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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 198 | Data di udienza: 19 Gennaio 2012

DIRITTO URBANISTICO – Potere di sospensione dei lavori  – Art. 27, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Natura cautelare – Decorso del termine di 45 giorni – Perdita di efficacia – Certificato di agibilità – Funzione – Assenza del titolo edilizio  – Inagibilità – Art. 24 d.P.R. n. 380/2001


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2012
Numero: 198
Data di udienza: 19 Gennaio 2012
Presidente: Urbani
Estensore: Perrelli


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Potere di sospensione dei lavori  – Art. 27, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Natura cautelare – Decorso del termine di 45 giorni – Perdita di efficacia – Certificato di agibilità – Funzione – Assenza del titolo edilizio  – Inagibilità – Art. 24 d.P.R. n. 380/2001



Massima

TAR VENETO, Sez. 2^ – 8 febbraio 2012, n. 198


DIRITTO URBANISTICO – Potere di sospensione dei lavori  – Art. 27, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 – Natura cautelare – Decorso del termine di 45 giorni – Perdita di efficacia.

Il potere di sospensione dei lavori in corso, attribuito all’autorità comunale dall’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico, e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all’adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l’amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine in questione perde ogni efficacia (cfr. tra le tante T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 06 ottobre 2005 , n. 1901), mentre, nell’ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest’ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 luglio 2005, n. 5810) con conseguente “assorbimento” dell’ ordine di sospensione dei lavori.

Pres. Urbano, Est. Perrelli – Associazione M. (avv.ti Zanenghi e Codato) c. Comune di Mirano (avv. Farinea)

DIRITTO URBANISTICO – Certificato di agibilità – Funzione – Assenza del titolo edilizio  – Inagibilità – Art. 24 d.P.R. n. 380/2001

Il certificato di agibilità attesta la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché certifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti installati, alla stregua della normativa vigente (cfr. TAR Umbria, 18.11.2010, n. 512). Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, la conformità dei manufatti alle norme urbanistico – edilizie costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità: in assenza del titolo edilizio, è pertanto correttamente constatata l’inagibilità.

Pres. Urbano, Est. Perrelli – Associazione M. (avv.ti Zanenghi e Codato) c. Comune di Mirano (avv. Farinea)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 2^ – 8 febbraio 2012, n. 198

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 2^ – 8 febbraio 2012, n. 198

N. 00198/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02358/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2010, proposto dall’Associazione Culturale “Moon Club”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zanenghi e Loris Codato, con domicilio eletto presso il primo in Venezia, Mestre, Calle Legrenzi, 2;

contro

il Comune di Mirano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfiero Farinea, con domicilio eletto presso il medesimo in Venezia, Mestre, via Torre Belfredo, 55/A;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. n. 53427 del 29.10.2010, notificato il 31.10.2010, con il quale il Dirigente dell’Area 3 (servizio Edilizia Privata- Convenzionata) del Comune di Mirano ha dichiarato l’improcedibilità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 482/2010, depositata il 12.10.2010 dall’Associazione culturale Moon Club, per l’esecuzione di opere interne presso la propria sede;

– dell’ordinanza del Comune di Mirano n. 187 del 15.11.2010, notificata il 18.11.2010, con cui il Dirigente dell’area 2 – Servizi ai cittadini e sviluppo territoriale – ha ingiunto all’Associazione culturale “Moon Club” la “non prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno della sede del circolo privato sito in via Villafranca 28/D a Mirano in quanto i locali non sono conformi alle norme in materia di edilizia”;

– dell’ordinanza del Comune di Mirano n. 186 dell’11.11.2010, notificata il 18.11.2010, con cui il Dirigente dell’area 3 ha ingiunto all’Associazione culturale “Moon Club” di sospendere immediatamente i lavori e ogni attività relativa alla realizzazione delle opere indicate nella SCIA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mirano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2012 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi l’avvocato Zanenghi per la parte ricorrente e l’avvocato Zennaro, in sostituzione dell’avvocato Farinea, per il Comune intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il 2.10.2010 l’Associazione ricorrente depositava al Comune di Mirano la SCIA prot. n. 482/2010, ai sensi degli artt. 22 del D.P.R. n. 380/2001 e 19 della legge n. 241/1990, per l’esecuzione dei lavori per la modifica della ripartizione degli spazi interni del capannone condotto in locazione, senza alterazione della sagoma.

