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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 1269 | Data di udienza: 23 Ottobre 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Provvedimenti negativi in materia di nulla osta – Motivazione – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 13 Novembre 2013
Numero: 1269
Data di udienza: 23 Ottobre 2013
Presidente: Farina
Estensore: Fenicia


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Provvedimenti negativi in materia di nulla osta – Motivazione – Fattispecie.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 2^ – 13 novembre 2013, n. 1269


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Provvedimenti negativi in materia di nulla osta – Motivazione – Fattispecie.

In relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l’Amministrazione è tenuta (cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n.2111) a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all’esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell’ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità delle opere (fattispecie relativa al diniego di nulla osta, sul presupposto che il box “per tipologia e materiali altera negativamente il contesto tutelato ai sensi della L. 1497/39”: per il solo riferimento generico alla tipologia della costruzione e alla scelta dei materiali utilizzati nella edificazione, la motivazione non appare  sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria laddove esso deve esplicare le ragioni di fatto poste alla base dell’atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell’interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti).

Pres. f.f. Farina, Est. Fenicia –M.F. (avv. Capo) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 2^ - 13 novembre 2013, n. 1269

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 2^ – 13 novembre 2013, n. 1269

N. 01269/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03114/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3114 del 1996, proposto da:
Mantovan Flavio, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Capo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Maddalena Morino, con domicilio eletto in Venezia, presso l’ Avv.ra Civica – San Marco 4091;

per l’annullamento

del diniego di concessione sanatoria del 9 luglio 1996.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia – (Ve);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 21 aprile 1986, il ricorrente Mantovan Flavio presentava domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 relativamente ad un garage prefabbricato su platea in cemento ed a due tettoie.

Con provvedimento del 9 luglio 1996, l’assessore all’edilizia privata, richiamando il parere espresso dalla Conferenza di Servizio BB.AA. nella seduta del 2 novembre 1994, respingeva la domanda di condono relativamente alle suddette opere, in quanto (riferendosi in particolare al box in lamiera), “per tipologia e materiali altera negativamente il contesto tutelato ai sensi della L. 1497/39”.

Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di violazione di legge per carenza di motivazione, a motivo dell’assenza di un’adeguata indicazione dei presupposti alla base del parere espresso dalla Conferenza di Servizio, posto a fondamento del provvedimento di rigetto della domanda di condono. Si è contestato, infatti, la genericità ed apoditticità della locuzione che figura nel suddetto parere, il quale non contiene alcuna specificazione in ordine alla tipologia di materiali utilizzati ed alla loro idoneità ad alterare l’ambiente circostante nonché alle norme ed ai canoni che ne vieterebbero l’uso.

Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, non essendo stata specificata la reale incidenza dei manufatti sul contesto ambientale.

Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione degli artt. 79 L.R. n. 61/1985, 31 L. n. 1150/1942, 35 della L. 47/1985, non essendo stato acquisito il parere della Commissione Edilizia.

Infine, con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, non essendo stato dato avviso al ricorrente dell’inizio del sub procedimento costituito dalla Conferenza di Servizio.

Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

All’udienza del 23 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In particolare merita accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione.

In proposito, deve osservarsi, innanzitutto, che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’amministrazione è pervenuta all’adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell’atto considerato (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).

Ciò che deve ritenersi necessario perché l’atto non risulti inficiato da censure nella sua parte motiva è che in esso siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile.

Ebbene, nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, il Comune di Venezia (Ufficio edilizia privata) ha comunicato al ricorrente che, in esito alla sua domanda di sanatoria edilizia, presentata ai sensi della legge n. 47/1985, la stessa veniva respinta a seguito del parere espresso dalla “Conferenza di Servizio BB.AA.”, contraria al mantenimento in opera del box in lamiera in quanto “per tipologia e materiali altera negativamente il contesto tutelato ai sensi della L. 1497/39”.

Tale motivazione non appare, all’evidenza, idonea a sorreggere in modo puntuale il diniego della domanda di sanatoria.

Infatti, in relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l’Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all’esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alle caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell’ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità delle opere (cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n.2111).

Nel caso in esame, mentre le ragioni del diniego di condono delle tettoie non sono state proprio espresse, quelle relative al box in lamiera appaiono, invece, contenute nell’espressione “per tipologia e materiali altera negativamente il contesto tutelato ai sensi della L. 1497/39”, che per il solo riferimento generico alla tipologia della costruzione e alla scelta dei materiali utilizzati nella edificazione, non appare di certo sufficiente a sorreggere il diniego di concessione in sanatoria laddove esso deve esplicare le ragioni di fatto poste alla base dell’atto di diniego, anche per rendere edotto il titolare dell’interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie.

D’altra parte, salva ogni valutazione di merito riservata all’amministrazione, l’idoneità del manufatto in questione a ledere il bene paesaggistico oggetto di tutela non appare, almeno allo stato degli atti, così evidente e manifesta da non richiedere una motivazione più approfondita. Considerato che, come risulta dalle fotografie prodotte dalla difesa del ricorrente, si tratta di una costruzione realizzata in un cortile interno, non visibile dall’esterno, e che il contesto ambientale immediatamente interessato (sempre osservando il materiale fotografico prodotto) non sembra presentare caratteristiche di eccezionale pregio tali da rendere stridente e palese il contrasto con il manufatto in oggetto.

In definitiva, nel caso in esame il diniego espresso in ordine alla domanda di sanatoria contiene una valutazione apodittica che non appare soddisfare – come evidenziato dal ricorrente – i requisiti minimali della motivazione, non essendo di certo sufficiente la mera affermazione secondo cui il manufatto in questione mal si inserirebbe nel contesto ambientale per i materiali utilizzati e la tipologia costruttiva, atteso che nulla viene specificato nel concreto per dimostrare il contrasto con l’interesse ambientale tutelato.

2. Inoltre, con riferimento al diniego di sanatoria delle tettoie, vi è proprio un’assenza di motivazione, venendo solo direttamente e semplicemente richiesta l’eliminazione delle stesse senza alcuna previa valutazione dell’incidenza delle opere rispetto all’ambiente tutelato; il che implica una palese illegittimità di tale parte del provvedimento impugnato.

3. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

4. Attesa l’oggettiva incertezza della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF
Giovanni Ricchiuto, Referendario
Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
            

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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