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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, VIA VAS AIA Numero: 59 | Data di udienza: 10 Luglio 2013

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi – Divieto di diluizione – Art. 101, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Punto di prelievo – Individuazione – VIA, VAS E AIA – AIA – Principi di proporzionalità, precauzione e prevenzione – Nozione – Punto di misurazione dello scarico – Indicazione nell’AIA – Art. 108, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Discrezionalità tecnica amministrativa – Specifiche caratteristiche del caso concreto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione: Valle d'Aosta
Città: Aosta
Data di pubblicazione: 18 Settembre 2013
Numero: 59
Data di udienza: 10 Luglio 2013
Presidente: Turco
Estensore: La Greca


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi – Divieto di diluizione – Art. 101, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Punto di prelievo – Individuazione – VIA, VAS E AIA – AIA – Principi di proporzionalità, precauzione e prevenzione – Nozione – Punto di misurazione dello scarico – Indicazione nell’AIA – Art. 108, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Discrezionalità tecnica amministrativa – Specifiche caratteristiche del caso concreto.



Massima

 

TAR VALLE D’AOSTA – 18 settembre 2013, n. 59


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi – Divieto di diluizione – Art. 101, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Punto di prelievo – Individuazione.

Discende direttamente dal divieto di diluizione (art. 101, c. 5 d.lgs. n. 152/2006; nello stesso senso anche la nuova definizione dei valori limite di emissione introdotta dall’art. 2 del d.lgs. n. 128/2010) l’obbligo di eseguire i prelievi – al fine della verifica della conformità a legge dei valori – sullo scarico dello specifico ciclo produttivo prima della confluenza con altri scarichi al fine di evitare l’alterazione dei valori all’uscita dello scarico nel corpo recettore mediante diluizione.

Pres. Turco, Est. La Greca – C. s.p.a. (avv.ti Fegatelli, Marengo, Carnelli e Viviani) c. Regione Autonoma Valle D’Aosta (avv. Gallo) e altri (n.c.)
 

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – VIA, VAS E AIA – AIA – Principi di proporzionalità, precauzione e prevenzione – Nozione.

Il principio di proporzionalità costituisce il limite dell’azione amministrativa che comunque deve essere sempre informata, in ragione delle fattispecie che vengono in rilievo, al rispetto dei principi di prevenzione e di precauzione ambientale. Il principio di prevenzione è un tipico principio orizzontale da applicare a tutti gli interventi ambientali e finalizzato a minimizzare, o anche azzerare la necessità di interventi successivi alla produzione del danno ambientale. Il principio di precauzione si differenzia da quello preventivo ed è caratterizzato da una riconsiderazione dei rapporti tra diritto e scienza, nel senso che l’incertezza circa i nessi causali tra attività umane e danni provocati all’ambiente può condurre all’immediata adozione di misure volte a prevenire il degrado dell’ambiente, con un sostanziale ribaltamento dell’onere della prova che non viene così addossata ex post ai danneggiati, ma ex ante ai produttori del danno, ancorché solo probabile. In altre parole, la «precauzione», anticipa la soglia di intervento dell’azione preventiva anche alle ipotesi in cui manca la certezza scientifica in ordine alle conseguenze sull’ambiente di determinati comportamenti; l’insufficienza delle conoscenze scientifiche non può, infatti, giustificare il rinvio di un’azione preventiva adeguata all’entità dei possibili rischi.

Pres. Turco, Est. La Greca – C. s.p.a. (avv.ti Fegatelli, Marengo, Carnelli e Viviani) c. Regione Autonoma Valle D’Aosta (avv. Gallo) e altri (n.c.)

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – VIA, VAS E AIA – AIA – Punto di misurazione dello scarico – Indicazione nell’AIA – Art. 108, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 – Discrezionalità tecnica amministrativa – Specifiche caratteristiche del caso concreto.

Poiché il potere dell’amministrazione di indicare nell’A.I.A. il punto di misurazione dello scarico (art. 108, c. 5 d.lgs. n. 152/2006) è strumentale ad impedire qualsivoglia rischio ambientale, in presenza di scarichi contenenti sostanze pericolose, l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’autorità amministrativa non può non tener conto delle specifiche caratteristiche che il caso concreto presenti mediante prescrizione di apposite misure prudenziali.

