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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 948 | Data di udienza: 10 Giugno 2015

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni culturali di proprietà di un ente pubblico non territoriale – Trasferimento a mezzo contratto di permuta – Autorizzazione di cui all’art. 58 d.lgs. n. 42/2004 – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 25 Agosto 2015
Numero: 948
Data di udienza: 10 Giugno 2015
Presidente: Falferi
Estensore: Mattei


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni culturali di proprietà di un ente pubblico non territoriale – Trasferimento a mezzo contratto di permuta – Autorizzazione di cui all’art. 58 d.lgs. n. 42/2004 – Necessità.



Massima

 

TAR VENETO,  Sez. 1^ – 25 agosto 2015, n. 948


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Beni culturali di proprietà di un ente pubblico non territoriale – Trasferimento a mezzo contratto di permuta – Autorizzazione di cui all’art. 58 d.lgs. n. 42/2004 – Necessità.

Gli edifici qualificabili come beni culturali di proprietà di un ente pubblico non territoriale, ricadenti, come tali, nella previsione di cui all’art. 56, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004, necessitano, ai fini del loro trasferimento a mezzo di contratto di permuta, dell’autorizzazione di cui al successivo art. 58 del medesimo d.lgs. n. 42/2004.

Pres. f.f. Falferi, Est. Mattei – Italia Nostra Onlus (avv. Sartore Caleca) c. Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari (avv.ti Biagini e Giuman)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 1^ - 25 agosto 2015, n. 948

SENTENZA

 

TAR VENETO,  Sez. 1^ – 25 agosto 2015, n. 948

N. 00948/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:
Italia Nostra Onlus, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Sartore Caleca, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;

contro

Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini e Andrea Giuman, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 466/G;

nei confronti di

Pensplan Invest S.G.R. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Rep. n. 108 dell’8 luglio 2013, avente ad oggetto “Dipartimenti dell’Area Linguistica – Accorpamento delle sedi – Decisioni in merito”; della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Rep. n. 156 del 15 novembre 2013; di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

In via subordinata, per l’accertamento della nullità della citata delibera del C.d.A. d’Ateneo in data 8 luglio 2013, n. 108.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la presente impugnativa Italia Nostra Onlus, associazione preposta alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale italiano, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento della delibera dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia in data 8 luglio 2013, n. 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha conferito “mandato al Rettore e al Direttore Generale di formalizzare un accordo con la Società Pensplan Invest S.G.R. per la permuta tra gli edifici di proprietà dell’Ateneo, denominati Ca’ Cappello, Palazzo Cosulich, Ca’ Bembo e l’edificio di proprietà del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia, denominato Ca’ Sagredo” e, più oltre, “di riservarsi la decisione sull’operazione una volta che sia stato raggiunto e sottoscritto l’accordo con la Società Pensplan Invest S.G.R.”.

Nel merito il gravame è stato affidato ai seguenti motivi.

I. Violazione di legge per mancata autorizzazione ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, arbitrarietà, violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 8 luglio 2013, 108, sarebbe stata illegittimamente adottata in quanto è preordinata a portare a compimento un’operazione di permuta immobiliare senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 42/2004.

II. Violazione ed errata applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011 (nel caso autorizzazione alla compravendita). Violazione ed errata applicazione dei principi di cui all’art. 97 della Cost.

Qualora l’operazione immobiliare in questione debba essere classificata quale atto di compravendita e non di permuta, essa sarebbe nondimeno illegittima per contrasto con il provvedimento del Ministero dell’ Economia e delle Finanze in data 26 luglio 2012, di approvazione del piano triennale degli investimenti 2012-2014 dell’Università Ca’ Foscari, che aveva previsto a tale riguardo un’operazione di permuta e non di compravendita immobiliare.

III. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Posto che con riferimento al trasferimento immobiliare in questione, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto ha autorizzato la stipulazione di un contratto di vendita (cfr. autorizzazioni prot. nn. 19969/2012; 19972/2012; 21037/2012), mentre al contrario il Ministero dell’economia e delle Finanze ha approvato per la medesima operazione l’utilizzo del contratto di permuta immobiliare, ne conseguirebbe che i predetti Ministeri avrebbero autorizzato due operazioni immobiliari fra loro totalmente incompatibili.

IV. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 2440/1923, dell’art. 1 della l. n. 241/1990 e dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario (nel caso di autorizzazione alla compravendita).

L’impugnata delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 8 luglio 2013, 108, sarebbe stata adottata in violazione dell’art. 3 del r.d. n. 2440/1923, in quanto avrebbe autorizzato una operazione di vendita immobiliare a mezzo di trattativa privata in luogo della procedura di evidenza pubblica prevista ex lege.

V. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 2440/1923. Violazione ed errata applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1 della l. n. 241/1990 e dei principi fondamentali dell’ordinamento comunitario ad opera dell’art. 64 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità.

L’art. 64 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università Ca’ Foscari sarebbe illegittimo nella parte in cui disporrebbe che per i contratti attivi la forma di scelta del contraente è la trattativa privata.

VI. Eccesso di potere per incongruità della motivazione (nel caso autorizzazione alla compravendita). Eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità manifesta. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della l. n. 24171990.

La delibera in contestazione sarebbe altresì illegittima nella parte in cui andrebbe a motivare il ricorso alla trattativa privata con il risparmio fiscale derivante dal regime tributario applicabile all’istituto della permuta.

