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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1024 | Data di udienza: 3 Ottobre 2018

* APPALTI – Art. 80, c. 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Portata relativa alle sole false dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale – Inconfigurabilità – Valutazioni e punteggi attribuiti dalla commissione – Insindacabilità nel merito – Fondamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 5 Novembre 2018
Numero: 1024
Data di udienza: 3 Ottobre 2018
Presidente: Nicolosi
Estensore: Dato


Premassima

* APPALTI – Art. 80, c. 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Portata relativa alle sole false dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale – Inconfigurabilità – Valutazioni e punteggi attribuiti dalla commissione – Insindacabilità nel merito – Fondamento.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 1^ –  5 novembre 2018, n. 1024


APPALTI – Art. 80, c. 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 – Portata relativa alle sole false dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale – Inconfigurabilità.

Nessun elemento ermeneutico consente di restringere la portata dell’art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016 alle sole false dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale; la ratio della norma, invero, si sostanzia nell’evitare alla stazione appaltante di trattare con operatori economici che non diano sufficienti garanzie in ordine alla propria affidabilità morale e professionale, affidabilità che può risultare pregiudicata anche da comportamenti consistenti nel rappresentare qualità dell’offerta tecnica non veritiere che abbiano avuto l’effetto di alterare gli esiti della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2018, n. 2747).
 

APPALTI – Valutazioni e punteggi attribuiti dalla commissione – Insindacabilità nel merito – Fondamento.

Le valutazioni e i punteggi attributi dalla commissione sono insindacabili nel merito ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifeste (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258). Ed invero, l’Amministrazione non applica “scienze esatte”, che conducono ad un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla commissione giudicatrice, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il Giudice Amministrativo non potrà sovrapporre la propria valutazione a quella competente organo della P.A. (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2017, n. 3645; Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2017, n. 2452; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 57).

Pres. Nicolosi, Est. Dato – H. s.r.l. (avv.ti Bonito Oliva e Buscicchio) c. Acque del Chiampo S.p.a. (avv. Creuso) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 1^ 5 novembre 2018, n. 1024

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 1^ –  5 novembre 2018, n. 1024

Pubblicato il 05/11/2018

N. 01024/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2018, proposto da:
Hydros S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC indicato nel ricorso;


contro

Acque del Chiampo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Creuso, con domicilio ex lege presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto di costituzione in giudizio;
Viveracqua S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

B.T.B. Eletroidraulica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Carfagna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Barioli in Venezia Mestre, Piazzetta G. Zorzetto n. 1;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

a. della Determina dirigenziale prot. n. AP/ls/ls/07248/2018 del 23 marzo 2018 (la “Determina n. 7248/2018” o, ancora, il “Provvedimento di aggiudicazione”), comunicata in data 26 marzo 2018, con cui l’Amministrazione ha disposto, in favore della BTB, l’aggiudicazione dell’“Appalto per i lavori di sostituzione delle coclee di ricircolo dell’ossidazione biologica industriale n° 1 dell’impianto di depurazione di Arzignano”;

b. della nota prot. n. LS/ls/lb/08736/2018 dell’11 aprile 2018, con la quale l’Amministrazione ha precisato che l’importo dell’aggiudicazione disposta in favore della BTB è di Euro 633.286,68 e non, come indicato nella comunicazione di aggiudicazione – resa ex art. 76, d.lgs. n. 50/2016 – di Euro 633.058,68;

c. della nota prot. n. AP/ls/ls/07499/2018 del 26 marzo 2018, recante “Avviso appalto aggiudicato”;

d. della nota prot. n. AP/ls/lb/07501/2018 del 26 marzo 2018, con cui l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente di aver aggiudicato l’appalto in favore della BTB;

e. del Verbale del 19 marzo 2018, con il quale la Commissione giudicatrice, confermando le proprie precedenti statuizioni, ha individuato, quale miglior offerente, la BTB;

f. del “Verbale valutazione offerte tecniche” del 1° febbraio 2018 e del 12 marzo 2018, con il quale la Commissione giudicatrice ha esaminato e valutato, ex aliis, l’offerta tecnica della BTB;

g. ove occorra, degli altri Verbali di gara;

h. di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

nonché per la

declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’Amministrazione con la BTB Elettroidraulica S.r.l., con conseguente subentro della Hydros S.r.l. nel contratto medesimo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acque del Chiampo S.p.a. e di B.T.B. Eletroidraulica S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Espone la ricorrente Hydros S.r.l. che, con nota prot. n. 20283 del 16 ottobre 2017, l’Amministrazione ha autorizzato l’indizione di una procedura negoziata telematica senza bando per l’affidamento dell’“Appalto per i lavori di sostituzione delle coclee di ricircolo dell’ossidazione biologica industriale n° 1 dell’impianto di depurazione di Arzignano (VI”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i”; l’importo dell’appalto ammonta ad Euro 702.083,26, oltre IVA.

Rappresenta parte ricorrente di essere iscritta nella categoria “L1504A –SOA OS22” dei fornitori di Viveracqua S.c. a r.l. e di essere risultata tra le quindici imprese sorteggiate telematicamente dall’Amministrazione ai fini della partecipazione alla gara de qua; inoltre, espone che entro i termini indicati sono pervenute all’Amministrazione n. 4 offerte, tra cui quella della stessa ricorrente.

Rappresenta la ricorrente, altresì, che ai fini della valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice ha adoperato una griglia, indicata dal disciplinare di gara, che suddivideva gli elementi dell’offerta tecnica in elementi di tipo qualitativo, da valutare, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare, con il metodo del confronto a coppie, ed in elementi di tipo quantitativo. All’esito della seduta del 12 marzo 2018, la commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione, ai sensi del cit. art. 4 del disciplinare, di due concorrenti (rimanendo in gara, dunque, la ricorrente e la BTB Eletroidraulica S.r.l.).