Pres. Turco, Est. La Greca – C. s.p.a. (avv.ti Fegatelli, Marengo, Carnelli e Viviani) c. Regione Autonoma Valle D’Aosta (avv. Gallo) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VALLE D’AOSTA – 18 settembre 2013, n. 59

SENTENZA

 

TAR VALLE D’AOSTA – 18 settembre 2013, n. 59

N. 00059/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2013, proposto dalla Cogne Acciai Speciali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Fegatelli, Alberto Marengo, Piercarlo Carnelli e Claudio Viviani, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Piercarlo Carnelli in Aosta, via Losanna, n. 17;


contro

– la Regione Autonoma Valle D’Aosta, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il Dipartimento legislativo e legale della medesima Amministrazione regionale, in Aosta, piazza Deffeyes, n. 1;
– la Regione Autonoma Valle D’Aosta, Assessorato territorio e ambiente, Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti; la Regione Autonoma Valle D’Aosta Assessorato opere pubbliche, Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche; la Regione Autonoma Valle D’Aosta, Assessorato agricoltura e risorse naturali; la Regione Autonoma Valle D’Aosta, Corpo Forestale della Valle D’Aosta; l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) – Valle D’Aosta; l’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta; Comune di Aosta; tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento del Dirigente del Servizio tutela delle acque dall’Inquinamento e gestione dei rifiuti del Dipartimento territorio e ambiente dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Valle d’Aosta n. 6011 del 28 dicembre 2012, comunicato in data 4 gennaio 2013, recante «Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla Società “Cogne Acciai Speciali S.p.A.”, di Aosta, con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni», nelle sole parti di cui alla narrativa;

– di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi e, in particolare, delle risultanze tutte della Conferenza di Servizi convocata per l’esame dell’istanza di rinnovo dell’A.I.A. e dei verbali delle relative sedute, con particolare ma non esclusivo riguardo alle determinazioni assunte nella seduta del 14 dicembre 2012, nelle sole parti di cui alla narrativa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D’Aosta;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza pubblica del 10 luglio 2013 gli Avv.ti M. Fegatelli per la Cogne Acciai Speciali s.p.a. e R. Jans, su delega del Prof. Avv. C. E. Gallo, per la Regione Autonoma Valle D’Aosta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1.1.- Con ricorso notificato all’Amministrazione regionale il 28 febbraio 2013 e depositato il giorno 8 marzo seguente, la società Cogne Acciai Speciali s.p.a. – in qualità di titolare e gestore di uno stabilimento industriale siderurgico sito in Aosta, via Paravera n. 16 – ha impugnato, chiedendone l’annullamento in parte qua vinte le spese, il provvedimento n. 6011 del 28 dicembre 2012 (di seguito «A.I.A.»), con cui la Regione Valle D’Aosta ha rinnovato l’autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e richiesta dall’interessata ai sensi dell’art. 29-octies del d. lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale).

Oggetto di impugnazione è la prescrizione (punto 3, lett. b dell’A.I.A.) concernente il trattamento delle acque utilizzate nel ciclo produttivo: si tratta, in particolare, della previsione con cui si impone il rispetto dei limiti tabellari (stabiliti dalla tabella 3, dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) – con riguardo alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla medesima parte terza – non solo con riferimento allo scarico finale, ma anche con riferimento ai due punti di scarico parziale, situati all’interno dello stabilimento e denominati, l’uno «di neutralizzazione di acidi-DA02», l’altro, «chiarificatore lamellare-DA03».

1.2.- Il ricorso si articola in due motivi di doglianza, di cui il primo di particolare complessità, con cui si deducono i seguenti vizi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 101, 108 e dell’Allegato 5 alla Parte terza del d. lgs n. 152 del 2006; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione del principio di proporzionalità;

2) Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto altro profilo.

1.2.1.- Quanto al primo motivo, la previsione dell’autorizzazione integrata ambientale che ha imposto alla ricorrente il rispetto dei valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbe illegittima laddove, oltre agli scarichi finali «SA01» e «SA02», ha ricompreso anche gli scarichi parziali «DA02» e «DA03», ciò che deriverebbe – in tesi – da un’erronea interpretazione delle norme di riferimento (artt. 74, 101 e 108 del d. lgs. n. 152 del 2006).

1.2.2.- Quanto al secondo motivo, la ricorrente deduce l’omessa considerazione degli esiti dell’istruttoria svolta dagli enti competenti nell’ambito del tavolo tecnico che sarebbe stato in passato attivato per l’esame della questione oggetto di odierna controversia.

