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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 176 | Data di udienza: 9 Febbraio 2017

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Istanza di accesso a dati riguardanti un soggetto defunto – Controinteressati – Erede testamentaria  – Non rientra.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 16 Febbraio 2017
Numero: 176
Data di udienza: 9 Febbraio 2017
Presidente: Settesoldi
Estensore: Settesoldi


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Istanza di accesso a dati riguardanti un soggetto defunto – Controinteressati – Erede testamentaria  – Non rientra.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 3^- 16 febbraio 2017, n. 176


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Istanza di accesso a dati riguardanti un soggetto defunto – Controinteressati – Erede testamentaria  – Non rientra.

Il diritto alla privacy non rientra tra quelli trasmissibili iure hereditatis: l’erede testamentaria non può quindi nemmeno rivestire la qualità di controinteressata rispetto alla richiesta di accesso  relativi a dati del de cuius, non deve prestare alcun assenso e non ha titolo ad opporsi.

Pres. ed Est. Settesoldi – omissis (avv.ti Guarnati e Dalfini) c. Istituto Assistenza Anziani “-OMISSIS-” (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^- 16 febbraio 2017, n. 176

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 3^- 16 febbraio 2017, n. 176


Pubblicato il 16/02/2017

N. 00176/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
 

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Vittorio Guarnati, Giuliano Dalfini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;


contro

Istituto Assistenza Anziani “-OMISSIS-” non costituito in giudizio;

nei confronti di

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del diniego espresso da IPAB -OMISSIS- di accesso agli atti afferenti alla degenza di -OMISSIS-, espletato da -OMISSIS- nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta e la condanna di -OMISSIS- – Istituto di assistenza anziani centro servizio alla persona – all’ostensione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il presente ricorso mira ad ottenere l’accesso agli atti afferenti alla degenza della defunta -OMISSIS- presso l’intimato Istituto Assistenza Anziani “-OMISSIS-, come richiesto dalla ricorrente nonchè nipote della defunta.

Negli ultimi anni della sua esistenza, conclusasi il 12.01.2016, la zia della ricorrente è stata ricoverata ed assistita presso la IPAB -OMISSIS- e pochi mesi prima di morire faceva redigere un testamento pubblico con atto 6.5.15 rep. n. 9 dott. -OMISSIS-, notaio in -OMISSIS- con il quale nominava erede universale la sig.ra -OMISSIS- mentre il precedente testamento 14.07.10 redatto dal Notaio -OMISSIS- e dallo stesso pubblicato in data 31.05.16 lasciava tutto il suo patrimonio alla ricorrente, -OMISSIS-, figlia di suo fratello -OMISSIS-.

La ricorrente, che negli ultimi mesi di vita della defunta -OMISSIS- afferna di essere stata di fatto esclusa dalla vita della zia, cui aveva precedentemente prestato ogni cura, espone di temere che vi sia stata una sorta di gestione captatoria da parte dell’ultima beneficiaria -OMISSIS- che infatti ha citato in giudizio; allo scopo di integrare la documentazione e di accertare il reale stato e le condizioni della defunta nei mesi precedenti ed in corrispondenza della morte, con raccomandata 6.9.16, ha richiesto copia della documentazione relativa alla degenza della sig.ra -OMISSIS- alla Casa di Riposo.

Per conto della sig.ra -OMISSIS-, interpellata quale controinteressata da -OMISSIS-, rispondeva l’avv. Gianfranco Magalini, opponendosi alla richiesta, essendo la sig.ra -OMISSIS- erede universale della defunta ed infine con il provvedimento 6.10.16 n. 1150 prot. -OMISSIS- negava l’accesso facendo riferimento “….. alla lettera datata 27.09.16 a firma dell’avv. Gianfranco Magalini, legale della signora -OMISSIS- -OMISSIS-, erede universale della signora -OMISSIS-, che nega l’autorizzazione al rilascio di copia della documentazione relativa alla signora -OMISSIS- e la contestuale diffida espressamente intimata a questo Istituto…”

Il ricorso deduce il motivo di “violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa (art. 97 della Costituzione) e violazione degli artt. 22-24 comma 7 della L. 241/90.”. La ricorrente ribadisce il proprio interesse, dato il sospetto che la zia sia stata vittima di una condotta captatoria al fine di sviarne la volontà in sede di redazione delle ultime volontà, tanto reale ed attuale da aver formulato un’azione giudiziaria in sede civile proprio al fine di dimostrare tale situazione.

L’amministrazione avrebbe dovuto valutare la preminenza delle ragioni di parte richiedente rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo che, nel caso di specie, dato il decesso dell’interessata, non esiste, mentre l’opposizione può solo contribuire a connotare ulteriormente l’attività captatoria.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha dato prova concreta e attuale del suo interesse ad ottenere l’accesso alla documentazione richiesta ed inoltre va, nel caso di specie, precisato che il diritto alla riservatezza risulta strettamente personale e non trasmissibile all’erede. Tra l’altro il Collegio osserva che, anche per i dati personali, l’art. 9 c.3 del Decreto legislativo n.196 del 30/06/2003 ( codice della privacy) prevede che : “ I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”, norma che, pur non disciplinando il caso di specie, fornisce comunque ulteriore conferma del fatto che il diritto alla privacy non rientra tra quelli trasmissibili iure hereditatis. L’erede testamentaria non poteva quindi nemmeno rivestire la qualità di controinteressata rispetto alla richiesta della ricorrente, non doveva prestare alcun assenso e non aveva titolo ad opporsi.

Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente:

annullamento del diniego impugnato,

accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta,

condanna di -OMISSIS- – Istituto di assistenza anziani centro servizio alla persona – all’ostensione dei documenti richiesti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna -OMISSIS- – Istituto di assistenza anziani centro servizio alla persona e la sig.a. -OMISSIS- in solido a rifondere alla ricorrente le spese e competenze del presente giudizio liquidate in € 3000,00 + oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario
Michele Pizzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Oria Settesoldi 
        

IL SEGRETARIO

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