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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 526 | Data di udienza: 10 Giugno 2020

APPALTI – Affidamento fornitura – Procedura di aggiudicazione – Impugnazione aggiudicazione – Offerta priva requisiti commercializzazione – Mancata iscrizione nel reperto Ministero della Salute (massima a cura di Camilla Della Giustina)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 23 Giugno 2020
Numero: 526
Data di udienza: 10 Giugno 2020
Presidente: Farina
Estensore: Falferi


Premassima

APPALTI – Affidamento fornitura – Procedura di aggiudicazione – Impugnazione aggiudicazione – Offerta priva requisiti commercializzazione – Mancata iscrizione nel reperto Ministero della Salute (massima a cura di Camilla Della Giustina)



Massima

TAR VENETO, Sez. 3^ – 23 giugno 2020, n. 526

APPALTI – Affidamento fornitura – Procedura di aggiudicazione – Impugnazione aggiudicazione – Offerta priva requisiti commercializzazione – Mancata iscrizione nel reperto Ministero della Salute.

L’iscrizione dell’apparecchiatura sanitaria (nel caso di specie stazioni di anestesia) nel Repertorio del Ministero della Salute persegue solamente finalità descrittive e identificative di un determinato prodotto immesso in commercio ma non assolve la funzione di garanzia di ordine tecnico circa la funzionalità del prodotto medesimo. La procedura di iscrizione nella banca dati e nel Repertorio è necessaria solamente ai fini di immissione dei dispositivi medici in commercio e, di conseguenza, solo dal momento dell’immissione in commercio diviene indispensabile procedere all’iscrizione non potendo la stessa essere anticipata al momento della partecipazione dell’offerente alla procedura di gara. In materia di appalti pubblici o in servizio, quindi, la registrazione nell’elenco previsto dall’art. 13 D.Lgs. n. 46/1997 deve sussistere, alternativamente, al momento della stipula del contratto o al momento dell’ordinazione dei dispositivi dedotti nel contratto medesimo nell’ipotesi in cui si verifichino aggiornamento ulteriori dei dispositivi medici dedotti nell’originaria obbligazione contrattuale (Consiglio di Stato, sez. III, 15 giugno 2017, n. 3145).

Pres. Farina, Est. Falferi – G. s.r.l. (avv.ti Pavan e Sisti) c. Azienda Ulss 1 Dolomiti (avv. Colle) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^ - 23 giugno 2020, n. 526

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 1320 del 2019, proposto da:
– Anna Carluccio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio De Ronzi e Martino Alberto Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

contro

– la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
– il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
– l’Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano e la Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano;

per l’annullamento

– del parere negativo prot. 10933 del 24 maggio 2019 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

– del provvedimento di diniego n. 75 del 5 giugno 2019 dell’Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano;

– della nota di trasmissione prot. 435 del 6 giugno 2019 promanante dalla medesima Unione Jonica Salentina del Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, ove occorra, il verbale della Commissione Locale per il Paesaggio del 18 marzo 2019 e la DGR n. 2331 del 28 dicembre 2017, di approvazione del documento di indirizzo ‘Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015’ -richiamati nel parere negativo prot. 10933 del 24 maggio 2019 citato.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Visti l’art. 84 d.l. n. 18 del 2020 e l’art. 4 d.l. 28 del 2020.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza del 10 giugno 2020 il Cons. Ettore Manca.

Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

– la sig.ra Anna Carluccio è proprietaria di un lotto edificatorio esteso circa 231 mq, sito alla Via Roma della Marina di Mancaversa, Comune di Taviano.

– il terreno in questione è localizzato in un contesto interamente antropizzato ed urbanizzato e, in specie, costituisce l’unico lotto inedificato di un intero isolato, affacciato su di una strada completamente dotata di infrastrutture e circondato da abitazioni sui restanti lati (cfr. documentazione fotografica in atti).

– il lotto, ancora, è tipizzato dal Piano Regolatore Generale vigente – del febbraio ‘05 -, quale zona B.3 ‘di completamento edilizio’ ed era ricompreso dal previgente strumento urbanistico – il Programma di Fabbricazione del settembre ‘70 -, in zona B.2 di ‘Completamento, ristrutturazione, sostituzione’.

