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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 1715 | Data di udienza: 13 Settembre 2023

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Falso d’arte ed erronea attribuzione dell’opera d’arte – Tutela dell’acquirente delle opere d’arte sul mercato – Artt. 20 e 23 legge n. 633/1941, “Legge sul Diritto d’ Autore” – Art. 64 d.lgs. n.42/2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Art. 518-quaterdecies cod. pen. – Distinzione del regime giuridico – Tutela della produzione artistica e del patrimonio culturale contro le falsificazioni e le false attribuzioni di paternità – Attribuzione dell’opera all’autore – Rilevanza e limiti dell’archivio o dell’artista o dei familiari – Manifestazione di una expertise di livello privatistico (soggetto accreditato come esperto dal mercato) – Giurisprudenza – In mancanza della prova della falsificazione delle opere il fatto non sussiste – Tutela del proprietario dell’opera.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: Penale
Regione: Trentino-Alto Adige
Città: Bolzano
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2023
Numero: 1715
Data di udienza: 13 Settembre 2023
Presidente: Dalla Francesca Cappello
Estensore: Dalla Francesca Cappello


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Falso d’arte ed erronea attribuzione dell’opera d’arte – Tutela dell’acquirente delle opere d’arte sul mercato – Artt. 20 e 23 legge n. 633/1941, “Legge sul Diritto d’ Autore” – Art. 64 d.lgs. n.42/2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Art. 518-quaterdecies cod. pen. – Distinzione del regime giuridico – Tutela della produzione artistica e del patrimonio culturale contro le falsificazioni e le false attribuzioni di paternità – Attribuzione dell’opera all’autore – Rilevanza e limiti dell’archivio o dell’artista o dei familiari – Manifestazione di una expertise di livello privatistico (soggetto accreditato come esperto dal mercato) – Giurisprudenza – In mancanza della prova della falsificazione delle opere il fatto non sussiste – Tutela del proprietario dell’opera.



Massima

TRIBUNALE DI BOLZANO Sez. PENALE. 12 dicembre 2023 (ud. 13/09/2023), Sentenza n. 1715

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Falso d’arte ed erronea attribuzione dell’opera d’arte – Tutela dell’acquirente delle opere d’arte sul mercato – Artt. 20 e 23 legge n. 633/1941, “Legge sul Diritto d’ Autore” – Art. 64 d.lgs. n.42/2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Art. 518-quaterdecies cod. pen. – Distinzione del regime giuridico – Tutela della produzione artistica e del patrimonio culturale contro le falsificazioni e le false attribuzioni di paternità.

Dal punto di vista giuridico, l’attribuzione dell’opera d’arte suscita numerosi problemi, legati in particolare a cosa si intenda per autenticazione e attribuzione (tra cui occorre distinguere: artt. 20 e 23 legge 22 aprile 1941, n. 633, “Legge sul Diritto d’ Autore”) e quale ne sia il regime giuridico (cfr. art. 64 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), cosa siano copia e imitazione, quali reazioni l’ordinamento appresti al falso d’arte e all’erronea attribuzione (due profili tra cui del pari occorre distinguere). Mentre, l’art. 518-quaterdecies cod. pen. prevede che i reati commessi da quanti per scopo di profitto falsifichino, alterino, riproducano opere d’arte o beni culturali d’interesse storico-artistico, ovvero li collochino sul mercato come autentici – conoscendone la falsità – li autentichino, e infine quanti, conoscendone la falsità, attraverso comportamenti materiali di vario tipo, ne accreditino l’autenticità, donde, trattandosi di cose incommerciabili, la nullità che può essere ascritta ai contratti di cessione dell’opera falsa. Si tratta di fattispecie che tutelano la produzione artistica e il patrimonio culturale contro le falsificazioni e le false attribuzioni di paternità, e quindi tutelano l’acquirente delle opere d’arte sul mercato, che sia professionista o consumatore, rispetto a tali evenienze.

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Attribuzione dell’opera all’autore – Rilevanza e limiti dell’archivio o dell’artista o dei familiari – Manifestazione di una expertise di livello privatistico (soggetto accreditato come esperto dal mercato) – Giurisprudenza – In mancanza della prova della falsificazione delle opere il fatto non sussiste – Tutela del proprietario dell’opera.

