclusione.

La Regione Valle d’Aosta ha competenza primaria in materia urbanistica, come stabilito dall’art. 2, lett. g, dello Statuto. Di conseguenza, la legge regionale n. 11 del 1998 deve essere applicata in via esclusiva, senza che via sia alcuna possibilità di integrare o sostituire le disposizioni contenute nella stessa con il Testo unico dell’edilizia di provenienza statale e, più specificamente (in riferimento alla fattispecie) con l’art. 15 dello stesso, essendo compiutamente disciplinato nella predetta legge regionale – all’art. 60, comma 9 – il regime giuridico dei lavori non ultimati nei termini stabiliti; né la DIA disciplinata nel Testo unico dell’edilizia agli artt. 22 e 23 è riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni che ne imporrebbe l’applicazione anche in presenza di una normativa regionale o locale difforme.  Del resto, “è lo stesso Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che fa salvo, al comma 2 dell’art. 2, l’esercizio della potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, 5 ottobre 2009, n. 248).


Pres. Adamo, Est. De Vita – A.G. e altri (avv. Dujany) c. Comune di La Salle (avv.ti Rpoullet e Scalise)


Allegato


Titolo Completo

TAR VALLE D’AOSTA – 15 maggio 2012, n. 48

SENTENZA

 

TAR VALLE D’AOSTA – 15 maggio 2012, n. 48

N. 00048/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2011, proposto da:
– Andrea Gadin, Elisabetta Gadin e Gian Luigi Gadin, rappresentati e difesi dall’Avv. Adolfo Dujany, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Aosta, Via Torino n. 7;

contro

– il Comune di La Salle, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Paola Roullet e Rosario Scalise, e domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. in Aosta, Piazza Accademia S. Anselmo n. 2;

per l’annullamento

– “della disposizione definitiva di divieto di prosecuzione dell’attività dichiarata con la DIA presentata l’1 aprile 2011 dal signor Andrea Gadin e di analoga disposizione dichiarata con altra DIA presentata in pari data dalla signora Gadin Elisabetta emessa dal responsabile del servizio tecnico del Comune di La Salle”;

– “delle diffide emesse in data 25 novembre 2011 dal responsabile del servizio tecnico del Comune di La Salle, ing. Averone Marco, ai sensi dell’art. 77 L. reg. n. 11/98 in cui la n. 4/2011 diffida il signor Gadin Andrea, quale comodatario, ed il signor Gadin Gianluigi, quale proprietario, ad eliminare, entro 90 giorni, le opere eseguite in assenza di idoneo titolo abilitativo e cioè: infissi, sottofondo e presumibilmente condutture dell’impianto di riscaldamento eseguite nell’unità immobiliare posta al piano 1° (Fg. 36 n. 527 sub. 4), nonché a conformare al progetto quanto realizzato in difformità dal titolo abilitativo; la n. 5/2011 diffida la signora Gadin Elisabetta in qualità di comodataria ed il signor Gadin Gianluigi, quale proprietario, ad eliminare, entro 90 giorni, le opere eseguite in assenza di idoneo titolo abilitativo e cioè: infissi eseguiti nell’unità immobiliare posta al piano terreno (Fg. 36 n. 527 sub. 3), nonché a conformare al progetto quanto realizzato in difformità dal titolo abilitativo; la n. 6/2011 diffida il signor Gadin Gianluigi, quale proprietario dell’intero fabbricato insistente sul fondo n. 527 del Fg. 36, ad eliminare entro 90 giorni, le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e cioè: infissi posati nel sottotetto (che costituisce pertinenza dell’unità immobiliare sottostante distinta al Fg. 36 n. 527 sub. 4), nonché conformare al progetto quanto realizzato in difformità dal titolo abilitativo”;

– nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di La Salle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 18 aprile 2012, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 15 dicembre 2011 e depositato il successivo 27 dicembre, i ricorrenti hanno impugnato, tra l’altro, il definitivo divieto di prosecuzione dell’attività dichiarata con la DIA presentata l’1 aprile 2011 dal signor Andrea Gadin e di analoga disposizione dichiarata con altra DIA presentata in pari data dalla signora Gadin Elisabetta, emessa dal responsabile del servizio tecnico del Comune di La Salle, oltre ad una serie di diffide riguardanti i lavori sullo stesso immobile.

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione di legge con riferimento all’allegato A paragrafo E della legge regionale n. 11 del 1998, nonché violazione di legge con riferimento all’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 in correlazione con gli artt. 59 e 61 della legge regionale n. 11 del 1998 e con l’Allegato A della stessa legge, paragrafo C, comma 3, lettera a, punto 4, di violazione di legge con riferimento all’art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 e di violazione di legge con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione.

