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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo, Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 616 | Data di udienza:

RIFIUTI – Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti urbani domestici non pericolosi – Giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione – Mero accertamento di una fatto – Processo meramente indiziario – Punibilità – Esclusione – Art. 192 D.lgs. n.152/2006 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONEIus puniendi – Onere della prova certa – 22 e ss. Legge n. 689/1981 – Fattispecie: abbandono di rifiuti verificatosi da parte dell’azione di cani randagi o altre attività di terzi – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Illecito amministrativo – Responsabilità oggettiva – Esclusione.


Provvedimento: SENTENZA
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Maggio 2023
Numero: 616
Data di udienza:
Presidente: Di Ruzza
Estensore: Trotta


Premassima

RIFIUTI – Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti urbani domestici non pericolosi – Giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione – Mero accertamento di una fatto – Processo meramente indiziario – Punibilità – Esclusione – Art. 192 D.lgs. n.152/2006 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONEIus puniendi – Onere della prova certa – 22 e ss. Legge n. 689/1981 – Fattispecie: abbandono di rifiuti verificatosi da parte dell’azione di cani randagi o altre attività di terzi – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Illecito amministrativo – Responsabilità oggettiva – Esclusione.



Massima

TRIBUNALE DI CASSINO, 12 maggio 2023, Sentenza n. 616

 

RIFIUTI – Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti urbani domestici non pericolosi – Giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione – Mero accertamento di una fatto – Processo meramente indiziario – Punibilità – Esclusione – Art. 192 D.lgs. n.152/2006 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Ius puniendi – Onere della prova certa – 22 e ss. Legge n. 689/1981 – Fattispecie: abbandono di rifiuti verificatosi da parte dell’azione di cani randagi o altre attività di terzi – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Illecito amministrativo – Responsabilità oggettiva – Esclusione.

In tema di rifiuti, l’art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 (oggi, Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150) sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone infatti che “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”. Sicché, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l’amministrazione procedente, sebbene formalmente convenuta, assume la posizione di attrice in senso sostanziale con i conseguenti oneri di fornire prova che possa reputarsi sufficiente o adeguata e che deve investire gli elementi costitutivi dell’azione dell’illecito amministrativo: l’azione materiale vietata dalla norma, la riferibilità dell’azione al suo autore nonché l’elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa. I già menzionati elementi rientrano nel tema di prova che l’art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 assegna al titolare dello ius puniendi. In conclusione, la legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo meramente indiziario ove il mero accertamento di una fatto, astrattamente riconducibile al comportamento vietato e sanzionato dalla norma possa ipoteticamente addebitarsi ad un soggetto senza raggiungere prova adeguata che egli sia l’effettivo autore del fatto e che tale fatto, ove provata la commissione ad opera dell’autore, sia avvenuta in forza di una azione materiale compiuta con dolo o, quanto meno, con colpa. Nell’illecito amministrativo non sono infatti astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Nel caso di specie, può ben dirsi che non è nemmeno ragionevole pensare che alcuno abbandonerebbe volutamente in terra rifiuti con all’interno elementi idonei ad identificarlo puntualmente come trasgressore. Non può invece escludersi, come evidenziato dal ricorrente, che l’azione di cani randagi o altre attività di terzi, anche di eventuale stampo emulativo, possano aver condotto all’azione incriminata rispetto alla quale, giova ribadirlo, nessuno è stato trovato presente al momento del rinvenimento dei sacchetti.

Pres. Di Ruzza, Rel. Trotta


Allegato


Titolo Completo

TRIBUNALE DI CASSINO, 12/05/2023, Sentenza n. 616

SENTENZA

Causa n. 1330/2019 R.G.

OGGETTO: ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

area B in persona del Giudice Unico, Avv. xxx magistrato onorario, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019 e vertente tra TRA xxx (c.f. xxx ) rappresentato e difeso dall’Avv. xxx e presso il cui studio e xxx è domiciliato in forza di mandato in atti Ricorrente E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE (c.f. xxx ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. xxx e xxx presso il cui studio in P.ZZA GRAMSCI N. 13 FROSINONE è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Resistente

Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione in data xxx qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.

FATTO E DIRITTO

xxx odierno ricorrente, hanno proposto ricorso in opposizione all’ordinanza ingiunzione in atti (n. 8/2019 del 4/03/2019, notificata il 6/03/2019) con la quale gli veniva irrogata la sanzione prevista per la presunta violazione dell’art. 192 c.1 del D.lgs. 152/2006 che disciplina l’ipotesi di abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti urbani domestici non pericolosi.

L’amministrazione provinciale resistente contestava tale fattispecie al ricorrente in quanto “in data xxx alle 12.00 durante servizio di vigilanza del territorio, in comune di xxx del xxx località “Strofiano”, lungo la strada 82 “xxx del Liri” tra il km. 69 VIII ed il km 69 IX è stato accertato un abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti urbani non pericolosi, costituiti da numero 3 (tre) sacchetti di plastica contenenti rifiuti solidi urbani”; sacchetti all’interno di due dei quali, veniva rinvenuta, a seguito di accertamenti fatti dal personale preposto in assenza di flagranza, documentazione appartenente al ricorrente e, all’interno del terzo sacchetto, a xxx risultata parte del medesimo nucleo familiare del xxx La Provincia di xxx ritualmente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto del ricorso per le ragioni in atti, cui si rinvia specificamente perché note al Giudice ed alle parti.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta ed espletamento delle prove testimoniali chieste ed ammesse. Dopo il deposito di note conclusive, termine osservato da entrambe le parti del giudizio, e la discussione finale della causa, tenutasi nel corso della udienza odierna, xxx , la causa veniva trattenuta in decisione. xxx questo Giudice il ricorso va accolto non essendo emersa, all’esito della espletata istruttoria, adeguata prova della responsabilità del ricorrente.