2. Quindi il successivo 15.10.2010 l’Associazione depositava presso la medesima Amministrazione anche una D.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alla quale il dirigente dell’area 2, con la nota del 20.10.2010, comunicava l’avvio del procedimento per il divieto di prosecuzione della detta attività per carenza del titolo edilizio per l’esecuzione delle opere interne, nonché per mancanza dell’agibilità – essendo stato il precedente certificato rilasciato in relazione ad un uso e a uno stato dei locali differenti rispetto a quello attuale- e per mancanza della documentazione previsionale dell’impatto acustico, concedendo alla ricorrente il termine di 10 giorni per integrare la dichiarazione. Il 29.10.2010 l’Associazione ricorrente depositava sia la SCIA n. 482/2010 relativa alle opere interne che la documentazione di impatto acustico.

3. Il 29.10.2010, però, il dirigente dell’area 3 dichiarava l’improcedibilità della SCIA n. 482/2010 “per carenza documentale”.

4. L’Associazione ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati:

a) quanto al provvedimento prot. n. 53427 del 29.10.2010

1) per violazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 in quanto non le è stato concesso il termine per l’integrazione documentale della SCIA;

2) per violazione degli artt. 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 giacché non le è stato comunicato il preavviso di rigetto;

b) quanto all’ordinanza n. 187 del 15.11.2010

1) per illegittimità derivata dal provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità della SCIA per quanto attiene all’assenza del titolo edilizio per la realizzazione delle opere interne;

2) per violazione dell’art. 5 della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria e dell’art. 26 del D.P.R. n. 380/2001 in quanto l’asserita assenza dell’agibilità non si fonda su accertamenti aventi ad oggetto la sicurezza, la salubrità e l’igiene dei locali nella sua attuale conformazione, ma solo sulla considerazione che il precedente certificato di agibilità n. 347/1994 del 29.12.1997 concerne lo stato di fatto antecedente ai lavori, oggetto della SCIA n. 482/2010;

c) quanto all’ordinanza n. 186 dell’11.11.2010:

1) per violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 giacché nessuno degli interventi eseguiti necessitava del previo rilascio del permesso di costruire, trattandosi di costruzione di pareti in cartongesso, di una pista da ballo, di una zona bar all’interno del capannone, di tre tensostrutture amovibili e smontabili e di un piccolo prefabbricato al suolo utilizzato come biglietteria.

5. Il Comune di Mirano, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

6. Con ordinanza n. 11 del 13.1.2011 il Collegio rigettava la domanda di misure cautelari in considerazione della carenza documentale specificamente argomentata dall’Amministrazione resistente nel provvedimento con il quale è stata dichiarata l’improcedibilità della SCIA, del contrasto del cambio di destinazione d’uso della porzione di capannone con quanto previsto per la ZTO D1 dall’art. 46 delle NTA e della valenza di atto presupposto del predetto provvedimento di improcedibilità rispetto alle ulteriori ordinanze impugnate.

7. Successivamente il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1903 del 3.5.2011, riformava la predetta pronuncia ordinando all’Amministrazione comunale di concedere all’Associazione ricorrente il termine di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 e disponendo la sollecita fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art.55, comma 10, c.p.a..

8. Alla pubblica udienza del 19.1.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il ricorso deve essere, in parte, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, respinto.

10. Il Collegio osserva, innanzitutto, che il Comune resistente, in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, con nota del 25.5.2011 assegnava all’Associazione ricorrente il termine di 40 giorni, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, per integrare la documentazione allegata alla SCIA, presentata il 12.10.2010, ribadendo il contrasto della nuova destinazione d’uso dell’immobile con l’art. 46 delle N.T.A..