Secondo le norme sopra indicate la posa dei serramenti rientrerebbe tra le attività soggette a denuncia di inizio attività e non a concessione edilizia, anche in considerazione del tenore dell’art. 15 del Testo unico dell’edilizia che assoggetta a d.i.a. le opere ancora da eseguire nel caso di permesso di costruire scaduto, se le stesse rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 22. Il tutto anche in considerazione del fatto che la d.i.a. costituirebbe livello essenziale delle prestazioni ex art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione.

Ulteriori doglianze riguardano la violazione di legge con riferimento all’allegato A paragrafo B, comma 2, lett. a, nn. 6 e 13, e lett. b, n. 3, della legge regionale n. 11 del 1998 in correlazione con l’art. 6, lett. a, del D.P.R. n. 380 del 2001, la violazione di legge con riferimento all’art. 5, comma 1, del Regolamento edilizio del Comune di La Salle e la violazione di legge con riferimento al D. M. 10 settembre 2010 punto 12, punto 1, lett. a, costituente linee guida del decreto-legge n. 387 del 2003.

Con riferimento all’ordinanza n. 78/2011 e alla successiva diffida a demolire si assume la loro illegittimità in quanto le opere dalle stesse sanzionate sarebbero assolutamente libere e non assoggettate né a concessione edilizia, né a denuncia di inizio attività, trattandosi di attività manutentiva ordinaria, come statuito dall’art. 5 del Regolamento edilizio del Comune di La Salle.

Infine, le diffide finalizzate alla conformazione degli interventi edilizi al progetto allegato alla C.E. 49 del 10 ottobre 2005 sarebbero illegittime, giacché gli interventi posti in essere rientrerebbero nel novero delle tolleranze, trattandosi di misure non eccessivamente difformi dalle previsioni progettuali e oltretutto ritenute apparentemente conformi al titolo abilitativo dal Responsabile dell’Ufficio tecnico. Le aperture sul prospetto est, pur essendo difformi dal titolo abilitativo, sarebbero conformi alla situazione originaria dell’immobile e andrebbero ricondotte all’attività di manutenzione ordinaria. Le aperture sul prospetto ovest, invece, sarebbero perfettamente conformi al progetto approvato e quindi il provvedimento di diffida sarebbe viziato da eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di La Salle, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2012, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va ritenuta inammissibile la memoria, unitamente alla produzione documentale, depositata dalla difesa dei ricorrenti in data 6 aprile 2012, ossia oltre i termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., che consente il deposito dei documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza e delle memorie di replica fino a venti giorni liberi antecedenti.

Pertanto, tali atti non possono essere presi in considerazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 24 febbraio 2012, n. 615).

Va dato atto, tuttavia, che il difensore dei ricorrenti ha esposto oralmente quanto contenuto nella richiamata memoria depositata tardivamente.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è infondato.

2.1. Con la prima doglianza si assume l’illegittimità degli atti che hanno inibito la prosecuzione dell’attività oggetto di denuncia di inizio attività ai ricorrenti, in ragione del fatto che la posa dei serramenti rientrerebbe tra le attività soggette a denuncia di inizio attività e non a concessione edilizia, come stabilito dall’art. 15 del Testo unico dell’edilizia, che assoggetta a d.i.a. le opere ancora da eseguire nel caso di permesso di costruire scaduto, se le stesse rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 22; oltretutto, la d.i.a. costituirebbe livello essenziale delle prestazioni ex art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione.

2.2. La censura non può essere accolta.

I ricorrenti Gadin Andrea ed Elisabetta, in qualità di comodatari delle unità abitative distinte al catasto al Fg 36, mappale 527, sub 03 e 04, di proprietà del ricorrente Gadin Gian Luigi, hanno presentato due denunce di inizio attività in data 1 aprile 2011 – protocollate rispettivamente con il n. 3329/x/11 e il n. 3330/x/11 – per la posa di serramenti nei falsi telai attuali e balconi, finalizzata al completamento di un’attività edilizia di ristrutturazione dello stesso immobile assentita mediante concessione edilizia del 12 novembre 2004.

In data 25 ottobre 2011, con due distinti provvedimenti, il Comune di La Salle ha inibito la prosecuzione dell’attività oggetto di denuncia di inizio attività ai ricorrenti, sulla base delle ragioni evidenziate in precedenza.

I provvedimenti comunali si fondano sul disposto dell’art. 60, comma 9, della legge regionale n. 11 del 1998, secondo il quale in presenza di una regolare concessione edilizia, “qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il concessionario deve richiedere una nuova concessione, per la parte di intervento non ultimata”.

A supporto dell’interpretazione comunale viene richiamato anche il parere, reso su impulso dello stesso Comune resistente, dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, il 28 settembre 2011, prot. 10336/TA, che ha segnalato la necessità di esclusiva applicazione della norma in esame al caso di specie, visto che, ai sensi dell’art. 97 della legge regionale n. 11 del 1998, “solo per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali hanno applicazione le norme statali in materia di edilizia e urbanistica”, ossia il D.P.R. n. 380 del 2001.