A seguito del procedimento di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice ha attribuito n. 74,75 punti alla ricorrente e n. 76,21 punti alla BTB, individuando, per l’effetto, quest’ultima quale miglior offerente.

Con determina n. 248/2018, l’Amministrazione ha, dunque, disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della BTB Eletroidraulica S.r.l..

1.1. Hydros S.r.l. ha, dunque, proposto ricorso (notificato il 21 aprile 2018 e depositato il 4 maggio 2018).

1.2. Si sono costituiti in giudizio Acque del Chiampo S.p.a. e BTB Eletroidraulica S.r.l., contestando in fatto ed in diritto le affermazioni della ricorrente.

1.3. Con istanza in data 17 maggio 2018, le parti hanno dichiarato di non aver interesse ad una pronuncia sull’istanza cautelare, con ogni conseguente rinuncia, anche sotto il profilo delle spese relative al giudizio cautelare, chiedendo, la fissazione, possibilmente entro tempi brevi, dell’udienza pubblica, conservando tutte le parti l’interesse ad una pronuncia di merito.

1.4. All’udienza pubblica del 3 ottobre 2018, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto la causa in decisione.


DIRITTO

1. In limine litis il Collegio dichiara l’inutilizzabilità dei documenti depositati dalla parte ricorrente Hydros S.r.l. in data 12 settembre 2018 (alle ore 18:28, come risulta dal sistema).

I predetti documenti, invero, risultano essere stati depositati l’ultimo giorno utile ai sensi del combinato disposto dell’art. 73, comma 1, e dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm..

In applicazione delle richiamate disposizioni e dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione cod. proc. amm. (allegato 2 cod. proc. amm.), come sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. b), del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge 25 ottobre 2016, n. 197, il deposito in questione – proprio perché effettuato nell’ultimo giorno utile – avrebbe dovuto rispettare il termine orario delle ore 12:00.

Secondo l’orientamento prevalente – che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità – l’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione cod. proc. amm. (allegato 2 cod. proc. amm.) va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24:00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 cod. proc. amm., ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo.

Il termine ultimo di deposito alle ore 12:00, quindi, permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5471; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2018, n. 4785; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 6 giugno 2018, n. 344).

A ciò si aggiunga che i termini fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2018, n. 3477; Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2018, n. 2247; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 12 giugno 2018, n. 3917), con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale (delle memorie e) dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 maggio 2018, n. 3602; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 maggio 2018, n. 1053; T.A.R. Molise, sez. I, 19 aprile 2018, n. 217).

Deve essere dichiarata, altresì, l’inutilizzabilità dei documenti depositati dalla parte controinteressata BTB Eletroidraulica S.r.l. in data 2 ottobre 2018 (id est, il giorno precedente l’udienza pubblica) per violazione dei termini di deposito fissati dal disposto dell’art. 73, comma 1, e dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. (si rinvia, sul punto, alla giurisprudenza richiamata supra).

In conclusione, dei documenti indicati – non avendo peraltro le parti autrici dei rispettivi depositi fornito dimostrazione dell’estrema difficoltà di produzione nei termini di legge (art. 54, comma 1, cod. proc. amm.; cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2017, n. 3705; Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3192; Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 916) – il Collegio non terrà conto ai fini della decisione.

2. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare: violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione della legge di gara. In particolare: violazione e falsa applicazione dei punti n. 2 e n. 4 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 80, comma 5, 83, comma 9, 95e 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1337 c.c. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche: difetto di istruttoria; contraddittorietà; sviamento; illogicità; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento (pag. 4 e ss. del ricorso).

2.1. In sintesi, parte ricorrente, dopo aver richiamato quanto stabilito al punto n. 2 del disciplinare ed evidenziato che l’oggetto dell’appalto riguarda principaliter la sostituzione delle coclee indicate dall’Amministrazione con la fornitura e la posa in opera di un nuovo macchinario, afferma che la controinteressata BTB Eletroidraulica S.r.l. ha indicato nella propria offerta tecnica la presenza, nella macchina, di un “sistema di rilevamento infiltrazioni installato sul supporto sommerso” e denuncia che detta dichiarazione non corrisponde al vero.

Per la ricorrente si tratta dello stesso supporto cuscinetto presente nella macchina offerta dalla medesima, atteso che (secondo la prospettazione dell’esponente) tanto la Hydros S.r.l. quanto la BTB Eletroidraulica S.r.l. hanno offerto la medesima macchina con l’unica differenza ravvisabile nei materiali. Sempre secondo parte ricorrente, la natura del supporto offerto non consentirebbe l’installazione di un sistema di sensori che, incidendo sulla parte esterna della macchina, darebbe la stura ad infiltrazioni nella stessa. Del resto, osserva parte ricorrente, del predetto sensore non vi è traccia né nella documentazione tecnica presentata dalla BTB Eletroidraulica S.r.l., né, tantomeno, nella Relazione tecnica allegata all’offerta.

Pertanto, secondo parte ricorrente, la controinteressata BTB Eletroidraulica S.r.l. ha posto in essere il comportamento stigmatizzato dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016, risultando nondimeno violato l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016; sul punto parte ricorrente richiama la giurisprudenza amministrativa, unanime nel sanzionare con l’esclusione dalla gara gli operatori economici che rendono dichiarazioni non conformi al vero.

2.2. Parte ricorrente deduce, altresì, che anche con riguardo al c.d. inverter della macchina la controinteressata ha reso una dichiarazione non veritiera, per la quale, quindi, valgono integralmente le considerazioni già svolte.

In sintesi, evidenzia parte ricorrente che dal particolare n. 39 dell’elaborato grafico n. 6 (“Stato di progetto opere elettromagnetiche”) messo a disposizione dall’Amministrazione si evince che l’inverter doveva essere posizionato in versione stand alone ed essere installato su un telaio di sostegno (come si deduce anche dal CME di gara), e quindi necessariamente con il tastierino numerico installato a bordo dell’inverter medesimo. In tale configurazione, il tastierino installato a bordo inverter assume il medesimo grado di protezione dell’inverter stesso, come dichiarato dalla stessa BTB a pagina 7/20, nel paragrafo “Dati tecnici inverter” e, quindi, “IP55”.