10.1. Il successivo 19.7.2011 l’Associazione “Moon Club” depositava presso l’Amministrazione comunale la dichiarazione di rimessione in pristino delle opere e il 14.9.2011 presentava una nuova SCIA n. 535/2011 per la realizzazione delle medesime opere di cui alla precedente SCIA n. 482/2010.

10.2. All’esito del sopralluogo eseguito dagli agenti della Polizia Municipale per verificare l’avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi, gli stessi constatavano la permanenza delle opere abusivamente realizzate.

10.3. Tanto premesso il Collegio, ritenendo fondata l’eccezione sollevata dal Comune di Mirano nella memoria ex art. 73 c.p.a., deve dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’impugnazione della SCIA n. 482/2010 giacché quest’ultima risulta superata dalla SCIA n. 535/2011, presentata il 14.9.2011 e avente ad oggetto la realizzazione delle medesime opere.

11. Il ricorso è, altresì, improcedibile anche per quanto concerne l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 186 dell’11.11.2010.

11.1. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, il potere di sospensione dei lavori in corso, attribuito all’autorità comunale dall’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico, e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all’adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l’amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine in questione perde ogni efficacia (cfr. tra le tante T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 06 ottobre 2005 , n. 1901), mentre, nell’ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest’ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 21 luglio 2005, n. 5810) con conseguente “assorbimento” dell’ ordine di sospensione dei lavori.

12. Il ricorso è, invece, infondato e va rigettato per la parte in cui impugna l’ordinanza n. 187 del 15.11.2010 con la quale è stato ingiunto all’Associazione ricorrente di non proseguire nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del fabbricato oggetto di causa.

12.1. Null’altro deve essere aggiunto rispetto a quanto già affermato al punto 10 in ordine alla prima censura con la quale parte ricorrente lamenta l’illegittimità della predetta ordinanza per vizi derivati dal provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità della SCIA n. 482/2010.

12.2. Deve, inoltre, essere disattesa anche la seconda censura con la quale parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 26 del D.P.R. n. 380/2001 dal momento che l’asserita assenza dell’agibilità non si baserebbe su accertamenti aventi ad oggetto la sicurezza, la salubrità e l’igiene dei locali nella sua attuale conformazione, ma solo sulla considerazione che il precedente certificato di agibilità n. 347/1994 del 29.12.1997 concerneva lo stato di fatto antecedente ai lavori, oggetto della SCIA n. 482/2010.

12.3. E, infatti, il certificato di agibilità attesta la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché certifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti installati, alla stregua della normativa vigente (cfr. TAR Umbria, 18.11.2010, n. 512).

12.4. Orbene, siccome la conformità dei manufatti alle norme urbanistico – edilizie costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dall’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, ne discende che in assenza del titolo edilizio per la realizzazione delle opere necessarie al cambio di destinazione d’uso, correttamente l’Amministrazione comunale ha constatato l’assenza di agibilità per il fabbricato dell’Associazione ricorrente. Né d’altro canto spiega alcuna incidenza sulla predetta constatazione l’esistenza del certificato di agibilità rilasciato nel 1997 in relazione al medesimo immobile, essendo lo stesso relativo allo stato dei luoghi e alla destinazione d’uso antecedente alle modifiche apportate con le opere oggetto della SCIA n. 482/2010.

13. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere, in parte, dichiarato improcedibile e, in parte, rigettato.

14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate per la metà, in considerazione dell’intervenuta parziale improcedibilità del ricorso a seguito dell’ottemperanza da parte dell’Amministrazione comunale all’ordinanza del Consiglio di Stato, mentre per la restante metà vanno poste a carico dell’Associazione ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo rigetta.

Liquida le spese di lite in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) per spese generali, competenze e onorari, oltre IVA e CPA come per legge; le compensa in ragione della metà e condanna per la restante metà la parte ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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