+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 573 | Data di udienza: 11 Maggio 2016

DIRITTO DEMANIALE – Regione Veneto – L.r. Veneto n. 33/2002 – Funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni demaniali marittime – Delega ai Comuni – Funzioni di controllo – Art. 54 cod. nav.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2016
Numero: 573
Data di udienza: 11 Maggio 2016
Presidente: Nicolosi
Estensore: Fenicia


Premassima

DIRITTO DEMANIALE – Regione Veneto – L.r. Veneto n. 33/2002 – Funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni demaniali marittime – Delega ai Comuni – Funzioni di controllo – Art. 54 cod. nav.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 30 maggio 2016, n. 573


DIRITTO DEMANIALE – Regione Veneto – L.r. Veneto n. 33/2002 – Funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni demaniali marittime – Delega ai Comuni – Funzioni di controllo – Art. 54 cod. nav.

Alla stregua della corretta interpretazione delle norme regionali di cui alla l.r. n. 33/2002, deve ritenersi che, nella Regione Veneto la delega ai comuni delle funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni demaniali marittime ha ad oggetto tra l’altro anche l’esercizio delle funzioni di controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime (siano queste utilizzate in forza di valida concessione ovvero sine titulo) e in questa funzione di controllo possono farsi rientrare anche le funzioni di cui all’art. 54 cod. nav. il cui esercizio costituisce (o meglio, può costituire) il naturale sbocco del controllo eseguito.

Pres. Nicolosi, Est. Fenicia – A.B. (avv. Rizzin) c. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zanon e Drago)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 1^ - 30 maggio 2016, n. 573

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 30 maggio 2016, n. 573

 

N. 00573/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2014, proposto da:
Alessandra Bozzato, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Rizzin, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;


contro

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Chiara Drago, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

per l’annullamento

del provvedimento n. 1/2014 del 17/02/2014, con cui la Capitaneria di Porto di Venezia ha ingiunto alla ricorrente di sgomberare entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento l’area demaniale marittima recintata, sita nel Comune di Cavallino Treporti, in via Amalfi, 7, su cui insiste porzione di ex struttura militare; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Venezia e di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso Alessandra Bozzato impugna il provvedimento, di sgombero di area demaniale sita nel Comune di Cavallino Treporti e di rimozione delle strutture abusive, adottato dalla Capitaneria di Porto di Venezia il 17 febbraio 2014, deducendo, quale primo motivo di ricorso, rubricato “Incompetenza – Violazione e falsa applicazione art. 59 D.P.R. n. 616/77, art. 105 D.Lgs. n. 112/98”, appunto, l’incompetenza della Capitaneria di Porto all’emissione del provvedimento, dovendosi ritenere competente la Regione Veneto e/o il Comune di Cavallino Treporti.

L’illegittimità del provvedimento impugnato viene altresì dedotta: 2) per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta eccezionale competenza statale, in luogo della presunta generale competenza regionale e/o comunale in materia; 3) per violazione di legge e del principio di ragionevolezza in relazione alla situazione di affidamento creata in capo al ricorrente; 4) per violazione dell’art. 31 del Codice della Navigazione, in relazione alla mancata previa delimitazione dell’area del demanio marittimo interessata; 5) per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Si sono costituiti la Regione Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contestando la fondatezza dei singoli di motivi di gravame del quale hanno chiesto il rigetto.

All’udienza dell’ 11 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve essere preliminarmente esaminato, seguendo gli insegnamenti sull’ordine di esame dei motivi forniti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, il motivo diretto a contestare l’incompetenza della Capitaneria di Porto ad adottare il provvedimento di sgombero di area demaniale marittima in questione.

Il motivo è fondato.