2.1.- La Regione Valle d’Aosta si è costituita in giudizio ed ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso.

2.2.- In prossimità dell’udienza parte la Cogne Acciai Speciali s.p.a. ha ribadito le proprie tesi difensive.

3.- All’udienza pubblica del 10 luglio 2013, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO

1.1.- Come s’é detto, la Cogne Acciai Speciali s.p.a. ha chiesto la caducazione parziale del provvedimento n. 6011 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto il rinnovo dell’autorizzazione ambientale integrata già rilasciata con provvedimento n. 4446 del 26 ottobre 2007 della Regione Valle D’Aosta. Entrambi i provvedimenti attengono, tra l’altro, alla regolazione degli scarichi idrici dell’attività produttiva.

La ricorrente Società contesta la sostanziale equiparazione, da parte dell’Amministrazione, degli scarichi idrici parziali a quello finale con riferimento all’obbligo del rispetto dei limiti tabellari (stabiliti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), previsti per le sostanze pericolose (indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla medesima parte terza).

Analoga doglianza era stata proposta avverso l’autorizzazione del 2007 che, per tale parte, era stata ritenuta, sotto tale profilo, legittima da questo Tribunale (sentenza n. 23 del 2010), adito dalla stessa Cogne Acciai Speciali s.p.a.

1.2.- Ciò precisato, ai fini di una migliore comprensione delle questioni sottoposte alla cognizione del Tribunale, va succintamente ricostruito l’assetto del ciclo delle acque che l’autorizzazione integrata ambientale ha inteso regolare.

1.3.1.- La rete di raccolta degli scarichi dello stabilimento è costituita da due dorsali principali denominate «dorsale est» e «dorsale ovest» e si compone di una serie di tubazioni, collettori, impianti di sollevamento e di trattamento intermedio prima che le acque siano sottoposte al trattamento finale di depurazione e poi riversate nel fiume Dora Baltea.

1.3.2.- In particolare, sempre secondo quanto esposto, tutte le acque reflue dello stabilimento (acque di raffreddamento e acque di processo) vengono convogliate, attraverso le dorsali est ed ovest, al depuratore finale e da questo scaricate nella Dora Baltea attraverso il punto di scarico «SA01».

1.3.3- Le acque di processo contengono ioni metallici compresi nell’elenco delle sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 e sono sottoposte a forme di trattamento «particolare» presso gli impianti «DA02» (neutralizzazione acidi) e «DA03» (chiarificatore lamellare) prima di essere convogliate al depuratore finale e, quindi, al punto di scarico «SA01».

1.3.4.- I reflui in uscita dai suddetti impianti di trattamento intermedio vengono convogliati attraverso i predetti scarichi «DA02» e «DA03» nella cd. «sala pompe 10», insieme ad altri reflui da diversa fonte, per poi essere addotti all’impianto di depurazione finale «SA01» tramite la dorsale est e, quindi, fatti confluire nel fiume Dora Baltea mediante lo scarico «SA01».

2.1.- La prescrizione dell’A.I.A. che ha previsto, oltre al punto di scarico finale nel corpo recettore fiume Dora «SA01» altri due punti di campionamento per l’accertamento della conformità degli scarichi – rispettivamente in corrispondenza degli scarichi a valle dei trattamenti particolari identificati come «DA02» e «DA03», con conseguente equiparazione degli scarichi parziali agli scarichi finali ai fini del rispetto dei valori limite -, è contrastata dalla Cogne Acciai Speciali s.p.a., la cui posizione, così come espressa nel primo motivo di ricorso, può essere sintetizzata nei seguenti termini:

a) il rispetto dei valori limite di emissione andrebbe misurato nel punto in cui le acque reflue originate dall’impianto vengono immesse nel corpo idrico ricevente e ciò per effetto del combinato disposto dell’art. 101 comma 1 e comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006, laddove è previsto che «tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla Parte terza del presente decreto […]» (comma 1) e che «tutti gli scarichi, […] devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall’articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo» (comma 3);

b) la previsione della misurazione nel punto di immissione nel corpo idrico ricevente non sarebbe in contrasto con l’ulteriore previsione, contenuta nell’art. 108, comma 5 del d. lgs. n. 152 del 2006, il quale stabilisce che «per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 […]» e che «l’autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti». Ciò sul rilievo che il predetto comma quinto si limiterebbe, per un verso, a disciplinare la misurazione degli scarichi e non regolerebbe la verifica di conformità degli stessi ai valori di legge e, per altro verso, tale previsione sarebbe da correlare alla precedente previsione di cui al comma 4, limitata agli scarichi contenenti sostanze estranee al processo produttivo della Cogne Acciai s.p.a.;

