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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 890 | Data di udienza: 12 Giugno 2013

* RIFIUTI – TARSU – Produzione di rifiuti speciali – Smaltimento autonomo – Assoggettamento a TARSU – Esclusione – Art. 62, c. 3 D.lgs. n. 507/1993.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2013
Numero: 890
Data di udienza: 12 Giugno 2013
Presidente: Urbano
Estensore: Fenicia


Premassima

* RIFIUTI – TARSU – Produzione di rifiuti speciali – Smaltimento autonomo – Assoggettamento a TARSU – Esclusione – Art. 62, c. 3 D.lgs. n. 507/1993.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 2^ – 26 giugno 2013, n. 890


RIFIUTI – TARSU – Produzione di rifiuti speciali – Smaltimento autonomo – Assoggettamento a TARSU – Esclusione – Art. 62, c. 3 D.lgs. n. 507/1993.

La produzione di rifiuti speciali (nella specie, derivanti da attività di produzione di pietre basaltiche), smaltiti in modo autonomo, mediante incarico ad aziende private specializzate, non è assoggettata al pagamento della TARSU: ricorre, infatti, in tal caso, l’ipotesi di esclusione della tassazione prevista dal comma 3 dell’art. 62 del D.lgs. n. 507/1993, ai sensi del quale “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”.


Pres. Urbano, Est. Fenicia – V. s.p.a (avv.ti Domenichelli e Neri) c. Comune di Vestenanova (avv.ti Sardos Albertini, Zambelli e Scaglia) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 2^ – 26 giugno 2013, n. 890

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 2^ – 26 giugno 2013, n. 890

N. 00890/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 740 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vaccari Antonio Giulio Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Domenichelli e Paolo Neri, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Comune di Vestenanova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Paolo Sardos Albertini, Franco Zambelli, Nicoletta Scaglia, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della nota 1/2/2006 prot. n. 590/VI a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vestenanova, avente ad oggetto: “Domande di sanatoria/condono per impianti e attrezzature site nel cantiere Santi località Fitto”; della nota della Regione Veneto 22/12/2005 prot. n. 864608/46-02 a firma del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Attività Estrattive, avente ad oggetto: “Concessione mineraria Consolaro in Comune di Vestenanova (VR). Fallimento ditta S.I.E.M. S.r.l.”, nonchè per la condanna del Comune di Vestenanova al risarcimento dei danni.

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 21/5/2012,

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento 8/3/2012 prot. n. 0000921 di rigetto delle domande di condono edilizio e dell’ingiunzione di demolizione 23/3/2012 prot. n. 0001178/2012.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vestenanova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, esercente l’attività estrattiva e di lavorazione del basalto, ha presentato, in data 10 dicembre 2004, sei domande di sanatoria ex L. 326/2003 e L.R. n. 21/04, relative ad alcuni impianti industriali installati dalla stessa nell’area di sua proprietà e consistenti: in un frantoio primario e secondario per basalto, un impianto tecnologico per la produzione di energia elettrica, una pesa a ponte e un box di cantiere adibito a spogliatoio; e di cui una relativa alla destinazione dell’area scoperta a deposito del materiale basaltico e spazio di manovra automezzi.

Il provvedimento di diniego della sanatoria, inizialmente emesso dall’amministrazione comunale il 1° febbraio 2006, in seguito alla proposizione del ricorso principale da parte della società Vaccari, è stato annullato in via di autotutela.

La ricorrente ha quindi presentato, in data 29 giugno 2007, un’ulteriore integrazione delle domande di sanatoria, consistente nella denuncia in catasto necessaria anche ai fini della maturazione del silenzio – assenso ai sensi dell’art. 32, comma 37, della L. 326/2003.

Il Comune, con provvedimento dell’8 marzo 2012, ha respinto le domande di condono e, con successiva ordinanza del 23 marzo 2012, ha ingiunto la demolizione dei manufatti oggetto delle istanze medesime.

In particolare, il Comune, nell’ impugnato diniego di condono, ha osservato che il provvedimento tacito di sanatoria non si era formato in quanto la ditta Vaccari non aveva presentato entro il 30 giugno 2007, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 32, comma 37, della L. 326/2003 e dall’art. 3, comma 6, della L.R.V. n. 21/2004, la documentazione necessaria ai fini della formazione del silenzio assenso, e nello specifico: 1) la denuncia in catasto; 2) la denuncia ICI relativa agli immobili oggetto della domanda di condono; 3) la denuncia T.A.R.S.U. .