E’ necessario prendere le mosse dai decreti legislativi sul decentramento delle funzioni già appartenenti allo Stato e transitate alle Regioni, e cioè il d.lgs. n. 112 del 1998, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che prevede, all’articolo 104, il mantenimento allo Stato della disciplina e della sicurezza della navigazione marittima (lett. v), nonché l’utilizzazione del demanio pubblico marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia (lett. pp) e, all’articolo 105, il conferimento alle regioni e agli altri enti locali di tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del capo VII Trasporti e non attribuite alle autorità portuali dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84 (recante il riordino della legislazione in materia di porti). In particolare il comma 2, lett. l), del predetto art. 105 menziona, in via esemplificativa, le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse dall’approvvigionamento di fonti di energia, conferimento che non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con D.P.C.M. del 21 dicembre 1995.

Dal combinato disposto dell’articolo 104 – lettere v) e pp) – e dell’articolo 105, commi 1 e 2, lettera l, del D.Lgs. 112 del 1998 emerge, dunque, un quadro di riferimento nel quale il demanio marittimo è considerato essenzialmente sotto il profilo funzionale, piuttosto che della sola appartenenza. Restano, infatti, allo Stato funzioni relative ad usi specifici, di portata nazionale, quali la sicurezza della navigazione marittima e l’approvvigionamento energetico: tutto il resto – proprio sulla base della lettura della lettera pp) dell’articolo 104 e del comma 1 dell’articolo 105 (… sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo) – deve intendersi trasferito alle regioni e, tendenzialmente, in via di ulteriore decentramento, ai comuni (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 31953/2010 e 3029 e 3032/2011; Cons. St. n. 507/2013).

Il d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni), in attesa dell’entrata in vigore delle leggi regionali di organizzazione delle funzioni decentrare, ha poi stabilito, all’art. 42 (Funzioni dei comuni), che sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative previste dall’articolo 105, comma 2, lettere f) e l) del d.lgs. n. 112 del 1998.

La Regione Veneto ha disciplinato la materia inizialmente con la L.R. n. 9/2001, rubricata “norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”, ben presto abrogata dalla L.R. n. 33/2002 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), la quale ultima, in particolare, al capo II, sez. I, disciplina le concessioni demaniali trasferendo ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, “la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime” (art. 46). Mentre, al successivo art. 55 “Vigilanza” così prevede: “1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull’utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente. 2. Omissis… 3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.”.

Pertanto, alla stregua della corretta interpretazione delle norme regionali di cui sopra deve ritenersi che, nella Regione Veneto la delega ai comuni delle funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni demaniali marittime ha ad oggetto tra l’altro anche l’esercizio delle funzioni di controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime (siano queste utilizzate in forza di valida concessione ovvero sine titulo) e in questa funzione di controllo possono farsi rientrare anche le funzioni di cui all’art. 54 cod. nav. il cui esercizio costituisce (o meglio, può costituire) il naturale sbocco del controllo eseguito.

D’altro canto, la funzione esercitata nel caso di specie attraverso l’emanazione dell’ordinanza di sgombero e ripristino in questione, non può essere fatta rientrare nell’ambito delle “funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione” (fatte salve dall’art. 55, 1° comma, L.R. 33/2002 e rimaste di competenza dell’autorità statale marittima), stante l’evidente estraneità dell’ingiunzione di sgombero alle funzioni ora citate, in quanto volta al fine proprio della restituzione delle aree al loro libero uso per fini pubblici e non per tutelare esigenze di polizia o di sicurezza della navigazione.

Né potendo, in altro modo, validamente sostenersi che la competenza nella specifica materia sia rimasta in capo allo Stato, come invece dedotto dalle parti resistenti; dovendosi, invece, in coerenza con il sistema ordinamentale sopra delineato, in ogni caso ricondurre la funzione esercitata alla generale (e residuale) competenza comunale in ordine ai compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione o conferiti ad altri enti locali.

In conclusione, accertato che il provvedimento in esame è viziato per incompetenza, ne va disposto l’annullamento, individuando il soggetto competente nel Comune di Cavallino Treporti, nel cui territorio si trova l’area demaniale occupata abusivamente dalla ricorrente.

Non potendosi il giudice, in base all’art. 34 del c.p.a., “pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, resta inibito a questo Tribunale amministrativo di pronunciarsi sui restanti motivi di ricorso con conseguente rinvio di ogni altra questione al soggetto competente.

Considerata la novità della questione vi sono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!