– esso, infine, è ricompreso nel territorio dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 31 agosto 1970 e D.M. 1° agosto 1985 ed è ricadente entro la fascia di 300 m dalla costa.

– con istanza acquisita dal Comune di Taviano al prot. n. 1118 del 28 gennaio 2019, la sig.ra Carluccio chiedeva il rilascio di un titolo abilitativo per la realizzazione di una civile abitazione sul lotto in questione, previo rilascio dell’assenso paesaggistico.

– il Comune di Taviano istruiva favorevolmente la pratica edilizia e la trasmetteva alla competente Commissione Locale per il Paesaggio presso l’Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica.

– con nota prot. 435 del 6 giugno 2019, l’Unione trasmetteva alla ricorrente il provvedimento di diniego n. 75 del 5 giugno 2019, il quale recepiva la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto prot. 10933 del 24 maggio 2019, di improcedibilità della pratica.

– veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i motivi che seguono: violazione dell’art. 142, comma 2, e 143, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 42/2004; violazione ed erronea interpretazione delle N.T.A. del P.P.T.R. e, in particolare, degli artt. 38, 40, 41, 45, 76, 79, 89, 90, 106, 107 e 108; violazione delle ‘Linee interpretative per l’attuazione del P.P.T.R.’ approvate con D.G.R. 28 dicembre 2017, n. 2331; violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e disparità di trattamento.

2.- Rilevato che:

– il parere della Soprintendenza era motivato nei sensi che seguono: “vista la Relazione Istruttoria che esprime parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, che risulta datata al 19 febbraio 2018;

– visto il verbale della CLP del 18 marzo 2019 in cui tre componenti esprimono parete sfavorevole e due componenti parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica con le motivazioni che s’intendono qui riportate;

– rilevate le componenti presenti nell’area di progetto come individuate nel Sistema delle Tutele del P.P.T.R. vigente:

BP – Territori Costieri;

UCP- Vincolo Idrogeologico;

BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico;

– rilevato che l’area di progetto ricade in una zona sottoposta alle disposizioni di tutela del D.M. 31 agosto 1970 (Scheda PAE0078), ove il riconoscimento dell’interesse pubblico e del valore dell’area viene così fondato: ‘La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché estendendosi con un fronte sul mare di un chilometro per una profondità di km 5 circa, presenta piccole spiaggette sabbiose che si alternano alle rocce e comprende parte della serra di Castelforte, chiamata dagli antichi la Rupe del sogno, a diretto contatto a sud-ovest con il mare e ad est con la campagna, dalla quale si domina il paesaggio circostante, ricco di colture pregiate e di fiori, coperto di ulivi nella parte a monte e oasi di vigneti in quella degradante verso il mare, venendo a costituire il tutto un quadro naturale di incomparabile bellezza nonché, per i resti di antichi monumenti, un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale’, e del D.M 1° agosto 1985 (Scheda PAE0135): ‘Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l’esistenza del vincolo non ha assicurato, per il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell’abitato dì Otranto (Mare Adriatico) al confine con la provincia di Taranto (Porto Cesareo – Mare Ionio), una sufficiente protezione dei valori ambientali, in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha portato alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi che per la loro casualità e diffusione rischiano di compromettere definitivamente la stessa morfologia dei luoghi, con pesanti ripercussioni sull’equilibrio ecologico-ambientale’;

– considerato che il progetto prevede realizzazione di ‘una nuova costruzione, costituita da una casa di civile abitazione a piano rialzato con garage, deposito e servizi a piano seminterrato, in via Roma della Marina di Mancaversa’;

– considerato il contesto paesaggistico di rilevante interesse culturale, tutelato ai sensi degli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004 in oggetto e dei D.M. 31 agosto 1970 e D.M. 1° agosto 1985.