VII. Violazione di legge con riferimento all’art. 56 del d.lgs. n. 42/2004 e all’art. 9 della Cost., ed eccesso di potere per incongruità della motivazione sotto un profilo diverso (nel caso autorizzazione alla compravendita).

Qualora l’operazione in contestazione dovesse essere classificata quale vendita di beni immobili, essa sarebbe comunque illegittima, posto che le alienazioni ex art 56 del d.lgs. n. 42/2004 non sono finalizzate al risanamento dei bilanci degli enti alienanti o alla loro razionalizzazione, bensì al reperimento delle risorse necessarie alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni alienati.

VIII. Violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 1, della l. n. 241/1990 sotto altro profilo ed eccesso di potere per carenza di istruttoria: mancanza del parere del Senato accademico.

L’impugnata delibera del C.d.A. di Ateneo sarebbe nondimeno illegittima perché adottata in assenza del preventivo parere del Senato Accademico di cui all’art. 13, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

IX. Nullità del provvedimento impugnato ex art. 21-septies della l. n. 241/1990. Annullamento del provvedimento per violazione di legge con riferimento al Regolamento Generale di Ateneo emanato con d.r. del 13 aprile 2012, n. 173.

Da ultimo, la delibera in contestazione dovrebbe ritenersi nulla perché le modifiche sostanziali apportate alla stessa in data 15 novembre 2013, non sarebbero state apposte mediante un nuovo provvedimento di modifica di detta delibera.

Conclude pertanto l’ente ricorrente per l’annullamento della delibera in questione.

L’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone in via preliminare l’irricevibilità, l’inammissibilità e il difetto di legittimazione dell’ente ricorrente e concludendo nel merito per il rigetto delle doglianze ex adverso svolte.

In vista dell’udienza di merito, le parti in causa hanno depositato le rispettive memorie conclusionali con le quali insistono nelle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del giorno 10 giugno 2015 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con la presente impugnativa si pone all’esame del Collegio la legittimità della delibera dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia in data 8 luglio 2013, n. 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha conferito “mandato al Rettore e al Direttore Generale di formalizzare un accordo con la Società Pensplan Invest S.G.R. per la permuta tra gli edifici di proprietà dell’Ateneo, denominati Ca’ Cappello, Palazzo Cosulich, Ca’ Bembo e l’edificio di proprietà del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia, denominato Ca’ Sagredo” e, più oltre, “di riservarsi la decisione sull’operazione una volta che sia stato raggiunto e sottoscritto l’accordo con la Società Pensplan Invest S.G.R.”.

In via preliminare, il Collegio deve respingere l’eccezione in rito sul difetto di legittimazione di parte ricorrente, trattandosi di un’associazione preposta alla tutela del patrimonio storico, artistico e naturale italiano, nell’ambito del quale appare incontestato che debba essere ricompreso il compendio immobiliare in questione.

Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione d’irricevibilità del ricorso in conseguenza della tardività della sua notificazione (15 maggio 2014), atteso che, contrariamente a quanto sostenuto all’Università resistente, il termine per l’impugnazione degli atti in contestazione deve farsi decorrere non dalla data (31 gennaio 2014) di pubblicazione degli stessi sul sito internet di Ateneo, bensì dal giorno (25 marzo 2014) in cui l’associazione ricorrente ha avuto piena conoscenza, a seguito di formale riscontro alla istanza di accesso agli atti, del verbale contenente la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8 luglio 2013, n. 108, nella versione successiva alle precisazioni ed integrazioni apposte alla stessa in data 15 novembre 2013.

Da ultimo e sempre in via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposti, atteso che i vizi di legittimità addotti da parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente gravame, non coinvolgono provvedimenti antecedenti a quelli impugnanti.

Nel merito, il gravame è suscettibile di essere accolto con riferimento al primo motivo con il quale l’associazione ricorrente lamenta la mancata acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art 58 del d.lgs. n. 42/2004, a tenore del quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali “può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte”.

Osserva, infatti, il Collegio, che gli edifici oggetto della delibera in contestazione – che nella versione successiva alle integrazioni e precisazioni intervenute in data 15 novembre 2013 contempla espressamente, riguardo a detti immobili, un’operazione di “acquisto attraverso permuta” – trattandosi di beni culturali di proprietà di un ente pubblico non territoriale (l’Università Ca’ Foscari di Venezia) ricadenti, come tali, nella previsione di cui all’art. 56, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004, necessitano, ai fini del loro trasferimento a mezzo di contratto di permuta, dell’autorizzazione di cui al successivo art. 58 del medesimo d.lgs. n. 42/2004, non intervenuta nel caso di specie.

Conferma del resto quanto precede, lo stesso Consiglio di Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari, che nella versione della delibera in contestazione successiva alle modifiche introdotte in data 15 novembre 2013, ha espressamente chiarito che l’imposta ipotecaria da applicarsi all’operazione in questione, “trattandosi fiscalmente di un’operazione di permuta ai sensi del codice civile, viene assolta una sola volta per il valore più elevato, pari in questo caso al 2% che andrà ripartito secondo accordi da assumersi tra le parti”.

In definitiva, il Collegio non può far altro che rilevare la mancata acquisizione dell’autorizzazione ex art. 58 del d.lgs. n. 42/2004 e pronunciarsi, previo assorbimento delle ulteriori censure proposte, per l’accoglimento del ricorso.

Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari al pagamento in favore dell’associazione ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alessio Falferi, Presidente FF
Silvia Coppari, Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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