Ciò nonostante, la BTB ha offerto il tastierino di programmazione “IP65” il quale, tuttavia, è disponibile soltanto attraverso un kit di montaggio in armadio elettrico denominato “dmp-02”, come si evince dalla documentazione dell’inverter fornita a corredo delle offerte tecniche (in particolare a pag. 30/56 dell’allegato tecnico BTB n. 015-en_acs880_datasheet_inverter), mentre non può essere montato nell’installazione di tipo stand alone prevista dalla documentazione di gara (ad ulteriore conferma di ciò parte ricorrente ha allegato una comunicazione ricevuta dal produttore della macchina).

Parte ricorrente – in via solo gradata – ha evidenziato che, anche a non voler considerare come motivi di esclusione tali false dichiarazioni, le stesse hanno inciso in modo determinante sull’attribuzione del punteggio alla BTB, nel senso che, grazie a tali dichiarazioni, quest’ultima si è giovata di un punteggio che non le spettava.

Nella memoria difensiva, parte ricorrente ha ribadito la propria tesi sulla incongruità dell’offerta della controinteressata, evidenziando altresì che in caso di esclusione di quest’ultima la stessa ricorrente risulterebbe comunque aggiudicataria.

Nella memoria di replica (pag. 2 e ss.) parte ricorrente – dopo aver richiamato l’iter argomentativo sviluppato dalla parte controinteressata – ha (in sintesi) evidenziato che supporto e cuscinetto formano un gruppo unico, posto che il supporto è il “contenitore” del cuscinetto ed è indispensabile all’installazione dello stesso e che il sensore, ovviamente, può essere installato soltanto sul supporto. Sempre parte ricorrente ha ricordato che la BTB, nel modulo della propria offerta tecnica (pag. 18 di 30) ha indicato, espressamente, la presenza del sensore richiesto dalla stazione appaltante, id est di un “sistema di rilevamento infiltrazioni”, barrando l’apposita casella. Inoltre, dalla stessa scheda tecnica del cuscinetto inferiore presentata da BTB (allegato 003-5.1-Spare_part_drawing_lower_bearing_ECO-23.pdf) si può pacificamente concludere che il gruppo di cui si discute è caratterizzato da un blocco formato dal cuscinetto e dal supporto e che sul blocco de quo non è installato di default alcun sensore e che, argomentando a contrario dalle deduzioni della BTB (che ha recisamente travisato la struttura del gruppo unico supporto-cuscinetto), ben si può inferire che non in alcun modo possibile installare alcun sensore sul gruppo unico supporto-cuscinetto. Afferma parte ricorrente, inoltre, che nel documento proveniente dalla ditta produttrice della macchina (ed oggetto di traduzione giurata depositata dalla stessa ricorrente), si afferma esplicitamente che «noi non installiamo sensori di rilevamento acqua ma installiamo un sistema di monitoraggio cuscinetti che rileva la degradazione effettiva del cuscinetto…». Sempre per la ricorrente è irrilevante la produzione documentale dalla quale la BTB pretende di dimostrare la validità della propria offerta.

Quanto all’inverter, parte ricorrente – dopo aver richiamato l’iter argomentativo sviluppato dalla parte controinteressata – ritiene che quanto affermato dalla BTB è privo di pregio. Evidenzia, invero, che la Hydros ha contestato la inconfigurabilità, nel caso di specie, di quanto offerto dalla BTB (“IP65”). Per quanto concerne l’e-mail citata da BTB, per la ricorrente valgono le medesime considerazioni svolte in precedenza, cui aggiunge che la medesima missiva non smentisce quanto sostenuto nel ricorso e che non è mai stato contestato da BTB.

Infine, parte ricorrente, – dopo aver richiamato l’iter argomentativo sviluppato dalla parte resistente – ha (in sintesi) evidenziato che il produttore della macchina non fornisce alcun sistema di rilevazione delle infiltrazioni nel supporto di fondo (contemplando, invece, un sistema completamente differente che analizza le vibrazioni e che non è stato proposto dalla BTB), come peraltro acclarato dal produttore della macchina.

Parimenti infondato è, per il ricorrente, quanto affermato dall’Amministrazione in ordine alla irrilevanza della divergenza tra lo schema e la relazione tecnica della BTB, in ordine alla presenza del sistema di rilevazione delle infiltrazioni sul supporto sommerso. In primo luogo, la ricostruzione della BTB è ben differente da quella fornita dall’Amministrazione; inoltre, è proprio l’Amministrazione ad aver evidenziato, anche nel disciplinare di gara – parte tecnica, la richiesta di un sensore di rilevamento delle infiltrazioni e non, invece, il sensore proposto dalla BTB. Secondo parte ricorrente, per ammissione dell’Amministrazione medesima, la BTB avrebbe presentato documentazione di gara relativa all’offerta contraddittoria e non univoca, ex se idonea a dimostrare la perplessità e l’incertezza della propria offerta. Con riferimento all’elemento inverter, secondo parte ricorrente l’Amministrazione dimostra, attraverso la stessa, di aver travisato la propria legge di gara: non era prevista la fornitura di quadri elettrici e la realizzazione delle relative opere accessorie; pertanto, qualora il concorrente avesse voluto proporre la miglioria del tastierino “IP65”, lo stesso avrebbe dovuto esplicitarla, precisando che avrebbe realizzato, nel medesimo prezzo di offerta, anche la fornitura dei quadri e delle relative opere accessorie per il montaggio in quadro e l’interfacciamento con l’inverter.

