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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 550 | Data di udienza: 11 Maggio 2017

* VIA, VAS E AIA – Autorizzazione integrata ambientale – Diffida per inottemperanza alle prescrizioni –Relazione ARPA incerta e dubitativa –  Contestazione degli inadempimenti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 1 Giugno 2017
Numero: 550
Data di udienza: 11 Maggio 2017
Presidente: Rovis
Estensore: Rinaldi


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Autorizzazione integrata ambientale – Diffida per inottemperanza alle prescrizioni –Relazione ARPA incerta e dubitativa –  Contestazione degli inadempimenti.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 1 giugno 2017, n. 550


VIA, VAS E AIA – Autorizzazione integrata ambientale – Diffida per inottemperanza alle prescrizioni –Relazione ARPA incerta e dubitativa –  Contestazione degli inadempimenti.

La diffida per inottemperanza alle prescrizioni dell’AIA,  ex art. 5 bis della legge reg. Veneto 33/85 e art. 29 decies co. 9 lett. c) D. Lgs. 152/06, non può fondarsi  su una relazione dell’ARPAV dai contenuti incerti e dubitativi con la quale i funzionari che hanno eseguito i sopralluoghi si sono limitati a segnalare alcune “criticità” relative alla gestione dei rifiuti, senza prendere posizione in maniera chiara e netta in ordine a eventuali inadempimenti da contestare.


Pres. Rovis, Est. Rinaldi – Consorzio C. s.p.a. (avv.ti Pasquini, Cavallo e Pinello) c. Regione Veneto (avv.ti Drago, Ligabue e Zanon)  e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^ - 1 giugno 2017, n. 550

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 1 giugno 2017, n. 550

Pubblicato il 01/06/2017

N. 00550/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2016, proposto da:
Consorzio Cerea Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Pasquini, Stefania Cavallo, Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

 

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso l’avv. Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto – Cannaregio, 23;
Provincia di Verona, Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Dipartimento Provinciale Arpav di Verona, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della diffida per inottemperanza a prescrizioni autorizzative regionali (decreto regionale n. 72 del 23.11.2010 e ss.mm.ii) emessa dal dirigente del settore ambiente della provincia di Verona in data 30.10.2015 prot. n. 94942, avente ad oggetto l’impianto del Consorzio di Cerea spa sito in Cerea /Vr Via Palesella n. 3/C.

e della relazione del Dipartimento Arpav di Verona del 18.5.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Consorzio ricorrente, titolare di A.I.A. in relazione a un impianto di raccolta, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ha impugnato la diffida in epigrafe indicata e le singole prescrizioni in essa contenute, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

La Provincia di Verona e l’ARPAV non si sono costituite in giudizio: la Regione ha depositato un atto di mera costituzione e chiesto la reiezione del ricorso.

Il ricorso merita accoglimento.

L’impugnata diffida, emessa ai sensi dell’art. 5 bis della legge reg. Veneto 33/85 e dall’art. 29 decies co. 9 lett. c) D. Lgs. 152/06, deve essere annullata poiché viziata da eccesso di potere sotto il profilo del difetto d’istruttoria.

La diffida si fonda, invero, su una relazione dell’ARPAV dai contenuti incerti e dubitativi con la quale i funzionari che hanno eseguito i sopralluoghi si sono limitati a segnalare alcune “criticità” relative alla gestione dei rifiuti, senza tuttavia prendere posizione in maniera chiara e netta in ordine a eventuali inadempimenti da contestare al Consorzio.

Nella suddetta relazione non è dato riscontrare l’accertamento di veri e propri inadempimenti del Consorzio agli obblighi in tema di gestione dei rifiuti: quelle segnalate appaiono piuttosto come mere ipotesi di inadempimento, limitandosi i funzionari dell’ARPAV a segnalare “criticità” e a manifestare “dubbi” in ordine alle modalità di gestione dei rifiuti, talora finanche rinviando a successive indagini che non consta siano mai stati espletate.

In assenza di ulteriori accertamenti e/o approfondimenti istruttori, una simile relazione, dal contenuto incerto e dubitativo, non poteva essere posta a fondamento dell’impugnata diffida, tenuto altresì conto della gravità delle conseguenze derivanti dall’eventuale inadempimento delle prescrizioni in essa contenute che, ove disattese, possono determinare la revoca dell’AIA.

In definitiva, il quadro istruttorio esistente non offriva alla Provincia sufficienti elementi per affermare l’esistenza delle contestate inottemperanze, sicchè la diffida deve essere annullata.

Le spese di lite sono poste a carico della Provincia di Verona, nella misura indicata in dispositivo, e compensate nei confronti delle altre amministrazioni evocate in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Provincia di Verona a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, compensandole nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
Michele Pizzi, Referendario

L’ESTENSORE
Marco Rinaldi
        
IL PRESIDENTE

Claudio Rovis
                         

IL SEGRETARIO
 

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