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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 362 | Data di udienza: 10 Febbraio 2016

* APPALTI –  Consorzi stabili e ordinari – Differenza –  Consorzio stabile – Attività compiuta dall’impresa consorziata – Imputazione al consorzio – Requisiti  dei consorziati –  Qualificazione con requisiti posseduti in proprio e direttamente.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 8 Aprile 2016
Numero: 362
Data di udienza: 10 Febbraio 2016
Presidente: Nicolosi
Estensore: Falferi


Premassima

* APPALTI –  Consorzi stabili e ordinari – Differenza –  Consorzio stabile – Attività compiuta dall’impresa consorziata – Imputazione al consorzio – Requisiti  dei consorziati –  Qualificazione con requisiti posseduti in proprio e direttamente.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 8 aprile 2016, n. 362


APPALTI –  Consorzi stabili e ordinari – Differenza.

Ai fini dell’ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, la distinzione tra consorzi stabili ed ordinari risiede (cfr. art. 36, c. 1 d.lgs. n. 163/2006), al di là di aspetti nominalistici e formali, nella circostanza che, a differenza di quello ordinario, il consorzio stabile ha una durata e una composizione consortile minima prefissata e, soprattutto, è caratterizzato dalla presenza di una comune impresa effettivamente costituita. A ciò consegue che i consorzi stabili sono destinati per loro natura allo svolgimento di una serie di attività permanenti nel tempo e certamente non legate al singolo appalto; di contro i consorzi ordinari sono di regola costituiti al fine di partecipare ad una singola gara o alla realizzazione di un singolo appalto.

Pres. Nicolosi, Est. Falferi – P. s.n.c. (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Comune di Porto Tolle (avv. Barioli)
 

APPALTI –  Consorzio stabile– Attività compiuta dall’impresa consorziata – Imputazione al consorzio.

La connotazione di consorzio stabile comporta l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva che stipula il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate alle quali affida i lavori e che, in dipendenza di tale circostanza, l’attività compiuta dall’impresa consorziata si imputa al consorzio stesso, il quale si qualifica come soggetto giuridico autonomo che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; id., sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244; id., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030; TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 aprile 2015, n. 785).

Pres. Nicolosi, Est. Falferi – P. s.n.c. (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Comune di Porto Tolle (avv. Barioli)

APPALTI – Consorzio stabile – Possesso dei requisiti – Requisiti  dei consorziati –  Qualificazione con requisiti posseduti in proprio e direttamente.

Il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36, del D.Lgs. n. 163/2006, concretizza un’impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica e tali connotati consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell’avvalimento, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente (Consiglio di Stato, sez. III, 19 novembre 2014, n. 5689; id., 25 febbraio 2014, n. 895).

Pres. Nicolosi, Est. Falferi – P. s.n.c. (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Comune di Porto Tolle (avv. Barioli)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 1^ - 8 aprile 2016, n. 362

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 8 aprile 2016, n. 362


N. 00362/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2015 REG.RIC.
N. 01391/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2015, proposto da:
Società Pilotto Viaggi Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Matteo Ceruti, Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Mestre-Venezia, Via Torino, 125;

contro

Comune di Porto Tolle, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Barioli, con domicilio eletto presso il medesimo in Venezia-Mestre, piazzetta Zorzetto, 1;

nei confronti di

Consorzio Deltapoolservice, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2015, proposto da:
Società Ecoal Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Simone Uliana, Giampaolo Mazzola, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;


contro

Comune di Porto Tolle, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Barioli, con domicilio eletto presso il medesimo in Venezia-Mestre, piazzetta Zorzetto, 1;

nei confronti di

Consorzio Deltapoolservice, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Pilotto Viaggi Snc di Pilotto Lorenzo & C, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Acerboni e Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso il primo in Mestre-Venezia, Via Torino, 125;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 1337 del 2015:

della determinazione del Comune resistente n. 840 del 31.7.2015 recante aggiudicazione definitiva del servizio trasporto scolastico per il periodo 2015/2016-2020/2012, CIG 6166756808, nonché ogni atto presupposto, collegato e conseguente, tra cui i verbali di gara, il provvedimento di annullamento in autotutela dell’esclusione dalla gara del Consorzio DeltaPoolService e di aggiudicazione provvisoria alla ricorrente, l’aggiudicazione provvisoria al Consorzio, la nota di risposta all’informativa ex art 243 bis D.Lgs. 163/2006, per la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, per il risarcimento del danno.