2.3. Parte resistente (pag. 3 e ss. della memoria), dopo aver osservato che le contestazioni di parte ricorrente non riguardano le dichiarazioni rese dalla medesima in sede di D.G.U.E. e/o nella documentazione di carattere amministrativo, in ordine alla questione relativa al sistema di rilevazione delle infiltrazioni, dopo aver analizzato la questione sul piano tecnico (concludendo nel senso che per la commissione risultava e risulta fattibile – e non veicolo di infiltrazioni nel supporto – l’installazione di un sistema di rilevazione delle infiltrazioni sul supporto di fondo dell’apparecchiatura oggetto di appalto), ha evidenziato che la controinteressata ha indicato la presenza del sistema di rilevazione delle infiltrazioni sul supporto sommerso sullo “schema”, senza ribadirlo nella relazione tecnica e tanto non rappresenta – e non può rappresentare – né una “falsa dichiarazione” né una informazione fuorviante.

Parte resistente – con riguardo alla questione dell’inverter – ha controdedotto evidenziando che il termine inglese stand alone sta a significare “macchina indipendente/autonoma”; lo stesso manuale del costruttore ABB (pag. 4 del doc. 20 “017-EN_ACS880_datasheet_Inverter.pdf”) definisce l’inverter ACS880 genericamente una apparecchiatura stand alone senza precisare alcuna configurazione limite, in quanto apparecchiatura dotata di tutte le necessarie componenti atte al suo funzionamento. Il manuale d’uso e manutenzione dell’inverter (pag. 30 del citato doc. 20 “017-EN_ACS880_datasheet_Inverter.pdf”) indica poi che il display e tastierino di programmazione dell’inverter può essere dotato di kit di installazione “fronte quadro” in grado di assicurare un grado di protezione IP65, senza indicare che tale configurazione determina il funzionamento non indipendente dell’apparecchiatura. La stazione appaltante ha ritenuto e ritiene che l’installazione del display e del tastierino di programmazione su un quadro o cassetta separata dalla macchina, mediante apposito kit con grado di protezione IP65, non determini l’impossibilità di operare in maniera autonoma (stand alone) dell’inverter e che invece consenta una maggiore affidabilità della stessa dato l’incrementato valore di protezione.

Dunque, per la parte resistente, la dichiarazione di BTB relativamente al display e tastierino di programmazione non può definirsi non veritiera.

Quanto alla contestazione dell’erronea attribuzione dei punteggi, parte resistente evidenzia l’errore in cui incappa la ricorrente che pretende di azzerare tout court l’intero punteggio per gli elementi n. 3 e 8, dimenticando che i predetti punteggi erano stati suddivisi in relazione a ciascun sub elemento.

Tali argomentazioni sono poi ribadite dalla parte resistente nella replica (in particolare, quanto alla c.d. prova di resistenza ed alla mancata dimostrazione delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente); in sintesi, parte resistente esclude sia la “falsa dichiarazione” sia il carattere “fuorviante” dell’offerta.

2.4. Parte controinteressata (pagg. 2 e ss. della memoria difensiva), in sintesi, afferma che il sistema di rilevamento delle infiltrazioni d’acqua nel cuscinetto de quo – così come chiesto dalla stazione appaltante – doveva essere installato non nel cuscinetto stesso, bensì, ben diversamente, nel suo relativo supporto sommerso (Modello redazionale dell’offerta facente parte integrante del Disciplinare di Gara parte Tecnica – punto 3, pagina 3). Ed esattamente ciò ha correttamente e veridicamente dichiarato ed offerto la controinteressata, secondo la prospettazione della stessa.

Parte controinteressata ha aggiunto che con due distinte mails (del 26.04.2018 e del 09.05.2018) il tecnico della ditta costruttrice del cuscinetto in argomento e del relativo supporto ha chiaramente confermato quanto sopra sostenuto, ben evidenziando che: “il monitoraggio del cuscinetto di valle può essere offerto ed è monitorato con un sistema a tre luci”.

Secondo la controinteressata, le suddette caratteristiche tecniche del cuscinetto sono confermate anche dalla traduzione giurata depositata da controparte la quale conferma che il sistema di monitoraggio del cuscinetto è con un sistema a tre luci e che rileva ogni causa di degradazione effettiva d’esso (sistema migliorativo dunque) e non solo quella derivante dalle infiltrazioni d’acqua.

Quanto alla questione del tastierino di programmazione dell’inverter con grado di protezione IP 65, secondo parte controinteressata la doglianza è infondata: nella mail del 26.04.2018 (depositata) del tecnico della ditta costruttrice del tastierino de quo, con annesso display, si precisa che la relativa classe IP ben può essere non solo IP54 ma anche IP65 e tale circostanza è confermata dalla pag. 30 del catalogo di ABB del prodotto, depositata, tradotta in italiano, dalla controinteressata. Inoltre, il modello redazionale dell’offerta facente parte integrante del Disciplinare di Gara parte Tecnica – punto 8, pagina 4 alla voce “display e tastierino di programmazione” ha previsto un punteggio premiale per i gradi di protezione del tastierino de quo con annesso display, offerti dai concorrenti e superiori a quello “IP54” già contemplato come minimale.

Nella memoria di replica parte controinteressata ha ribadito che il sistema di rilevamento delle infiltrazioni d’acqua nel cuscinetto della macchina che è stato offerto (sensore) è esistente e collocato nel relativo supporto sommerso. Ciò è conforme alla lex specialis, tecnicamente possibile e maggiormente apprezzabile. Le valutazioni tecnico-discrezionali peraltro, sono pacificamente insindacabili giacché non censurate né per macroscopica illogicità e/o né irragionevolezza o irrazionalità manifeste. Inoltre, parte controinteressata ribadisce che è tecnicamente possibile – e conforme alla lex specialis – l’aver offerto “il tastierino di programmazione dell’inverter con grado di protezione IP65”. La circostanza è confermata dalla pagina 30 del catalogo di ABB del prodotto, richiamata anche dalla mail del tecnico della casa produttrice, nonché da quanto indicato a pagina 7 del doc.to 14 prodotto dalla difesa della stazione appaltante (“remotabile estraibile IP65”). La stessa lex specialis, alla voce “display e tastierino di programmazione” del disciplinare, aveva chiaramente previsto un punteggio premiale per i gradi di protezione del tastierino de quo con annesso display, offerti dai concorrenti e superiori a quello “IP54” già contemplato solo come minimale.