– vista la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia del 28 dicembre 2017, n. 2331, pubblicata sul B.U.R.P. n. 30 del 27 febbraio 2018, recante Documento di indirizzo ‘Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. 176 del 16 febbraio 2015. Approvazione’, con particolare riferimento al punto 7 – Rif. Art. 90 delle sopracitate Linee guida in cui: si rappresenta che, ai sensi dell’art. 90.3 della N.T.A. del P.P.T.R., le esclusioni di cui all’art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 non si applicano ai beni tutelati ai sensi dell’art. 136 del Decreto stesso. Pertanto, in tali aree si applicano le prescrizioni previste dal P.P.T.R. all’art. 79 delle N.T.A. nonché i relativi strumenti di controllo preventivi di cui all’art. 90 del Capo V – Titolo VI delle N.T.A. del P.P.T.R.;

– verificata la presenza di contrasti con le N.T.A. del P.P.T.R. ed in particolare con l’art. 45, comma 2, lettera a), in cui si prescrive che nei territori costieri: ‘non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali’;

per quanto sopra esposto, risultando l’area caratterizzata dalla sovrapposizione di vincoli di cui all’art. 134 del D.Lgs. 42/04 (art. 136 e art. 142), la stessa rientra nei casi in cui si applicano tutte le specifiche discipline di tutela e, in caso di contrasto, la più restrittiva, (cfr. art. 90, c. 6 N.T.A. P.P.T.R.) come indicato nel punto 7 – Rif. Art. 90 del documento di indirizzo citato;

questa Soprintendenza comunica che la pratica di cui all’oggetto è improcedibile”.

– la determinazione di diniego dell’Unione Jonica Salentina dei Comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano si limitava, in sostanza, a recepire il parere della Soprintendenza.

3.- Considerato che:

– l’art. 134 D.lgs. n. 42 del 2004 ricomprende tanto i beni paesaggistici di cui all’articolo 136 per i quali siffatta qualità deriva da un provvedimento che ne dichiari il notevole interesse pubblico – ai sensi dei successivi artt. 138 – 141 -, quanto quelli di cui all’articolo 136 sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156, quanto, infine, le aree che l’art. 142 comunque ricomprende fra quelle di interesse paesaggistico e sottopone alle disposizioni della Parte III, Titolo I, dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.

– nel caso in esame, il lotto di terreno interessato dall’intervento in progetto, in quanto ricadente entro la fascia di 300 m dalla costa, è anzitutto interessato dalla previsione di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), citato, e da quelle di cui agli artt. 41 e 45 delle N.T.A. del P.P.T.R.

– il lotto de quo, ancora, è ricompreso nel territorio dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 31 agosto 1970 e D.M. 1° agosto 1985.

– in questa materia la giurisprudenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha recentemente precisato, rispetto a una vicenda per molti versi sovrapponibile, anche quanto al regime di tutela posto dalle N.T.A. del P.P.T.R., a quella in esame, che «secondo un orientamento ormai fermo… (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2019 n. 853):

– il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica, perché possa considerarsi legittimo sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione, nel rispetto del principio scolpito nell’art. 3 l. 241/1990, che costituisce il precipitato normativo di fonte legislativa al principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., deve contenere una puntuale manifestazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell’opera con riferimento alla quale l’autorizzazione è richiesta, dovendo la motivazione doverosamente (cor)rispondere ad un modello che contempli la descrizione dell’edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016 n. 4707);

– in linea di diritto, il surriferito orientamento giurisprudenziale afferma che in tema di determinazioni paesaggistiche, l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto (cfr., ancora da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2019 n. 802);

– al riguardo, come è noto, la tutela del paesaggio, avente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, è nettamente distinta da quella dell’urbanistica ed in tale ottica la funzione dell’autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità dell’opera edilizia che si intende realizzare con l’esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l’autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 24 dicembre 2018 n. 7220);

– in proposito, la normativa vigente non sancisce in modo automatico l’incompatibilità di un qualunque intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela per cui, nelle ipotesi in cui l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo sia chiamata a valutare l’effettiva consistenza e la localizzazione dell’intervento, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016 n. 5108);

– conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell’istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto) ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo (cfr., inoltre, Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2018 n. 3207);

– non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l’amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5016).

