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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: 21 | Data di udienza: 22 Aprile 2023

FAUNA E FLORA – Orsi – Orso bruno MJ5 – Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 9/2023 – Autorizzazione all’abbattimento dell’orso MJ5 – Sospensione dell’efficacia – Soluzione alternativa della capitvazione fuori dal territorio provinciale – Accertamenti.


Provvedimento: Decreto
Sezione: unica
Regione: Trentino Alto Adige
Città: Trento
Data di pubblicazione: 22 Aprile 2023
Numero: 21
Data di udienza: 22 Aprile 2023
Presidente: Rocco
Estensore:


Premassima

FAUNA E FLORA – Orsi – Orso bruno MJ5 – Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 9/2023 – Autorizzazione all’abbattimento dell’orso MJ5 – Sospensione dell’efficacia – Soluzione alternativa della capitvazione fuori dal territorio provinciale – Accertamenti.



Massima

TRGA TRENTO, Sez. unica – 22 aprile 2023, decreto presidenziale n. 21

FAUNA E FLORA – Orsi – Orso bruno MJ5 – Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 9/2023 – Autorizzazione all’abbattimento dell’orso MJ5 – Sospensione dell’efficacia – Soluzione alternativa della capitvazione fuori dal territorio provinciale – Accertamenti.

Nell’esclusiva considerazione dell’irreparabilità del pregiudizio dedotto e salva restando ogni valutazione del Collegio nella susseguente fase di trattazione dell’incidente cautelare di cui all’art. 55 c.p.a. e proprio al fine che il Collegio medesimo possa esprimersi sulla fattispecie re adhuc integra, va contingentemente sospesa l’efficacia del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 19 aprile 2023 (Autorizzazione alla rimozione tramite abbattimento, previa identificazione genetica, dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) identificato in MJ5”) sino all’esito dell’udienza camerale di cui all’anzidetto art. 55 c.p.a. limitatamente alla parte con cui è ivi disposto l’abbattimento dell’animale dopo la sua captivazione e identificazione. Appare infatti abbisognevole di accertamenti l’assunto contenuto nella motivazione del provvedimento, secondo cui non risulterebbe “possibile assicurare la captivazione permanente dell’esemplare al centro del Casteller e considerato che in Provincia di Trento non esiste un’altra struttura idonea a garantire la custodia in sicurezza di tale esemplare di orso, altamente pericoloso”, e ciò anche in quanto “al momento attuale non è in conoscenza dell’amministrazione una soluzione alternativa per la capitvazione permanente fuori dal territorio provinciale, posto che le manifestazioni di interesse in tal senso pervenute non risultano in alcun modo circostanziate e tali da garantire la sicurezza pubblica”, avuto riguardo – per contro – a pregressi e notori casi in cui è stato già possibile per la stessa Amministrazione provinciale ottenere il trasferimento di orsi analogamente problematici anche presso riserve naturali ubicate in Stati esteri.

Pres. Rocco – Leal Odv Lega Antivisezionista (avv. Loprete) c. Provincia Autonoma di Trento (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TRGA TRENTO, Sez. unica – 22 aprile 2023, decreto presidenziale n. 21

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2023, proposto da
Leal Odv Lega Antivisezionista, in persona del suo legale rappresentante -, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;

nei confronti

– Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituitosi in giudizio;
– Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), non costituitosi in giudizio;
– Presidenza del Consiglio Ministri, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto: “Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9. Autorizzazione alla rimozione tramite abbattimento, previa identificazione genetica, dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) identificato in MJ5”, facoltà esercitata in forza della Legge provinciale 11 luglio 2018 n. 9 (Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturale della flora e della fauna selvatiche;

