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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 821 | Data di udienza: 2 Luglio 2019

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Atti del procedimento di formazione del P.R.G. autonomamente impugnabili – Atti di controdeduzione alle osservazioni –  Valenza endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2019
Numero: 821
Data di udienza: 2 Luglio 2019
Presidente: De Berardinis
Estensore: De Berardinis


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Atti del procedimento di formazione del P.R.G. autonomamente impugnabili – Atti di controdeduzione alle osservazioni –  Valenza endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibilità.



Massima

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 8 luglio 2019, n. 821


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Atti del procedimento di formazione del P.R.G. autonomamente impugnabili – Atti di controdeduzione alle osservazioni –  Valenza endoprocedimentale – Impugnazione – Inammissibilità.

Nel sistema della legislazione urbanistica, i soli atti del procedimento di formazione del P.R.G. dotati di rilevanza esterna, e come tali autonomamente impugnabili, sono la deliberazione comunale di adozione e il provvedimento regionale di approvazione e non, invece, l’atto con cui il Comune controdeduce alle osservazioni, trattandosi di atto privo di contenuto provvedimentale, che assolve ad una mera funzione endoprocedimentale, ad un tempo consultiva e propositiva nei confronti della Regione, cui compete la pronuncia definitiva sulle osservazioni in sede di approvazione del piano e ciò anche quando nuove determinazioni siano state assunte in tale fase, quale risultato dell’esame delle osservazioni presentate, essendo le stesse idonee ad acquisire contenuto precettivo solo all’esito della loro assunzione nel piano definitivamente approvato dalla Regione. Ne consegue che l’impugnazione della delibera di reiezione delle osservazioni ad una variante del P.R.G. è inammissibile, potendo le relative doglianze essere fatte valere solo nei confronti della delibera di approvazione del piano stesso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 28 settembre 2018, n. 9643).

Pres. ed Est. De Berardinis – M.E. e altri (avv.ti Zanettin, Mistrorigo e Pinello) c.  Comune di Padova (avv.ti Lotto, Mizzoni e Bernardi)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 1^ - 8 luglio 2019, n. 821

SENTENZA

 

TAR VENETO, Sez. 1^ – 8 luglio 2019, n. 821

Pubblicato il 08/07/2019

N. 00821/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 661 del 2004, proposto dai sigg.ri
Milan Egidio, Milan Pasquale, Milan Maria Carolina, Milan Pietro, Lorenzi Pierantonino, Lorenzi Emilia, Lorenzi Pasquale, Lorenzi Giuseppe e Maroso Teresita, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierantonio Zanettin, Alessandra Mistrorigo e Giorgio Pinello e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, n. 3080/L

contro

Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni e Paolo Bernardi e con domicilio digitale stabilito al seguente indirizzo di “P.E.C.”: avvocatura@pec.comune.padova.it

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 103 del 24 settembre 2003;

– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, ulteriore e/o conseguente

e per la condanna

del Comune di Padova al risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti, indicato nella misura pari all’indennità di occupazione.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione del Comune di Padova;
Visti la memoria difensiva, i documenti e la replica del Comune di Padova;
Viste la memoria conclusiva e la replica dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza “di smaltimento” del 2 luglio 2019 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Visto, altresì, l’art. 74 c.p.a.

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe i sigg.ri Milan Egidio, Milan Pasquale, Milan Maria Carolina, Milan Pietro, Lorenzi Pierantonino, Lorenzi Emilia, Lorenzi Pasquale, Lorenzi Giuseppe e Maroso Teresita hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 103 del 24 settembre 2003, chiedendone l’annullamento;

Osservato che in punto di fatti i ricorrenti espongono:

– di essere comproprietari di un fondo ubicato in Padova, alla via Decorati al Valore Civile, distinto in catasto al foglio n. 169, mapp. n. 13;

– che detto terreno è sostanzialmente inedificabile da molti anni per effetto della disciplina urbanistica succedutasi al riguardo, la quale lo ha destinato dapprima in parte a “verde pubblico generale” ed in parte a “sede stradale”, quindi l’ha classificato in parte a “servizi pubblici di quartiere-verde pubblico attrezzato” e per altra parte ancora a “sede stradale”;

– che con deliberazione n. 117 del 26 novembre 2001 il Consiglio Comunale di Padova adottava una variante parziale al P.R.G. “per la ridefinizione del sistema dei servizi e delle norme”;

– che il sig. Pietro Milan presentava il 5 febbraio 2002 un’osservazione alla variante, chiedendo la concessione di una capacità edificatoria sul terreno in questione, a fronte della cessione di un’area a verde attrezzato e di una superficie edificata, da realizzarsi nell’ambito dello strumento urbanistico attuativo;

– che seguiva l’impugnata deliberazione n. 103 del 24 settembre 2003, con cui il Consiglio Comunale affermava di aver parzialmente accolto l’osservazione, assegnando all’area in esame la definizione di “zona di perequazione ambientale”, che, però – lamentano i ricorrenti – non comporterebbe per nulla l’accoglimento dell’osservazione e sarebbe, anzi, un “rigetto mascherato”;

Considerato che in diritto i ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 61/1985, eccesso di potere sotto il profilo dell’inintelligibilità e genericità della motivazione, difetto di istruttoria, nonché contraddittorietà della motivazione;

2) violazione dell’art. 71 della l.r. n. 61/1985 e dell’art. 2 della l. n. 1187/1968, eccesso di potere sotto il profilo dell’assenza di motivazione;

Considerato che i ricorrenti hanno formulato, altresì, domanda di condanna del Comune di Padova al risarcimento del danno, quantificandolo in misura pari all’indennità di occupazione;