2.5. Le doglianze sono infondate.

2.5.1. Merita di essere premesso – in termini generali – che la più recente giurisprudenza, esaminando la disciplina recata dall’art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016, ha affermato che nessun elemento ermeneutico consente di restringere la portata della medesima disposizione alle sole false dichiarazioni sul possesso dei requisiti di carattere generale o speciale; la ratio della norma, invero, si sostanzia nell’evitare alla stazione appaltante di trattare con operatori economici che non diano sufficienti garanzie in ordine alla propria affidabilità morale e professionale, affidabilità che può risultare pregiudicata anche da comportamenti consistenti nel rappresentare qualità dell’offerta tecnica non veritiere che abbiano avuto l’effetto di alterare gli esiti della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2018, n. 2747).

Nel caso che occupa, tuttavia, non emergono false dichiarazioni in sede di offerta, come si evidenzierà infra.

2.5.2. In relazione alla questione del sistema di rilevamento delle infiltrazioni, a differenza di quanto imprecisamente affermato nel ricorso introduttivo (pag. 6), dall’offerta tecnica della controinteressata – pag. 17, “Schema” – risulta la dichiarazione “Si, installato sul supporto immerso”.

A pag. 3 della medesima offerta tecnica, quanto al “cuscinetto” (di fondo di tipo ECO), risulta l’indicazione che esso è “completamente chiuso, sigillato e ingrassato a vita e non necessita di ingrassatori esterni”.

Orbene, risulta dagli atti che il sistema di rilevazione del malfunzionamento (monitoraggio del cuscinetto) – incentrato sul meccanismo di misurazione delle vibrazioni (rispetto alla mera infiltrazione dell’acqua) – appare in grado di rilevare ogni genere di malfunzionamento ovvero anomalia del cuscinetto, dovuto all’infiltrazione o a qualsiasi altro motivo che possa incidere sul funzionamento della macchina.

In particolare, risulta che lo stato ovvero il funzionamento del cuscinetto è monitorato con un sistema a tre luci (verde, gialla e rossa).

E’ ben vero che la soluzione prospettata dalla controinteressata è stata indicata nell’offerta (“Schema”) e non ribadita nella relazione tecnica. Tuttavia, non emerge affatto la falsità della dichiarazione di cui si duole parte ricorrente, essendo il sensore di controllo delle vibrazioni tecnicamente esistente; non risulta l’impossibilità di fornire tale elemento e neppure la difformità rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis.

Ed ancora, non sono emersi nell’attribuzione del punteggio (in parte qua) macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento di fatto, solo in presenza dei quali è ammesso il sindacato giurisdizionale.

2.5.3. In ordine alla questione dell’inverter, occorre precisare che nell’offerta tecnica della controinteressata risulta (a pag. 7) il riferimento alla “Tastiera con display cristalli liquidi retroilluminto remotabile estraibile protezione IP65” e (a pag. 20), in relazione al Dislay e tastierino di programmazione, (con riguardo alle migliorie circa le caratteristiche offerte) la dicitura “retroilluminato, cristalli liquidi con grado protezione IP65, removibile”.

Orbene, da quanto risulta a pag. 30 del “ABB industrial drives ACS880, single drives 0.55 to 3200 kW Catalog”, sono disponibili piastre di montaggio – per quanto di interesse – DPMP-02 (IP65) per il montaggio del pannello di controllo ad incasso sullo sportello di un armadio con relativa classe di protezione (IP65).

Dallo stesso documento non si ricava che tale “conformazione” esclude il funzionamento “stand alone”.

Inoltre, non risulta comprensibile la ragione per la quale la controinteressata avrebbe dovuto – secondo quanto sostiene la parte ricorrente – precisare quanto avrebbe realizzato (al medesimo prezzo di offerta) nell’ambito di tale miglioria (fornitura di quadri, opere accessorie per il montaggio e l’interfacciamento), in quanto, naturaliter, l’aver proposto una simile soluzione obbliga il concorrente ad eseguire la prestazione siccome offerta.

In conclusione, il preteso carattere non veritiero della dichiarazione della controinteressata non emerge dagli atti; nè risulta l’impossibilità di fornire tale elemento e neppure la difformità rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis. Ed ancora, non sono emersi nell’attribuzione del punteggio (in parte qua) macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento di fatto, solo in presenza dei quali è ammesso il sindacato giurisdizionale.

3. Con il secondo motivo di gravame (pag. 14 e ss. del ricorso), Hydros S.r.l. censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare: violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione della legge di gara. In particolare: violazione e falsa applicazione dei punti n. 2 e n. 4 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 80, comma 5, 83, comma 9, 95e 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1337 c.c. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche: difetto di istruttoria; contraddittorietà; sviamento; illogicità; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento.

Parte ricorrente evidenzia, in sintesi, che il decimo ed ultimo elemento dell’offerta tecnica richiesto era il “servizio di assistenza in garanzia” (suddiviso in due sub-elementi: “rapidità d’intervento per riparazione guasto” e “rapidità della fornitura dei ricambi”).

Rappresenta parte ricorrente che la commissione ha assegnato un punteggio pari a zero (0) al concorrente B.T.B. Elettroidraulica S.r.l., per il parametro “Rapidità del servizio di assistenza in garanzia –fornitura dei ricambi necessari” atteso che la controinteressata aveva dichiarato in offerta pari a zero settimane il tempo di consegna dei ricambi, in quanto già forniti con le macchine, e tuttavia l’elenco dei ricambi dichiarati in fornitura, così come descritti nell’offerta tecnica, anche per la valutazione dell’elemento nr. 6 “Kit in dotazione”, pur essendo superiore al minimo richiesto in sede di gara, non risultava comunque coprire tutta la componentistica delle apparecchiature previste in fornitura e soggette a guasto, come pure l’elenco dei ricambi contenuto nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature, allegati dal concorrente all’offerta.