– di ogni altro atto, precedente, successivo o comunque connesso con quello qui impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, a’ sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Rilevato che il qui impugnato decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 9 del 19 aprile 2023 avente ad oggetto: “Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9. Autorizzazione alla rimozione tramite abbattimento, previa identificazione genetica, dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) identificato in MJ5” assume testualmente a proprio fondamento la circostanza che “in data 5 marzo 2023 verso le ore 8:00 un uomo è stato aggredito da un orso in località Mandriole, all’uscita della val di Rabbi, in comune di Malè, mentre procedeva da solo con il proprio cane, su un sentiero segnato SAT-CAI. In sintesi, secondo i rapporti del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento del 14 marzo 2023 e del 24 marzo 2023, l’uomo ha dichiarato di aver tenuto il cane al guinzaglio durante tutta l’escursione e che il cane era legato anche al momento dell’incontro con l’orso. L’escursionista ha avvistato l’orso, che gli dava le spalle a 10-15 m di distanza, e si è fermato per non intimorirlo o disturbarlo. Ciò nonostante, l’orso si è girato e lo ha avvicinato con intenzioni aggressive. L’uomo ha quindi lasciato il cane e si è precipitato verso valle, uscendo dal sentiero. L’orso lo ha raggiunto e c’è stata una colluttazione dalla quale l’uomo ha riportato diverse ferite. Subito dopo l’orso è fuggito. L’uomo è rientrato in autonomia seguendo il sentiero e successivamente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale di Cles, dove sono state rilevate lesioni sul braccio e sulla testa riconducibili ad aggressione da orso; … evidenziato che dalle analisi genetiche realizzate dalla Fondazione Edmund Mach, comunicate con note del 10 marzo 2023 e 4 aprile 2023, sui reperti biologici raccolti dal Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, è emerso che il genotipo identificato dal DNA ottenuto corrisponde con quello dell’orso denominato MJ5”;

Rilevato che tale provvedimento non è stato emesso quale ordinanza contingibile e urgente adottata a’ sensi dell’art. 52, comma 2, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol approvato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 18, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 confermato dall’art. 62, comma 4, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, bensì in esito ad un procedimento ordinariamente disciplinato dall’art. 1, comma 1, della l.p. 11 luglio 2018, n. 9, recante “Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale”, e in forza del quale “al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea”.

Rilevato che tale disciplina di legge è stata ritenuta costituzionalmente legittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 27 settembre 2019;

Rilevato che nel percorso argomentativo della parte motiva del decreto qui impugnato si afferma – tra l’altro – quanto segue: “valutato in particolare che sulla base dell’istruttoria condotta del Servizio Faunistico nel caso concreto, secondo quanto riportato nell’Allegato 1 alla nota del 27/03/2023 n. 238179, “è possibile escludere le forme di provocazione esplicitate nella fattispecie comportamentale n. 15 del PACOBACE.” Riporta infatti il citato rapporto istruttorio che: “è possibile escludere la reazione “per difendere i propri piccoli”, essendo l’attacco attribuito ad un maschio adulto, sia quella “per difendere la propria preda”, non essendo state riscontrate evidenze di questo genere dall’unità cinofila specializzata nell’intorno del punto dell’aggressione. Dalla caratterizzazione dell’animale (cap. 2) è possibile escludere anche che l’aggressione sia l’effetto di un comportamento confidenziale con l’uomo (assuefazione). L’attacco potrebbe essere invece spiegato dal fatto che l’incontro tra l’orso e l’uomo con il proprio cane al guinzaglio si è verificato in modo improvviso e ravvicinato. Nel contempo, anche il fatto che nell’istante del contatto ravvicinato l’orso fosse di spalle e non si fosse immediatamente accorto della presenza dell’uomo (rimasto fermo) farebbe escludere un comportamento provocatorio da parte dell’uomo e/o del cane.”; considerato che il PACOBACE, che costituisce il documento tecnico di riferimento per la gestione degli orsi cosiddetti problematici, pone le fattispecie comportamentali n. 15 e 18 della tabella 3.1 del medesimo documento ai livelli massimi della scala di pericolosità, tali da giustificare l’adozione dell’intervento previsto nel capitolo “3.4.2. Definizione delle procedure di intervento” alla lettera k), ovvero l’abbattimento, secondo quanto riportato nella tabella 3.2 dello stesso capitolo; valutato che, in coerenza con la previsione del PACOBACE, anche le “Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat” approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1091 del 25.06.2021 classificano l’attacco rientrante nella classe 18 della tabella 3.1) tale da giustificare l’adozione della misura di cui alla lettera k), e valutato che con il parere di data 22.06.2021, prot. 450115, ISPRA”, ossia l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, qui peraltro anche evocato in giudizio quale parte controinteressata, “ritiene che le Linee guida possano rappresentare un utile strumento a supporto degli iter decisionali in materia di orsi bruni e “risultino in linea generale coerenti con il PACOBACE …”; considerato il parere del 12.04.2023 n. 278452, con il quale ISPRA conferma la classificazione dell’aggressione del 05/03/2023 quale “attacco in assenza di fattori scatenati”, categoria 18 del PACOBACE alla quale è ascritta la massima gravità nella Tabella 3.1 del PACOBACE, nonché nella categoria “Orsi ad alto rischio” proposta nel rapporto ISPRA-MUSE (2021); considerato che nel citato parere del 12.04.2023 prot. n. 278452, alla luce di quanto previsto dal PACOBACE, tenuto conto delle considerazioni tecniche contenute nel rapporto ISPRA-MUSE (2021), ISPRA ritiene che la rimozione tramite abbattimento dell’individuo MJ5, una volta assicurata la corretta identificazione dell’esemplare tramite analisi genetiche, sia coerente con il PACOBACE; considerata la gravità oggettiva del fatto avvenuto e il giustificato alto livello di allarme sociale che ne è derivato; considerato quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 7 aprile 2023 con riguardo all’interesse della salute e della sicurezza pubblica e alle esigenze di natura sociale; osservato che già due volte in passato orsi che avevano aggredito l’uomo hanno reiterato tale pericolosissimo comportamento, giungendo a provocare in un caso recentissimo (05.04.2023) la morte della persona aggredita”;