Con ricorso per motivi aggiunti la società Vaccari ha impugnato sia quest’ultimo diniego di condono sia l’ordinanza di demolizione.

In particolare, con il primo dei motivi aggiunti ha opposto l’intervenuta formazione del silenzio – assenso sulle domande di condono, avendo la ditta Vaccari tempestivamente presentato in Comune tutta la documentazione richiesta dalla legge per la formazione del provvedimento tacito di assenso, ed essendo trascorsi 24 mesi da tale deposito senza che l’amministrazione avesse adottato un provvedimento espresso.

Con il secondo motivo la ditta Vaccari ha contestato l’impostazione seguita dall’amministrazione nell’esaminare congiuntamente e nel loro complesso le domande di sanatoria dalla prima presentate, domande che, invece, secondo la ricorrente, dovevano essere esaminate separatamente.

Con il terzo motivo ha contestato la fondatezza del presupposto sostanziale del diniego di condono, in base al quale i manufatti in esame non sarebbero sanabili in quanto consistenti in “nuove costruzioni a destinazione industriale ed artigianale”, mentre, secondo la ricorrente, le domande di sanatoria avevano ad oggetto dei semplici impianti tecnologici, non valutabili né in termini di volume, né di superficie coperta.

Infine, con l’ultimo dei motivi aggiunti, la ricorrente ha contestato il diniego di sanatoria nella parte in cui l’amministrazione ha valutato la domanda di sanatoria dell’area destinata a deposito del basalto e alla manovra automezzi, come domanda diretta a sanare, in sostanza, non un mero mutamento di destinazione d’uso come prospettato dalla ricorrente, bensì la stessa attività industriale per la lavorazione del materiale basaltico.

Si è costituito il Comune di Vestenanova, contestando in fatto e in diritto le asserzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese processuali.

Prima dell’udienza di discussione i difensori delle parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All’udienza del 12 giugno 2013, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Pregiudizialmente, il ricorso principale deve essere ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’ interesse, avendo l’amministrazione annullato in via di autotutela il provvedimento di diniego del 1 febbraio 2006 impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio.

2. Diversamente, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, essendo fondata la censura relativa all’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono.

3. A tal proposito, l’amministrazione contesta la realizzazione, nella fattispecie in esame, delle condizioni previste dall’art. 32, comma 37 della L. n. 326/2003 per la formazione del silenzio assenso.

In particolare, tale norma prevede che “il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria”.

4. Si è detto nella parte in fatto per quali ragioni il Comune abbia ritenuto lacunosa la documentazione prodotta a supporto della domanda e dunque l’abbia ritenuta inidonea a far decorrere il termine di 24 mesi per la formazione del provvedimento tacito di assenso.

5. Ebbene, rileva innanzitutto il Collegio, che quanto alla denuncia in catasto dei mappali sui quali sono ubicate le opere da sanare, la stessa difesa del Comune ha dato atto che effettivamente tale documentazione è stata protocollata in Comune dalla ditta Vaccari nei termini di legge.

In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, risulta che in data 29 giugno 2007 la ditta Vaccari ha integrato le pratiche di condono, già presentate nel dicembre del 2004, protocollando in Comune la “documentazione dell’avvenuto accatastamento della pratica oggetto di condono” (doc. 16).

6. E’ invece pacifico che la ditta Vaccari non abbia presentato la denuncia ICI e la denuncia TARSU. Si tratta piuttosto di stabilire se tali denunce dovessero, nel caso di specie, essere presentate o meno.

7. Quanto all’assoggettabilità all’ICI delle opere realizzate dalla ditta Vaccari, poiché, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 504/92, “presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli”, è necessario verificare se le opere in questione possano essere qualificate come “fabbricati”.

Ebbene, dall’esame delle fotografie in atti e dalla “relazione sulla trasportabilità e amovibilità dell’impianto di trattamento del basalto” prodotta dalla ricorrente insieme ai disegni e alle schede tecniche dei macchinari che compongono l’impianto industriale in questione (doc. 26), si evince, che gli interventi oggetto delle domande di condono sono consistiti nell’installazione d’ impianti tecnologici che non possono in alcun modo essere assimilati a dei “fabbricati” ovvero a delle costruzioni stabilmente ancorate al suolo, trattandosi, invece, di macchinari trasportabili e perfettamente amovibili, nonché di manufatti precari.