L’art. 23, comma 12, della xxx n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone infatti che “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all’art. 23, comma 12, della xxx n. 689/1981 è l’art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l’onere della prova incombente sull’xxx include non solo l’azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l’elemento psicologico.

Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l’amministrazione procedente, sebbene formalmente convenuta, assume la posizione di attrice in senso sostanziale con i conseguenti oneri di fornire prova che possa reputarsi sufficiente o adeguata e che deve investire gli elementi costitutivi dell’azione dell’illecito amministrativo: l’azione materiale vietata dalla norma, la riferibilità dell’azione al suo autore nonché l’elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa. I già menzionati elementi rientrano nel tema di prova che l’art. 23, comma 12, della xxx n. 689/1981 assegna all’xxx titolare dello ius puniendi come risulta peraltro confermato da un orientamento consolidato della giurisprudenza in materia che si è espressa in maniera conforme ai principi informatori degli illeciti depenalizzati.

La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo meramente indiziario ove il mero accertamento di una fatto, astrattamente riconducibile al comportamento vietato e sanzionato dalla norma (come, nel caso di specie, il rinvenimento di tre sacchetti con rifiuti lasciato in terra con all’interno oggetti e scritte apparentemente riferibili al ricorrente ed alla moglie,) possa ipoteticamente addebitarsi ad un soggetto senza raggiungere prova adeguata che egli sia l’effettivo autore del fatto e che tale fatto, ove provata la commissione ad opera dell’autore, sia avvenuta in forza di una azione materiale compiuta con dolo o, quanto meno, con colpa. Nell’illecito amministrativo non sono infatti astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva.

Nel caso di specie, l’accertamento compiuto dagli agenti riguarda il dato, non contestato, del rinvenimento dei sacchetti di rifiuti in terra ma nessuna prova, nemmeno di stampo meramente indiziario, emerge dagli atti e dalla istruttoria compiuta circa la commissione di quel fatto da parte del ricorrente\opponente. Anzi, può ben dirsi che non è nemmeno ragionevole pensare che alcuno abbandonerebbe volutamente in terra rifiuti con all’interno elementi idonei ad identificarlo. puntualmente come trasgressore. Non può invece escludersi, come evidenziato dal ricorrente, che l’azione di cani randagi o altre attività di terzi, anche di eventuale stampo emulativo, possano aver condotto all’azione incriminata rispetto alla quale, giova ribadirlo, nessuno è stato trovato presente al momento del rinvenimento dei sacchetti.

Dirimenti e tranquillizzanti, invece, sono le risultanze delle prove orali addotte dal ricorrente al fine di dimostrare di aver sempre tenuto un comportamento corretto quanto al conferimento della immondizia nei cassonetti lungo la strada dove sono posizionati come da regolamento del Comune di xxx come specificamente riferito dal teste xxx escusso all’udienza dell’udienza dell’8/09/2020. Costui ha avuto modo di riferire, in modo chiaro e circostanziato, quanto sia semplice per chiunque aprire i contenitori di plastica, lasciati lungo la pubblica via, in attesa che passino gli operatori per la raccolta.

Anche gli altri due testi di parte ricorrente, xxx e xxx hanno confermato tali circostanze avendo altresì modo di riferire circa alcuni disservizi nella raccolta differenziata che viene rimandata, ad esempio, nel caso in cui il giorno di raccolta programmata sia festivo. Il teste xxx inoltre, ha pure testimoniato di aver visto, nottetempo, alcuni cani randagi rovesciare il contenitore della immondizia ed il suo contenuto.

Il richiamo alla efficacia probatoria del verbale in atti, redatto dal xxx dello Stato, ai sensi dell’art. 2700 c.c. non rileva nella fattispecie poiché i verbalizzanti non hanno accertato condotte o dichiarazioni riferibili al xxx L’opposizione va pertanto accolta. Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.

L’accoglimento della proposta opposizione determina, a carico della resistente, la condanna alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, ex art. 91 cpc.

Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in conformità della legge xxx , n. 247 e del xxx adottato con il D.M. n. 147\2022. Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, come risultante dalla dichiarazione in atti di parte ricorrente (€ 600,00 v. pag. 9 opposizione) i compensi, stante l’assenza di questioni particolarmente complesse, vengono liquidati sulla base della pertinente xxx allegata al predetto xxx secondo il valore minimo previsto nello scaglione di riferimento rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, definitivamente provvedendo in ordine alla causa n. 1330-2019 di R.G. del ruolo A.C. – disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione – cosi provvede:
– Accoglie il ricorso proposto da xxx e, per l’effetto, annulla l’ordinanza ingiunzione n. 08\2019 emessa dalla xxx di xxx in atti.
– Condanna la parte resistente, xxx di xxx in persona del legale rappresentate pro tempore, a rifondere alla parte ricorrente, xxx le spese di lite che liquida in € 332,00 per totale compensi oltre ad € 70 per rimborso spese vive (CU e marca) e con l’aggiunta delle spese generali forfettarie nella misura del 15 per cento sul totale compensi nonché xxx avvocati ed xxx ove dovuta, come per legge.

Cassino, xxx .

Si comunichi e si eseguano le formalità di legge. n. 1330/2019

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