Considerato che si è costituito in giudizio il Comune di Padova, depositando documenti sui fatti di causa, nonché, in vista dell’udienza “di smaltimento”, altri documenti, una memoria e una replica, ed eccependo: a) in rito, l’inammissibilità del ricorso, attesa la natura dell’atto impugnato (deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni); b) sempre in rito, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la deliberazione impugnata avrebbe accolto e non respinto l’osservazione presentata dal sig. Milan; c) nel merito, l’infondatezza delle censure dei ricorrenti;

Considerato che i ricorrenti, a loro volta, hanno depositato memoria conclusiva e replica, contestando le difese del Comune di Padova ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate;

Considerato che all’udienza straordinaria “di smaltimento” del 2 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata ex art. 74 c.p.a., attesa l’inammissibilità del ricorso conseguente alla natura della deliberazione impugnata, come eccepito dalla difesa del Comune di Padova;

Considerato, infatti, che:

– la deliberazione del Consiglio Comunale impugnata (n. 103 del 24 settembre 2003) ha ad oggetto l’esame delle osservazioni presentate dagli interessati sulla variante parziale al P.R.G. adottata con deliberazione n. 117 del 26 novembre 2001 e l’approvazione delle controdeduzioni formulate dalla P.A. alle suddette osservazioni (v. all.ti 3 e 4 al ricorso);

– in particolare, per quanto riguarda l’osservazione presentata dal sig. Pietro Milan (all. 2 al ricorso), si legge, nella scheda allegata alla deliberazione n. 103/2003 (e che costituisce parte integrante della stessa), che l’osservazione è “parzialmente accolta”, mediante la classificazione dell’area interessata quale “zona di perequazione ambientale”. L’Amministrazione evidenzia al riguardo come il privato abbia chiesto la modifica della destinazione urbanistica prevedendo per l’area di proprietà un indice di 0,5 mc./mq., in analogia con la “zona di perequazione urbana”, “ma proponendo la cessione di una superficie a servizi inferiore a questi ultimi”;

– orbene, per giurisprudenza consolidata la fase delle controdeduzioni del Comune alle osservazioni dei privati è meramente interna al procedimento di adozione dello strumento urbanistico e priva di effetti immediati, con la conseguenza che l’impugnativa di questa fase risulta inammissibile, dovendo eventuali doglianze essere fatte valere solo nei confronti della deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 luglio 2016, n. 3321; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 aprile 2008, n. 2807);

– ancora di recente si è affermato che “nel sistema della legislazione urbanistica statale e in quello regionale i soli atti del procedimento di formazione del P.R.G. dotati di rilevanza esterna, e come tali autonomamente impugnabili, sono la deliberazione comunale di adozione e il provvedimento regionale di approvazione e non, invece, l’atto con cui il Comune controdeduce alle osservazioni, trattandosi di atto privo di contenuto provvedimentale, che assolve ad una mera funzione endoprocedimentale, ad un tempo consultiva e propositiva nei confronti della Regione, cui compete la pronuncia definitiva sulle osservazioni in sede di approvazione del piano e ciò anche quando nuove determinazioni siano state assunte in tale fase, quale risultato dell’esame delle osservazioni presentate, essendo le stesse idonee ad acquisire contenuto precettivo solo all’esito della loro assunzione nel piano definitivamente approvato dalla Regione. Ne consegue che l’impugnazione della delibera di reiezione delle osservazioni ad una variante del P.R.G. (….) è inammissibile, potendo le relative doglianze essere fatte valere solo nei confronti della delibera di approvazione del piano stesso” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 28 settembre 2018, n. 9643);

– non coglie, perciò, nel segno la contraria argomentazione formulata dai ricorrenti nella memoria di replica, secondo cui la deliberazione gravata non si limiterebbe ad approvare le controdeduzioni, ma detterebbe essa stessa la (nuova) disciplina urbanistica dell’area di loro proprietà. Infatti, è solo con l’eventuale approvazione della variante al P.R.G., quale atto a rilevanza esterna, che la suddetta nuova disciplina urbanistica dell’area de qua acquisterebbe valenza precettiva e, quindi, efficacia lesiva per gli interessati;

– per la medesima ragione, è destituita di fondamento anche l’ulteriore argomentazione dei ricorrenti, per cui, ove il Comune di Padova non avesse assunto la controdeduzione contestata sull’osservazione del sig. Milan, certamente questa non sarebbe stata né prevista, né imposta dagli organi regionali, ai quali era demandata l’approvazione della variante al P.R.G.: ma in contrario è agevole evidenziare che, una volta presentata l’osservazione, vi era l’obbligo del Comune di valutarla e controdedurre in ordine alla stessa e che, in caso di rigetto tout court dell’osservazione, il rimedio a disposizione del proponente sarebbe stata l’impugnazione della deliberazione di approvazione della variante, in uno (ma solo in quella sede) con l’impugnativa degli atti endoprocedimentali non direttamente lesivi, ivi compresa la deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni;

Ritenuto, in definitiva, per tutto quanto si è detto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile nella sua parte “demolitoria”, avendo questa ad oggetto un atto privo di efficacia lesiva nei confronti dei ricorrenti;

Ritenuto, per conseguenza, di dover altresì respingere la domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti, che in ogni caso è infondata nel merito, essendo totalmente non assistita da elementi di prova;

Ritenuta, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti, in ragione del carattere risalente della controversia

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, respingendo altresì la domanda di risarcimento del danno in esso contenuta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019, con l’intervento dei magistrati:

Pietro De Berardinis, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
Andrea De Col, Referendario
        
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Pietro De Berardinis            
        
        
IL SEGRETARIO
 

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