Secondo parte ricorrente, la commissione, una volta acclarato quanto sopra, avrebbe dovuto escludere la BTB, avendo quest’ultima presentato un’offerta incompleta ed assolutamente incerta.

In via gradata, parte ricorrente rileva che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto, quam minime, procedere ad assegnare n. 0,00 punti in ordine all’intero elemento n. 10 medesimo, mentre ha conferito autonomia al sub-elemento “Rapidità del servizio di assistenza in garanzia per fornitura ricambi”, convertendolo in un inammissibile undicesimo elemento (come risulta dalla “Tabella riepilogo confronto a coppie e attribuzione punteggi definitivi”).

Così facendo, la commissione ha “depurato” l’elemento n. 10 da un sub-elemento che era incluso in quest’ultimo e che, mancando radicalmente e/o risultando viziato nell’offerta della BTB, avrebbe comportato, inevitabilmente, l’attribuzione, in favore della BTB medesima, di n. 0,00 punti con riferimento all’intero elemento n. 10,00; per l’effetto, ha illegittimamente attribuito alla BTB n. 2,00 punti, in ordine all’elemento n. 10; ha inserito un nuovo elemento di valutazione, modificando/integrando la legge di gara, così violando sia i principi cardine del diritto degli appalti pubblici che le proprie competenze.

Secondo parte ricorrente alla BTB non spettano né i n. 2,00 punti attribuiti dalla commissione giudicatrice relativamente all’elemento n. 10 dell’offerta tecnica, né alcun punto in ordine all’intera offerta tecnica, come risulta dal verbale del 1° febbraio 2018 da cui si ricava che la commissione giudicatrice ha attribuito n. 0,00 punti alla concorrente Tecnecos S.r.l. che non aveva inserito, nell’offerta tecnica, il manuale d’uso e manutenzione della propria macchina, come imposto dall’art. 2 del disciplinare.

Nella memoria di replica, parte ricorrente ha ribadito la doglianza.

Parte resistente contrasta le superiori argomentazioni, evidenziando (nella memoria, pagg. 7 e ss.) – in sintesi – che la commissione giudicatrice non ha escluso l’offerta presentata dalla controinteressata in quanto il sub-elemento denominato “rapidità della fornitura dei ricambi” risulta solo migliorativo rispetto alla prescrizione minima di capitolato, a cui il concorrente, qualora aggiudicataria, deve comunque attenersi. Inoltre, sempre secondo parte resistente, la commissione giudicatrice si è rigorosamente attenuta alle disposizioni previste dal disciplinare di gara per l’assegnazione del punteggio relativo al “servizio di assistenza in garanzia”, già suddiviso in due sub-elementi di valutazione, ognuno con proprio valore autonomo e predefinito. Per quanto riguarda il confronto operato dalla ricorrente (alla pag. 17 del gravame) con l’offerta di Tecnecos, parte resistente osserva che l’assenza nell’offerta tecnica della ditta Tecnecos del “manuale d’uso e manutenzione”, non ha alcuna rilevanza sull’assegnazione del punteggio relativo all’elemento “servizio di assistenza in garanzia”.

Parte controinteressata afferma (nella memoria difensiva), in sintesi, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della censura; in particolare, sostiene che l’offerta de qua, in carenza del predetto elemento, non era di per sé “incompleta e/o assolutamente incerta” e che la giuria di gara non ha affatto “illegittimamente spacchettato” il criterio di valutazione 10 della lex specialis in due distinti sub-criteri, essendo già esso ivi chiaramente suddiviso in due distinti sub-elementi ab origine (tali argomentazioni sono poi sinteticamente ribadite nella memoria di replica della medesima controinteressata).

3.1. Il motivo è infondato.

3.1.1. In relazione alla prima parte della doglianza, deve premettersi che a pag. 15 dell’offerta tecnica della controinteressata risulta la seguente dichiarazione in relazione al sub-elemento di valutazione “Rapidità del Tempo di fornitura dei ricambi”: <<Il tempo per la fornitura dei ricambi necessari, in quanto i pezzi di ricambi nelle quantità necessarie sono già forniti con le macchine, è pari a: 0 (zero) settimane>>.

Si è già detto delle ragioni che hanno indotto la commissione ad attribuire punti zero (0) al sub-elemento in questione riposano nella ravvisata circostanza che l’elenco dei ricambi dichiarati in fornitura, così come descritti nell’offerta tecnica, anche per la valutazione dell’elemento nr. 6 “Kit in dotazione”, pur essendo superiore al minimo richiesto in sede di gara, non risultava comunque coprire tutta la componentistica delle apparecchiature previste in fornitura e soggette a guasto, come pure l’elenco dei ricambi contenuto nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature, allegati dal concorrente all’offerta. Per verificare se l’offerta tecnica de qua sia – secondo la prospettazione di parte ricorrente – non conforme, inidonea, incompleta e assolutamente incerta – cfr. pag. 16 del ricorso – (tanto da meritare l’esclusione) occorre verificare quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto, ed in particolare il punto 13, pag. 70, il quale prevede (peraltro a carico dell’appaltatore, e non semplicemente del partecipante alla procedura di gara) l’obbligo di garantire durante il periodo di garanzia coperto <<una rapidità di fornitura dei ricambi da sostituire in caso di guasto non superiore a 4 settimane naturali e consecutive dalla richiesta di riparazione e in ogni caso non superiore a quanto proposto in sede di gara>>.

Orbene, la dichiarazione racchiusa a pag. 15 dell’offerta tecnica della controinteressata non incide sul contenuto dell’obbligo stabilito al punto 13 dal capitolato speciale d’appalto; in altri termini, quella dichiarazione non esclude l’assunzione dell’obbligo di garantire – durante il periodo di garanzia coperto – la rapidità di fornitura dei ricambi da sostituire in caso di guasto non superiore a 4 settimane naturali e consecutive dalla richiesta di riparazione e in ogni caso non superiore a quanto proposto in sede di gara.

