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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico, VIA VAS AIA Numero: 75 | Data di udienza: 12 Gennaio 2017

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Allevamenti – Esonero dall’obbligo dell’AIA e dall’adozione delle BAT – Numero di capi di bestiame – Soglie – Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, c. 2 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 25 Gennaio 2017
Numero: 75
Data di udienza: 12 Gennaio 2017
Presidente: Settesoldi
Estensore: Rinaldi


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Allevamenti – Esonero dall’obbligo dell’AIA e dall’adozione delle BAT – Numero di capi di bestiame – Soglie – Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, c. 2 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 25 gennaio 2017, n. 75


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Allevamenti – Esonero dall’obbligo dell’AIA e dall’adozione delle BAT – Numero di capi di bestiame – Soglie –Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272, c. 2 d.lgs. n. 152/2006.

La disciplina normo-regolamentare di settore (Punto 6.6. dell’Allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs 152/2006, artt. 272 e 281 del d.lgs 152/2006, D.M. 23.01.2007, DGRV n. 1105/2009) prevede l’esonero dall’obbligo dell’AIA (con conseguente esonero dall’obbligo di adozione delle B.A.T. – Best Available Techniques – per la prevenzione dell’inquinamento olfattivo) per le aziende agricole che allevano stabilmente un numero di capi di bestiame inferiore a determinate soglie (2000 posti di suini da produzione di oltre 30 Kg e oltre 750 scrofe), le quali possono, pertanto, beneficiare dell’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2 del T.U., che deroga all’obbligo di autorizzazione ordinaria di cui all’art. 269 della medesima legge.

Pres. Settesoldi, Est. Rinaldi – G.B. (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Mistrorigo, Fracasso, Tranfaglia, Castegnaro, Bolzon e Dalla Chiara), regione Veneto (avv.ti Londei, Cusin e Zanon), Comune di Rosà (avv. Francanzani)  e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 3^ - 25 gennaio 2017, n. 75

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 3^ – 25 gennaio 2017, n. 75

Pubblicato il 25/01/2017

N. 00075/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gianni Baggio, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Ceruti, Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;


contro

Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Paola Mistrorigo, Giorgio Fracasso, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, Fausta Dalla Chiara, con domicilio eletto presso lo studio Mariagrazia Romeo in Venezia, viale Ancona 17;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Antonella Cusin, Ezio Zanon, domiciliatoa presso l’avv. Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto – Cannaregio, 23;
Azienda Ulss N. 3 Bassano del Grappa (Vi), non costituita in giudizio;
Comune di Rosa’, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso lo studio Carla Gobbetto in Mestre, corso del Popolo, 58 Scala B;

nei confronti di

Società Agricola Suinicola Castellan di Castellan Antonio & C, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

A) della nota in data 24 dicembre 2014 prot. 89944 del dirigente della Provincia di Vicenza -Settore tutela e valorizzazione risorse naturali- attestante che detto allevamento non è assoggettato alla disciplina IPPC essendo stata depositata in provincia in data 16 dicembre 2014 sub prot. 87710 l’autodichiarazione prevista dalla DGR Veneto 1105/2009;

e di ogni atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compreso, ove occorrer possa: la nota in data 20.1.2014 prot. 4195 della Provincia di Vicenza- Settore tutela e valorizzazione risorse naturali -Protezione civile-Ufficio Tutela degli ecosistemi agrari- che ha dichiarato l’allevamento suinicolo della Società suinicola Castellan di Castellan Antonio sito in Rosà non assoggettabile alla disciplina IPPC purché ottemperi alla DGR Veneto 1105/2009 con la conseguente decisione di non poter prescrivere alla ditta l’utilizzo delle miglior tecnologie disponibili, alla nota del Responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e produzioni zootecniche dell’Azienda ULSS 3 prot. Gen. 5527/13 del 9.12.2013, della nota in data 19.12.2013 prot. 17443 dell’Assessore all’Ecologia del Comune di Rosà;

-nonché per l’annullamento, in parte qua, della delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1105 del 28.4.2009 recante “Linee guida per la valutazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti zootecnici”;

-e per l’accertamento dell’assoggettamento dell’allevamento suinicolo Castellan di Castellan Antonio sito in Rosà (VI) all’obbligo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli artt. 29 bis e ss. del d.lgs 152/2006;