quanto al ricorso n. 1391 del 2015:

della determinazione n. 840 del 31.7.2015 e della graduatoria ad essa allegata, con cui il Comune intimato ha aggiudicato in via definitiva alla parte controinteressata la gara d’appalto ad oggetto il servizio di trasporto scolastico per il periodo 2015/2016 – 2020/2021 – C.I.G. 6166756808; della determinazione del Comune intimato n. 907 dell’1.9.2015 di modifica della determinazione n. 840 del 31.7.2015; del verbale di gara del 20.5.2015 relativamente alla mancata esclusione del Consorzio DeltaPoolService e di Pilotto Viaggi snc; del verbale di gara del 17.6.2015 relativamente alla mancata esclusione del Consorzio DeltaPoolService e di Pilotto Viaggi snc; del verbale del 14.7.2015, relativamente alla mancata esclusione del Consorzio DeltaPoolService e di Pilotto Viaggi snc; del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato speciale, nei limiti di cui in ricorso; del silenzio rigetto sull’istanza ex art 243 bis del D.Lgs. 163/2006, di ogni altro atto connesso preordinato o presupposto, per la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, per il risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Porto Tolle e di Consorzio Deltapoolservice e di Comune di Porto Tolle e di Consorzio Deltapoolservice e di Pilotto Viaggi Snc di Pilotto Lorenzo & C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso sub R.G. 1337/2015, la società Pilotto Viaggi Snc esponeva di aver partecipato ad una gara bandita dal Comune di Porto Tolle per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021, mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta, procedura alla quale partecipava anche il Consorzio DeltaPoolService.

Alla seduta di gara del 17.6.2015, il Presidente comunicava che il Consorzio DeltaPoolService, essendo “consorzio ordinario” e non “consorzio stabile”, andava escluso dalla procedura per violazione degli artt. 36, comma 1 e 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici. A seguito dell’apertura delle offerte economiche, era constatato che la migliore offerta era stata presentata dalla ricorrete alla quale veniva, pertanto aggiudicato in via provvisoria l’appalto.

Nella successiva seduta di gara del 14.7.2015, il Presidente informava di aver ricevuto chiarimenti ed informazioni in ordine alla qualificazione di “consorzino stabile” del Consorzio DeltaPoolService e, conseguentemente,

era disposto l’annullamento in autotutela della precedente esclusione del Consorzio, la riammissione in gara del medesimo, l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente e della graduatoria stilata a seguito dell’apertura delle offerte economiche; si provvedeva, quindi, all’apertura dell’offerta economica del Consorzio che risultava la migliore, disponendosi l’aggiudicazione provvisoria in suo favore.

Con successiva determinazione n. 840 del 31.7.2015, il servizio di trasporto in oggetto era aggiudicato definitivamente al Consorzio DeltaPoolService.

Dopo aver trasmesso preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006, riscontrato negativamente dall’Amministrazione, la ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva e gli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, affidandosi a quattro, formalmente, distinti motivi di ricorso, tutti tesi ad evidenziare la mancanza dei requisiti necessari per poter qualificare come “stabile” il Consorzio aggiudicatario: in particolare, denunciando la violazione dell’art 36, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, si contestava la mancanza di una espressa manifestazione di volontà delle imprese consorziate di costituire un consorzio stabile; si contestava l’assenza della effettiva costituzione di una “comune struttura di impresa”; si contestava, altresì, la mancanza della garanzia dei requisiti numerici di almeno tre consorziati e di durata di almeno cinque anni; con il quarto ed ultimo motivo, si contestava che il servizio di trasporto di cui alla gara fosse ricompreso nello scopo e nell’oggetto sociale del Consorzio aggiudicatario.

Resisteva in giudizio il Comune di Porto Tolle, il quale, previa contestazione degli argomenti avversari, chiedeva il rigetto del ricorso.

Anche il Consorzio DeltaPoolServiice si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

In vista dell’udienza di discussione, le parti depositavano memorie difensive con le quali ulteriormente precisavano le rispettive posizioni.

Con il ricorso sub R.G. n. 1391/2015, la società Ecoal srl, che aveva partecipato alla medesima procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021 bandita dal Comune di Porto Tolle, esponeva di essersi classificata in terza posizione, alle spalle del Consorzio DeltaPoolService e di Pilotto Viaggi Snc.

Ecoal srl evidenziava che le prime due classificate avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura e, impugnando l’aggiudicazione definitiva e gli ulteriori atti in epigrafe meglio specificati, denunciava i seguenti vizi: in relazione al Consorzio DeltaPoolService, con il primo motivo di ricorso, evidenziava che l’aggiudicatario non avrebbe potuto essere qualificato “consorzio stabile”, difettandone i requisiti richiesti dalla relativa disciplina, dovendosi, invece, considerare come consorzio ordinario e come tale, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, come correttamente fatto dalla Stazione Appaltante in un primo momento; in relazione alla ditta Pilotto Viaggi Snc, denunciava i seguenti ulteriori motivi: “II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 07.08.1990, n. 241; III Violazione e falsa applicazione dell’ar.t 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. 07.08.1990, n. 241”.