L’attribuzione dell’opera all’autore non rappresenta un’attività soggetta ad esclusiva in capo all’archivio o ai familiari dell’artista ex art. 23 legge 633/1941, e neppure all’autore ai sensi dell’art. 20: si tratta di un’attività che chiunque può compiere, proprio perché rientrante nella garanzia costituzionale della manifestazione del pensiero e della libertà della scienza. È consolidato in giurisprudenza di merito l’orientamento che considera l’attribuzione di un’opera d’arte alla paternità di un dato autore come una manifestazione di una expertise di livello privatistico, che può pertanto essere svolta da qualunque soggetto accreditato come esperto dal mercato (cfr. Trib. Roma. 26 giugno 2019, n. 13461). Decidendo della lite tra gli aventi diritto ex art. 23 legge 633/1941 e il curatore del catalogo (cui era stata rilasciata dai primi, e poi revocata, la “facoltà” di rilasciare autentiche “titolate”’), si è affermato che il diritto di rilasciare autentiche appartiene a chiunque sia ritenuto competente dal mercato, non trattandosi di un potere riservato in via esclusiva ai familiari dell’artista, indicati dall’art. 23, ma di una forma di libera manifestazione del pensiero, come tale tutelata costituzionalmente, “fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un’opera d’arte ove erroneamente attribuita ad altri, o, viceversa, disconoscerne la provenienza” (Trib. Roma 16 febbraio 2010, n. 3425). Il proprietario dell’opera potrà quindi ben ottenere da un terzo esperto, o al limite, in determinate circostanze, dal giudice il responso sull’autenticità dell’opera (Trib. Roma 9 aprile 2014, n. 7733). La circostanza della mancata archiviazione non significa necessariamente che l’opera sia falsa (Trib. Roma 17 marzo 2010, n. 6083). Si deve cioè escludere che nell’ipotesi di discordanza tra pareri (expertise), ovvero nella loro incertezza, l’autenticità dell’opera possa essere ottenuta giudizialmente, anche in considerazione del fatto che ogni parere, nella diversa valenza, a seconda che promani dall’autore ovvero da soggetti che abbiano maturato credibilità nel mondo accademico e dell’arte, può essere messo in discussione da un parere di segno diverso, fatto questo che spesso non consente di pervenire ad un giudizio di assoluta certezza sulla paternità dell’opera (Trib. Roma 21 giugno 2018, n. 12692). Nel caso in esame, fatte tali premesse in diritto ed applicati tali principi nella fattispecie concreta, deve concludersi inevitabilmente che non vi è possibilità di provare, con il grado di certezza preteso dall’art. 533 cod. proc. pen., la non autenticità dei quadri commerciati dall’imputata (compravendita che, nella sua materialità, è ampiamente provata e comunque non contestata dalla difesa). In conclusione, pare piuttosto che più che di fronte ad un’attività criminale meritevole della reazione ordinamentale, vi sia stato piuttosto un improprio trasferimento in sede giudiziale di uno scontro, squisitamente economico e personalistico, tra archivi e associazioni, la cui opera può senz’altro definirsi equamente sciatta (da una parte difatti si pretende di avere un monopolio delle autenticazioni esprimendo giudizi basati su valutazioni del tutto generiche e confuse di un artista che è, per le stesse parole di uno di tali archivisti, “circondato da un alone di mistero e irreperibilità”, dall’altra vi è chi autentica opere in maniera massiva soltanto basandosi sulla loro provenienza e a prescindere da qualsiasi ulteriore riflessione). Su questo aspetto si deve condividere quanto esposto dai consulenti della difesa, cioè che in mancanza della prova della falsificazione, non si può condurre un giudizio sull’autenticità delle opere in questione. A fronte di un tale quadro di confusione, in conclusione, la risposta dell’ordinamento penale non può che essere di proscioglimento. Mancando pertanto la certezza, oltre il ragionevole dubbio, della contraffazione delle opere, deve pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Giudice Alvise Dalla Francesca Cappello

 
 

 

 


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Titolo Completo

TRIBUNALE DI BOLZANO Sez. PENALE. 12/12/2023 (ud. 13/09/2023), Sentenza n. 1715

SENTENZA

 

TRIBUNALE DI BOLZANO Sez. PENALE. 12 dicembre 2023, Sentenza n. 1715

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