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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 580 | Data di udienza: 17 Giugno 2020

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Natura soggettiva giurisdizione – Introduzione giudizio – Rinuncia al ricorso – Perdita interesse alla decisione – Declaratoria improcedibilità – Principio dispositivo (Massima a cura di Camilla della Giustina)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Veneto
Città: Venezia
Data di pubblicazione: 9 Luglio 2020
Numero: 580
Data di udienza: 17 Giugno 2020
Presidente: La Greca
Estensore: Dato


Premassima

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Natura soggettiva giurisdizione – Introduzione giudizio – Rinuncia al ricorso – Perdita interesse alla decisione – Declaratoria improcedibilità – Principio dispositivo (Massima a cura di Camilla della Giustina)



Massima

TAR VENETO, Sez. 2^ – 9 luglio 2020, n. 580

PROCESSO AMMINISTRATIVO – Natura soggettiva giurisdizione – Introduzione giudizio – Rinuncia al ricorso – Perdita interesse alla decisione – Declaratoria improcedibilità – Principio dispositivo.

Il processo amministrativo possiede quale caratteristica peculiare quello della natura soggettiva della giurisdizione esercitata, di conseguenza appartiene alla piena disponibilità della parte sia l’introduzione del giudizio sia la sua prosecuzione. Corollario di questo principio è quello secondo cui il ricorrente può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perso ogni interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Qualora il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse di agire il giudice amministrativo deve procedere alla declaratoria di improcedibilità del ricorso nel rispetto del principio dispositivo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 luglio 2020, n. 2782; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2020, n. 745; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 25 giugno 2020, n. 7114; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2020, n. 954).

Pres. La Greca, Est. Dato – M.R.T. (avv. Gaz) c. Comune di Limena (avv. Cester).


Allegato


Titolo Completo

TAR VENETO, Sez. 2^ - 9 luglio 2020, n. 580

SENTENZA

Pubblicato il 09/07/2020
N. 00580/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02130/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2130 del 2006, proposto da
Maria Roberta Tosetto, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Gaz, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, in Venezia Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Limena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dapprima dall’avvocato Paolo Pavarin e poi dall’avvocato Davide Cester, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Davide Cester in Padova, Via E. degli Scrovegni n. 2/A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Immobiliare Basso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del permesso di costruire del Comune di Limena n. 36 del 18.08.05 – prot. n. 7354-, pratica P.E. 3752/40-03, rilasciato in favore dell’Immobiliare Basso S.r.l., avente ad oggetto “Nuova costruzione di un fabbricato ad uso commerciale G-H da eseguirsi in via Breda, sull’area così distinta al N.C.T. e con la seguente destinazione di zona: Foglio 13, mappale 707-534-547, zona D1 commerciale”;
– della “Convenzione e permuta” sottoscritta il 27.6.2005 tra Immobiliare Basso S.r.l. e Comune di Limena, rep. n. 246.273, racc. n. 28564, del Notaio Crivellari Francesco;
– della comunicazione prot. 11111, rif. 3752/A 5P-05 del 7.12.05 con cui il Comune di Limena comunica alla Immobiliare Basso la possibilità “di dare inizio ai lavori riportati all’art. 1 della convenzione sottoscritta il 27.06.2005 rep. n. 246.273 del not. Crivellari”;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Limena;
Vista l’istanza depositata in data 1 luglio 2020 con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;
Viste le Linee Guida sull’applicazione dell’art. 4 del D.L. 28/2020 e sulla discussione da remoto;
Relatore nell’udienza pubblica straordinaria del giorno 7 luglio 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 – spedito per la notifica in data 31 ottobre 2006 e depositato in data 8 novembre 2006 – la parte ricorrente, dopo aver richiamato la proposizione da parte della stessa esponente, in data 1 giugno 2006, di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (il cui testo è nel suddetto atto riportato) nonché la notificazione di atto di opposizione da parte dell’Amministrazione resistente affinché il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale, si è costituita in giudizio chiedendo l’accoglimento delle domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Limena, contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si è costituita in giudizio la Immobiliare Basso S.r.l..
1.2. Con ordinanza 5 novembre 2019, n. 797 l’Amministrazione resistente è stata invitata a depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti, con allegati tutti gli atti del procedimento.
Il Comune di Limena ha provveduto al deposito in data 3 dicembre 2019 di una relazione nonché dei documenti alla stessa allegati.
1.3. In data 1 luglio 2020 la parte ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse.
1.4. All’udienza pubblica straordinaria del giorno 7 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

DIRITTO

1. Con atto – datato 9 giugno 2020 e depositato in data 1 luglio 2020 – sottoscritto dalla stessa parte ricorrente e dal suo difensore, la deducente ha rappresentato che non intende coltivare il contenzioso a suo tempo radicato e che deve ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso; pertanto, ha chiesto al Tribunale adito di voler dare atto dell’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese fra le parti.
Ciò posto, va osservato che il processo amministrativo è connotato dalla natura soggettiva della giurisdizione esercitata, risultando nella disponibilità della parte l’introduzione del giudizio così come la sua prosecuzione (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2020, n. 1986; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 992).
Secondo principio generale, invero, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 luglio 2020, n. 2782; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 giugno 2020, n. 745; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 25 giugno 2020, n. 7114; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 28 maggio 2020, n. 954).
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm..
3. Quanto alle spese di giudizio il Collegio stima che le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti costituite in ragione dell’esito in rito nonché del carattere risalente della vicenda contenziosa; le stesse devono, invece, essere dichiarate irripetibili nei riguardi di Immobiliare Basso S.r.l., non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti di quella non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
 

L’ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE
Giuseppe La Greca
 

IL SEGRETARIO

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