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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 679 | Data di udienza: 30 Maggio 2018

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Sfioratori di piena a servizi delle reti fognarie – Art. 103, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Nozione – Attivazione solo in caso di afflusso di acque bianche, determinato da fenomeni piovosi – Sfioratore attivo anche in periodo di secca – Autorizzazione – Diffida ex art. 130 d.lgs. n. 152/2006 – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2018
Numero: 679
Data di udienza: 30 Maggio 2018
Presidente: Rovis
Estensore: Rinaldi


Premassima

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Sfioratori di piena a servizi delle reti fognarie – Art. 103, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Nozione – Attivazione solo in caso di afflusso di acque bianche, determinato da fenomeni piovosi – Sfioratore attivo anche in periodo di secca – Autorizzazione – Diffida ex art. 130 d.lgs. n. 152/2006 – Legittimità.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 22 giugno 2018, n. 679


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Sfioratori di piena a servizi delle reti fognarie – Art. 103, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006 – Nozione – Attivazione solo in caso di afflusso di acque bianche, determinato da fenomeni piovosi – Sfioratore attivo anche in periodo di secca – Autorizzazione – Diffida ex art. 130 d.lgs. n. 152/2006 – Legittimità.

Gli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie (cfr. art. 103, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 152/2006) , per essere qualificati come tali, devono attivarsi solo in occasione dei fenomeni piovosi, assicurando il rapporto di diluizione sulla base del quale sono stati calcolati: in questo caso, il corretto funzionamento dello sfioratore, vale a dire la sua attivazione con scarico di reflui in continuo, è solamente quello che si verifica in concomitanza con un ingresso di acque bianche nella rete fognaria, generalmente connesso a fenomeni di abbondanti piogge. Diverso è il caso, indice di afflusso anomalo alla rete fognaria, non determinato da acque bianche, attivo anche in periodo di secco, cioè in assenza di precipitazioni, il che esclude la sua funzione di un sistema di emergenza idraulica ad attivazione eccezionale. In quest’ultima ipotesi, lo scarico necessita di un regime autorizzativo che faccia riferimento a specifici limiti di emissione, in mancanza del quale sussistono i presupposti per l’emanazione della diffida di cui all’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006, e l’esercizio da parte della Provincia dei poteri di controllo successivo sugli scarichi delle pubbliche fognature di cui all’art. 5, n. 3 lett. a) della l.r. Veneto n. 33/1985.

Pres. Rovis, Est. Rinaldi – D. Scrl (avv.ti Biscontin e Butti) c. Provincia di Verona (avv.ti Biancardi, Sorio e Sartori)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^ - 22 giugno 2018, n. 679

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 22 giugno 2018, n. 679

Pubblicato il 22/06/2018

N. 00679/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01901/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2010, proposto da
Depurazioni Benacensi Scrl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alvise Biscontin, Luciano Butti, con domicilio eletto presso lo studio Alvise Biscontin in Venezia, via Fratelli Rondina 6;

contro

Provincia di Verona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio, Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Verona, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 73137 del 7.7.2010 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona avente ad oggetto "Diffida dall’attivare lo scarico del by pass non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 33, 1° comma, del PTA", e specificamente nella parte in cui si prescriva alla Società ricorrente di "rispettare, allo scarico del by pass, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni previste dall’art. 33, comma 1, delle predette Norme Tecniche di attuazione, i limiti di emissioni stabiliti dalla Tabella 3, All. 5, parte 3, del D.lgs. 152/06, ad eccezione dei parametri fosforo totale e azoto totale per i quali valgono i limiti di emissioni, espressi in concentrazione, di cui all’art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque".

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente gestisce, nell’area del Garda, il servizio di depurazione delle acque reflue urbane e il servizio di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e non tossico-nocivi. L’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, a monte dei trattamenti, dispone di uno sfioratore (cd. by-pass) che immette le acque in eccesso rispetto alle potenzialità di trattamento del depuratore nel fiume Mincio, dopo un trattamento di grigliatura.

Con il ricorso all’esame, la Depurazioni Benacensi Scrl ha impugnato il provvedimento (diffida) con cui la Provincia di Verona ha imposto allo scarico del cd. by-pass il rispetto dei valori di emissione stabiliti dalla Tabella 3, All. 5, parte 3, del D.lgs. 152/06 per il caso in cui lo sfioratore non rispetti le condizioni previste dall’art. 33, 1° comma, del PTA, deducendone l’illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Verona, contrastando analiticamente le avverse pretese.

Alla pubblica udienza in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il punto focale della controversia consiste nell’accertamento delle concrete modalità di funzionamento del. by-pass del depuratore di Peschiera del Garda, dovendosi stabilire se si tratti di un autentico sfioratore (elemento costruttivo a servizio della rete fognaria e dell’impianto di depurazione realizzato quale sistema di emergenza idraulica, la cui entrata in esercizio non è prevedibile con precisione dipendendo dalle precipitazioni atmosferiche ovvero comunque da eventi naturali non prevedibili a priori con assoluta certezza) ovvero di un vero e proprio scarico.

Dall’esame degli atti di causa si evince che il by-pass del depuratore di Peschiera del Garda non funziona come un autentico sfioratore (o scolmatore), atteggiandosi, piuttosto, per modalità di attivazione e funzionamento, alla stregua di un vero e proprio scarico.

E’ quanto emerge dalla relazione di Arpav del 18 agosto 2009 (non specificamente contestata dalla ricorrente), con cui si segnala “una continua attivazione del by pass del depuratore di Peschiera del Garda – loc. Paradiso, anche in assenza di precipitazioni”.