B) del provvedimento prot. n. 40038 del 31 maggio 2013 del Dirigente del Settore Ambiente e territorio della Provincia di Vicenza (non pubblicato sul sito web della Provincia, ma comunicato al ricorrente con nota del Dirigente del Settore Ambiente e territorio della Provincia di Vicenza trasmessa con PEC in data 20 gennaio 2015) recante comunicazione dell’inserimento dell’attività di allevamento zootecnico della Società agricola suinicola Castellan di Castellan Antonio sito in Rosà (VI) nel registro provinciale (con il n. 148/2013) relativo alle attività aderenti all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera della Provincia di Vicenza ex art. 272 comma 2 d.lgs 152/2006 e per l’annullamento di ogni atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compreso, ove occorrer possa: la richiesta di adesione della Società agricola suinicola Castellan prot. 57021 del 31.7.2012, la nota della Provincia di Vicenza-Settore Ambiente- prot. n. 23500 del 28.3.2013 recante richiesta di integrazione, la nota della ditta prot. n. 33236 del 7.5.2013 con allegate integrazioni;

-nonché dell’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera della Provincia di Vicenza n. registro 342/ARIA del 18 luglio 2012 prot. 54117 AMB;

-e per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la sottoposizione dell’allevamento suinicolo Castellan al regime delle attività soggette ad autorizzazione alle emissioni di carattere generale (ex art. 272, comma 2 e parte II dell’allegato IV della parte quinta d.lgs 152/2006) e quindi l’accertamento della sottoposizione dello stesso all’obbligo dell’autorizzazione ordinaria alle emissioni ex art. 269 d.lgs 152/2006;

nonché con i motivi aggiunti

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva,

– del provvedimento prot. n. 21827 del 30 marzo 2016, a firma del Dirigente del Settore Ambiente — Servizio Ambiente e Territorio della Provincia di Vicenza, recante la comunicazione alla società agricola suinicola Castellan di Castellan Antonio e C. e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Rosà, all’ARPAV — Dipartimento provinciale di Vicenza e all’ULSS n. 3, di “chiusura del procedimento di verifica della persistenza delle condizioni per l’adesione all’autorizzazione di carattere generale N. Registro 342/ARIA del 18.07.2012 prot. n. 54117/AMB”, avviato a seguito dell’atto stragiudiziale di significazione e diffida notificato dal ricorrente alla Provincia il 7.04.2015, con la decisione che “non sono emersi elementi per revocare l’iscrizione al registro delle imprese che aderiscono all’autorizzazione generale”;

– di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi comprese, ove occorrer possa, le relazioni istruttorie del responsabile del procedimento prot. n. 21812 del 30 marzo 2016 e n. 24586 dell’ I I aprile 2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto e del Comune di Rosa’;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha la propria residenza nei pressi dell’allevamento di suini gestito dalla società agricola suinicola Castellan: è, inoltre, titolare di alcuni terreni produttivi situati nelle vicinanze dell’allevamento della controinteressata.

Nel presente giudizio contesta i provvedimenti della Provincia di Vicenza che hanno escluso l’allevamento suinicolo de quo dall’assoggettamento ad A.I.A. e lo hanno inserito nel Registro provinciale delle attività aderenti all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2 del T.U. che deroga all’obbligo di autorizzazione ordinaria di cui all’art. 269 della medesima legge.

Sostiene il ricorrente che l’allevamento suinicolo in oggetto rientrava fra quelli obbligati a dotarsi di A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006, con conseguente obbligo di adozione delle M.T.D. (Migliori Tecniche Disponibili oppure B.A.T. Best Available Techniques) per la prevenzione dell’inquinamento olfattivo.

Resistono le amministrazioni intimate, confutando le avverse censure.

All’udienza in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Sussiste la giurisdizione del G.A. in quanto il nucleo della vertenza è costituito dall’impugnazione di provvedimenti amministrativi e involge la verifica delle condizioni necessarie per assoggettare a un particolare regime amministrativo l’azienda agricola della controinteressata.

L’eccezione di tardività del ricorso principale formulata dalla Provincia è infondata.