3.1.2. Quanto alla doglianza sviluppata in via gradata, il Collegio rileva che la stessa è priva di base.

Risulta, invero, che l’elemento di valutazione n. 10 (“Rapidità del servizio di assistenza in garanzia”) – per il quale si prevedeva l’assegnazione di massimo punti 3,00 – contemplava due sub elementi: “rapidità d’intervento per riparazione guasto” e “rapidità della fornitura di ricambi”.

La commissione ha attribuito, come già detto, punti 0 (zero) al sub-elemento “Rapidità del servizio di assistenza in garanzia per fornitura ricambi”, per le ragioni illustrate, mentre ha attribuito punti 2 al sub-elemento “rapidità d’intervento per riparazione guasto”.

Ritiene il Collegio che l’errore in cui è incorsa la commissione sia puramente formale (si potrebbe dire “grafico” osservando la “Tabella riepilogo confronto a coppie e attribuzione punteggi definitivi”, essendo stati inseriti ai nn. 10 e 11 i due sub-elementi) e può escludersi che esso abbia inciso (alterandola) sulla attribuzione dei punteggi.

In altri termini, ferma la sfavorevole valutazione del sub-elemento “Rapidità del servizio di assistenza in garanzia per fornitura ricambi” dell’offerta della controinteressata, ben poteva (doveva) la commissione valutare ed assegnare uno specifico punteggio all’altro sub-elemento (“rapidità d’intervento per riparazione guasto”).

Ed invero, apparirebbe illogico prevedere all’interno di un elemento di valutazione una pluralità di sub-elementi, ciascuno con uno specifico sub-punteggio, senza poi procedere per ciascuno dei sub-elementi all’attribuzione di (autonomi) sub-punteggi (nei limiti, s’intende, del punteggio massimo previsto ex ante).

Inoltre, il Collegio ritiene non conducente il riferimento operato dalla parte ricorrente alla attribuzione di n. 0,00 punti alla concorrente Tecnecos S.r.l. attesa la diversità delle situazioni poste a raffronto.

In conclusione, nonostante la negativa valutazione del sub-elemento “Rapidità del servizio di assistenza in garanzia per fornitura ricambi”, legittimamente è stato attribuito un punteggio all’altro sub-elemento (“rapidità d’intervento per riparazione guasto”).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare: violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione della legge di gara. In particolare: violazione e falsa applicazione dei punti n. 2 e n. 4 del Disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio competitorum. Violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 80, comma 5, 83, comma 9, 95 e 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1337 c.c. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche: difetto di istruttoria; contraddittorietà; sviamento; illogicità; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento.

Parte ricorrente (pagg. 18 e ss. del ricorso), in estrema sintesi, richiama l’art. 2 del disciplinare di gara che aveva chiesto di presentare un’offerta tecnica con una scheda nella quale gli offerenti dovevano indicare ed esprimere alcune caratteristiche delle macchine e dei servizi offerti ed imponeva a tutti i concorrenti di versare in gara anche il “Manuale d’uso e manutenzione dell’apparecchiatura proposta” (e ciò, sostiene il ricorrente, per consentire alla commissione giudicatrice una verifica delle dichiarazioni rese dagli offerenti nella scheda tecnica).sostiene che la totale identità delle macchine offerte dalla medesima ricorrente e dalla controinteressata, ad eccezione dell’elemento “Materiali”, in uno alla presenza all’interno dell’offerta tecnica del manuale d’uso, avrebbe dovuto condurre ad una perfetta identità di attribuzione del punteggio, in sede di confronto a coppie, con la sola eccezione dell’elemento “Materiali”, rispetto al quale la ricorrente avrebbe dovuto nettamente primeggiare. Tuttavia, è emerso che, al netto dell’elemento “Materiali”, la BTB ha conseguito n. 47,81 punti, mentre alla ricorrente sono stati assegnati soltanto n. 45,06 punti. Donde l’illegittimità dell’operato della commissione giudicatrice che ha assegnato, con riferimento agli elementi nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ed 8, punteggi diversi alla ricorrente ed alla controinteressata, attribuendo a quest’ultima, del tutto inspiegabilmente, un punteggio superiore rispetto alla odierna deducente (la doglianza è ribadita nella memoria di replica , pag. 8 e ss.).

Parte resistente (pag. 9 e ss. della memoria), dopo aver evidenziato una non corretta trascrizione da parte della ricorrente del punteggio attribuito ai due concorrenti nel merito delle caratteristiche dell’apparecchiatura “coclea” di medesimo costruttore, ha poi richiamato gli elementi di valutazione di tale apparecchiatura ed i relativi punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alla ricorrente ed alla controinteressata, specificando che l’elemento n. 6 (Kit in dotazione) non è caratteristica dell’apparecchiatura e, quindi, non può essere utilizzato dalla ricorrente per il preteso confronto. Inoltre, argomenta parte controinteressata, il punteggio è stato dato mediante il metodo del c.d. confronto a coppie con riparametrazione, metodo che amplifica la differenza di attribuzione dei punteggi anche nel caso di piccole differenze tra le offerte (pur essendo le macchine proposte in offerta realizzate dal medesimo costruttore, le stesse presentano caratteristiche tecniche leggermente diverse tra loro). In ogni caso, in merito alle caratteristiche tecniche della fornitura “coclea” nel suo complesso – quindi comprendendo i relativi accessori a corredo: motore elettrico, riduttore, inverter – l’offerta della Hydros risulta valutata migliore e non inferiore a quella del concorrente BTB. Il concorrente BTB ha invece offerto alcuni servizi accessori quali kit ricambi in dotazione e periodo di garanzia aggiuntivo, superiori al concorrente Hydros, elementi che hanno comportato un punteggio finale di 61,21 punti per il concorrente BTB a fronte dei 61,56 punti per il concorrente Hydros.