La stessa ricorrente, nella nota del 20 maggio 2009, mostra di essere consapevole che il by pass del depuratore di Peschiera del Garda non funzioni in maniera corretta (cioè si attivi anche in periodi asciutti ovvero in assenza di precipitazioni), segnalando alla P.A. il permanere di “situazione di criticità dovuta al sovraccarico idraulico su tutte le sezioni impiantistiche che, nonostante vengano costantemente spinte oltre le normali capacità operative, non consente durante alcune ore del giorno anche in periodo asciutto, di trattare tutta la portata affluente, facendo così attivare il canale di bypass a monte dell’impianto”.

Alla luce delle surriferite, concrete modalità di attivazione e funzionamento dello scolmatore, deve ritenersi che il by pass del depuratore di Peschiera del Garda non sia qualificabile alla stregua di un autentico sfioratore, bensì di un vero e proprio scarico. Deve, pertanto, trovare applicazione l’insegnamento di Cass. n. 11479/2006 secondo cui “anche se gli scolmatori corrispondono sicuramente alla definizione di scarico presente nel D.Lgs. n. 152 del 1999 non è possibile (in generale) considerarli tali. A maggior ragione non avrebbe senso stabilire un limite allo scarico di tale tipo di manufatti. C’è tuttavia scolmatore e scolmatore. Quello che si attiva in occasione di fenomeni piovosi, assicurando il rapporto di diluizione sulla base del quale è stato calcolato, e quello che, invece, scarica regolarmente reflui urbani nel corpo idrico recettore anche se non cade una goccia d’acqua piovana. Nel primo caso, il corretto funzionamento dello scolmatore, vale a dire la sua attivazione con scarico di reflui in continuo, è solamente quello che si verifica in concomitanza con un anomalo ingresso di acque bianche nella rete fognaria, generalmente connesso a fenomeni di abbondanti piogge. Diverso è il secondo caso prospettato, indice di un afflusso anomalo alla rete fognaria, non determinato da acque bianche e quindi comunque irregolare dove è necessario intervenire e far intervenire chi di dovere perchè il disfunzionamento cessi. Solo in queste occasioni, se nessuno interviene, è giuridicamente corretto contestare lo scarico non autorizzato. In altre parole, per non essere assoggettato al limiti tabellari previsti dal D.Lgs. n. 152 del 1999 lo scaricatore deve funzionare in maniera corretta, e cioè attivarsi solo in presenza di fenomeni metereologici di una certa rilevanza, ovverosia, soltanto a seguito dell’ingresso di acque bianche o comunque di reflui fognari conseguentemente molto diluiti, come tali generalmente rientranti nei limiti tabellari”.

Le considerazioni che precedono – e in particolare l’accertamento delle concrete modalità di funzionamento del by pass del depuratore di Peschiera del Garda (attivo anche in periodi di secco, cioè in assenza di precipitazioni come rilevato dall’Arpav e segnalato dalla stessa ricorrente) comportano il rigetto di tutti i motivi di ricorso, in quanto formulati dall’istante sull’erroneo presupposto che il by pass di cui trattasi sia uno strumento di emergenza idraulica attivabile solo in caso di precipitazioni, dunque, non soggetto ad un regime autorizzativo che faccia riferimento a specifici limiti di emissione.

La Provincia era competente all’adozione dell’atto impugnato in quanto le funzioni autorizzatorie, di vigilanza e di controllo in materia di tutela delle acque, sono demandate alle Province (art. 124, comma 7, del codice dell’ambiente, che attribuisce alle Province la funzione autorizzatoria, salva la diversa disciplina regionale; art. 5 della l.r. Veneto n. 33/1985 che, al punto 3, lett. a), assegna alle Province il controllo successivo sulle “caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature”).

L’imposizione del rispetto dei limiti tabellari di legge allo scarico in questione (e tale deve essere considerato il bypass del depuratore di Peschiera del Garda, non trattandosi di uno strumento emergenziale ad attivazione eccezionale) non deriva dal provvedimento provinciale impugnato, bensì direttamente dalla legge.

Non vi è contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e il parere della Regione Veneto del 2010 (che esclude la necessità di autorizzazione per il bypass, in assenza di specifica disciplina che lo preveda), essendo tale parere riferibile solo all’ipotesi fisiologica in cui lo sfioratore di piena funzioni in modo coerente alla sua natura di strumento di emergenza idraulica, che si attiva solo in caso di precipitazioni, e non anche all’ipotesi (patologica o comunque anomala) in cui lo sfioratore funzioni anche in periodo di secco, perdendo la sua funzione di strumento di emergenza idraulica e divenendo uno scarico a tutto gli effetti.

Poiché il bypass del depuratore di Peschiera del Garda non svolgeva la sua naturale funzione di strumento ad attivazione eccezionale, operando viceversa anche in periodo di secco, sussistevano i presupposti indicati dall’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 per l’emanazione della contestata diffida e l’esercizio da parte della Provincia dei poteri di controllo successivo sugli scarichi delle pubbliche fognature di cui all’art. 5, n. 3 lett. a) della l.r. Veneto n. 33/1985.

Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 103, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 in quanto l’eccezione al divieto di scarico sul suolo ivi prevista per gli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie presuppone che di sfioratore appunto si tratti, mentre nel caso di specie non si è in presenza di un sistema di emergenza idraulica ad attivazione eccezionale.

Per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
Michele Pizzi, Referendario

L’ESTENSORE
Marco Rinaldi
        
IL PRESIDENTE
Claudio Rovis
        
        
IL SEGRETARIO
 

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