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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 582 | Data di udienza: 12 Gennaio 2022

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Disciplina regolamentare – Diritto di credito decennale – Criteri di determinazione del contributo di costruzione – Necessario riferimento ai parametri e alle tabelle (Massima a cura di Camilla Della Giustina)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 21 Aprile 2022
Numero: 582
Data di udienza: 12 Gennaio 2022
Presidente: Rinaldi
Estensore: Rinaldi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Disciplina regolamentare – Diritto di credito decennale – Criteri di determinazione del contributo di costruzione – Necessario riferimento ai parametri e alle tabelle (Massima a cura di Camilla Della Giustina)



Massima

TAR VENETO, Sez. 2^- 21 aprile 2022, n. 582

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Disciplina regolamentare – Diritto di credito decennale – Criteri di determinazione del contributo di costruzione – Necessario riferimento ai parametri e alle tabelle.

La determinazione degli oneri di urbanizzazione si correla ad una precisa disciplina regolamentare, con la conseguenza che, per costante orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti applicativi della stessa non richiedono alcuna puntuale motivazione allorché le scelte operate dalla pubblica amministrazione si conformino ai criteri stessi di cui alle tabelle parametriche (Cons. St., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 584). Per l’altrettanto consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la natura paritetica dell’atto di determinazione consente che la pubblica amministrazione possa apportarvi modifiche, sia in favore del privato che in senso contrario, purché ciò avvenga nei limiti della prescrizione decennale del relativo diritto di credito (v., inter multas, Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033, Cons. St., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 6950). Si tratta, infatti, di una determinazione che obbedisce a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l’amministrazione comunale si limita ad applicare dei parametri, aventi per la stessa natura cogente, laddove è esclusa qualsivoglia discrezionalità applicativa (Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033).

Pres. ed Est. Rinaldi – B. S.r.l. (avv. Cacciavillani) c. Comune di San Michele al Tagliamento (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 2^- 21 aprile 2022, n. 582

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2009, proposto da
Bibione Spaggia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso il suo studio in Stra’, piazza Marconi, 51;

contro

Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

della non debenza del contributo di costruzione imposto dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire n. 11051/VI/03 del 25 gennaio 2007, e in subordine della debenza parziale del contributo, nonché per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di contributo di costruzione oltre agli interessi e rivalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel presente giudizio la Bibione Spaggia S.r.l., società mista a partecipazione pubblico-privata titolare della concessione demaniale di gran parte dell’arenile di Bibione, ha chiesto accertarsi la non debenza del contributo di costruzione (€ 253.642,62) imposto dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire n.11051/VI/03 del 25 gennaio 2007, e in subordine la debenza parziale del contributo, nonché la condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di contributo di costruzione, oltre interessi e rivalutazione.

La vicenda dedotta in giudizio si riferisce a interventi edilizi realizzati dalla ricorrente nell’ambito di una convenzione attuativa di un programma di riqualificazione urbanistica.

Gli interventi edilizi per i quali si chiede l’esonero dal contributo di costruzione – o in subordine la sua riduzione – riguardano la realizzazione (previa demolizione di un preesistente fabbricato) da parte di Bibione Spiaggia di un nuovo fabbricato, adibito in parte ad ufficio e magazzini di Bibione Spiaggia, in parte a sede di un distaccamento dei Vigili del fuoco, nonché la realizzazione di un deposito bombole di G.p.l. (in disponibilità del Comune e da questo conferito in concessione a operatori economici terzi) e di un gattile.

Secondo la ricorrente il Comune avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il principio di onerosità del permesso di costruire, dovendosi applicare ai summenzionati interventi edilizi l’art. 17, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui il contributo di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.

La domanda principale non merita accoglimento.

Come è noto, l’art. 1 della legge n. 10 del 1977 ha introdotto nell’ordinamento il principio fondamentale secondo cui ogni attività comportante trasformazione urbanistico/edilizia del territorio partecipa agli oneri da essa derivanti. Tale principio dell’onerosità del permesso di costruire è oggi confermato dall’art. 11, comma 2, del T.U. n. 380 del 2001, il quale poi precisa all’art. 16 che il relativo contributo è costituito da due quote, commisurate rispettivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione dell’edificio assentito.

Rispetto a tale regola generale, l’art. 17 del citato T.U. contempla alcune ipotesi di riduzione o esonero dal contributo di costruzione, che devono considerarsi tassative e di stretta interpretazione poiché derogatorie rispetto alla regola generale dell’onerosità del permesso.

Secondo la giurisprudenza, l’esonero dal costo di costruzione previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone la sussistenza di due requisiti attinenti, il primo al carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare e, il secondo, al fatto che le opere debbano essere eseguite da un ente istituzionalmente competente o da privati che abbiano un legame istituzionale con l’azione dell’amministrazione pubblica volta alla cura di interessi pubblici (Cons. Stato Sez. IV Sent., 02/01/2020, n. 4, ma si veda anche Cons. Stato Sez. IV, 25/11/2019, n. 8002 Cons. Stato Sez. IV, 20-11-2017, n. 5356).