Visto il Pianp d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali” (PACOBACE), recepito dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 1476d el 13 luglio 2007 e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 1810 del 5 novembre 2008 anche a’ sensi della disciplina contenuta nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Rilevato che, anche a voler ammettere che la presenza del cane (indifferentemente se al guinzaglio, o meno) accompagnato dall’uomo aggredito non abbia costituito una provocazione per l’orso, e che pertanto quest’ultimo abbia effettivamente posto in essere il comportamento tipizzato alla lettera v della tab. 3.2. del PACOBACE “Orso attacca senza essere provocato”, le misure in astratto adottabili al riguardo si identificano alternativamente secondo la tabella predetta con quelle previste alle lettere i), j) e k) del § 3.4.2. del medesimo PACOBACE, ossia “i) cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio; j) cattura per captivazione permanente; k) abbattimento”;

Visto lo stesso § 3.4.2. del PACOBACE nel suo punto “Abbattimento degli orsi” laddove – tra l’altro – si precisa che “nel caso … in cui un soggetto d’orso assuma atteggiamenti che possano comportare un concreto rischio per l’incolumità delle persone, il Soggetto decisore, valutate le informazioni in suo possesso, il grado di problematicità dell’orso, la praticabilità di soluzione alternative idonee a risolvere e/o contenere i problemi e gli eventuali rischi connessi alla presenza dell’orso problematico, e l’impatto derivante da tale rimozione sullo status di conservazione della popolazione, potrà … procedere all’abbattimento dell’individuo”

Ritenuto che, in effetti, la non evanescente possibilità di reiterazione del comportamento aggressivo rileva indubbiamente in senso negativo per l’ipotesi del rilascio dell’animale, ancorchè munito di radiocollare, in quanto potenzialmente pericoloso per la sicurezza e l’incolumità pubblica pubblica; e che – allo stesso tempo – la circostanza, parimenti enunciata nella motivazione del provvedimento impugnato (e dichiaratamente rimarcata anche dal presupposto parere di ISPRA n.278452 dd. 12 aprile 2023), secondo cui la soppressione di MJ5 non determinerebbe “alcun significativo impatto sulla popolazione di orsi bruni delle Alpi centro orientali”, appare allo stato condivisibile poiché risponde ad un dato di per sé oggettivo;