c) in ogni caso, il punto di verifica dei valori limite avrebbe dovuto essere stabilito dall’A.I.A in un sito allocato dopo il sistema di depurazione e non, come invece è, in tesi, avvenuto, mediante prelievi posti a monte del depuratore finale, non significativi ai fini del rispetto dei limiti di legge;

d) il provvedimento per la parte impugnata sarebbe illegittimo per violazione del principio di proporzionalità.

2.2.- Le censure di parte ricorrente, poiché infondate, devono essere tutte disattese.

La sentenza di questo Tribunale n. 23 del 2010 (cit., gravata da appello e non sospesa) ha tracciato un quadro completo e compiuto sull’interpretazione delle disposizioni che regolano la fattispecie per cui è causa e sulle norme che se ne astraggono. Da siffatto precedente – qui richiamato anche per gli effetti di cui all’art. 74, secondo periodo, cod. proc. amm. – il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ferme restando le ulteriori considerazioni di seguito tratteggiate.

2.2.1.- Risulta dirimente la previsione dell’art. 108, comma 5 del d. lgs. n. 152 del 2006, secondo la quale «per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo».

Nessuna delle regole ermeneutiche tratteggiate dalle disposizioni preliminari al codice civile autorizza una lettura delle disposizione in argomento quale quella offerta dalla parte ricorrente nel senso di agganciarla al precedente comma 4 in ragione dell’asserita strumentalità del prelievo di cui al comma 5 alla verifica del rispetto delle sostanze elencate nel comma 4, alle quali il ciclo produttivo della Cogne Acciai Speciali s.p.a. è estraneo.

Sul punto va osservato che è proprio con riferimento agli scarichi contenenti le sostanze pericolose di che trattasi che il legislatore ha dettato disposizioni precise, una regola generale e regole integrative.

Come sottolineato nella sentenza n. 23 del 2010 citata, l’articolo 101 («Criteri generali della disciplina degli scarichi») del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che « “tutti gli scarichi […] devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente […] (comma 3), ma il legislatore ha introdotto una serie di disposizioni speciali, puntualmente individuate, che hanno funzione integrativa del criterio generale.

La prima è quella prevista dal comma 4 del medesimo articolo 101 con cui si stabilisce che “l’autorità competente per il controllo […] può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto [cioè sostanze pericolose,] subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale”. Altra disposizione integrativa è il successivo comma 5 dell’articolo 101, ai sensi del quale (nel testo modificato per effetto dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4) “i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 [contenenti le sostanze pericolose], prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L’autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4”».

In tal senso anche la nuova definizione dei «valori limite di emissione» introdotta dall’art. 2 del d. lgs. n. 128 del 2010, nello stabilire che «i valori limite di emissione delle sostanze si applicano […] nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto» e che «nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni», fa salvi, comunque, «i casi diversamente previsti dalla legge», nei quali – in presenza di sostanze ad alto potenziale inquinante – il punto di misurazione può essere determinato secondo specifiche valutazioni dell’amministrazione (A.I.A.), con distinte modalità e localizzazioni all’interno del processo di scarico.

D’altronde il divieto di diluizione è un principio fondamentale nel campo della tutela delle acque dall’inquinamento ed è generalmente riconosciuto che se così non fosse la possibilità di diluire i reflui con un alto potenziale inquinante con acqua pulita permetterebbe di aggirare i parametri stabiliti dal legislatore. Discende direttamente dal divieto di diluizione l’obbligo di eseguire i prelievi – al fine della verifica della conformità a legge dei valori – sullo scarico dello specifico ciclo produttivo prima della confluenza con altri scarichi al fine di evitare l’alterazione dei valori all’uscita dello scarico nel corpo recettore mediante diluizione.