L’atto che lede gli interessi del ricorrente è l’iscrizione dell’allevamento suinicolo della controinteressata nell’elenco delle aziende aderenti all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 comma 2 del T.U.), effettuata dalla Provincia in data il 31 maggio 2013.

Tale atto, non rientrante tra quelli soggetti a pubblicazione, non risulta essere stato comunicato dalla Provincia al ricorrente anteriormente al dicembre 2014.

Né può dirsi che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dell’atto provinciale lesivo in esito alla corrispondenza intercorsa con il Comune di Rosà nel settembre 2013-febbraio 2014.

La piena conoscenza non si collega alla mera notizia dell’esistenza del provvedimento, ma alla conoscenza del suo contenuto essenziale (autorità emanante, data, contenuto dispositivo ed effetto lesivo): le note del Comune di Rosà, dd. 6.09.2013, 23.10.2013, 5.2.2014 (doc. 9,10, 14 Provincia Vicenza) non contenevano gli estremi essenziali dell’atto adottato dalla Provincia e, pertanto, non erano idonee a far decorrere il termine d’impugnazione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono, tuttavia infondati nel merito.

La disciplina normo-regolamentare di settore (Punto 6.6. dell’Allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs 152/2006, artt. 272 e 281 del d.lgs 152/2006, D.M. 23.01.2007, DGRV n. 1105/2009) prevede, in sostanza, l’esonero dall’obbligo dell’AIA per le aziende agricole che allevano stabilmente un numero di capi di bestiame inferiore a determinate soglie (2000 posti di suini da produzione di oltre 30 Kg e oltre 750 scrofe).

Dall’approfondita attività istruttoria svolta dalle Autorità competenti, che hanno sempre dato seguito agli esposti del ricorrente con atteggiamento collaborativo e responsabile nonchè verificato sul campo la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla controinteressata, è emerso che non sussistevano le condizioni per assoggettare ad AIA l’allevamento suinicolo Castellan, che poteva, pertanto, beneficiare dell’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2 del T.U., che deroga all’obbligo di autorizzazione ordinaria di cui all’art. 269 della medesima legge.

Le reiterate e approfondite verifiche svolte dalle Autorità competenti (Provincia, ULSS-Veterinaria, ARPAV), all’esito di numerosi sopralluoghi, hanno consentito di accertare la sussistenza e la permanenza nel tempo delle condizioni che consentivano all’azienda agricola Castellan di non essere soggetta ad A.I.A., bensì al meno restrittivo regime dell’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2 del T.U. Ambiente: in particolare durante il sopralluogo del 22 settembre 2015 i competenti organi della P.A. hanno proceduto al conteggio dei suini, capo per capo, riscontrando la presenza di 1720 magroni e 680 scrofe, numero di suini che consente l’esenzione dall’AIA.

Le verifiche sul campo svolte dagli organi sanitari hanno, altresì, evidenziato che “l’allevamento suinicolo Castellan rispetta i parametri sanitari e di benessere previsti dalla normativa vigente. Non si sono riscontrati problemi igienico-sanitari nella conduzione dell’allevamento stesso. Si ritiene insussistente ogni correlazione tra disturbi fisici lamentati dal sig. Gianni Baggio e la presenza dell’ allevamento ” (doc 22 Comune: nota dd 9.09.2014 ULSS 3 Dipartimento di Prevenzione in esito a sopralluogo del 27 agosto 2014).

Il ricorso e i motivi aggiunti, inclusa la domanda risarcitoria, vanno, pertanto, respinti, considerato che dall’esame degli atti non emergono profili di erroneità o inattendibilità negli accertamenti tecnici e nelle valutazioni tecniche compiuti dai competenti organi della P.A.

Eventuali problematiche relative al superamento della normale tollerabilità delle immissioni odorigene provenienti dal fondo del vicino, più volte sollevate dal ricorrente nel corso del procedimento e adombrate anche nel corso del processo, dovranno essere sottoposte alla cognizione del G.O., al quale è devoluta la giurisdizione sulle controversie ex art. 844 cod.civ.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1500,00, in favore di ciascuna P.A. costituita, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Marco Rinaldi, Referendario, Estensore
Michele Pizzi, Referendario

L’ESTENSORE
Marco Rinaldi
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
      
IL SEGRETARIO
 

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