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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 816 | Data di udienza: 23 Aprile 2021

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di depurazione delle acque – Fermo impianto – Responsabilità – Violazione dell’art. 101 D.Lgs 152/06 (in materia di rispetto dei valori-limite da parte degli scarichi) – Elemento soggettivo dell’illecito amministrativo – Sussistenza – Necessità – “Cronoprogramma” degli interventi urgenti da eseguire per i depuratori – Conferimento dei lavori di somma urgenza – Responsabilità – Esclusione. (Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Alessandro Biamonte)


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Aprile 2021
Numero: 816
Data di udienza: 23 Aprile 2021
Presidente: Loffredo
Estensore:


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di depurazione delle acque – Fermo impianto – Responsabilità – Violazione dell’art. 101 D.Lgs 152/06 (in materia di rispetto dei valori-limite da parte degli scarichi) – Elemento soggettivo dell’illecito amministrativo – Sussistenza – Necessità – “Cronoprogramma” degli interventi urgenti da eseguire per i depuratori – Conferimento dei lavori di somma urgenza – Responsabilità – Esclusione. (Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Alessandro Biamonte)



Massima

TRIBUNALE DI BENEVENTO PRIMA SEZIONE CIVILE 30/04/2021 (Ud. 23/04/2021) Sentenza n.816

 

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di depurazione delle acque – Fermo impianto – Responsabilità – Violazione dell’art. 101 D.Lgs 152/06 (in materia di rispetto dei valori-limite da parte degli scarichi) – Elemento soggettivo dell’illecito amministrativo – Sussistenza – Necessità – “Cronoprogramma” degli interventi urgenti da eseguire per i depuratori – Conferimento dei lavori di somma urgenza – Responsabilità – Esclusione.

In tema di depurazione delle acque, non sussiste l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, ex art. 101 D.Lgs n. 152/06 (in materia di rispetto dei valori-limite da parte degli scarichi), nei casi in cui il fermo impianto viene correttamente e preventivamente comunicato agli Enti preposti al controllo, attivandosi contestualmente alla redazione di un progetto (in specie, fatto proprio dagli organi regionali) e seguendo la procedura più veloce, ossia il conferimento dei lavori di somma urgenza. Nella fattispecie manca, pertanto, il profilo della coscienza e volontà dell’illecito non potendo pretendersi da parte opponente ulteriori condotte rispetto a quelle poste in essere.

(accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’opposto provvedimento – Giudice mon. Loffredo, Ric. Comune di Mirabella Eclano c. Regione Campania)


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI BENEVENTO PRIMA SEZIONE CIVILE 30/04/2021 (Ud. 23/04/2021) Sentenza n.816

SENTENZA

Sentenza n. 816/2021 pubbl. il 30/04/2021
RG n. 278/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 278/2021 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione

TRA

Comune di Mirabella Eclano, in persona del Sindaco p.t. Ruggiero Giancarlo e lo stesso Ruggiero Giancarlo, anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Biamonte, giusta procura in atti nonché delibera di G.C.;

RICORRENTI-OPPONENTI

E

Regione Campania, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Graziella Mandato, giusta procura in atti;

RESISTENTE-OPPOSTA

CONCLUSIONI

All’udienza del 23/04/2021, sulle conclusioni formulate dalle parti la causa è stata discussa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso successivamente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il Comune di Mirabella, in persona del Sindaco p.t. Ruggiero Giancarlo, nonché lo stesso Sindaco, anche in proprio, proponevano opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 152 del 15/12/2020 con cui veniva ingiunto ai ricorrenti il pagamento in solido della sanzione di euro 24.150,00 per la violazione dell’art. 101 D.Lgs 152/06 (in materia di rispetto dei valori-limite da parte degli scarichi).

Gli opponenti evidenziavano l’attività dagli stessi posta in essere in epoca antecedente al verbale di sopralluogo (progetto di ammodernamento degli impianti e lavori di somma urgenza).

Si costituiva la Regione Campania con memoria difensiva, con cui chiedeva di rigettare la domanda “attorea”.

All’udienza di comparizione delle parti, queste formulavano le conclusioni ed il giudice, all’esito della discussione, pronunciava dispositivo di sentenza allegato agli atti, di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

Ed invero, in epoca antecedente ai verbali di sopralluogo (27/06/2019) dai quali ha tratto origine il procedimento di irrogazione della 1 di 3sanzione de qua il Comune di Mirabella Eclano ha adottato tutte le iniziative volte ad ovviare alla vetustà degli impianti di depurazione.

In primis, parte opponente ha redatto un progetto di adeguamento ed ammodernamento degli impianti.

Il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale è stato utilizzato da un’agenzia regionale ed inserito in un progetto generale chiamato “Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne – Lotto funzionale Provincia di Avellino” POR-FERS Campania 2007-2013/2014-2020.

In secondo luogo, il Comune di Mirabella Eclano ha affidato dei lavori di somma urgenza ad una ditta specializzata, la FP Termica Eclano s.r.l..

In particolare, in data 24/01/2019 l’Ufficio Tecnico Comunale, nelle more dell’inizio dei lavori di ammodernamento, ha avviato le attività tali da garantire il maggior numero delle funzioni depurative degli impianti nel rispetto delle prescrizioni previste dalla direttiva tecnica approvata con DGRC (Delibera della Giunta Regionale) n. 259/2012.

Con l’affidamento dei lavori di somma urgenza, il Comune mirava ad assicurare un livello di manutenzioni atto a garantire il parziale funzionamento degli impianti.

A tal proposito, è stato preparato un “cronoprogramma” degli interventi urgenti da eseguire per ciascuno dei tre depuratori del Comune di Mirabella Eclano.

Proseguendo, deve essere evidenziato che “al momento del sopralluogo gli impianti risultavano fermi in base al DGRC n. 259/2012” (vedasi l’ordinanza impugnata). Inoltre, la Regione Carabinieri Forestale Campania -Stazione di Mirabella Eclano- ha precisato che “il fermo impianto è stato correttamente e preventivamente comunicato agli Enti preposti al controllo” (vedasi l’ordinanza-ingiunzione).

Alla luce di quanto esposto, non sussiste l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.

Parte opponente si è attivata redigendo un progetto fatto proprio dagli organi regionali e seguendo la procedura più veloce, ossia il conferimento dei lavori di somma urgenza. Nel caso di specie manca, pertanto, il profilo della coscienza e volontà dell’illecito non potendo pretendersi da parte opponente ulteriori condotte rispetto a quelle poste in essere.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.

La particolarità della vicenda induce a compensare le spese di lite fra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte dal Comune di Mirabella Eclano e da Ruggiero Giancarlo avverso l’ordinanza ingiunzione n. 152 della Regione Campania così provvede:
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’opposto provvedimento.

Compensa le spese di lite.

Benevento, 23/04/2021

Il giudice
dottore Andrea Loffredo

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