Parte controinteressata ha sostenuto (nelle memorie, difensiva e di replica), in sintesi, la inammissibilità/improponibilità del motivo, oltre che la sua infondatezza, argomentando nel senso della sostanziale analogia tecnologica della macchine offerte (analogia, e non identità), ed evidenziando che l’offerta della controinteressata ha prevalso su quella della ricorrente, sotto il profilo tecnico (essenzialmente per voci riguardanti il rotore della pompa, il maggior periodo di garanzia della macchina offerta, ed il kit di ricambi in dotazione) e, soprattutto, sotto il profilo economico.

4.1. Il motivo è infondato.

Giova evidenziare che mentre la ricorrente afferma di aver offerto la medesima macchina offerta dalla controinteressata, con l’unica differenza ravvisabile nei materiali (cfr. pag. 19 del ricorso; il concetto di identità è ribadito dal ricorrente a pag. 8 della memoria di replica), parte resistente ha argomentato nel senso che le macchine proposte in offerta presentano caratteristiche tecniche leggermente diverse tra loro (cfr. pagg. 10-11 della memoria).

Ciò detto, deve evidenziarsi – limitandosi ai criteri di valutazione evocati da parte ricorrente – che:

– nella valutazione relativa all’elemento 4 “materiali adottati” il punteggio assegnato all’offerta della ricorrente (pari a 10 punti, il massimo previsto) è di gran lunga superiore a quello assegnato alla controinteressata (3,40 punti); la pretesa della ricorrente di “primeggiare” con riguardo all’elemento in questione appare, pertanto, ampiamente soddisfatto;

– in relazione agli elementi nn. 2, 3 e 5, risulta a favore della ricorrente l’attribuzione del punteggio massimo previsto, mentre il punteggio assegnato alla controinteressata, per ciascuno dei detti elementi, è inferiore;

– in relazione ai criteri nn. 1, 6, 7 e 8 si rileva, invece, l’attribuzione di un punteggio superiore in favore dell’offerta della controinteressata (in particolare, con riguardo ai criteri nn. 6, 7 e 8 del punteggio massimo previsto) rispetto a quella della ricorrente;

– in ultimo, l’offerta della ricorrente ha ottenuto un punteggio tecnico complessivamente superiore (61,56) rispetto a quello riconosciuto all’offerta della controinteressata (61,21).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le differenze ravvisate dalla commissione fra le due offerte hanno condotto (fisiologicamente) ad assegnare punteggi differenti per ciascun elemento di valutazione.

Peraltro, la censurata disparità di trattamento è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2616; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 aprile 2018, n. 2142), situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 4 luglio 2018, n. n. 651; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 febbraio 2018, n. 193), mentre la tesi della “perfetta identità” delle due macchine non ha oltrepassato la soglia della mera affermazione labiale.

Inoltre, e conclusivamente sul punto, il Collegio non intende decampare dal granitico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la commissione chiamata ad individuare l’offerta tecnica economicamente più vantaggiosa attribuendo i punteggi ai suoi diversi elementi, ha ampia discrezionalità tecnica, che resta insensibile al sindacato giurisdizionale se esercitata in linea con i criteri predefiniti dalla lex specialis di gara e non presenta inattendibilità o macroscopiche irrazionalità ed incongruenze; il vaglio del Giudice amministrativo su tali valutazioni è estrinseco, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, senza comportare sostituzioni all’Amministrazione, perché sarebbe sconfinamento vietato – in virtù del principio di separazione dei poteri – della giurisdizione di legittimità nella sfera amministrativa (cfr., più di recente, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5934; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 27 marzo 2018, n. 702; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 marzo 2018, n. 1725; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 11 gennaio 2018, n. 8).

In altri termini, le valutazioni e i punteggi attributi dalla commissione sono insindacabili nel merito ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifeste (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258). Ed invero, l’Amministrazione non applica “scienze esatte”, che conducono ad un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla commissione giudicatrice, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il Giudice Amministrativo non potrà sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della stessa la propria (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2017, n. 3645; Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2017, n. 2452; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 57).

Non essendo emersi travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, il Collegio ritiene priva di base anche la censura in esame.

5. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente deduce l’invalidità derivata della nota prot. n. LS/ls/lb/08736/2018 dell’11 aprile 2018, della nota prot. n. AP/ls/ls/07499/2018 del 26 marzo 2018, recante “Avviso appalto aggiudicato”, della nota prot. n. AP/ls/lb/07501/2018 del 26 marzo 2018, con cui l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente di aver aggiudicato l’appalto in favore della BTB e di qualsiasi ulteriore atto successivo al provvedimento di aggiudicazione.

5.1. Il motivo è infondato.

L’infondatezza delle precedenti censure esclude in radice la predicabilità dell’invalidità “derivata” dei successivi atti della serie procedimentale di gara.

6. Quanto alla verificazione, la richiesta formulata all’uopo dalla parte ricorrente (e contrastata dalle parti resistente e controinteressata) non può essere accolta, in quanto difetta, alla luce dei vizi dedotti e della relativa valutazione giudiziale, l’esigenza di completare la conoscenza dei fatti e delle situazioni in questione.

A ciò aggiungasi che la verificazione non può essere adoperata quale strumento di valutazione diretta delle doglianze oggetto di ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 785; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 29 maggio 2018, n. 3540).

7. Il mancato accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati determina, in via conseguenziale, il rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto (che postula l’annullamento dell’aggiudicazione: cfr. artt. 121 e 122 cod. proc. amm.).

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, diversamente da quanto richiesto nella notula depositata, come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge, nei confronti della Acque del Chiampo S.p.a. e in Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge, nei confronti della BTB Eletroidraulica S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
Silvia De Felice, Referendario

L’ESTENSORE
Giovanni Giuseppe Antonio Dato
        
IL PRESIDENTE
Maurizio Nicolosi
        
        
IL SEGRETARIO

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