Poiché nel caso di specie è riconosciuto dalla stessa ricorrente che le acque di che trattasi contengono talune delle sostanze pericolose contemplate nella surrichiamata Tabella 5, alla luce delle ridette disposizioni, ben poteva l’Amministrazione fissare gli ulteriori punti di misurazione – anche ai fini della verifica del rispetto dei valori limite – a ciò autorizzata dallo stesso dato legislativo. Né la prescrizione degli ulteriori due punti di prelievo in corrispondenza degli scarichi «DA02» e «DA03» – e dopo la specifica depurazione – siccome sopra decritti può ritenersi violativa del principio di proporzionalità di estrazione comunitaria, inteso quale regola di azione dell’amministrazione pubblica che deve modulare l’esercizio dell’attività in ragione di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati. Proporzionalità della misura che, nel caso di specie, non può concretamente escludersi ove si inquadri, ulteriormente, l’intervento nell’ambito della funzione di vigilanza e prevenzione che l’autorità ambientale proposta al rilascio dell’A.I.A, è tenuta a svolgere.

Il principio di proporzionalità costituisce, infatti, il limite dell’azione amministrativa che comunque deve essere sempre informata, in ragione delle fattispecie che vengono in rilievo, al rispetto dei principi di prevenzione e di precauzione ambientale.

Il principio di prevenzione è un ‘tipico principio orizzontale da applicare a tutti gli interventi ambientali e finalizzato a minimizzare, o anche azzerare la necessità di interventi successivi alla produzione del danno ambientale’.

Il principio di precauzione ‘si differenzia da quello preventivo ed è caratterizzato da una riconsiderazione dei rapporti tra diritto e scienza, nel senso che l’incertezza circa i nessi causali tra attività umane e danni provocati all’ambiente può condurre all’immediata adozione di misure volte a prevenire il degrado dell’ambiente, con un sostanziale ribaltamento dell’onere della prova che non viene così addossata ex post ai danneggiati, ma ex ante ai produttori del danno, ancorché solo probabile’. In altre parole, la «precauzione», anticipa la soglia di intervento dell’azione preventiva anche alle ipotesi in cui manca la certezza scientifica in ordine alle conseguenze sull’ambiente di determinati comportamenti; l’insufficienza delle conoscenze scientifiche non può, infatti, giustificare il rinvio di un’azione preventiva adeguata all’entità dei possibili rischi.

Ne discende che, poiché il potere dell’amministrazione di indicare nell’A.I.A. il punto di misurazione dello scarico è strumentale ad impedire qualsivoglia rischio ambientale, in presenza di scarichi contenenti sostanze pericolose, l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’autorità amministrativa non può non tener conto delle specifiche caratteristiche che il caso concreto presenti mediante prescrizione di apposite misure prudenziali.

3.1.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce un’ulteriore ragione illegittimità del provvedimento adottato poiché l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’istruttoria – conclusasi in senso favorevole alla medesima Società – con cui nell’ambito (delle proposte di modifica) della precedente autorizzazione sarebbe stato affermato che i punti «DA02» e «DA03» dovessero essere considerati validi unicamente ai fini di misurazione e non anche ai fini del controllo del rispetto dei valori limite di emissione.

3.2.- Il motivo è destituito di fondamento.

3.3.- Nel procedimento per cui è causa gli interessi in gioco risultano congruamente valutati e contemperati – con conseguente idoneità dell’attività istruttoria posta in essere – per cui l’omessa formale valutazione delle considerazioni endoprocedimentali attinenti alla precedente autorizzazione non possono venire utilmente in rilievo, considerato pure che essa ha costituito oggetto di scrutinio giurisdizionale con gli esiti che si sono sopra riportati e qui, quanto alla nuova autorizzazione, ribaditi. D’altronde non sembra che la precedente istruttoria risulti approdata a diversi definitivi esiti né qui sono stati offerti elementi di giudizio tali da ritenere sussistente una continuità procedimentale tra la vecchia istruttoria e la nuova (con conseguente, in ipotesi, «nesso di presupposizione» complessivo), quest’ultima, peraltro, autonomamente aggredita in sede giurisdizionale.

3.4.- Ne deriva che le conclusioni cui giunta l’Amministrazione con riferimento all’A.I.A. qui impugnata resistono alle censure di parte ricorrente anche sotto siffatto profilo.

4.- Al lume delle suesposte considerazioni il ricorso, poiché complessivamente infondato,va rigettato.

5.- Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.); non v’è luogo a provvedere nei confronti delle controparti intimate e non costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, pronunziando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Condanna la Cogne Acciai Speciali s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della Regione Autonoma della Valle D’Aosta, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti delle controparti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Turco, Presidente
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario
Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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