Ritenuto, viceversa, che appare abbisognevole di accertamenti l’ulteriore assunto contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui non risulterebbe “possibile assicurare la captivazione permanente dell’esemplare MJ5 al centro del Casteller e considerato che in Provincia di Trento non esiste un’altra struttura idonea a garantire la custodia in sicurezza di tale esemplare di orso, altamente pericoloso”, e ciò anche in quanto “al momento attuale non è in conoscenza dell’amministrazione una soluzione alternativa per la capitvazione permanente fuori dal territorio provinciale, posto che le manifestazioni di interesse in tal senso pervenute non risultano in alcun modo circostanziate e tali da garantire la sicurezza pubblica”, avuto riguardo – per contro – a pregressi e notori casi in cui è stato già possibile per la stessa Amministrazione provinciale ottenere il trasferimento di orsi analogamente problematici anche presso riserve naturali ubicate in Stati esteri;

Vista la propria sentenza n. 150 del 29 settembre 2021 recante l’annullamento l’annullmento dellala delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 1091 del 25 giugno 2021 avente ad oggetto l’approvazione delle“Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell’art. 16 della direttiva habitat” limitatamente alle disposizioni dei paragrafi 5.3.1 e 6 delle Linee guida medesime, e rilevato che tale statuizione, essendo stata confermata con sentenza n. 1937 del 17 marzo 2022 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, è passata in giudicato;

Ritenuto, comunque, che in termini generali la problematica riguardante i possibili incidenti tra uomo e orso nel territorio della Provincia Autonoma di Trento non può che essere risolta, anche al di là delle singole azioni effettuabili attraverso le cc.dd. “Misure energiche” contemplate dal PACOBACE nei confronti degli orsi cc.dd. “problematici” e “pericolosi, mediante l’urgente e non più differibile revisione del Programma Life Ursus, atteso che l’incontrollato incremento degli esemplari di orso da esso determinato nel territorio provinciale si configura quale grave pericolo per l’incolumità delle persone e la continuità delle attività economiche in aree ampiamente antropizzate, e che pertanto appare necessario provvedere, anche mediante azioni amministrative di protezione civile da concordare tra la Provincia Autonoma e lo Stato, al trasferimento in altri siti di una consistente parte degli orsi qui attualmente insediati;

Ritenuto conclusivamente, nell’esclusiva considerazione dell’irreparabilità del pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente e salva restando ogni diversa valutazione del Collegio nella susseguente fase di trattazione dell’incidente cautelare di cui all’art. 55 c.p.a. e proprio al fine che il Collegio medesimo possa esprimersi sulla fattispecie re adhuc integra, di poter contingentemente sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato sino all’esito dell’udienza camerale di cui all’anzidetto art. 55 c.p.a. limitatamente alla parte con cui è ivi disposto l’abbattimento dell’animale dopo la sua captivazione e identificazione;

Ritenuto, nel contempo, di chiedere alla Provincia Autonoma di Trento di depositare nel fascicolo di causa, entro la data del 5 maggio 2023, ore 12.00, tutti gli atti dell’istruttoria conclusasi con l’adozione del provvedimento impugnato;

Rilevato – da ultimo – che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 21 aprile 2023 e depositato nella stessa data e che pertanto, ai fini dell’osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall’art. 55, comma 5, c.p.a., la trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale deve avvenire alla susseguente camera di consiglio del 25 maggio 2023, ora di rito.

P.Q.M.

– Accoglie in via interinale, nei limiti di cui in motivazione e sino all’esito della camera di consiglio convocata per la disamina in sede collegiale della presente fattispecie, la domanda proposta nella presente sede di giudizio monocratico;

– Dispone a carico della Provincia Autonoma di Trento l’incombente istruttorio descritto nella parte motiva del presente decreto;

– Fissa per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 25 maggio 2023, ora di rito, con l’avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 9 dd. 29 marzo 2023, pubblicato nel sito www.giustizia-amministrativa.it.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazioni intimata ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento il giorno 22 aprile 2023.

Il Presidente
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO

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