Applicando tali coordinate al caso di specie, dall’analisi della documentazione in atti emerge la fondatezza dei vizi dedotti nel ricorso proposto in primo grado per quanto segue.

Parte del parere della Soprintendenza è puntualmente riprodotta nella sezione ‘Conclusioni e prescrizioni’ dell’atto regionale recante diniego di autorizzazione come segue “(…) alla luce di quanto in precedenza riportato, in considerazione della peculiarità paesaggistica del sito d’intervento, degli Indirizzi di cui agli artt. nn. 77, 43, 60 e 69, delle Prescrizioni di cui all’art. n. 79 e delle Misure di salvaguardia di cui agli artt. nn, 63, 72 e 73 delle N.T.A. del P.P.T.R., si ritengono le opere di progetto paesaggisticamente non compatibili e quindi in contrasto con le norme di tutela del P.P.T.R., in quanto comporterebbero pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del luogo”. Tale motivazione, secondo le coordinate valutative sopra riprodotte, assume quella configurazione apodittica e generica propria degli atti significativamente carenti delle indispensabili esternazione delle ragioni della ‘valutazione’ effettuate dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria e che debbono essere portate a conoscenza della parte interessata, in particolare quando il segno della decisione è per essa sfavorevole. Il parere sfavorevole della Soprintendenza riporta poi, nella parte iniziale, il parere a propria volta reso in senso sfavorevole dal Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia, nel quale si afferma che “(…) l’intervento proposto, pur ricadendo in zona C6 del PRG di …, risulta all’esterno della perimetrazione dei territori costruiti approvata dal Consiglio Comunale, come chiarito dal Comune di … con nota n. …, e pertanto in contrasto con i succitati Indirizzi, Direttive, Misure di salvaguardia e Prescrizioni del P.P.T.R.”. Anche in questo caso non si comprende per quali ragioni vi sarebbe l’assoluto impedimento alla costruzione del complesso secondo il progetto proposto. (…) Si chiude il parere della Soprintendenza con un ulteriore richiamo impeditivo al rilascio della richiesta autorizzazione: “Considerato che le opere di progetto consistenti nella ‘Realizzazione di un complesso residenziale ricreativo ricettivo da realizzare (…) in UCP – aree soggette a vincolo idrogeologico siti di rilevanza naturalistica, area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali, zona sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. 26/03/1970, si porrebbero in contrasto, per tipologia di intervento, con i rispettivi indirizzi di tutela, direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia come individuate nella relazione sopra evidenziata delle N.T.A. del P.P.T.R. e viste altresì le prescrizioni inserite nel Sistema delle Tutele della scheda PAE 0081 del Territorio comunale …, ed in particolare per l’area di rispetto dei boschi che non ammettono nuova edificazione (salvo gli interventi indicati al comma 3 che non rientrano nella fattispecie della presente proposta) ed auspicano invece interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l’ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti”. Tale ultima parte del parere sfavorevole si presenta meglio motivata ma ancora insufficiente per superare le contraddittorietà che emergono nelle altre parti del parere medesimo, segnatamente con riferimento alla presenza, nel corso dell’istruttoria, di molti avvisi favorevoli alla realizzazione delle opere, anche di rilievo ambientale nonché, ancora una volta, in ordine alle prescrizioni delle norme urbanistico – edilizie ovvero vincolistiche e di tutela del paesaggio che costituiscano un insormontabile impedimento giuridico (quindi in senso assoluto) alla realizzazione del progetto» (Consiglio di Stato, VI, 20 agosto 2019, n. 5757, di conferma della sentenza di questa Sezione n. 1101 del 6 luglio 2017).

4.- Ritenuto che:

– nel caso in argomento, venendo in rilievo un lotto di terreno ricompreso dal previgente strumento urbanistico – il Programma di Fabbricazione del settembre ‘70 – in zona B.2 di ‘Completamento, ristrutturazione, sostituzione’ e dall’attuale Piano Regolatore Generale – del febbraio ‘05 – in zona B.3 ‘di completamento edilizio’, trova applicazione, rispetto alla previsione di vincolo dell’art. 142 D.lgs. n. 42/2004, il regime derogatorio di cui allo stesso art. 142, comma 2, per il quale «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B».