Nel caso di specie, anche a ritenere sussistente il requisito oggettivo, rappresentato dalla finalizzazione degli interventi edilizi realizzati dalla ricorrente al soddisfacimento dell’interesse pubblico (requisito senza dubbio sussistente per la realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco), difetta il requisito soggettivo ovvero la realizzazione dell’opera da parte di un Ente istituzionale.

E’ bensì vero che l’esenzione dal contributo di costruzione può essere riferita anche ad un’opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico, ma in questa ipotesi – secondo l’interpretazione più rigorosa, cui il Collegio aderisce – l’esenzione spetta soltanto qualora (come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure organizzatorie) lo strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato (cfr. ex multis V Sez. n. 536 del 1999 e n. 1901 del 2000; Consiglio di Stato n. 595/2016; Consiglio di Stato n. 5356 del 2017).

In altri termini, l’esenzione spetta solo se il privato abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, come avviene nella concessione o nella delega.

Nel caso di specie, la ditta costruttrice non ha operato come concessionario o delegato del Comune.

La società ricorrente non ha mai conseguito dal Comune una concessione di opera pubblica o una delega per la realizzazione degli interventi edilizi de quibus, ponendosi quale “longa manus della PA”, il che esclude che possa pretendere un beneficio spettante ai privati solo se essi hanno edificato per conto dell’Ente pubblico, quali organi indiretti dell’Amministrazione, come nella concessione o nella delega (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia n. 402/2021; Cons. St. n. 82/2021; C.d.S., n. 5194/2019).

L’esenzione dal pagamento del costo di costruzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), DPR 380/2001 ha carattere eccezionale e spetta esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla legge e richiede sempre un requisito soggettivo e uno oggettivo; nel caso di specie, manca il requisito soggettivo, ovvero la realizzazione dell’edificio da parte di un Ente istituzionale, sicchè la domanda principale va rigettata.

Va, invece, accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, il motivo subordinato con cui la società ricorrente contesta la misura del contributo di costruzione concretamente applicato (quantum debeatur), ritenendo imperscrutabile e non supportata da adeguata istruttoria la determinazione del Comune di commisurare il contributo di costruzione agli edifici residenziali, anziché a quelli commerciali, direzionali o destinati allo svolgimento di servizi ex art. 19, comma 2, DPR 380/2001.

Com’è noto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2018 ha chiarito che l’obbligazione di corrispondere il contributo nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità del contributo (Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5412, ma v. anche Cons. St., sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332).

L’atto di imposizione e di liquidazione del contributo, quale corrispettivo di diritto pubblico richiesto per la compartecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, non ha natura autoritativa né costituisce esplicazione di una potestà pubblicistica, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari.

Va ricordato, infatti, che gli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, sono corrisposti sulla base delle tabelle parametriche, predisposte dalle Regioni, tabelle che devono essere recepite dal Comune in una propria deliberazione, atto amministrativo generale impugnabile solo con il concreto provvedimento applicativo.

La determinazione degli oneri di urbanizzazione si correla ad una precisa disciplina regolamentare, con la conseguenza che, per costante orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti applicativi della stessa non richiedono alcuna puntuale motivazione allorché le scelte operate dalla pubblica amministrazione si conformino ai criterî stessi di cui alle tabelle parametriche (Cons. St., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 584).

Per l’altrettanto consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la natura paritetica dell’atto di determinazione consente che la pubblica amministrazione possa apportarvi modifiche, sia in favore del privato che in senso contrario, purché ciò avvenga nei limiti della prescrizione decennale del relativo diritto di credito (v., inter multas, Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033, Cons. St., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 6950).

Si tratta, infatti, di una determinazione che obbedisce a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l’amministrazione comunale si limita ad applicare dei parametri, aventi per la stessa natura cogente, laddove è esclusa qualsivoglia discrezionalità applicativa (Cons. St., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6033).

Ciò premesso, osserva il Collegio che nel permesso di costruire rilasciato alla ricorrente non sono in alcun modo indicati (neanche per relationem) i criteri di determinazione del contributo di costruzione, sicchè non risultano comprensibili le ragioni per le quali l’edificio costruito dalla ricorrente (destinato ad ospitare il distaccamento dei Vigili del fuoco, il magazzino e gli uffici della società) è stato di fatto assoggettato al contributo di costruzione applicabile ai fabbricati a destinazione residenziale e non a quello dovuto per i fabbricati con destinazione commerciale-direzionale.

La mancanza di ogni e qualsiasi riferimento ai parametri e alle tabelle concretamente applicate rende imperscrutabile e, dunque, illegittima in parte qua la determinazione del Comune, che dovrà, pertanto, rideterminarsi al riguardo, tenendo conto delle doglianze formulate dalla ricorrente, e, se del caso, restituire le somme percepite in eccesso.

Entro questi ristretti limiti il ricorso merita accoglimento, dovendosi per il resto respingere.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di San Michele al Tagliamento a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Marco Rinaldi, Presidente, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

Elena Garbari, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Marco Rinaldi

IL SEGRETARIO

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