In particolare, l’impianto in oggetto, che è destinato alla lavorazione del materiale basaltico estratto da alcune cave coltivate in zona dalla ditta Vaccari, è costituito principalmente da tre macchinari: due dei quali, montati su rimorchi stradali che vengono appoggiati su delle staffe, una volta che sono stati sfilati i pneumatici, ed un terzo, che è poggiato a terra e che ha le dimensioni tali da permetterne il trasporto nel cassone di un camion. Tali macchinari servono a frantumare e selezionare la roccia basaltica, e sono collegati da nastri trasportatori che conducono il materiale da un frantoio all’altro e poi lo scaricano sul piazzale pronto per essere caricato sui camion. Alcuni di tali macchinari sono contenuti all’interno di cofanature metalliche, necessarie per la protezione degli stessi e per il contenimento delle polveri e dei rumori; coperture, queste, completamente chiuse, ma facilmente apribili e amovibili.

Al servizio dell’impianto sono stati poggiati a terra dei prefabbricati metallici contenenti quadri elettrici e sistemi di comunicazione dati.

Vi è poi una pesa a ponte computerizzata per la pesatura dei camion.

Si tratta, dunque, di macchinari industriali e di box in lamiera semplicemente e temporaneamente appoggiati al suolo, non ancorati o fissati ad esso, e pertanto, non assoggettabili ad ICI.

D’altra parte, la legge istitutiva dell’ ICI, il D.Lgs. n. 504/1992, non prevede e non ha mai previsto che gli impianti tecnologici (come nel caso in esame, non contenuti all’interno di edifici, né in altro modo connessi con questi ultimi) siano assoggettati all’imposta sui fabbricati. Infatti, anche a prescindere dalla più o meno stabile connessione al suolo di tali impianti, si tratta pur sempre di beni non suscettibili di produrre un autonomo reddito di tipo immobiliare, non essendo dotati, al di là di una esclusiva destinazione alla produzione industriale, di una propria autonomia funzionale e reddituale. Diversamente, si confonderebbe la tassazione del reddito fondiario con quella del reddito d’impresa.

Da ultimo, si osserva che la circostanza, avvalorata dalla difesa del Comune, dell’iscrizione nel catasto fabbricati dei mappali interessati dalle opere oggetto di sanatoria, non può far sorgere alcuna presunzione in ordine all’assoggettabilità all’ICI delle stesse, dovendo comunque essere accertata in concreto, sulla base di dati fattuali, la sussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta.

7. Infine, la porzione di terreno di circa 200 mq., destinata a deposito del materiale basaltico, deve ritenersi esentata dal pagamento dell’ICI, trattandosi di terreno utilizzato per attività industriale, non di pertinenza di fabbricati (si veda in proposito la Circolare Ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993).

8. Resta dunque da esaminare se era necessaria, nel caso di specie, la presentazione della denuncia T.A.R.S.U. Sul punto, la ricorrente ha validamente dimostrato in giudizio che tale tassa non era dovuta, in quanto l’attività di produzione di pietre basaltiche dell’impianto di Vestenanova produce rifiuti speciali (materiali ferrosi, olii e filtri usati, nastri e cinghie in gomma, pneumatici usati) che vengono smaltiti dalla ditta Vaccari in modo autonomo, mediante incarico ad aziende private specializzate (doc. 24 di parte ricorrente). Pertanto, la ditta Vaccari non avvalendosi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, non è tenuta al pagamento della relativa tassa. Ricorre, infatti, nel caso di specie, l’ipotesi di esclusione della tassazione prevista dal comma 3 dell’art. 62 del D.lgs. n. 507/1993, ai sensi del quale “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”.

9. In conclusione, si deve affermare che la documentazione prodotta dalla ricorrente il 29 giugno 2007, a corredo delle domande di condono, era completa e perciò idonea a determinare la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 32, comma 37 della L. n. 326/2003 con il trascorrere di due anni dal giorno della presentazione delle domande.

Pertanto, nel momento in cui il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze (6 dicembre 2011), si era già da tempo formato il silenzio assenso, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego impugnato.

10. L’illegittimità dell’ordinanza di demolizione segue in via derivata.

11. Pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto con l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

12. Le spese, di lite, liquidate con il dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara improcedibile il ricorso principale;

accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati;

condanna il Comune di Vestenanova a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Alessandra Farina, Consigliere
Nicola Fenicia, Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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