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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 269 | Data di udienza: 11 Febbraio 2021

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione rimasta ineseguita – Demolizione coattiva o l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale – Condizioni indicate dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 – Rapporto di regola/eccezione – Scelta rimessa all’Ente Civico – Profili di limitata discrezionalità (Massima a cura di Camilla Della Giustina)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 1 Marzo 2021
Numero: 269
Data di udienza: 11 Febbraio 2021
Presidente: Pasi
Estensore: Rinaldi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione rimasta ineseguita – Demolizione coattiva o l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale – Condizioni indicate dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 – Rapporto di regola/eccezione – Scelta rimessa all’Ente Civico – Profili di limitata discrezionalità (Massima a cura di Camilla Della Giustina)



Massima

TAR VENETO, Sez. 2^ – 1 marzo 2021, n. 269

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione rimasta ineseguita – Demolizione coattiva o l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale – Condizioni indicate dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 – Rapporto di regola/eccezione – Scelta rimessa all’Ente Civico – Profili di limitata discrezionalità.

A seguito di un’ordinanza di demolizione rimasta ineseguita, spetta al Comune scegliere se demolire coattivamente, a spese dei responsabili dell’abuso, l’immobile acquisito al patrimonio comunale ovvero mantenerlo in vita, destinandolo, ad esempio, a usi pubblici (scuole, uffici, etc.), in presenza delle condizioni previste dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Non si tratta, tuttavia, di una scelta libera o paritaria, in quanto le due opzioni (demolizione coatta versus permanenza in vita dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale) non operano sullo stesso piano, ma si pongono tra loro in rapporto di regola ad eccezione (la demolizione coatta dell’immobile abusivo è la regola, la sua conservazione in vita l’eccezione; arg. in base a C. Cost., sent. n. 140/2018). Trattasi, però, pur sempre, di scelta rimessa all’Ente Civico che involge profili di (limitata) discrezionalità e richiede l’espletamento di adempimenti istruttori da parte del Comune (l’opzione per la conservazione dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, in luogo della demolizione coatta, ha carattere eccezionale e postula la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera nonchè l’assenza di impedimenti di natura urbanistica, ambientale o idrogeologica alla permanenza dell’immobile).

Pres. Pasi, Est. Rinaldi – M.D. (avv. Ruffo) c. Comune di Lazise (avv. Cavallo)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 2^ - 1 marzo 2021, n. 269

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2020, proposto da
Manfred Doss, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto 4;

contro

Comune di Lazise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Carlotta Aldrighetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Franco Zumerle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;

per l’ottemperanza

del giudicato formatasi sulla sentenza del Tar Veneto Sez. II n. 69/2015 del 26/01/2015, confermata con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1861/2016 del 09/05/2016, con cui è stato disposto l’annullamento del provvedimento di rimozione dei vizi ai sensi dell’art. 38, DPR 380/2001 – p.d.c. n. 11534 del 06/08/2014, rilasciato dal Comune di Lazise alla Sig.ra Aldrighetti Carlotta, previa declaratoria di nullità, se necessario, della nota del Comune di Lazise nota prot. 19578 del 23.07.2019 a firma del Sindaco e del Responsabile Edilizia del Comune di Lazise e per il risarcimento dei danni subiti per la mancata esecuzione in forma specifica, violazione e/o elusione del giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lazise e di Carlotta Aldrighetti;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 il dott. Marco Rinaldi;

La ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza del Tar Veneto n. 69/2015 passata in giudicato con cui è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato all’odierna controinteressata, sostenendo che il Comune non avrebbe dato esecuzione alla predetta sentenza, omettendo di procedere alla demolizione coatta dell’immobile abusivo.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lazise e la controinteressata contrastando analiticamente le avverse pretese.

Alla camera di consiglio in epigrafe la causa è passata in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il Comune di Lazise ha, allo stato, dato esecuzione alla sentenza con cui il G.A. ha annullato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato all’odierna controinteressata, emanando l’ordine di demolizione della costruzione divenuta abusiva e accertando la mancata ottemperanza della controinteressata al suddetto ordine di demolizione; l’immobile abusivo è stato, inoltre, acquisito al patrimonio disponibile del Comune.

Nessuna violazione od elusione del giudicato è, allo stato, riscontrabile in capo all’Ente Civico, posto che a seguito di un’ordinanza di demolizione rimasta ineseguita spetta al Comune scegliere se demolire coattivamente, a spese dei responsabili dell’abuso, l’immobile acquisito al patrimonio comunale ovvero mantenerlo in vita, destinandolo, ad esempio, a usi pubblici (scuole, uffici, etc.), in presenza delle condizioni previste dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale “L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”.

Non si tratta, tuttavia, di una scelta libera o paritaria, in quanto le due opzioni (demolizione coatta versus permanenza in vita dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale) non operano sullo stesso piano, ma si pongono tra loro in rapporto di regola ad eccezione (la demolizione coatta dell’immobile abusivo è la regola, la sua conservazione in vita l’eccezione; arg. in base a C. Cost., sent. n. 140/2018).

Trattasi, però, pur sempre, di scelta rimessa all’Ente Civico – non coperta dal giudicato di annullamento invocato dal ricorrente – che involge profili di (limitata) discrezionalità e richiede l’espletamento di adempimenti istruttori da parte del Comune (l’opzione per la conservazione dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, in luogo della demolizione coatta, ha carattere eccezionale e postula la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera nonchè l’assenza di impedimenti di natura urbanistica, ambientale o idrogeologica alla permanenza dell’immobile; tutte circostanze che dovranno essere attentamente vagliate dal Comune, anche alla luce delle precedenti decisioni rese inter partes dal G.A., per non incorrere in ulteriori illegittimità).

Non essendo, allo stato, ravvisabile alcuna violazione o elusione del giudicato, il ricorso per ottemperanza proposto dal signor Doss deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Lazise e alla controinteressata le spese di lite, liquidate in € 1500 per ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L’ESTENSORE
Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO

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