2.3. Le determinazioni comunali impugnate appaiono immuni dai vizi dedotti in ricorso, atteso che la Regione Valle d’Aosta ha competenza primaria in materia urbanistica, come stabilito dall’art. 2, lett. g, dello Statuto. Di conseguenza, la legge regionale n. 11 del 1998 deve essere applicata in via esclusiva, senza che via sia alcuna possibilità di integrare o sostituire le disposizioni contenute nella stessa con il Testo unico dell’edilizia di provenienza statale e, più specificamente, con l’art. 15 dello stesso.

Essendo compiutamente disciplinato nella predetta legge regionale – all’art. 60, comma 9 – il regime giuridico dei lavori non ultimati nei termini stabiliti, non si può che condividere le conclusioni cui è giunto il Comune resistente.

2.4. In ordine alla censura che, ricollegando le disposizioni relative alla denuncia di inizio attività ai livelli essenziali delle prestazioni, ne imporrebbe comunque l’applicazione anche in presenza di una normativa regionale o locale difforme (art. 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990), va evidenziato come la stessa non sia accoglibile.

2.5. In primo luogo va sottolineato come si faccia riferimento alla denuncia di inizio attività disciplinata nel Testo unico dell’edilizia agli artt. 22 e 23, con la conseguente questione riguardante l’applicabilità della predetta normativa ad una Regione a statuto speciale che, come evidenziato in precedenza, ha potestà normativa primaria in materia urbanistica. A tal fine si può affermare il principio che la normativa statale citata non trova applicazione nella Regione Valle d’Aosta, proprio in virtù della circostanza che la stessa è titolare di potestà legislativa primaria in materia di urbanistica ai sensi dell’art. 2, lett. g, dello Statuto speciale di autonomia. Del resto, “è lo stesso Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che fa salvo, al comma 2 dell’art. 2, l’esercizio della potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, 5 ottobre 2009, n. 248).

2.6. In conclusione, la predetta censura deve essere respinta.

3. Anche la parte del ricorso avverso gli atti di diffida n. 4/2011, n. 5/2011 e n. 6/2011 del 25 novembre 2011 emanati dal Responsabile del servizio tecnico del Comune, è infondata.

3.1. A giudizio dei ricorrenti, gli atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto le opere realizzate o rientrerebbero nell’edilizia libera, trattandosi di manutenzione ordinaria, oppure sarebbero difformi dal titolo abilitativo soltanto in misura molto ridotta e quindi ricadrebbero nei limiti della tollerabilità, oppure sarebbero conformi alla situazione precedente al progetto assentito, o, infine, sarebbero perfettamente rispettose del progetto approvato.

3.2. La prospettazione dei ricorrenti non può essere accolta.

Una parte delle censure va respinta richiamando quanto già evidenziato nella trattazione del primo motivo a proposito del titolo edilizio necessario per concludere i lavori che non siano ultimati nei termini stabiliti dalla concessione: si è già chiarito come l’art. 60, comma 9, della legge regionale n. 11 del 1998 deve essere applicato in casi del genere e quindi non rileva assolutamente la tipologia dei lavori da realizzare per ultimare quanto previsto nella concessione.

3.3. Quanto alla consistenza delle difformità, risulta apodittico l’assunto dei ricorrenti, non essendo stato indicato in concreto lo scostamento effettivo dalle misure originarie e quindi l’applicabilità delle tolleranze nei limiti previsti dal Regolamento edilizio comunale.

In ogni caso, nella memoria comunale si pone in risalto come le misure indicate dai ricorrenti non siano esatte e comunque vi siano ragioni di tutela igienica e sanitaria che impongono al Comune di intervenire a sanzionare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella concessione rilasciata.

Infine, non può riconnettersi un valore probatorio assoluto alla dichiarazione del tecnico comunale (doc. 16, all. al ricorso), il quale, non avendo potuto visionare l’interno del fabbricato, ha affermato che solo apparentemente le opere risultavano conformi al titolo abilitativo.

3.4. Infine, con riferimento alla regolarità delle aperture sul lato ovest non può accogliersi il rilievo contenuto nel ricorso atteso che, anche dalla foto allegata agli atti (all. 17 al ricorso), emerge che non vi è congruenza tra tale realizzazione e quanto prospettato nel progetto assentito (all. 9 al ricorso, paragrafo intitolato “ampliamento di finestre”).

3.5. Alla stregua della considerazioni esposte in precedenza, anche le censure contenute nel secondo motivo di ricorso devono essere rigettate.

4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

5. In relazione alla tipologia di controversia e alla complessità anche fattuale della stessa, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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