Resisteva in giudizio il Comune di Porto Tolle, che contestava le censure avversarie e chiedeva il rigetto del ricorso;

Anche il Consorzio DeltaPoolService resisteva in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza.

Anche Pilotto Viaggi Snc si costituiva in giudizio, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto, in quanto infondati, del secondo e del terzo motivo.

In vista dell’udienza di merito, le parti depositavano memorie difensive con le quali ribadivano e meglio precisavano le rispettive posizioni.

Alla Pubblica Udienza del 10 febbraio 2016, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Preliminarmente è necessario prendere atto del regime di connessione soggettiva e oggettiva che avvince i ricorsi in epigrafe indicati, connessione che giustifica la loro trattazione congiunta mediante riunione processuale.

Con i motivi formulati nel ricorso sub R.G. 1337/2015 da Pilotto Viaggi Snc, che possono essere trattati congiuntamente essendo articolazione di un motivo sostanzialmente unico, e con il primo motivo articolato da Ecoal srl nel ricorso sub R.G. n. 1391/2015, si denuncia, in modo sostanzialmente analogo, la mancanza dei requisiti, richiesti dalla normativa di settore, affinché il Consorzio DeltaPoolService possa essere qualificato come “consorzio stabile”, con conseguente applicabilità al medesimo della relativa disciplina, dovendosi, invece, ritenere che l’aggiudicatario debba essere considerato consorzio ordinario, il che avrebbe dovuto determinare l’esclusione del medesimo dalla gara.

Giova ricordare, preliminarmente, che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 precisa che “Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.”.

In linea generale, si osserva che, ai fini dell’ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, la distinzione tra consorzi stabili ed ordinari risiede, al di là di aspetti nominalistici e formali, nella circostanza che, a differenza di quello ordinario, il consorzio stabile ha una durata e una composizione consortile minima prefissata e, soprattutto, è caratterizzato dalla presenza di una comune impresa effettivamente costituita. A ciò consegue che i consorzi stabili sono destinati per loro natura allo svolgimento di una serie di attività permanenti nel tempo e certamente non legate al singolo appalto; di contro i consorzi ordinari sono di regola costituiti al fine di partecipare ad una singola gara o alla realizzazione di un singolo appalto.

La giurisprudenza ha, altresì, affermato che la connotazione di consorzio stabile comporta l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva che stipula il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate alle quali affida i lavori e che, in dipendenza di tale circostanza, l’attività compiuta dall’impresa consorziata si imputa al consorzio stesso, il quale si qualifica come soggetto giuridico autonomo che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; id., sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244; id., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030; TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 aprile 2015, n. 785). Ancora, è stato precisato che il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36, del D.Lgs. n. 163/2006, concretizza un’impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica e tali connotati consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell’avvalimento, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente (Consiglio di Stato, sez. III, 19 novembre 2014, n. 5689; id., 25 febbraio 2014, n. 895).

Tanto premesso in linea generale e passando al caso concreto in esame, il Collegio ritiene che il Consorzio DeltaPoolService possa qualificarsi come “consorzio stabile” ai sensi della normativa sopra richiamata.

Premesso che, in base ad un approccio sostanzialistico che il Collegio privilegia, appare irrilevante la mancanza della espressa indicazione nella ragione sociale di “consorzio stabile”, dagli atti costitutivi del Consorzio aggiudicatario, costituito nel corso dell’anno 2008, emerge la volontà dei consorziati di riunirsi ed operare in modo congiunto, stabile e duraturo, nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Invero, in relazione allo scopo e all’oggetto del Consorzio, che appare assai ampio (art. 2 dell’atto costitutivo e art. 3 dello statuto), risulta, tra l’altro, che il Consorzio ha come scopo, in particolare, quello di conseguire da enti pubblici e/o soggetti privati l’affidamento in appalto di lavori ed eventuali prestazioni integrate, forniture e servizi, di stipulare i relativi contratti con i committenti, di eseguire per il tramite dei singoli consorziati, lavori e prestazioni affidate, organizzare, coordinare e disciplinare lo svolgimento delle attività delle singole imprese consorziate, avendo facoltà di compiere qualsiasi atto e di svolgere qualsiasi attività in nome proprio e/o per conto e nell’interesse dei singoli consorziati.