– l’impugnata determinazione si presenta dunque erroneamente assunta nella parte in cui fa riferimento alla “… presenza di contrasti con le N.T.A. del P.P.T.R. ed in particolare con l’art. 45, comma 2, lettera a), in cui si prescrive che nei territori costieri: ‘non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali’…”: in forza dell’art. 90, commi 1, 2 e 3 delle medesime N.T.A., difatti, «1. (…) i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all’art. 134 del Codice non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. Gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, fatti salvi gli interventi espressamente esclusi a norma di legge, sono subordinati all’autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure.

3. Si applicano le esclusioni di cui all’art. 142 co. 2 e 3 del Codice».

– le esclusioni appena richiamate, dunque, compresa quella riferibile, come già precisato, al lotto in oggetto, trovano applicazione anche a quelle previsioni delle N.T.A. del P.P.T.R. che dell’art. 142 replicano e specificano il contenuto, e dunque, quanto alle ‘zone costiere’ – rispetto alle quali, d’altronde, l’art. 41 N.T.A. citate richiama espressamente l’art 142, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 42/2004 -, pure all’art. 45 primariamente posto dalla Soprintendenza a fondamento della propria determinazione negativa.

– e tuttavia, come già scritto, il lotto de quo è pure ricompreso nel territorio dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 31 agosto 1970 e D.M. 1° agosto 1985 e sul punto, correttamente, la difesa regionale richiama l’indirizzo espresso, tra gli altri, dal T.a.r. Lazio Latina secondo cui «La previsione dell’articolo 142 si riferisce… alle “aree tutelate per legge”; nel caso in esame solo uno dei due vincoli gravanti sull’area discende dall’articolo 142 (cioè il vincolo paesaggistico derivante dalla esistenza della fascia di rispetto del fiume ‘Cosa’); l’altro vincolo (di ‘bene puntuale archeologico’), invece, come risulta dalla documentazione depositata dal comune, è un vincolo ‘puntuale’ che è stato imposto dal P.T.P.R.; non si tratta quindi di un vincolo ex lege derivante dall’articolo 142 ma di vincolo rientrante nella previsione dell’articolo 134, lett. c) D.lgs. n. 42 che qualifica come beni paesaggistici “gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”. La presenza del vincolo di ‘bene archeologico puntuale’ comporta la necessità dell’autorizzazione paesaggistica… » (T.a.r. Lazio Latina, I, 12 giugno 2017, n. 357).

– ciò, però, non è sufficiente a rendere legittimi il parere della Soprintendenza e, in via derivata, il diniego impugnati, sia perché, come scritto in precedenza, gli stessi facevano erroneamente e decisivamente riferimento all’art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R., sia perché, anche da ciò in astratto prescindendo, il richiamo al vincolo puntuale di cui ai predetti Decreti Ministeriali – con, tra parentesi, la mera indicazione del codice della relativa scheda PAE – non è in alcun modo concretizzato, come invece richiesto – vieppiù in ragione della situazione dell’area in parola, interamente antropizzata e urbanizzata (v. doc. fotografica in atti) -, da un’effettiva elaborazione motivazionale «in ordine alle prescrizioni delle norme urbanistico – edilizie ovvero vincolistiche e di tutela del paesaggio che costituiscano un insormontabile impedimento giuridico (quindi in senso assoluto) alla realizzazione del progetto» (v. Consiglio di Stato n. 5757 del 2019 cit.).

– sulla base di tutto quanto sin qui esposto il parere della Soprintendenza e il diniego dell’Unione dei Comuni impugnati risultano inidoneamente motivati e debbono essere annullati.

– il ricorso va dunque accolto, salve le ulteriori determinazioni della p.A. ed eccezionalmente compensate tra le parti le spese di giudizio, per la complessità delle questioni trattate – fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1320 del 2019 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate – fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 giugno 2020, con l’intervento dei magistrati:

Ettore Manca, Presidente FF, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Ettore Manca

IL SEGRETARIO

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