* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Definizione di bosco – Art. 2 L. n. 227/2001 – Art. 31 l.r. Veneto n. 13/2013 – Vegetazione forestale arborea – Vegetazione di origine artificiale – Ipotesi tassativamente previste dal menzionato art. 2 – Filari di viti – Non costituiscono bosco.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 9 Settembre 2016
Numero: 1006
Data di udienza: 7 Settembre 2016
Presidente: Pasi
Estensore: Morgantini
Premassima
* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Definizione di bosco – Art. 2 L. n. 227/2001 – Art. 31 l.r. Veneto n. 13/2013 – Vegetazione forestale arborea – Vegetazione di origine artificiale – Ipotesi tassativamente previste dal menzionato art. 2 – Filari di viti – Non costituiscono bosco.
Massima
TAR VENETO, Sez. 2^ – 9 settembre 2016, n. 1006
BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Definizione di bosco – Art. 2 L. n. 227/2001 – Art. 31 l.r. Veneto n. 13/2013 – Vegetazione forestale arborea – Vegetazione di origine artificiale – Ipotesi tassativamente previste dal menzionato art. 2 – Filari di viti – Non costituiscono bosco.
La legislazione statale (d. lgs. n° 42 del 2004 e art. 2 del d. lgs. n° 227 del 2001), richiamata anche dalla legislazione regionale del Veneto (art. 31 della l.r. Veneto n° 13 del 2013) definisce bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea. La vegetazione di origine artificiale può, per effetto delle disposizioni dell’art. 2 del d. lgs. n° 227 del 2001, costituire bosco solo nelle ipotesi tassativamente previste e tra queste non figurano i filari di viti piantati autonomamente in sostituzione della vegetazione forestale arborea. Ne consegue che, in assenza di autorizzazione, l’intervento di sostituzione del bosco con filari di viti, altera la natura del bene protetto perché il filare di vite non costituisce bosco.
Pres. Pasi, Est. Morgantini – F.C. e altro (avv.ti Dal Ben, Carlisi e Tasso) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin, Zanon e Peagno)
Allegato
Titolo Completo
TAR VENETO, Sez. 2^ - 9 settembre 2016, n. 1006SENTENZA
TAR VENETO, Sez. 2^ – 9 settembre 2016, n. 1006
Pubblicato il 09/09/2016
N. 01006/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2016, proposto da:
Fabio Ceschi, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Dal Ben C.F. DLBMSM65E01L781P, Monica Carlisi C.F. CRLMNC74H59F943F, Torquato Tasso C.F. TSSTQT65D09F241U, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Stefano Ceschi, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Dal Ben C.F. DLBMSM65E01L781P, Torquato Tasso C.F. TSSTQT65D09F241U, Monica Carlisi C.F. CRLMNC74H59F943F, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin C.F. CSNNNL59E67I938K, Ezio Zanon C.F. ZNNZEI57L07B563K, Bianca Peagno C.F. PGNBNC62S60A296N, con domicilio eletto presso Giunta Regionale Del Veneto in Venezia, Palazzo Baldi – S. Toma’, 3901;
per l’annullamento
dell’ordinanza di remissione in pristino dello stato dei luoghi per lavori di sistemazione agronomica in area boscata n. 4 del 7.6.2016 della Regione Veneto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato è stata ordinata la remissione in pristino di un’area boscata di circa 4.100 metri quadrati ubicata nel comune di Negrar.
Parte ricorrente aveva diboscato tale area per adibirla a coltivazione della vite.
Il ricorso è infondato.
Il bosco costituisce specifico oggetto di tutela paesaggistica ai sensi della lettera g) del primo comma del d. lgs. n° 42 del 2004.
La legislazione statale (d. lgs. n° 42 del 2004 e art. 2 del d. lgs. n° 227 del 2001), richiamata anche dalla legislazione regionale (art. 31 della legge regionale n° 13 del 2013) definisce bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea.
Ne consegue che l’intervento effettuato, senza autorizzazione da parte ricorrente, consistente nel sostituire il bosco con filari di viti, altera la natura del bene protetto perché il filare di vite non costituisce bosco.
Sotto tale profilo il collegio evidenzia che la vegetazione di origine artificiale può, per effetto delle disposizioni dell’art. 2 del d. lgs. n° 227 del 2001, costituire bosco solo nelle ipotesi tassativamente previste e tra queste non figurano i filari di viti piantati autonomamente da parte ricorrente in sostituzione della vegetazione forestale arborea.
Ne consegue altresì che, come ordinato con il provvedimento impugnato, parte ricorrente deve ripristinare il bosco preesistente.
Non sussiste contraddittorietà con i precedenti atti perché:
– la sanzione pecuniaria inflitta dal comune di Negrar con ordinanza n° 94 del 13 Settembre 2011 riguardava violazioni della normativa forestale e non violazioni delle norme di tutela del vincolo paesaggistico;
– il parere favorevole rilasciato dalla soprintendenza in data 31 Marzo 2016 in seguito ad istanza di sanatoria per gli interventi effettuati aveva ad oggetto opere di miglioramento fondiario con scavi e riporti di terreno, ma non il taglio di alberature.
Il collegio evidenzia altresì che gli art. 167 e 181 del d. lgs. n° 42 del 2004 non consentono, differentemente rispetto a limitati interventi su edifici, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per gli interventi in oggetto.
Il provvedimento impugnato costituisce dunque atto dovuto e vincolato, dovendo l’area protetta essere ricostituita nella sua essenza forestale.
Il ricorso è in conclusione infondato.
La condanna alle spese segue la soccombenza, con liquidazione equitativa nella misura di Euro 3.000.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.000/00 (Tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Marco Morgantini
IL PRESIDENTE
Alberto Pasi
IL SEGRETARIO