Pertanto, pur in mancanza di una espressa manifestazione di volontà di costituire un consorzio stabile, dai suddetti atti emerge la volontà dei consorziati di operare in modo congiunto e duraturo nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come richiesto dall’art. 36 del codice dei contratti.

Il Consorzio aggiudicatario presenta, altresì, il requisito della “comune struttura di impresa”. Invero, come emerge dagli atti depositati in giudizio, il Consorzio presenta una gestione imprenditoriale autonoma rispetto a quella delle consorziate, dispone di una struttura stabile sovraordinata a quella delle singole imprese consorziate, risultando titolare di una sede operativa, con un ufficio di segreteria e con personale alle proprie dipendenze; è di dotato di propri organi (consiglio direttivo composto da 6 consiglieri), con funzioni permanenti, che consentono lo svolgimento dei servizi affidati e dispone di un fondo consortile (art. 5 Statuto).

Anche per quanto riguarda i requisiti della durata (un periodo di tempo non inferiore a 5 anni) e di composizione minima (almeno 3 consorziati), il Consorzio controinteressato risulta rispettoso della disciplina di cui all’art. 36 del codice dei contratti pubblici, considerato che il medesimo è stato costituito nel 2008 ed è prevista una durata fino al 2030 in base all’art. 3 dell’atto costitutivo, con un numero di consorziati di molto superiore alle 3 unità. La circostanza che sia prevista, in base a norma statutaria, la possibilità del recesso anticipato del singolo socio, non pregiudica il requisito della stabilità e, quindi, la possibilità di qualificare il consorzio come “stabile”, non vigendo alcun divieto di modificazione soggettiva, come, invece, previsto in relazione ad altri soggetti partecipanti alle procedura di affidamento dei contratti pubblici.

Infine, risulta infondata anche la censura relativa all’oggetto sociale del Consorzio aggiudicatario, dal quale sarebbe escluso l’oggetto dell’appalto in questione (quarto motivo del ricorso sub R.G. n. 1337/2015), atteso che, come già accennato, dallo Statuto emerge che l’oggetto sociale del Consorzio, tra l’altro, comprende le seguenti attività: “a) conseguire da enti pubblici e/o soggetti privati l’affidamento in appalto di lavori ed eventuali prestazioni integrate, forniture e servizi; b) stipulare i relativi contratti con i committenti; c) eseguire, per il tramite dei singoli consorziati, lavori e prestazioni affidate, nonché quelle ulteriori eventualmente affidate dalla committente con atti modificativi, integrativi e/o aggiuntivi”.

In conclusione, le censure formulate nei motivi del ricorso sub R.G. 1337/2015 sono infondate e, pertanto, il ricorso va respinto.

Per le medesime ragioni, passando al ricorso sub R.G. n. 1391/2015, anche il primo motivo del gravame promosso dalla società Ecoal Srl –riferito al Consorzio DeltaPoolService – è destituito di fondamento e va, quindi, respinto.

L’infondatezza del primo motivo di ricorso, diretto ad escludere dalla procedura di gara il primo classificato Consorzio DeltaPoolService, determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, degli ulteriori due motivi del ricorso R.G. 1391/2015 –riferiti alla ditta Pilotto Viaggi Snc, seconda classificata -, atteso che comunque Ecoal Srl non potrebbe ambire all’aggiudicazione della gara.

Per entrambi i ricorsi sono, infine, da respingere le ulteriori domande volta alla dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria e al risarcimento dei danni, essendo le stesse accessorie alla respinte domande impugnatorie.

In conclusione, il ricorso R.G. 1337/2015, promosso da Pilotto Viaggi Snc va respinto in quanto infondato. Il ricorso sub R.G. 1391/2015, promosso dalla società Ecoal srl deve essere in parte respinto per infondatezza ed in parte dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio sub R.G. 1337/2015, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.

Le spese del giudizio sub R.G. 1391/2015, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della ricorrente ed a favore del Comune di Porto Tolle e del controinteressato Consorzio DeltaPollService, in base alla regola della soccombenza, mentre possono essere compensate nei confronti della ditta Pilotto Viaggi Snc, in ragione della parziale soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe riuniti, cosi dispone:

-rigetta in ogni domanda il ricorso sub R.G. 1337/2015;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge, in favore di ciascuna della parti costitute in giudizio;

-rigetta in parte il ricorso sub R.G. 1391/2015 e in parte lo dichiara improcedibile; rigetta per il medesimo ricorso ogni altra domanda.

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge in favore del Comune di Porto Tolle e in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge in favore del Consorzio DeltaPoolService, con integrale compensazione nei confronti di Pilotto Viaggi Snc.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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